CODICE
DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
(Indice)
Premessa
PARTE I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI
COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL
CODICE
TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI
COMUNI
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Principi
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Competenze legislative di
Stato, Regioni e Province autonome
Art. 5 – Regolamento e capitolati
Art. 6 – Autorità per la vigilanza
sui
contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
Art. 7 – Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Art. 8 - Disposizioni in materia di
organizzazione e di personale dell'Autorità e norme finanziarie
Art. 10 – Responsabile delle
procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
Art. 11 – Fasi delle procedure di
affidamento
Art. 12 – Controlli sugli atti
delle procedure di affidamento
Art. 13 – Accesso agli atti e
divieti di divulgazione
Art. 14 – Contratti misti
Art. 15
TITOLO II – CONTRATTI ESCLUSI IN
TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Art. 16 - Contratti relativi alla
produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico
Art. 17 - Contratti segretati o che
esigono particolari misure di sicurezza
Art. 18 - Contratti aggiudicati in
base a norme internazionali
Art. 19 – Contratti di servizi
esclusi
Art. 20 - Appalti
di servizi elencati nell’allegato II B
Art. 21 – Appalti aventi ad oggetto
sia servizi elencati nell’allegato II A sia servizi elencati nell’allegato II B
Art. 22 - Contratti esclusi nel
settore delle telecomunicazioni
Art. 23 – Contratti relativi a
servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus
Art. 24 – Appalti aggiudicati a
scopo di rivendita o di locazione a terzi
Art. 25 – Appalti aggiudicati per
l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati
alla produzione di energia
Art. 26 - Contratti
di sponsorizzazione
Art. 27 – Principi relativi ai
contratti esclusi
PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI
RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I – CONTRATTI DI RILEVANZA
COMUNITARIA
Capo I – Ambito oggettivo e
soggettivo
Art. 28 - Importi delle soglie dei
contratti pubblici di rilevanza comunitaria
Art. 29 – Metodi di calcolo del
valore stimato dei contratti pubblici
Art. 30 – Concessione di servizi
Art. 31 - Contratti nei settori del
gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica
Art. 32 – Amministrazioni
aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
Art. 33 - Appalti pubblici e
accordi quadro stipulati da centrali di committenza
Capo II – Requisiti dei
partecipanti alle procedure di affidamento
Art. 34 – Soggetti a cui possono
essere affidati i contratti pubblici
Art. 35 - Requisiti per la
partecipazione dei consorzi alle gare
Art. 36 -
Consorzi stabili
Art. 37 – Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
concorrenti
Art. 38 – Requisiti di ordine
generale
Art. 39 – Requisiti di idoneità
professionale
Art. 40 – Qualificazione per
eseguire lavori pubblici
Art. 41 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
Art. 42 -
Capacità tecnica e professionale dei
fornitori e dei prestatori di servizi
Art. 43 – Norme di garanzia della
qualità
Art. 44 – Norme di gestione
ambientale
Art. 45 – Elenchi ufficiali di
fornitori o prestatori di servizi
Art. 46 – Documenti e informazioni
complementari
Art. 47 -
Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia
Art. 48 – Controlli sul possesso
dei requisiti
Art. 49 – Avvalimento
Art. 50 -
Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di
sistemi di qualificazione
Art. 51 – Vicende soggettive del
candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario
Art. 52 - Appalti
riservati
Capo III – Oggetto del contratto,
procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte
Sezione I – Oggetto del contratto e
procedure di scelta del contraente
Art. 53 – Tipologia e oggetto dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Art. 54 - Procedure per
l’individuazione degli offerenti
Art. 55 - Procedure
aperte e ristrette
Art. 56 - Procedura
negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Art. 57 – Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara
Art. 58 – Dialogo competitivo
Art. 59 – Accordo quadro
Art. 60 – Sistemi dinamici di
acquisizione
Art. 61 – Speciale procedura di
aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica
Art. 62 – Numero minimo dei
candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo
competitivo – Forcella
Sezione II – Bandi, avvisi, inviti
Art. 63 – Avviso di preinformazione
Art. 64 – Bando di gara
Art. 65 – Avviso sui risultati
della procedura di affidamento
Art. 66 –
Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Art. 67 – Inviti a presentare
offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare
Art. 68 – Specifiche tecniche
Art. 69 – Condizioni particolari di
esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell’invito
Sezione III – Termini di
presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto
Art. 70 – Termini di ricezione
delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
Art. 71 – Termini di invio ai
richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari
nelle procedure aperte
Art. 72 - Termini di invio ai
richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari
nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo
Art. 73 – Forma e contenuto delle
domande di partecipazione
Art. 74 – Forma e contenuto delle
offerte
Art. 75 – Garanzie a corredo
dell’offerta
Art. 76 – Varianti progettuali in
sede di offerta
Sezione IV – Forme delle
comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di
pubblicità, inviti, comunicazioni
Art. 77 – Regole applicabili alle
comunicazioni
Art. 78 – Verbali
Art. 79 – Informazioni circa i
mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
Art. 80 - Spese di pubblicità,
inviti, comunicazioni
Sezione V – Criteri di selezione
delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse
Art. 82 – Criterio del prezzo più
basso
Art. 83 – Criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
Art. 84 – Commissione giudicatrice
nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa
Art. 85 – Ricorso alle aste
elettroniche
Art. 86 – Criteri di individuazione
delle offerte anormalmente basse
Art. 87 – Criteri di verifica delle
offerte anormalmente basse
Art. 88 - Procedimento di verifica
e di esclusione delle offerte anormalmente basse
Capo IV – Progettazione e concorsi
di progettazione
Sezione I – Progettazione interna
ed esterna, livelli della progettazione
Art. 90 – Progettazione interna ed
esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
Art. 91 - Procedure di affidamento
Art. 92 - Corrispettivi e incentivi
per la progettazione
Art. 93 – Livelli della
progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori
Art. 94 – Livelli della
progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei
progettisti
Art. 95 – Verifica preventiva
dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare
Art.
96 - Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico
Sezione
II – Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed
espropriativi
Art. 97 - Procedimento di
approvazione dei progetti
Art. 98 - Effetti dell’approvazione
dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi
Sezione III – Concorsi di
progettazione
Art. 99 – Ambito di applicazione e
oggetto
Art. 100 – Concorsi di
progettazione esclusi
Art. 101 - Disposizioni generali
sulla partecipazione ai concorsi di progettazione
Art. 102 – Bandi e avvisi
Art. 103 – Redazione e modalità di
pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione
Art. 104 - Mezzi di comunicazione
Art. 105 – Selezione dei
concorrenti
Art. 106 – Composizione della
commissione giudicatrice
Art. 107 – Decisioni della
commissione giudicatrice
Art. 108 - Concorso di idee
Art. 109 - Concorsi in due gradi
Art. 110 - Concorsi sotto soglia
Sezione IV – Garanzie e verifiche
della progettazione
Art. 111 – Garanzie che devono
prestare i progettisti
Art. 112 – Verifica della
progettazione prima dell’inizio dei lavori
Capo V – Principi relativi
all’esecuzione del contratto
Art. 113 – Garanzie di esecuzione e
coperture assicurative
Art. 114 – Varianti in corso di
esecuzione del contratto
Art. 115 – Adeguamenti dei prezzi
Art. 116 – Vicende soggettive
dell’esecutore del contratto
Art. 117 – Cessione dei crediti
derivanti dal contratto
Art. 118 – Subappalto e attività
che non costituiscono subappalto
Art. 119 – Direzione
dell’esecuzione del contratto
Art. 120 – Collaudo
TITOLO II - CONTRATTI SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA
Art. 121 – Disciplina comune
applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo
inferiore alla soglia comunitaria
Art.
122 - Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
Art.
123 – Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
Art.
124 - Appalti di servizi e forniture sotto soglia
Art. 125 - Lavori, servizi e
forniture in economia
TITOLO III– DISPOSIZIONI ULTERIORI
PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI
Capo I – Programmazione, direzione
ed esecuzione dei lavori
Art. 128 – Programmazione dei
lavori pubblici
Art. 129 – Garanzie e coperture
assicurative per i lavori pubblici
Art. 130 – Direzione dei lavori
Art. 131 – Piani di sicurezza
Art. 132 – Varianti in corso
d’opera
Art. 133 - Termini di
adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
Art. 134 – Recesso
Art. 135 – Risoluzione del
contratto per reati accertati
Art. 136 - Risoluzione del
contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
Art. 137 -
Inadempimento di contratti di cottimo
Art. 138 -
Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto
Art. 139 – Obblighi in caso di
risoluzione del contratto
Art. 140 – Procedure di affidamento
in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’esecutore
Art. 141 – Collaudo dei lavori
pubblici
Capo II – Concessioni di lavori
pubblici
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 142 – Ambito di applicazione e disciplina applicabile
Art. 143 – Caratteristiche delle
concessioni di lavori pubblici
Sezione II – Affidamento delle
concessioni di lavori pubblici
Art. 144 – Procedure di affidamento
e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici
Art. 145 – Termini per la
presentazione delle candidature e delle offerte
Art. 146 – Obblighi e facoltà del
concessionario in relazione all’affidamento a terzi di una parte dei lavori
Art. 147 – Affidamento al concessionario di lavori
complementari
Sezione III – Appalti di lavori
affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 148 – Disposizioni applicabili
agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni
aggiudicatrici
Sezione IV – Appalti di lavori affidati dai concessionari
che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 149 – Disposizioni in materia
di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non
sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 150 – Pubblicazione del bando
negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici
Art. 151 - Termini per la ricezione
delle candidature e per la ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati
dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Capo III – Promotore finanziario,
società di progetto
Art. 152 – Disciplina comune
applicabile
Art. 153 - Promotore
Art. 154 – Valutazione della
proposta
Art. 155 – Indizione della gara
Art. 156 – Società di progetto
Art. 157 – Emissione di
obbligazioni da parte delle società di progetto
Art. 158 - Risoluzione
Art. 159 - Subentro
Art. 160 – Privilegio sui crediti
Capo IV – Lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Sezione I - Infrastrutture e
insediamenti produttivi
Art. 161 - Oggetto e disciplina
comune applicabile
Art. 162 - Definizioni rilevanti
per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi
Art. 163 -
Attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 164 –
Progettazione
Art. 165 -
Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione
Art. 166 - Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera
Art. 167 -
Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti
Art. 168 - Conferenza di servizi e approvazione del
progetto definitivo
Art. 169 – Varianti
Art. 170 –
Interferenze
Art. 171 -
Risoluzione delle interferenze
Art. 172 - La società pubblica di progetto
Art. 173 -
Modalità di realizzazione
Art. 174 –
Concessioni relative a infrastrutture
Art. 175 –
Promotore
Art. 176 -
Affidamento a contraente generale
Art. 177 -
Procedure di aggiudicazione
Art. 178 –
Collaudo
Art. 179 -
Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per
l'approvvigionamento energetico
Art. 180 –
Disciplina regolamentare
Art. 181 -
Norme di coordinamento
Sezione II -
Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere
Art. 182 -
Campo di applicazione
Art. 183 –
Procedure
Art. 184 -
Contenuto della valutazione di impatto ambientale
Art. 185 -
Compiti della commissione speciale VIA
Sezione III –
Qualificazione dei contraenti generali
Art.
