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Il rimborso delle spese sostenute dal condomino è ammissibile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza

Pubblicato il: 08/11/2011



La diversa disciplina dettata dagli articoli 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell'altro caso, al diverso e piu' stringente presupposto dell'urgenza, trova fondamento nella considerazione" che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'utilita' finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilita' strumentali al godimento dei beni individuali, sicche' la legge regolamenta con maggior rigore la possibilita' che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorieta' tra i beni comuni e le proprieta' individuali, poiche' tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioe' di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi e' rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'articolo 1134 cod. civ." (Cass., S.U., n. 2046 del 2006). Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 12 ottobre 2011, n. 21015

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