Ciascun condomino può agire o resistere per la tutela del bene comune

Ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune, e non una frazione della stessa, e' legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi o di un singolo condomino (cosi' Cass. Sez. 6-1 ord 1009/2013; alla quale adde: Cass., Sez. 6-3 ord n. 1009/2013; Cass. Sez. 2 n. 19329/2009; Cass. Sez. 2 n. 10219/2002; Cass. Sez. 2 n. 8546/1998; Cass. Sez. 2 n. 1757/1987).

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 28 gennaio 2015, n. 1650



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno - rel. Presidente

Dott. PROTO Cesare Antonio - Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

sul ricorso 8004/2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

contro

AZIENDA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO -AEEP, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

(OMISSIS) (c.f.: (OMISSIS)); (OMISSIS) (c.f.: (OMISSIS)); (OMISSIS) (c.f.: (OMISSIS)); (OMISSIS) (c.f.: (OMISSIS)); (OMISSIS) (c.f.: (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS), COOP. EDILIZIA (OMISSIS) SCARL, (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 269/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA del 10/01/2012, depositata l'08/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/11/2014 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;

udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

dato atto che e' stata depositata relazione ex articolo 380 c.p.c., del seguente tenore:

"1 - (OMISSIS) e (OMISSIS), con citazione innanzi al Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Castelfranco Veneto, premesso: di aver acquistato dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di (OMISSIS) due unita' immobiliari al primo ed al secondo piano di uno stabile sito in detta citta', alla (OMISSIS); che (OMISSIS) ed (OMISSIS), proprietarie di due appartamenti al piano terra, avevano recintato e chiuso con una rete metallica uno spazio destinato a verde condominiale, precludendone l'uso comune, chiesero che fosse accertata la natura condominiale della fascia di terreno recintata e che le convenute fossero condannate alla rimozione della recinzione, oltre al risarcimento dei danni.

2 - (OMISSIS), nel costituirsi, eccepi' di non esser legittimata passiva dell'intrapresa azione in quanto, nonostante avesse inoltrato domanda per rendersi acquirente dell'appartamento occupato - in quanto erede del marito, originario conduttore - non aveva ricevuto alcuna risposta dallo I.A.C.P., rimanendo dunque titolare di un rapporto obbligatorio e quindi impossibilitata ad ottemperare all'eventuale ordine di ripristino, non senza osservare che, pur in tale veste, tuttavia vantava un diritto all'area recintata, secondo quanto convenuto nel contratto di locazione e secondo quanto previsto nello schema di contratto di acquisto sottopostole.

3 - La (OMISSIS), costituendosi a sua volta, nego' di aver recintato la parte di cortile antistante la propria abitazione, sottolineando di averla acquistata dall'Istituto, gia' recintata per ragioni di sicurezza, posto che lo spazio condominiale giungeva fin sotto le proprie finestre ad alla porta di abitazione; si rese disponibile a consegnare ai condomini le chiavi del cancelletto a chiusura della recinzione.

4 - Chiamato in giudizio lo IACP dalla (OMISSIS), si costitui' il suo successore A.E.E.P. - Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare - di (OMISSIS), sostenendo che la chiamante doveva considerarsi proprietaria dell'appartamento occupato e comproprietaria - assieme a tutti gli altri condomini - dello spazio a verde recintato.

5 - Dopo aver escusso i testi, l'adito Tribunale, con ordinanza del 4 luglio 2002, dispose l'integrazione del contraddittorio con tutti i coinquilini, rinviando la causa all'udienza del 25 novembre 2002; in detta udienza la (OMISSIS) eccepi' l'estinzione del giudizio per tardivita' nel deposito dell'atto di citazione dei chiamati e perche' a costoro non erano stati notificati tutti gli atti sino a quel momento prodotti: detta eccezione fu rigettata con conseguente dichiarazione di contumacia della Cooperativa Edilizia " (OMISSIS)" a r.l. e (OMISSIS).

6 - L'adito giudicante, pronunziando sentenza n. 130/2004, dichiaro' che l'area recintata era comune a tutti i condomini nonche' il diritto di essi di eliminare ogni ostacolo che ne avesse impedito detto utilizzo, pur demandando alle decisioni dell'assemblea condominiale la concreta regolazione dell'utilizzo della striscia di terreno.

7 - Questa decisione fu impugnata dalla (OMISSIS); si costituirono i (OMISSIS) e l'AEEP contrastando il gravame; in corso di causa venne a morte l'appellante: il processo venne riassunto dal figlio ed erede (OMISSIS); con successiva comparsa spiegarono intervento gli altri eredi della defunta: (OMISSIS), (OMISSIS); (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), contestando integralmente quanto affermato nell'appello dalla de cujus.