186 - Istituzione del sistema di
qualificazione-classifiche
Art. 187 - Requisiti per le iscrizioni
Art. 188 -
Requisiti di ordine generale
Art. 189 - Requisiti di ordine speciale
Art. 190 - Consorzi stabili e consorzi di
cooperative
Art. 191 -
Norme di partecipazione alla gara
Art. 192 - Gestione del sistema di qualificazione
Art. 193 - Obbligo di comunicazione
Sezione IV –
Disposizioni particolari sugli interventi per lo sviluppo infrastrutturale
Art. 194 -
Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
TITOLO IV – CONTRATTI IN TALUNI
SETTORI
Capo I – Contratti nel settore
della difesa
Art. 195 - Disciplina comune
applicabile ai contratti nel settore della difesa
Art. 196 – Disciplina speciale per
gli appalti nel settore della difesa
Capo II – Contratti relativi ai
beni culturali
Art. 198 - Ambito di applicazione
Art. 199 - Disciplina degli appalti
misti per alcune tipologie di interventi
Art. 200 - Limiti all'affidamento
congiunto e all'affidamento unitario
Art.
201 – Qualificazione
Art.
202 - Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
Art.
203 – Progettazione
Art
204 - Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione
Art.
205 – Varianti
PARTE III – CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo I – Disciplina
applicabile, ambito oggettivo e soggettivo
Art. 206 – Norme applicabili
Art. 207 – Enti aggiudicatori
Art. 208 – Gas, energia termica ed
elettricità
Art. 209 – Acqua
Art. 210 – Servizi di trasporto
Art. 211 – Servizi postali
Art. 212 – Prospezione ed
estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi
Art. 213 – Porti e aeroporti
Art. 214 – Appalti che riguardano
più settori
Capo II – Soglie e contratti
esclusi dall’ambito di applicazione del presente titolo
Art. 215 - Importi delle soglie dei
contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali
Art. 216 – Concessioni di lavori e
di servizi
Art. 217 – Appalti aggiudicati per
fini diversi dall’esercizio di un’attività di cui ai settori del Capo I, o per
l’esercizio di una di dette attività in un Paese terzo
Art. 218 - Appalti aggiudicati ad un’impresa comune avente personalità
giuridica o ad un’impresa collegata
Art. 219 – Procedura per stabilire
se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza
Capo III – Procedure di scelta del
contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte
Sezione I – Tipologia delle
procedure di scelta del contraente
Art. 220 – Procedure aperte,
ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice una gara
Art. 221 – Procedura negoziata
senza previa indizione di gara
Art. 222 – Accordi quadro nei
settori speciali
Sezione II – Avvisi e inviti
Art. 223 – Avvisi periodici
indicativi e avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione
Art. 224 – Avvisi con cui si indice
una gara
Art. 225 – Avvisi relativi agli
appalti aggiudicati
Art. 226 – Inviti a presentare
offerte o a negoziare
Sezione III – Termini di
presentazione delle domande di partecipazione
Art. 227 – Termini di ricezione
delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
Sezione IV – Informazioni
Art. 228 – Informazioni a coloro
che hanno chiesto una qualificazione
Art. 229 – Informazioni da
conservare sugli appalti aggiudicati
Sezione V – Selezione qualitativa
degli offerenti e qualificazione
Art. 230 – Disposizioni generali
Art. 231 - Principio di imparzialità e non aggravamento nei
procedimenti di selezione e qualificazione
Art. 232 – Sistemi di
qualificazione e conseguenti procedure selettive
Art. 233 – Criteri di selezione
qualitativa e procedimento di selezione
Sezione VI – Criteri di selezione
delle offerte
Art. 234 – Offerte contenenti
prodotti originari di Paesi terzi
Capo IV – Concorsi di progettazione
Art. 235 -
Ambito
di applicazione ed esclusioni
Art. 236 -
Norme in materia di pubblicità e
di trasparenza
Art. 237 - Norma di rinvio
TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 238 - Appalti di importo
inferiore alla soglia comunitaria
PARTE IV – CONTENZIOSO
Art. 239 - Transazione
Art. 240 - Accordo bonario
Art. 241 – Arbitrato
Art. 242 - Camera arbitrale e albo
degli arbitri
Art. 243 – Ulteriori norme di
procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera
arbitrale
Art. 244 - Giurisdizione
Art. 245 – Strumenti di tutela
Art. 246 - Norme processuali
ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti
produttivi
PARTE V – DISPOSIZIONI DI
COORDINAMENTO, FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI
Art. 247 – Normativa antimafia
Art. 248 - Revisione
periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e
degli enti aggiudicatori – Modifiche degli allegati
Art. 249 – Obblighi di
comunicazione alla Commissione dell’Unione europea da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie
Art. 250 - Contenuto del prospetto
statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza
comunitaria
Art. 251 – Contenuto del prospetto
statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori
speciali
Art. 252 - Norme di
coordinamento e di copertura finanziaria
Art. 253 – Norme transitorie
Art.
254 - Norma finanziaria
Art.
255 - Aggiornamenti
Art. 256 – Disposizioni abrogate
Art. 257 – Entrata in vigore
ALLEGATI:
ALLEGATO I – ELENCO DELLE ATTIVITA’
DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 7
ALLEGATO II – ELENCO DEI SERVIZI DI
CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 10
- ALLEGATO II A – ELENCO DEI
SERVIZI DI CUI AGLI ARTICOLI 20 E 21
- ALLEGATO II B – ELENCO DEI
SERVIZI DI CUI AGLI ARTICOLI 20 E 21
ALLEGATO III – ELENCO DEGLI
ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO NEI SETTORI
ORDINARI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 27
ALLEGATO IV – AUTORITA’ GOVERNATIVE
CENTRALI DI CUI ALL’ARTICOLO 28
ALLEGATO V – ELENCO DEI PRODOTTI DI
CUI ALL’ARTICOLO 196 (APPALTI NEL SETTORE DELLA DIFESA) PER QUANTO RIGUARDA GLI
APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA
DIFESA
ALLEGATO VI – ELENCO DEGLI ENTI
AGGIUDICATORI NEI SETTORI SPECIALI DI CUI AGLI ARTICOLI 3, COMMA 29, E DA
208 A
214 (SETTORI SPECIALI):
- ALLEGATO VI A – ENTI
AGGIUDICATORI NEI SETTORI DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE DI GAS O ENERGIA
TERMICA
- ALLEGATO VI B – ENTI
AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE, DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE
DI ELETTRICITA’
- ALLEGATO VI C – ENTI
AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE, DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE
DI ACQUA POTABILE
- ALLEGATO VI D – ENTI
AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI
- ALLEGATO VI E – ENTI
AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI,
FILOVIARI E DI AUTOBUS
- ALLEGATO VI F – ENTI
AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI
- ALLEGATO VI G – ENTI
AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS
- ALLEGATO VI H – ENTI
AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE E DI ALTRI
COMBUSTIBILI SOLIDI
- ALLEGATO VI I – ENTI
AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI
TERMINALI
- ALLEGATO VI L – ENTI
AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI
ALLEGATO VII – ELENCO DELLA
LEGISLAZIONE COMUNITARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 219 (SETTORI SPECIALI) (30,
PARAGRAFO 3, DIRETTIVA 2004/17)
ALLEGATO VIII – DEFINIZIONE DI
ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
ALLEGATO IX – INFORMAZIONI CHE
DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI NEI SETTORI ORDINARI:
- ALLEGATO IX A – INFORMAZIONI CHE
DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI
- ALLEGATO IX B – INFORMAZIONI CHE
DEVONO FIGURARE NEI BANDI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
- ALLEGATO IX C – INFORMAZIONI CHE
DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA DEL CONCESSIONARIO DI LAVORI PUBBLICI CHE NON
E’ UN’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- ALLEGATO IX D – INFORMAZIONI CHE
DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEI
SETTORI ORDINARI DI CUI ALLA PARTE II DEL CODICE
ALLEGATO X – CARATTERISTICHE
RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
ALLEGATO XI – REGISTRI:
- ALLEGATO XI A – APPALTI E
CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
- ALLEGATO XI B – APPALTI PUBBLICI
DI FORNITURE
- ALLEGATO XI C – APPALTI PUBBLICI
DI SERVIZI
ALLEGATO XII – REQUISITI RELATIVI
AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE, DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE, DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE, O DEI PIANI E PROGETTI NEI
CONCORSI
ALLEGATO XIII – INFORMAZIONI CHE
DEVONO COMPARIRE NEI BANDI DI GARA NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE III
DEL CODICE
ALLEGATO XIV – INFORMAZIONI CHE
DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SULL’ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE III DEL CODICE
ALLEGATO XV – INFORMAZIONI CHE
DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI PERIODICI NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE
III DEL CODICE:
- ALLEGATO XV A – INFORMAZIONI CHE
DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI PERIODICI
- ALLEGATO XV B – INFORMAZIONI CHE
DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO
LA PUBBLICAZIONE NEL
<<PROFILO DI COMMITTENTE>> DI UN AVVISO PERIODICO INDICATIVO, CHE
NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA
ALLEGATO XVI – INFORMAZIONI CHE
DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI, NEI SETTORI
SPECIALI DI CUI ALLA PARTE III DEL CODICE
ALLEGATO XVII – INFORMAZIONI CHE
DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEI SETTORI
SPECIALI DI CUI ALLA PARTE III DEL CODICE
ALLEGATO XVIII – INFORMAZIONI CHE
DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEI
SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE III DEL CODICE
ALLEGATO XIX – TABELLA RIASSUNTIVA
DEI TERMINI PREVISTI DALL’ARTICOLO 227 DEL CODICE NEI SETTORI SPECIALI (PARTE
III)
ALLEGATO XX – DISPOSIZIONI
INTERNAZIONALI DI DIRITTO DEL LAVORO AI SENSI DELL’ARTICOLO DEL CODICE NEI
SETTORI SPECIALI (PARTE III)
ALLEGATO XXI – ALLEGATO TECNICO DI
CUI ALL’ARTICOLO 164
ALLEGATO XXII – MODELLO DI CUI
ALL’ARTICOLO 188
Decreto legislativo <<CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A
LAVORI, SERVIZI, FORNITURE>>
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di
trasporto e servizi postali;
Visto, in particolare, l’articolo 71 di detta
direttiva;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
Visto, in particolare, l’articolo 80 di detta
direttiva;
Visti i regolamenti della Commissione europea 28
ottobre 2004, n. 1874, e 19 dicembre 2005, n. 2083, che modificano le citate
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in
materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Vista la direttiva 2005/51/CE della Commissione del 7
settembre 2005, che modifica l’allegato XX della citata direttiva 2004/17/CE e
l’allegato VIII della citata direttiva 2004/18/CE;
Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile
2005, n. 62, legge comunitaria per l’anno 2004, recante delega al Governo per
l'attuazione della suddette direttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 9
febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (in
particolare della VIII e V Commissione del Senato in date, rispettivamente, 22
febbraio 2006 e 14 marzo 2006; della V, VIII e XIV Commissione della Camera in
date, rispettivamente, 22 febbraio 2006, 1° marzo 2006, 8 marzo 2006);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il il Ministro degli affari
esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze,
il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro delle attività produttive, e il Ministro dei beni culturali e
ambientali;
Emana il seguente decreto legislativo:
PARTE I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI
IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente codice disciplina i
contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti
aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e
opere.
