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Il condomino che abbia trasformato il proprio balcone in veranda non è soggetto, rispetto a questa, all'osservanza delle distanze prescritte dall'art. 907 c.c. nel caso in cui la veranda insista esattamente nell'area del balcone

Pubblicato il: 14/09/2011



Il condomino che abbia trasformato il proprio balcone in veranda, elevandola sino alla soglia del balcone sovrastante, non è soggetto, rispetto a questa, all'osservanza delle distanze prescritte dall'art. 907 c.c. nel caso in cui la veranda insista esattamente nell'area del balcone, senza debordare dal suo perimetro, in modo da non limitare la veduta in avanti ed a piombo del proprietario del balcone sovrastante, giacché l'art. 907 citato non attribuisce a quest'ultimo la possibilità di esercitare dalla soletta o dal parapetto del suo balcone una "inspectio" o "prospectio" obliqua verso il basso e contemporaneamente verso l'interno della sottostante proprietà. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 11 luglio 2011, n. 15186

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