Avvalimento dei requisiti infragruppo.
La giurisprudenza si è occupata della verifica della sussistenza, in capo
alle imprese concorrenti, dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal
bando.
In materia, la Direttiva 92/50/CEE consente ad un prestatore di servizi, che
intenda comprovare il possesso di requisiti economici, finanziari e tecnici di
partecipazione ad una gara d’appalto pubblico di servizi, di fare riferimento
alla capacità di tutti i soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei
vincoli che ha con esse, a condizione che siano in grado di provare l’effettiva
disponibilità dei mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto. In particolare,
il comma 2, lett.c), dell’art.32 citato, prevede che le imprese possano provare
la capacità tecnica mediante l’indicazione dei tecnici o degli organismi
tecnici di cui potranno disporre, e ciò a prescindere dalla circostanza che
tali facciano o meno parte dell’impresa stessa.
Questa conclusione è conforme allo spirito della normativa comunitaria che
risponde all’esigenza di evitare intralci alla libera prestazione di servizi
nell’aggiudicazione degli appalti pubblici ed è stata recepita dalla direttiva
2004/18/Ce del Parlamento Europeo alla stregua della quale “un
operatore economico può, se del caso, fare affidamento sulle capacità di altri
soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi
ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che
disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno a
tal fine di questi soggetti”.
Sul punto, recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ( sent.7134/05)
ha ribadito il principio della “possibilità di fare riferimento alla capacità
di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli con il
partecipante, a condizione che egli sia in grado di provare di disporre
effettivamente dei mezzi di tali soggetti”. Nel caso sottoposto all’esame del
Consiglio di Stato, inoltre, è stato ritenuto sufficiente ai fini della
dimostrazione dell’effettiva disponibilità dei mezzi necessari all’esecuzione
dell’appalto, l’atto unilaterale di impegno,irrevocabile e incondizionato, con
il quale il personale della società della quale l’impresa partecipante
intendeva avvalersi, nella misura necessaria ad assicurare il rispetto del
requisito richiesto dal bando, è stato messo a disposizione della partecipante
per l’esecuzione dei servizi oggetto della procedura di gara.
Nello stesso senso si è pronunciato il Consiglio di stato con la sentenza
n.7306/05 precisando peraltro che “un’interpretazione finalistica e teleologica
delle disposizioni in tema di requisiti di partecipazione alla gara, di cui è
espressione anche il principio di avvilimento fissato dalle direttive UE nn.17
e 18/2004, porta a ritenere che in sede di gara possa essere fornita
dimostrazione in ordine al possesso, certo e incondizionato, al momento della
stipula del contratto e della successiva esecuzione, dei requisiti e dei mezzi
all’uopo necessari.”
In sostanza alla stregua dell’interpretazione del Consiglio di Stato non sarebbe
neppure necessario che i mezzi siano già disponibili al momento della procedura
di gara; ciò purchè nel corso della procedura si dimostri comunque che tali
mezzi saranno disponibili al momento dell’assunzione e dell’esecuzione degli
impegni negoziali. Secondo il collegio, ove si pretendesse il possesso dei
mezzi al momento della procedura, si contravverrebbe al principio comunitario
dell’”effetto utile”, in quanto si richiederebbe
l’acquisizione, magari dispendiosa, di dotazioni funzionali alla esecuzione
dell’appalto senza che vi sia certezza dell’aggiudicazione.
Il nuovo codice degli appalti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 marzo
2006, disciplina espressamente all’art. 29 il cd avvilimento. Si
tratta, in sostanza, del riconoscimento legislativo della possibilità per il
concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in
relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture di soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della
certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o
dell’attestazione SOA di altro soggetto.