2. Nei casi in cui le norme vigenti
consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione
di un’opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con
procedure di evidenza pubblica.
Art. 2
(Principi)
(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art.
1, l. n.
241/1990; art. 1, comma
1, l. n.
109/1994;
Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C – 324/1998;
Corte di giustizia CE, 3 dicembre
2001, C.
59/2000)
1. L’affidamento e l’esecuzione di
opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice,
deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento
deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello
di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
2. Il principio di economicità può
essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle
norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a
esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla
promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente
previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività
amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle
disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente
previsto nel presente codice, l’attività contrattuale dei soggetti di cui
all’articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite
dal codice civile.
Art. 3
(Definizioni)
(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1.,direttiva
2004/17; artt. 2, 19,
l. n. 109/1994; artt. 1,2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt.
2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995;artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995;art. 19, comma 4, d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 402; art. 24, l. 18 aprile 2004, n. 62)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che
seguono.
2. Il <<codice>> è il presente codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I <<contratti>> o i
<<contratti pubblici>> sono i contratti di appalto o di concessione
aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero
l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti,
dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
4. I <<settori
ordinari>> dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del
gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente
codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente
articolo.
5. I <<settori
speciali>> dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia
termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.
6. Gli <<appalti
pubblici>> sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra
una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori
economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti,
la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.
7. Gli <<appalti pubblici di
lavori>> sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o,
congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero,
previa
acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione
esecutiva e l’esecuzione,
relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure,
limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV,
l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del
progetto preliminare posto a base di gara.
8. I <<lavori>>
comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per <<opera>>
si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una
funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il
risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all’allegato
I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
9. Gli
<<appalti pubblici di forniture>> sono appalti pubblici diversi da
quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per
l'acquisto, di prodotti.
10. Gli
<<appalti pubblici di servizi>> sono appalti pubblici diversi dagli
appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione
dei servizi di cui all'allegato II.
11. Le
<<concessioni di lavori pubblici>> sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice,
l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori
pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che
presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione
del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di
gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al
presente codice.
12. La
<<concessione di servizi>> è un contratto che presenta le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che
il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di
gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità
all’articolo 30.
13.
L’<<accordo quadro>> è un accordo concluso tra una o più stazioni
appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire
le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
14. Il
<<sistema
dinamico di acquisizione>> è un processo di acquisizione interamente
elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente
disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante,
limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta
indicativa conforme al capitolato d'oneri.
15. L’<<asta
elettronica>> è un processo per fasi successive basato su un dispositivo
elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi
valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima
valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione
possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di
servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la
progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
16. I
contratti <<di rilevanza comunitaria>> sono i contratti pubblici il
cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o
superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99,
196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
17. I
contratti <<sotto soglia>> sono i contratti pubblici il cui valore
stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle
soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235,
e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
18. I
<<contratti esclusi>> sono i contratti pubblici di cui alla parte
I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente
codice, e quelli non contemplati dal presente codice.
19. I termini
<<imprenditore>>, <<fornitore>> e
<<prestatore di servizi>> designano una persona fisica, o una
persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.
240, che offra sul
mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi.
20. Il
termine <<raggruppamento temporaneo>> designa un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante
scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di
uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
21. Il
termine <<consorzio>> si riferisce ai consorzi previsti
dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica.
22. Il
termine <<operatore economico>> comprende l'imprenditore, il
fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
23.
L’<<offerente>> è l’operatore economico che ha presentato
un'offerta.
24. Il
<<candidato>> è l’operatore economico che ha chiesto dipartecipare a una procedura ristretta o
negoziata o a un dialogo competitivo.
25. Le
<<amministrazioni aggiudicatrici>> sono: le amministrazioni dello
Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici;
gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque
denominati, costituiti da detti soggetti.
26. L’<<organismo di diritto
pubblico>> è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare
specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in
modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo
di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi,
degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che
soddisfano detti requisiti figurano nell’allegato III, al fine
dell’applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V.
28. Le <<imprese
pubbliche>> sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici
possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o
perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria,
o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L’influenza dominante è
presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o
indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del
capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei
voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
c) hanno il diritto di nominare più
della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell’impresa.
29. Gli <<enti
aggiudicatori>> al fine dell’applicazione delle disposizioni delle parti
I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese
pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o
imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi
loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi,
degli enti aggiudicatori ai fini dell’applicazione della parte III, figurano
nell’allegato VI.
31. Gli <<altri soggetti
aggiudicatori>>, ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti
all’osservanza delle disposizioni del presente codice.
32. I <<soggetti aggiudicatori>>, ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV
(lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi),
comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti
aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati
assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.
33. L’espressione <<stazione
appaltante>> (…) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
soggetti di cui all’articolo 32.
34. La
<<centrale di committenza>> è un'amministrazione aggiudicatrice
che:
-
acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o
altri enti aggiudicatori, o
-
aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o
servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
35. Il
<<profilo di committente>> è il sito informatico di una stazione
appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal
presente codice, nonché dall’allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici
tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, il profilo di committente è istituito nel
rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni,
e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
36. Le <<procedure di
affidamento>> e l’<<affidamento>> comprendono sia
l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione,
mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione,
sia l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
37. Le
<<procedure aperte>> sono le procedure in cui ogni operatore
economico interessato può presentare un'offerta.
38. Le
<<procedure ristrette>> sono le procedure alle quali ogni operatore
economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta
soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le
modalità stabilite dal presente codice.
39. Il
<<dialogo competitivo>> è una procedura nella quale la stazione
appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con
i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni
atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i
candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale
procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.
40. Le
<<procedure negoziate>> sono le procedure in cui le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con
uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce
procedura negoziata.
41. I
<<concorsi di progettazione>> sono le procedure intese a fornire
alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale,
dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di
dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in
base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
42. I
termini <<scritto>> o <<per iscritto>> designano un
insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato.
Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con
mezzi elettronici.
43. Un
<<mezzo elettronico>> è un mezzo che utilizza apparecchiature
elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di
archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la
ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici.
44. L’<<Autorità>> è l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6.
45. L’<<Osservatorio>>
è l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di
cui all’articolo 7.
46.
L’<<Accordo>> è l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel
quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round.
47. Il
<<regolamento>> è il regolamento di esecuzione e attuazione del
presente codice, di cui all’articolo 5.
48. La
<<Commissione>> è la
Commissione della Comunità europea.
49. Il
<<Vocabolario comune per gli appalti>>, in appresso CPV (<<Common Procurement Vocabulary>>), designa la nomenclatura di riferimento per
gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando
nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
50. Nel
caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del
presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la
prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai
fini dell’articolo 22, e dell'articolo 100 valgono le seguenti definizioni:
a)
<<rete pubblica di telecomunicazioni>> è l'infrastruttura pubblica
di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti
terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o
altri mezzi elettromagnetici;
b)
<<punto terminale della rete>> è l'insieme dei collegamenti fisici
e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di
telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e
comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c)
<<servizi pubblici di telecomunicazioni>> sono i servizi di
telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente
affidato l’offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;
d)
<<servizi di telecomunicazioni>> sono i servizi che consistono,
totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali
su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di
telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.
Art. 4
(Competenze legislative di Stato, Regioni e
Province autonome)
(artt. 1,
3, l. n.
109/1994)
1. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del
presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.
2. Relativamente alle materie oggetto di
competenza concorrente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali
contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di
programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini
urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti
del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
3. Le Regioni, nel rispetto dell’articolo
117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina
diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e
selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di
organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai
poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività
di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all’esecuzione
dei contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori,
contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e
contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva
dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali,
i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono
particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.
