Pubblica Amministrazione e risarcimento danni morali
							
							Il comune è tenuto a risarcire il danno patrimoniale e morale subito dai 
								cittadini per effetto dell’attività amministrativa illecita.
							
							
							Il principio è stato di recente ribadito con una sentenza del Tar Catania. Nel 
							caso sottoposto all’esame del Collegio, i ricorrenti lamentavano di aver subito 
							danni patrimoniali e morali per effetto di una serie di dinieghi di 
							autorizzazioni edilizie e conseguenti ordinanze di sospensione lavori disposti 
							dal Comune di Gioiosa Marea e successivamente annullati dallo stesso Tar.
							
							
							I provvedimenti annullati afferivano ad un immobile che i ricorrenti avevano 
							acquistato per trasferirvi la propria residenza. A tal fine avevano ottenuto 
							l’autorizzazione per la costruzione di vani accessori interrati da adibire a 
							posto macchina e cantina, inglobanti una piattaforma elevatrice. Tale 
							autorizzazione era per i ricorrenti condizione essenziale per l’acquisto, posto 
							che la stessa era necessaria per consentire l’accesso all’abitazione de qua ad 
							uno di essi, gravemente invalido ed impedito all’ascensione delle scale, stante 
							la ridotta capacità motoria.
							
							
							Il collegio coglie l’occasione per ricostruire l’istituto del danno biologico e 
							per verificarne l’applicabilità all’attività illecita amministrativa.
							
							
							In proposito, conclude precisando che, ove dall’attività amministrativa 
							ritenuta illegittima derivi in capo al cittadino un danno ad uno dei beni della 
							personalità garantiti dalla Costituzione senza che questi possa attivare alcun 
							comportamento elusivo del pregiudizio, ebbene il risarcimento del danno sarà 
							dovuto.
							
							
							Il principio della risarcibilità dei danni patrimoniali e non, perpetrati dalla 
							pubblica amministrazione era già stato affermato dal Tra bari con la sentenza 
							n.3000/2003. In quell’occasione il Tribunale aveva accertato l’illegittimità 
							del fermo amministrativo di un’automobile, adottato da una società 
							concessionaria del servizio di riscossione fiscale, ed al contempo aveva 
							riconosciuto la possibilità che dall’emanazione di provvedimenti amministrativi 
							possano deriva pregiudizi anche di tipo non patrimoniale. Tuttavia in quale 
							caso la Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento ritenendo che i danni 
							lamentati non fossero stati provati.
							
							
							Per converso il Tar Catantia, nel caso sottoposto al suo esame ha ritento 
							provati i danni allegatii, ed ha condannato l’amministrazione comunale a 
							risarcire il danno subito per effetto del mancato godimento dell’immobile a 
							causa dell’illegittima sospensione dei lavori disposta dalla P.A., a pagare i 
							relativi oneri condominiali, nonché i maggiori costi sostenuti per il prosieguo 
							dei lavori.