8 - La Corte di Appello di Venezia, pronunziando sentenza n. 269/2012, respinse l'appello e condanno' (OMISSIS) alla rifusione delle spese in favore di ciascuna parte appellata: in particolare - per quello che ancora conserva interesse nel giudizio di legittimita' - giudico' infondata l'eccezione di estinzione del giudizio di primo grado per mancata evocazione in giudizio delle condomine (OMISSIS) e (OMISSIS), osservando che non era stata riproposta la domanda di rimozione della recinzione - rispetto alla quale le stesse avrebbero potuto rivestire la qualita' di litisconsorti necessarie - limitandosi le allora parti attrici a insistere per l'accertamento della natura comune dell'area, domanda alla cui proposizione era legittimato ogni singolo condomino.

9 - Per la cassazione di tale decisione (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla base di due motivi di annullamento; le altre parti - ad eccezione de: la (OMISSIS); il (OMISSIS) e la Cooperativa Edilizia, che non hanno svolto difese - hanno resistito con separati controricorsi.

Ritenuto in diritto:

1 - Con il primo motivo vengono denunziate la violazione e la falsa applicazione degli articoli102 e 307 c.p.c., censurando siccome erroneo l'assunto secondo il quale le condomine pretermesse non sarebbero state litisconsorti necessarie, sostenendosi al contrario che l'esigenza che il contraddicono fosse esteso a tutti i condomini discendeva dall'oggetto della sentenza di accertamento che si era chiesta al primo giudice, relativa appunto all'accertamento della appartenenza ai beni del Condominio del terreno recintato dalle allora convenute.

1.a - Il mezzo e' infondato in quanto, come anche di recente e' stato statuito in sede di legittimita' - cosi' superando un diverso e risalente orientamento interpretativo, richiamato a fol 11 del ricorso - ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune, e non una frazione della stessa, e' legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi o di un singolo condomino (cosi' Cass. Sez. 6-1 ord 1009/2013; alla quale adde: Cass., Sez. 6-3 ord n. 1009/2013;Cass. Sez. 2 n. 19329/2009; Cass. Sez. 2 n. 10219/2002; Cass. Sez. 2 n. 8546/1998; Cass. Sez. 2 n. 1757/1987).

1.b - Non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale non trova applicazione la sanzione processuale dell'estinzione del giudizio in caso di mancata integrazione con tutti i condomini.

2 - Con il secondo motivo viene denunziata la violazione delle regole a presidio della ripartizione dell'onere delle spese, sostenendo il ricorrente che erroneamente sarebbe stato condannato a rifondere le spese degli altri eredi della comune dante causa, intervenuti in giudizio, che non si ponevano come parte diversa da esso appellante, intervenuto in riassunzione del giudizio dopo il decesso della de cujus: sottolinea in particolare il ricorrente che gli altri eredi, non avendo un diritto proprio da far valere nei confronti delle altre parti, non sarebbero rientrati nella categoria degli intervenienti in appello.

2.a - Il mezzo e' infondato perche' erronea e' la premessa: se e' vero che l'intervento in appello e' disciplinato dall'articolo 344 c.p.c., che, a sua volta, fa riferimento ai presupposti sostanziali che legittimerebbero l'interveniente a proporre opposizione di terzo a' sensi dell'articolo 404 c.p.c., e' altresi' indubbio che i successori - a titolo particolare o universale - della originaria parte possono intervenire in giudizio anche non ricorrendo detti presupposti, per l'evidente ragione che la sentenza, facendo stato nei loro confronti pur senza la loro partecipazione in giudizio, puo' da essi essere impugnata o ad essa essi possono fare espressa adesione - come nel caso di specie - dissociando la loro posizione da quella del coerede: poste tali premesse allora correttamente e' stato consentito il loro intervento e, date le posizioni oppositive rispetto all'appello del coerede, giustamente sono stati considerati parti vittoriose rispetto a quest'ultimo, non potendosi condividere la tesi, esposta nel ricorso, secondo la quale essi, essendo litisconsorti tra loro e l'odierno ricorrente in quanto eredi dell'unica parte originaria, non avrebbero potuto assumere se non la posizione del primo, divenendo quindi appellanti e, per logica, consorti in lite del coerede: tale ricostruzione urta con le emergenze di causa che, come ricordato, vedevano una netta contrapposizione tra l'odierno ricorrente - subentrante nella posizione di appellante - ed il resto dei coeredi".

Ritenuto:

Che le argomentazioni sopra esposte trovano concorde il Collegio e che ne' la discussione orale in sede di adunanza camerale ne' le memorie depositate hanno fatto emergere spunti critici idonei a confutare le motivazioni contenute nella relazione depositata;

che dunque il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo; che a' sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si deve dar atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, atteso che il ricorso e' stato notificato tra il 19 ed il 22 marzo 2013, dunque successivamente al 30 gennaio 2013, data di entrata in vigore della Legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori dovuti per legge; a' sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
 

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