4. Nelle materie di competenza normativa
regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si
applicano alle Regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di
attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.
5. Le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo
le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Art. 5
(Regolamento e capitolati)
(art.
3, l. n.
109/1994; art. 6, comma
9, l. n.
537 del 1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la
disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e,
limitatamente agli aspetti di cui all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti
di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato”.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di
disposizioni rientranti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione
statale esclusiva, siano applicabili anche alle Regioni e Province autonome.
3. Fatto salvo il disposto
dell’articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del genio militare, il
regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. Il regolamento è adottato su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e
ambientali, delle attività produttive, dell’economia e delle finanze, sentiti i
Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere
entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il
regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si
provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle
materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di
attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori
pubblici;
b) rapporti funzionali tra i
soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del
procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori,
servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di
conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali
atti;
f) modalità di istituzione e
gestione del sito informatico presso l’Osservatorio;
g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori
economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i
concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e
le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e
forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle
proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo
l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità
applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori
appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività
necessarie per l’avvio dell’esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte
dal direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento,
p) modalità di corresponsione ai
soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di
avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili.
r) modalità e procedure accelerate
per la deliberazione, prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto
tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla
base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso
d’opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei
collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i
requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.
6. Per assicurare la compatibilità
con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei
lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati
esteri, nell'àmbito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49,
sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli
affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la
realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in
materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono
adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della
generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del
presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati
nel bando o nell’invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle
amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e
del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o
nell’invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei
lavori pubblici di cui al comma 7 può essere richiamato nei bandi o negli
inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni
aggiudicatrici statali.
Art. 6
(Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture)
(art.
81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art.
4, l. n.
109/1994;
art. 25, comma 1, lett.
c), l. n. 62/2005)
1. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma,
istituita dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la
denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
2. L'Autorità
è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione
adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle
esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in
settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità.
L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme
sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in
carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza,
non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici,
secondo gli ordinamenti di appartenenza,sono
collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante
ai membri dell'Autorità.
4. L’Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di
valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L’Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori
speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall’ambito di applicazione del
presente codice, al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui
all’articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e
trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed
efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della
concorrenza nelle singole procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative
indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre
norme, l'Autorità:
a) vigila sull'osservanza della
disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini
campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori,
servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del
presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie
contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto
dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di
comunicazione all’Osservatorio né a vigilanza dell’Autorità i contratti di cui
agli articoli 16, 17, 18;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato
pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al
Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in
ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina
i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e
al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a
procedure non concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della
pubblicità degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi
standardizzati di cui all’articolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a
sospensioni dell’esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo
adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del
contenzioso;
i) sovrintende all'attività
dell'Osservatorio di cui all’articolo 7;
l) esercita i poteri sanzionatori
ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di
qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo
5; nell’esercizio di tale vigilanza l’Autorità può annullare, in caso di
constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate
in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in
via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione
appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di
gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l’articolo
1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti
dall’articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando all’Autorità è attribuita
la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali,
sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si
riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.
I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della
sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'àmbito della propria
attività l'Autorità può:
a) richiedere alle stazioni
appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni
altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore
economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e
chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o
da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su
richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della
collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi
economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della
Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo
con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi
all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie,
le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento
di tali attività sono comunicati all’Autorità.
10. Tutte le notizie, le
informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di
istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione
dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle
pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle
loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla
sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti,
ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si
applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della
stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli
operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il
possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti
aggiudicatori a agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali è
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi
ordinamenti. Il procedimento disciplinare è instaurato dall’amministrazione
competente su segnalazione dell’Autorità e il relativo esito va comunicato
all’Autorità medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di
irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di
controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi
giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei
contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i
rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale
della Corte dei conti.
Art. 7
(Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
(art. 6, commi 5 – 8, l. 24 dicembre 1993, n.
537; art. 4, l.
n. 109/1994; art. 13, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 573)
1. Nell’ambito dell’Autorità opera
l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le
regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione
regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con
la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze
del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
3. L'Osservatorio,
in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla
base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi
sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati,
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia
(UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della
CONSIP.
4. La sezione centrale
dell'Osservatorio svolge i seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre
norme:
a) provvede alla raccolta e alla
elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il
territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli
avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti,
l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli
scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità
di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi
standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale;
c)
determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in
relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei
parametri qualità – prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai
sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d)
pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti
dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici
affidati;
e) promuove la
realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché
con le Regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti
pubblici;
f) garantisce l'accesso
generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative
elaborazioni;
g)
adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
h)
favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia
contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione
dei soggetti interessati;
i)
gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l’elaborazione dei
prospetti statistici di cui all’articolo 250 (contenuto del prospetto
statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza
comunitaria) e di cui all’articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per
i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia
termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica).
5.
Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4,
lettera c), l’ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio,
cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni
e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla
comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli
elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31
dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle
prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni
sono operate dall’ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39;
6.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione
pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo
modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro
dell’economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la
rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione
al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello
Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni inadempienti.
7. In
relazione alle attività, agli aspetti e alle
componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni
sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione
del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel
capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio.
8.
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio,
per contratti di importo superiore a 150.000 euro:
a)
entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione o di definizione della
procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di
gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo
dell'affidatario e del progettista;
b)
limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro
compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione
dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.
Per
gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la
comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente
comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
trasmettono all’Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione
contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell’anno
precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i
dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è
elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.
9.
I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale,
provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali
dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
10. Il regolamento di cui
all’articolo 5 disciplina le modalità di funzionamento del sito informatico
presso l’Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi
e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo
altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell’archivio degli atti
scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni
giurisdizionali e lodi arbitrali.
Art.
8
(Disposizioni
in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e norme finanziarie)
(art. 5, l. n. 109/1994; artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)
1 L'Autorità
si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di
organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di
atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di
programmazione o pianificazione.
Al fine di migliorare
la qualità dei propri atti, l’Autorità utilizza metodi di consultazione
preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia del progetto di atto e
nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da
valutare motivatamente.
2.
L’Autorità, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o
più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, i
bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie
risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, l’accesso ai documenti amministrativi, le modalità di esercizio della
vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
3. Il regolamento dell’Autorità,
nella disciplina dell’esercizio della funzione di vigilanza prevede:
a) il termine congruo entro cui i
destinatari di una richiesta dell’Autorità devono inviare i dati richiesti;
b) la possibilità che l’Autorità
invii propri funzionari nella sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori,
e operatori economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti,
chiarimenti;
c) la possibilità che l’Autorità
convochi, con preavviso e indicazione specifica dell’oggetto, i rappresentanti
di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri
soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;
d) le modalità di svolgimento
dell’istruttoria nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241;
e) le forme di comunicazione degli
atti, idonee a garantire la data certa della piena conoscenza.
4. Il regolamento dell’Autorità
disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità nel
rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell’apertura
dell’istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del
contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della
sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data
certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di
riservatezza previsti dalle norme vigenti.
5. Le delibere dell’Autorità, ove
riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di questioni di
massima, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sul sito informatico dell’Autorità.
6. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità, è istituito un apposito
ruolo del personale dipendente dall'Autorità, determinato tenendo conto delle
funzioni assegnate all’Autorità e delle risorse disponibili.
7. Il regolamento del personale
reca anche la pianta organica, con distribuzione del personale in ruolo tra i
vari servizi.
8. Al personale dell’Autorità si
applicano i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
rispetto dell’autonomia organizzativa di cui al comma 2.
9. Al personale dell'Autorità è
fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare
attività professionale, commerciale e industriale.
10. L’Autorità può avvalersi, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale
proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo ove previsto dagli ordinamenti di appartenenza.
11. La gestione finanziaria si
svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il
contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque
contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono
stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina anche le modalità
per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria,
approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo
della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione
finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
12. All’attuazione dei nuovi
compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, l’Autorità fa fronte senza nuovi e
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 9
(Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture)
(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono
istituire un ufficio, denominato <<sportello dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture>>, con il compito di:
a) fornire ai candidati e agli
offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un’offerta,
informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di
esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela
dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di
lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere rispettate
nell’esecuzione del contratto;
b) fornire ai candidati la
documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in
conformità alle norme del presente codice.
2. Le informazioni possono essere
fornite anche per via telematica in conformità alle norme vigenti che
disciplinano l’uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti
all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice
dell’amministrazione digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale
della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio
2003, n. 229), il funzionamento telematico dello sportello è disciplinato nel
rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni,
e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
3. L’istituzione di detto sportello
avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che sono soggetti pubblici.
4. I compiti dello sportello
possono anche essere affidati ad un ufficio già esistente, sempre nel rispetto
del comma 2.
5. Le informazioni di cui al comma
1 vengono fornite verso un corrispettivo destinato a coprire il costo del
servizio fornito dallo sportello, e che viene fissato dai soggetti che
istituiscono lo sportello medesimo.
6. Le stazioni appaltanti che
abbiano istituito lo sportello di cui al comma 1 o ne abbiano attribuito i
compiti ad un ufficio già esistente indicano nel bando o nel capitolato lo
sportello o l’ufficio a cui possono essere chieste le informazioni di cui al
comma 1, precisando altresì il costo del servizio.
Art. 10
(Responsabile delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
(artt. 4, 5,
6, l. n.
241/1990; art. 6, comma
12, l.
n. 537 del 1993; art.
7, l. n.
109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni singolo intervento da
realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del
procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento,
dell’esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento
svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal
presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza
sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente
attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. In
particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente
previsti da altre disposizioni del presente codice:
a) formula proposte e fornisce dati
e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori
pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della
predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di
servizi e di forniture, e della predisposizione dell’avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di
attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai
tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale
svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni,
impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità
di aree e immobili necessari;
f) fornisce all’amministrazione
aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
g) propone all’amministrazione
aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme
vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni;
h) propone l’indizione, o, ove
competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese,
pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi,
comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli
eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi
i compiti del direttore dell’esecuzione del contratto e del direttore dei
lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la
progettazione e durante l’esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
5. Il responsabile del procedimento
deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti
per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici
deve essere un dipendente di ruolo.
6. Il regolamento determina i
requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i
lavori determina l’importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile
del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza
tra responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto
sono stabilite dal regolamento, in conformità all’articolo 119.
7. Nel caso in cui l’organico delle
amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria
per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento,
secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto
all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le
procedure previste dal presente codice per l’affidamento di incarichi di
servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico,
economico – finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano
stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
8. Il nominativo del responsabile
del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per
l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle
procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara,
nell’invito a presentare un’offerta.
9. Le stazioni appaltanti che non
sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o
più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza
sono tenuti.
Art.
11
(Fasi
delle procedure di affidamento)
(artt. 16, 17,19, r.d. 18 novembre
1923, n. 2440; art. 109, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le procedure di affidamento dei
contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme
vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti
avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per
l’individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento
selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente
codice. Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a
favore del miglior offerente.
5. La stazione appaltante, previa
verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1,
provvede all’aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non può
presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato
nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta
giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione
appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
7. L’aggiudicazione definitiva non
equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è
irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
8. L’aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace
l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela
nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo
diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo
di cui all’articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto,
l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante,
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non
spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via
di urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle
per opere provvisionali.
10. Il contratto non può comunque
essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo
79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono
all’amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. La deroga di
cui al periodo precedente non si applica ai contratti relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi, di cui alla parte II, titolo III, capo
IV.
11. Il contratto è sottoposto alla
condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli
altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli
enti aggiudicatori.
12. L’esecuzione del contratto può
avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di
urgenza, la stazione appaltante o l’ente aggiudicatore ne chieda l’esecuzione
anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
13. Il contratto è stipulato
mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a
cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero
mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante.
Art.
12
(Controlli sugli atti
delle procedure di affidamento)
(art. 3, comma 1, lett. g), e comma
2, l. 14
gennaio 1994, n. 20; art. 7, comma
15, l.
n. 109/1994)
1. L’aggiudicazione provvisoria è
soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri
soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da
parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni.
Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono
all’organo richiedente.Decorsi i termini
previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni,
l’aggiudicazione si intende approvata.
2. Il contratto stipulato è
soggetto all’eventuale approvazione dell’organo competente secondo
l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori,
ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti
dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte
dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il
termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono
all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o,
in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.
3. L’approvazione del contratto di
cui al comma 2 è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti
delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri
soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte
dell’organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il
termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di
chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i
chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. L’organo di
controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti.
Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di
trenta giorni, il contratto diventa efficace.
4. Restano ferme le norme vigenti
che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di
illeciti penali.
Art.
13
(Accesso
agli atti e divieti di divulgazione)
(art. 6 direttiva 2004/18; art. 13, direttiva
2004/17, art. 22 l.
n. 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/1999; l. n. 241/1990)
1. Salvo quanto espressamente
previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure
di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le
candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina
prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione
richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte,
in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e
negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro
interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a
presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai
soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso
all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno
segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle
stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino
all’approvazione dell’aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino
ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in
qualsiasi altro modo noti.
4. L’inosservanza del comma 2 e del
comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici
servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina
prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione
richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e
ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli
offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime,
che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente,
segreti tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti
riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai
soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti,
potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del
direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve
del soggetto esecutore del contratto.
6. In
relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito
l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei
propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto
nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
7. Limitatamente ai
contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III,
all’atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici
interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e
dell’affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre
requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.
Art.
14
(Contratti misti)
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 1,
direttiva 2004/17; art. 2, comma
1, l. n.
109/1994, come modificato dall’art.
24, l.
n. 62 del 2004; art. 8, comma 11 septies, l. n. 109/1994; art. 3, commi 3 e 4,
d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n. 30 del 2004)
1. I
contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture;
lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
2. I
contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di
forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
a) un
contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo
accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un
<<appalto pubblico di forniture>>;
b) un
contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all’allegato II
è considerato un <<appalto pubblico di servizi>> quando il valore
dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;
c) un
contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che
preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto
all'oggetto principale del contratto è considerato un <<appalto pubblico
di servizi>>;
3. Ai
fini dell’applicazione del comma 2, l’oggetto principale del contratto è
costituito dai lavori se l’importo dei lavori assume rilievo superiore al
cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche
dell’appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai
servizi o alle forniture, che costituiscano l’oggetto principale del contratto.
4. In
ogni caso l’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di
un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità
prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi,
forniture prevista dal contratto.
Art.
15
1. L’affidamento di un contratto
misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare
o escludere l’applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative
all’aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono
l’oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la
concorrenza.
TITOLO II - CONTRATTI
ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Art.
16
(Contratti relativi
alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico)
(art. 10, direttiva 2004/18; art. 4,
d.lgs. n. 358/1992)
1. Nel rispetto dell’articolo 296
del Trattato che istituisce
la
Comunità
europea, sono sottratti all’applicazione del presente codice i contratti, nel
settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi,
munizioni e materiale bellico, di cui all’elenco deliberato dal Consiglio della
Comunità europea, che siano destinati a fini specificamente militari.
2. Restano ferme le disposizioni
vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da regolamenti del
Ministero della difesa.
Art. 17
(Contratti segretati
o che esigono particolari misure di sicurezza)
(artt. 14 e 57,
direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art.
33, l.
n. 109/1994; art. 82, d.P.R. n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8,
d. lgs. n. 158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170 del 2005; per il comma 9: art. 24,
comma 6, l.
n. 109/1994, art. 24, comma 7,
l. 27 dicembre 2002, n. 289)
1. Le opere, i servizi e
le forniture destinati ad attività della Banca d’Italia, delle forze armate o
dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, o
ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui
sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo
esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato,
possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle
previsioni del presente articolo.
2. Le amministrazioni e
gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e
forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941,
n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure
«eseguibili con speciali misure di sicurezza».
3. I contratti sono
eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti
dal presente codice, dell’abilitazione di sicurezza.
4. L’affidamento dei
contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza
avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in
relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un
operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L
'operatore economico invitato può richiedere di
essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento
temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o
l’ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuto a pronunziarsi
sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di
autorizzazione.
6. Gli incaricati della
progettazione, della direzione dell’esecuzione e del collaudo, qualora esterni
all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al
presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si
pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della
gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30
giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di
informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla
richiesta, è adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del
presente articolo, per l’acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in
economia ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli
articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
Art. 18
(Contratti
aggiudicati in base a norme internazionali)
(artt. 15 e 57, direttiva 2004/18;
art. 22, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n.
157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il
presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme
procedurali differenti e aggiudicati in base:
a) ad
un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra l’Italia e
uno o più Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla
realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati
firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla
gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è
comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che può
consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo
77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all’articolo 68 della
direttiva 2004/17;
b) ad
un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di
stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;
c) alla
particolare procedura di un'organizzazione internazionale.
Art. 19
(Contratti di servizi esclusi)
(artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8,
d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si
applica ai contratti pubblici:
a) aventi per oggetto l’acquisto o
la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni,
fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente,
contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione
rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del
presente codice;
b) aventi per oggetto l’acquisto,
lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla
trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il
tempo di trasmissione;
c) concernenti i servizi
d’arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari
relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli
o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di
approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i
servizi forniti dalla Banca d’Italia;
e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e
sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla
stazione appaltante, perché li usi nell’esercizio della sua attività, a
condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale
amministrazione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici
di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad un’associazione o
consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di
cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il
trattato.
Art. 20
(Appalti di servizi
elencati nell’allegato II B)
(art. 20 e 21
direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, comma 2, d.lgs. n.
157/1995; art. 7, comma 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. L’aggiudicazione degli appalti
aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata
esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso
sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi
relativi agli appalti aggiudicati).
2. Gli appalti di servizi elencati
nell’allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice.
Art. 21
(Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati
nell’allegato II A sia servizi elencati nell’allegato II B)
(art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17;
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, comma 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti aventi per oggetto
sia servizi elencati nell’allegato II A che servizi elencati nell’allegato II B
sono aggiudicati conformemente all’articolo che precede se il valore dei
servizi elencati nell’allegato II B sia superiore al valore dei servizi
elencati nell’allegato II A.
Art. 22
(Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni)
(artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)
1. Il presente codice non si
applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle
amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti
pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più
servizi di telecomunicazioni.
Art. 23
(Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto
mediante autobus)
(art. 12, direttiva
2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)
1. Il presente codice non si
applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un
servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, già esclusi dal campo
di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell’articolo 2, paragrafo
4, della stessa.
Art. 24
(Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a
terzi)
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17;
art. 4, lett. b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, comma 1, lett. b), d. lgs. n.
158/1995)
1. Il presente codice non si
applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi,
quando la stazione appaltante non gode di alcun diritto speciale o esclusivo
per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti
possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Le stazioni appaltanti
comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o
attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine
stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare
quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
Art. 25
(Appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per
la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia)
(art. 12, direttiva 2004/18; art.
26, direttiva 2004/17; art. 8, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si
applica:
a) agli appalti per l’acquisto di
acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
che esercitano le attività di cui all’articolo 209, comma 1 (acqua);
b) agli appalti per la fornitura di
energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati
da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano
un’attività di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 208 (gas, energia termica ed
elettricità) e all’articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas,
carbone e altri combustibili solidi).
Art.
26
(Contratti di
sponsorizzazione)
(art. 2, comma 6, l. n. 109/1994; art. 43, l. 27 dicembre 1997, n.
449; art. 119, d.lgs. n. 267 del 2000; art.
