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Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), è necessario che le emissioni sonore rumorose siano idonee ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone
Pubblicata il 31/10/2008
(Cass. pen., sez. I, 7 gennaio 2008, n. 246)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere
Dott. CULOT Dario - Consigliere
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GU. AN. N. IL (OMESSO);
avverso SENTENZA del 22/06/2006 TRIB. SEZ. DIST. di PORRETTA TERME;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Gialanella chiedeva l'annullamento con rinvio;
Rilevato che il difensore non e' comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Bologna condannava Gu. An. per il reato di cui all'articolo 659 c.p. per aver arrecato disturbo al riposo e alle occupazioni di altri abitanti nello stabile impedendo che i figli minori producessero rumori e schiamazzi anche in ore destinate al riposo. Riteneva provato il reato alla luce delle deposizioni delle persone offese e del verbalizzante che aveva constato tali fatti alle 6 della mattina ed aveva rilevato che il rumore prodotto era idoneo a disturbare il riposo di chiunque, nonche' per le dichiarazioni dell'imputata che aveva affermato a sua discolpa di non poter legare i figli.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputata e deduceva contraddittorieta' della motivazione nella parte in cui aveva attribuito alla stessa la colpa dei rumori e nella parte in cui aveva ritenuto tali rumori superiori ai limiti della normale tollerabilita'; inoltre rilevava che il reato sussisteva solo quando i rumori erano idonei a disturbare il riposo di una pluralita' indeterminata di persone, mentre nel caso di specie gli unici ad essere disturbati erano i vicini, cioe' coloro che abitavano nell'appartamento sottostante.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la sentenza annullata senza rinvio. Pur risultando provato, mediante le deposizioni delle persone lese e gli accertamenti di P.G., che i bambini venivano lasciati liberi di gettare a terra biglie e altri giocattoli, di trascinare oggetti sul pavimento in orari, 5 e 6 del mattino, destinati al riposo delle persone, nonche' il totale disinteresse per il disturbo arrecato e piu' volte segnalato, deve rilevarsi che per la sussistenza del reato deve essere provato, non l'effettivo disturbo a piu' persone, ma l'idoneita' del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (Sez. 1 8 ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643; Sez. 3 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290); nel caso di specie i rumori provocati erano idonei ad arrecare disturbo solo a coloro che abitavano nell'appartamento sottostante e, pertanto, i fatti erano privi di rilevanza penale e potevano trovare tutela solo in sede civile.
P.Q.M.
La Corte Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste.