Articolo 2359 del codice civile.
2359. Società controllate e società
collegate.
Sono considerate società
controllate:
1) le società in cui un'altra
società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le società in cui un'altra
società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto
influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei
numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i
voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le
società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato
almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in
borsa.