2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 30)
1. Ai contratti di sponsorizzazione
e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un’amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia
un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto
i lavori di cui all’allegato I, nonché gli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
ovvero i servizi di cui all’allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal
presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o
realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato
per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di
requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto.
2. L’amministrazione aggiudicatrice
o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi,
delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla
progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.
Art. 27
(Principi relativi ai
contratti esclusi)
1. L’affidamento dei contratti
pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in
parte, dall’applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità. L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque
concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto.
2. Si applica altresì l’articolo 2,
commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni
aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso
affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni
aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l’articolo 118.
PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI
RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I – CONTRATTI DI RILEVANZA
COMUNITARIA
Art.
28
(Importi delle soglie
dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria)
(artt. 7, 8, 56, 78 direttiva 2004/18; regolamento CE n.
1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto per
gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall’articolo 196, per i
contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto
dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie
seguenti:
a)
137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da
quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici
che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
b)
211.000 euro,
b.1)
per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni
appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV,
b.2)
per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione
appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A,
servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato II A, le cui voci
nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi
elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti
di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
Art. 29
(Metodi di calcolo
del valore stimato dei contratti pubblici)
(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17;
art. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n.
158/1995)
1. Il
calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori
o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA,
valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo
massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del
contratto.
2.
Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli
offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
3. La
stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale
previsto all'articolo 66, comma 1, o, nei casi in cui siffatto bando non è
richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di
affidamento del contratto.
4.
Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un
certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di
escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il
frazionamento non vi fosse stato.
5. Per
gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il
calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché
del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari
all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte
delle stazioni appaltanti.
6. Il
valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno
specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell’appalto di
lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi
dall’applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel presente codice.
7. Per
i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
a)
quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo ad
appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il
valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b)
quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si
applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le
stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti
il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro per i
servizi o a un milione di euro per i lavori, purché il valore cumulato di tali
lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.
8. Per
gli appalti di forniture:
a)
quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad
appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l’applicazione
delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto
del valore stimato della totalità di tali lotti;
b)
quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si
applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le
stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti
il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro e purché il
valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della
totalità dei lotti.
9. Per
gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria,
la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come
base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
a) se
trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a dodici
mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l’importo stimato del
valore residuo;
b) se
trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere
definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
10. Se
gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di
regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è
assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il
valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel
corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se
possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di
valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale, oppure
b) il
valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei
dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo
è superiore a dodici mesi.
11. La
scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non
può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle
norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.
12. Per
gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del
valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
a) per
i tipi di servizi seguenti:
a.1)
servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
a.2)
servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli
interessi e altre forme di remunerazione;
a.3)
appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per
gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
b.1) se
trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi,
il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
b.2) se
trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il
valore mensile moltiplicato per quarantotto.
13. Per
gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da
prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del
complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o
del sistema dinamico di acquisizione.
14. Il calcolo del valore stimato
di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo
comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
Art. 30
(Concessione di servizi)
(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, comma
8, l. 18
novembre 1998, n, 415)
1. Salvo quanto disposto nel
presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni
di servizi.
2. Nella
concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara
anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei
confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del
costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio
economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione in
relazione alla qualità del servizio da prestare.
3. La scelta del concessionario
deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono
invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione
dei criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline
specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.
5. Restano ferme, purché conformi
ai principi dell’ordinamento comunitario le discipline specifiche che
prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l’affidamento di
servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
6.
Se
un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è
un’amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare
un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli
appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto
soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
7. Si
applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibilel’articolo
143, comma 7.
Art. 31
(Contratti nei
settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area geografica)
(artt. 12 e 57,
direttiva 2004/18)
1.
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e
altri soggetti aggiudicatori), le disposizioni contenute nella parte II non si
applicano ai contratti di cui alla parte III (settori del gas, energia termica, elettricità, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le stazioni appaltanti che
esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per
tali attività.
Art. 32
(Amministrazioni
aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori)
(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18;
art.
2, l. n.
109/1994; art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, comma 5, d.lgs. n. 157/1995)
1. Salvo quanto dispongono il comma
2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e
V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore
alle soglie di cui all’articolo 28:
a) lavori, servizi, forniture,
affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori
pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall’articolo 142;
c) lavori, servizi,
forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non
maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto
della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di
beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113 bis, 115 e 116 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
d) lavori, affidati da
soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori di edilizia relativi ad
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici
scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
e) appalti di servizi,
affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato,
al netto dell’i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorché tali
appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del
presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla
lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi;
f) lavori pubblici
affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente
strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di
proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da
realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire,
che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a
scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del
permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell’articolo 28, comma 5 della legge 17
agosto 1942, n. 1150. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire
può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire assuma la veste di
promotore, presentando all’amministrazione medesima, entro novanta giorni dal
rilascio del permesso di costruire, la progettazione preliminare delle opere.
All’esito della gara bandita ed effettuata dal promotore sulla base della
progettazione presentata, il promotore può esercitare, purché espressamente
previsto nel bando di gara, diritto di prelazione nei confronti dell’aggiudicatario,
entro quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo all’aggiudicatario
il 3% del valore dell’appalto aggiudicato;
h) lavori, servizi
forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all’articolo 207, qualora,
ai sensi dell’articolo 214, devono trovare applicazione le disposizioni della
parte II anziché quelle della parte III del presente codice.
2. Ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2;
90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si
applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al
comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma
6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano
solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le società di cui al
comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente
codice limitatamente alla realizzazione dell’opera pubblica o alla gestione del
servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le
seguenti condizioni:
1) la scelta del socio privato è
avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti
di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione
per cui la società è stata costituita;
3) la società provvede
in via diretta alla realizzazione dell’opera o del servizio, in misura
superiore al 70% del relativo importo.
4. Il provvedimento che
concede il contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come
condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme del
presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che
prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse può essere
erogato solo dopo l’avvenuto affidamento dell’appalto, previa verifica, da
parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel
rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice
costituisce causa di decadenza dal contributo.
Art. 33
(Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di
committenza)
(art. 11, direttiva
2004/18; art. 29, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di
committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono
tenute all’osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di
cui all’articolo 32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti
pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione
appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici
possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi
integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali,
sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi
sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di
committenza.
Capo II – Requisiti dei
partecipanti alle procedure di affidamento
Art.
34
(Soggetti
a cui possono essere affidati i contratti pubblici)
(artt. 4 e 5
direttiva 2004/18; artt. 11 e 12 direttiva 2004/17; art.
10 l. n.
109/1994; art. 10 d.lgs. 398/1992; art. 11, d.lgs n. 157/1995; art. 23, d.lgs.
n. 158/1995)
1. Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti
soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli
imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società
cooperative;
b) i consorzi
fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge
25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi
stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
d) i
raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e
per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni
dell’articolo 37;
e) i consorzi
ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
f) i
soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si
applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37.
2. Non possono
partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le
stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali
accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.
Art. 35
(Requisiti
per la partecipazione dei consorzi alle gare)
(art. 11, l. n. 109/1994)
1. I requisiti di
idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento
dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c),
devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal
regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle
attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono
computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole
imprese consorziate
Art.
36
(Consorzi
stabili)
(art. 12, l. n. 109/1994)
1. Si intendono per
consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei requisiti
previsti dall’articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento
stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le
prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o
concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre
sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento
detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione ai consorzi
stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi
stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II
del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 118.
5. È vietata la
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e
dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo
353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile.
6. Ai fini della
partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la
somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa
consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è
pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10
per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
7. Il consorzio
stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole
imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una
determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario
che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione
per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica
VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione,
nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 40, comma
7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da
almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle
imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al
regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente
inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche
possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà
dell'intervallo tra le due classifiche.
Art. 37
(Raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari di concorrenti)
(art.
13, l.
n. 109/1994; art. 11 d.lgs. 157/1995; art. 10, d.lgs. 358/1995; art. 23, d.lgs.
158/1995; art. 19, commi 3 e
4, l. n.
55/1990)
1. Nel caso di
lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione
di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della
categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non
appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara,
assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si
intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della
stessa categoria.
2. Nel caso di
forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un
raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di
servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i
mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello
in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le
stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e
quelle secondarie.
3. Nel caso di
lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono
ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli
imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.
4. Nel caso di
forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del
servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
5. L'offerta
dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del
subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel
caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la
responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
6. Nel caso di
lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui
all’articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo;
per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti
per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria
prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da
imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. È fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui
all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato.
8. È consentita la
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1,
lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso
l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti
e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. È vietata
l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è
vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei
e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza
dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei
concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti,
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo
appalto.
11. Qualora
nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi
altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non
possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del
presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale, disciplinate
dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente
comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel
bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente
suddiviso in più contratti.
12. In
caso di procedure ristrette o negoziate, l’operatore economico invitato
individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o
quale mandatario di operatori riuniti.
13. I concorrenti
riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
14. Ai fini della
costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di esse, detto mandatario.
15. Il mandato deve
risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al
legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è
gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei
confronti della stazione appaltante.
16. Al mandatario
spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei
confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto
equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai
mandanti.
17. Il rapporto di
mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori
economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della
gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In
caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con
altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal
presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la
stazione appaltante può recedere dall'appalto.
19. In
caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di
imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità,
è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché
questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o
forniture ancora da eseguire.
Art. 38
(Requisiti di ordine generale)
(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi
dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si
trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui
confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo,
i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico,
se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui
confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione
della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;
d) che hanno
violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno
commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che,
secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno
commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
i) che hanno
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non
presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui
confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
2. Il candidato o il
concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,
in
cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione.
3. Ai fini degli
accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si
applica l’articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la
certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto
legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.
In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 lestazioni appaltanti
chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai
candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui
all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto
n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli
accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei
confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni
appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i
necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle
autorità competenti.
5. Se nessun
documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea,
costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa
dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente,
a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di
origine o di provenienza.
Art.
39
(Requisiti
di idoneità professionale)
(art.46, direttiva
2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992)
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in
Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato,
o presso i competenti ordini professionali.
Si applica la disposizione dell’articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può
essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per
gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici
di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale è stabilito..
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano,
sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono
residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso
di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare
organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in
questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di
tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.
Art.
40
(Qualificazione per eseguire lavori pubblici)
(Artt. 47-49 Direttiva n. 2004/18; artt. 8 e
9 l. n.
109/1994)
1. I soggetti
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e
improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e
della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i
sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il
regolamento previsto dall’articolo 5, viene disciplinato il sistema di
qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle
tipologie e all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di
qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione,
appositamente autorizzati dall'Autorità, sentita un'apposita commissione
consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento
della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità,
nei limiti delle risorse disponibili. L’attività di attestazione è esercitata
nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’’assenza
di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori. Agli organismi di attestazione è
demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a)
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
b) requisiti
di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i
requisiti tecnico – organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle
imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli
organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall’Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.
4. Il regolamento
definisce in particolare:
a) il numero
e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al
comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni
imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le
modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti
degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi,
finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere.
c) le
modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della
certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e
dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per
l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di
bilancio;
d) i
requisiti di ordine generale in conformità all’articolo 38, e i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b),
con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori.
Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità
contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i
requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei
casi appropriati, le misure di gestione ambientale.
e) i criteri
per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;
f) le
modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della
qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del
mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità
strutturale da indicare nel regolamento; la verifica di mantenimento sarà
tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non
superiore ai tre quinti della stessa;
g) la
previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca
dell’autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità
commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, secondo un criterio di
proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;
h) la
formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la
qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.
5. E’ vietata, per
l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai
soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura
ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento
stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non
intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
7. Le imprese alle
quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000
e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del
beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente
dall’articolo 75 e dall’articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento.
8. Il regolamento
stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono
possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino
a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono
indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio
dell’attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati
immotivatamente.
Art. 41
(Capacità
economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi)
(Art. 47 Direttiva n. 2004/18; art. 13
d.lgs. 157/1995 e art. 13 d.lgs. 358/1992)
1. Negli appalti di
forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica
delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti
documenti:
a) idonee
dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o
estratti dei bilanci dell'impresa;
c)
dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo
ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi
tre esercizi.
2. Le
amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere
posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di
richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono
essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati
membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente
non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante.
4. Il concorrente
attesta il possesso dei requisiti previsto nelle lettere b) e c) mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente
aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) è
comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi della 1 settembre 1993 n. 385.
Art.
42
(Capacità
tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi)
(Art. 48 Direttiva n. 2004/18; art. 14
d.lgs. 158/1995 e art. 14 d.lgs. 358/1992)
1. Negli appalti di
servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti
può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura,
della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione
dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli
ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e
forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati,
l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione
dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al
concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
c)
descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa
individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal
prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di
studio o di ricerca di cui dispone;
d) controllo,
effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito
in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale
competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo
acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano
complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il
controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di
ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il
controllo della qualità;
e) indicazione dei
titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti
dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente
responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione,
per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal
regolamento, delle misure di gestione ambientale che l’operatore potrà
applicare durante la realizzazione dell’appalto;
g) per gli appalti
di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e
il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
h) per gli
appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e
l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire
l’appalto;
i) indicazione della
quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
l) nel caso
di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da
fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione
appaltante;
m) nel caso
di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi
ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o
norme.
2. La stazione
appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei
suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni
richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve,
comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e
commerciali.
4. I requisiti
previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di
gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al
concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma
di quanto dichiarato in sede di gara.
Art.
43
(Norme
di garanzia della qualità)
(Art. 49 direttiva n.
2004/18; art. 39 d.lgs.157/1995)
1. Qualora
richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti
per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in
materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai
sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in
materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee
relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse
ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di
garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.
Art.
44
(Norme
di gestione ambientale)
(Art. 50 direttiva n.
2004/18)
1. Qualora,
per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le
stazioni appaltanti chiedano l’indicazione delle misure di gestione ambientale
che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto, e
allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di
determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale
basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi
conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali
relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia
di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
Art.
45
(Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di
servizi)
(Art. 52
Direttiva; art. 17 d.lgs.157/1995 e art. 18 d.lgs.358/1992; art.
11, l.
n. 128/1998)
1. I concorrenti
iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono
presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato
d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la
relativa classificazione.
2. L'iscrizione
di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al
comma 1, certificata dall'Autorità, ovvero, per gli operatori degli altri Stati
membri certificata da parte dell'autorità o dell'organismo di certificazione
dello Stato dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti,
presunzione d'idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione
del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall’articolo 38,
comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; dall’articolo 39; dall’articolo
41, comma 1, lettere b) e c); dall’articolo 42, comma 1, lettere a), b), c),
d); limitatamente ai servizi, dall’articolo 42, comma 1, lettere e), f), g),
h), i); limitatamente alle forniture, dall’articolo 42, comma 1, lettere l),
m).
3. I dati risultanti
dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la
presunzione di idoneità di cui al comma 2, non possono essere contestati
immotivatamente.
4. L’iscrizione in
elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non può essere imposta
agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto.
5. Gli elenchi sono
soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario
informatico dell’Autorità.
6. Gli operatori
economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli elenchi ufficiali
di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite gli operatori italiani; a
tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse
da quelle previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
7. Le
amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e
l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le
domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono
all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro
ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.
8. Gli operatori
economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in uno degli
elenchi di cui al comma 1. Essi devono essere informati entro un termine
ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell’amministrazione o
ente che istituisce l’elenco.
Art. 46
(Documenti e
informazioni complementari)
(Art.
43, direttiva 2004/18; art. 16 d.lgs. n. 157/1995; art. 15 d.lgs. n. 358/1992)
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni
appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.
Art. 47
(Imprese stabilite in
Stati diversi dall’Italia)
(art. 20 septies, d.lgs. n.
190/2002)
1. Alle imprese stabilite negli
altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi
firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4
dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi
che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi
bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la
partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la
qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese
italiane.
2. Per le imprese di cui al comma
1, la qualificazione di cui al presente codice non è condizione obbligatoria
per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla singola gara
producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la
qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare. E’ salvo
il disposto dell’articolo 38, comma 5.
Art. 48
(Controlli sul
possesso dei requisiti)
(Art. 10, l. n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle
offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10
per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con
sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della
richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando
la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando
tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti
procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della
relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i
provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L’Autorità dispone altresì la
sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento.
2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e
al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi
fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o
non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si
procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Art.
49
(Avvalimento)
(Art. 47 e 48 Direttiva n. 18 del 2004; art. 54 direttiva n.
17 del 2004)
1. Il concorrente, singolo o
consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo
34, in
relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della
certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o
dell’attestazione SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel
comma 1 il concorrente allega, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e
dell’impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione
verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il
possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui
all’articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta
da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38;
d) una dichiarazione sottoscritta
dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta
dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 né si trova in una
situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 con una delle altre
imprese che partecipano alla gara;
f) in originale o copia autentica
il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto.
g) Nel caso di
avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal
comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e
escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di
cui all’articolo 6, comma 11.
4. Il concorrente e l’impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla
normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti
del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di
gara.
6. Il concorrente può avvalersi di
una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara
può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo
dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i
lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA
relative alla stessa categoria.
7. Il bando di gara può
prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese
partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti
tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un preesistente requisito
tecnico o economico già posseduto dall’impresa avvalente in misura o
percentuale indicata nel bando stesso.
8. In
relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino
sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
9. Il bando può
prevedere che, in relazione alla natura dell’appalto, qualora sussistano
requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature
possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste
possano prestare l’avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad
un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare
attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all’aggiudicatario.
10. Il contratto è in ogni caso
eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi
titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore.
11. In
relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte
le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per
l’esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso
l’Osservatorio.
Art.
50
(Avvalimento nel caso
di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione)
(Art. 52 Direttiva n. 2004/18; art.
53 direttiva n. 2004/17)
1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilità di
conseguire l’attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni previste
dall’articolo 49, sempreché compatibili con i seguenti principi:
a) tra l’impresa che si avvale dei
requisiti e l’impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai
sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese
devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell’articolo 2359,
commi 1 e 2, codice civile;
b) l’impresa ausiliaria deve
rilasciare una dichiarazione con la quale assume l’obbligo, anche nei confronti
delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di
avvalimento in favore dell’impresa ausiliata per tutto il periodo di validità
della attestazione SOA;
c) l’impresa ausiliata e l’impresa
ausiliaria hanno l’obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno
la messa a disposizione delle risorse;
d) in relazione a ciascuna gara si
osservano comunque i commi 8 e 9 dell’articolo 49.
2. L’omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze
di cui alla lettera c) del comma 1, comporta l’applicazione delle sanzioni di
cui all’articolo 6, comma 11, nonché la sospensione dell’attestazione SOA, da
parte dell’Autorità, sia nei confronti della impresa ausiliaria sia
dell’impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.
3. L’attestazione di qualificazione
SOA mediante avvalimento determina la responsabilità solidale della impresa
concorrente e dell’impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.
4. Le disposizioni del presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di
attestazione o di qualificazione nei diversi servizi.
Art. 51
(Vicende soggettive del candidato, dell’offerente e
dell’aggiudicatario)
1. Qualora i
candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino
l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o
scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto
risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla
gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei
requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti
necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione
appaltante ai sensi dell’articolo 62, anche in ragione della cessione, della
locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal
presente codice.
Art. 52
(Appalti riservati)
(Art.
19 direttiva n. 2004/18 e art. 28 direttiva n. 2004/17)
1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative
sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in
relazione a singoli appalti, o in considerazione dell’oggetto di determinati
appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o
riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la
maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in
ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare
un’attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la
presente disposizione.
Capo III – Oggetto del contratto,
procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte
Sezione I – Oggetto del contratto e
procedure di scelta del contraente
Art.
53
(Tipologia
e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19,
art. 20, comma
2, l. n.
109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e
329, l.
20 marzo 1865, n. 2248, all. F)
1. Fatti salvi i contratti di
sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono
essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione, come definiti all’articolo 3.
2.
Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre
stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente
comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il
contratto ha ad oggetto:
a) la
sola esecuzione;
b) la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;
c)
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la
progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto
preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è
effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato
prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e
dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto
definitivo e il prezzo.
Per le
stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l’oggetto del
contratto è stabilito nel bando di gara.
3. Quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici
devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di
progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in
raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i
requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del
presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l’ammontare
delle spese di progettazione comprese nell’importo a base del contratto. Per i
contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), l’ammontare delle spese di
progettazione esecutiva non è soggetto a ribasso d’asta.
4. Il decreto o la determina a
contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell’amministrazione
aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a
corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il regolamento.
Per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni
aggiudicatrici detti elementi sono stabiliti nel bando di gara
Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla
base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le
prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in
diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l’esecuzione
di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di
misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono
essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.
5. Quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione, l’esecuzione può iniziare solo dopo
l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.
6. In
sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento
all’affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti
all’amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui
all’articolo 128 per i lavori, o nell’avviso di preinformazione per i servizi e
le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono
formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni
immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico,
purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l’alienazione, ovvero
se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
7. Nell’ipotesi di cui al comma 6,
il bando di gara può prevedere che l’immissione in possesso dell’immobile
avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà,
trasferimento che può essere disposto solo dopo l’approvazione del certificato
di collaudo.
8. Nell’ipotesi di cui al comma 6,
le offerte specificano:
a) se l’offerente ha interesse a
conseguire la proprietà dell’immobile, e il prezzo che in tal caso viene
offerto per l’immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente
necessario, per l’esecuzione del contratto;
b) se l’offerente non ha interesse
a conseguire la proprietà dell’immobile, il prezzo richiesto per l’esecuzione
del contratto.
9. Nell’ipotesi di cui al comma 6
la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo
più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando
congiuntamente le componenti dell’offerta di cui al comma 8.
10. Nella sola ipotesi in cui
l’amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi
dal prezzo per il trasferimento dell’immobile, quale corrispettivo del
contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono
presentate offerte per l’acquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i
criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e
di selezione della migliore offerta.
12. L’inserimento nel programma
triennale di cui all’articolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio
indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro
trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di
destinazione.
Art.
54
(Procedure
per l’individuazione degli offerenti)
(art. 28, direttiva 2004/18)
1. Per l’individuazione degli
operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un
contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte,
ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice.
2. Esse aggiudicano i contratti
mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.
3. Alle condizioni specifiche
espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti
pubblici mediante il dialogo competitivo.
4. Nei casi e alle condizioni
specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono affidare i
contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione
del bando di gara.
Art. 55
(Procedure aperte e
ristrette)
(art. 3 e 28, direttiva 2004/18;
artt.
19, 20, 23, l. n. 109/1994; art. 9,
d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il decreto o la determina a
contrarre, ai sensi dell’articolo 11, indica se si seguirà una procedura aperta
o una procedura ristretta, come definite all’articolo 3.
2. Le stazioni appaltanti
utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per
oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo
di procedura e l’oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della
determina a contrarre.
4. Il bando di gara può prevedere
che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida,
ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il
bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui
all’articolo 81 comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli
operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e
dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure
ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel
rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e,
successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini
fissati nella lettera – invito.
Alle
procedure ristrette per l’affidamento di lavori pubblici, sono invitati tutti i
soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti
di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall’articolo 62 e
dall’articolo 177.
Art.
56
(Procedura negoziata
previa pubblicazione di un bando di gara)
(art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, l. n. 109/1994; art. 9,
d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d. lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono
aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa
pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in esito all’esperimento
di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le
offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto
disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle
offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo
sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti
possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura
negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da
34 a
45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai
requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla
presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di
euro;
b) in casi eccezionali, qualora si
tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui
imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non
consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;
c) limitatamente ai servizi, nel
caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell’allegato II A e di
prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la
natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche
del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l’appalto
selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della
procedura ristretta;
d) nel caso di appalti pubblici di
lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o
messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di
ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le
stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per
adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e
negli eventuali documenti complementari, e per individuare l’offerta migliore
con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.
3. Nel corso della negoziazione le
stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli
offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano
avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono
prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre
il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facoltà
è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
Art.
57
(Procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara)
(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9,
d.lgs. n. 358/1992; art. 6, comma
2, l. 24
dicembre 1993, n. 537; art.
24, l.
n. 109/1994; art. 7, d. lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono
aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con
adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi
a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) qualora, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata
nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella
procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le
condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va
trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di
procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le
disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo
inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura
tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico
determinato;
c) nella misura strettamente
necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le
stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure
aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le
circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere
imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi
a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del
contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio
o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente
ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa
a punto;
b) nel caso di consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo
parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di
forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata
di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola
superare i tre anni;
c) per forniture quotate e
acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l’acquisto di forniture a
condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un
fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta
amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi
a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il
contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle
norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del
concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a
partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi
a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente
articolo è, inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi
complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale,
che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari
all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto
iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o
esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi
complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o
economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla
stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del
contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato
dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il
cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;
b) per nuovi lavori o servizi
consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati
all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima
stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un
progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto
aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la
possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo
nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere
indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei
servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore
globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28.
6. Ove possibile, la stazione
appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico –
finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli
operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il
criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta, o negoziata previo bando.
7. E’ in ogni caso vietato il
rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
Art. 58
(Dialogo competitivo)
(art. 29, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di
appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla
procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, le
stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al
presente articolo.
2.
Ai
fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato
<<particolarmente complesso>> quando la stazione appaltante
- non è
oggettivamente in grado di definire, conformemente all’articolo 68, comma 3,
lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i
suoi obiettivi, o
- non è oggettivamente in grado di
specificare l’impostazione giuridica
o
finanziaria di un progetto.Possono,
secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi
gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori
oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e
quantificazione dei propri bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali
al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali,
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello
stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di
sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. Il provvedimento
con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve
contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti
previsti dal comma 2.
4. L’unico criterio
per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
5. Le stazioni
appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all’articolo
64 in
cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando
stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del
bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo
competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da
34 a
46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all’articolo 83, comma 2 e il
termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di
partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni
appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al
comma 5 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi
più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo
esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.
7. Durante il
dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i
partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio,
informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
8. Le stazioni
appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte
né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al
dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
9. Le stazioni
appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in
modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo
applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel
documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e
nel documento descrittivo.
10. Le stazioni
appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se
del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano
soddisfare le loro necessità o obiettivi.
11. Le stazioni
appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte
soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente
i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo
quanto previsto dal comma 17.
12. Negli altri
casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i
partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte
finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del
dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari
per l’esecuzione del progetto.
13. Prima della
presentazione delle offerte, nel rispetto del principi di concorrenza e non
discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione di
cui all’articolo 83, comma 2, indicati nel bando o nel documento descrittivo in
relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai
sensi del comma 10.
14. Su richiesta
delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e
perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o
complementi non possono avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali
dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di
falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
15. Le stazioni
appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di
aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di
quelli fissati ai sensi del comma 13, individuando l’offerta economicamente più
vantaggiosa conformemente all’articolo 83.
16. L’offerente che
risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere
invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni
in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare
elementi fondamentali dell'offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare
la concorrenza o comportare discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono
prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell’ipotesi in
cui al comma 11.
18. Le stazioni appaltanti non
possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 59
(Accordi quadro)
(art. 32, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni
appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro
sono ammessi in relazione ai lavori di manutenzione e negli altri casi, da
prevedersi nel regolamento, in cui i lavori sono connotati da serialità e
caratteristiche esecutive standardizzate. Gli accordi quadro non sono ammessi
per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo che
siano connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate, da
individuarsi nel regolamento.
2. Ai fini della
conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di
procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino
all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti
dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti
ai sensi degli articoli 81 e seguenti.
3. Gli appalti
basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai
commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e
gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di
aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non
possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate
in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo
quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale
accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate
nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni
appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo
quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo
quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere
almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici
che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili
corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti
basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere
aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo
quadro senza nuovo confronto competitivo.
7. Per il caso di
cui al comma 6, l’aggiudicazione dell’accordo quadro contiene l’ordine di
priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta
dell’operatore economico cui affidare il singolo appalto.
8. Gli appalti
basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora
l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo
dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle
medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre
condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la
seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare
le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono
in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano
un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto
specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto
dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per
iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del
termine previsto per la loro presentazione;
d) le stazioni appaltanti
aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore
sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri
dell'accordo quadro.
9. La durata di un
accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali
debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non
possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare,
limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 60
(Sistemi dinamici di
acquisizione)
(art. 33, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni
appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi
sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi
tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o
servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la
loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di
acquisizione.
2. Per istituire un
sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della
procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da
aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
3. Tutti gli
offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato
un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti
complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte
indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che
esse restino conformi al capitolato d'oneri.
5, Per l'istituzione
del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le
stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente
all'articolo 77, commi 5 e 6.
6. Ai fini
dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un
bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel
capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono
oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti
il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i
dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via
elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema,
l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi
documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet
presso il quale è possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni
appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata
del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta
indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al
comma 3.
8. Le stazioni
appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro 15 giorni a
decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia
prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo
in concorrenza nel frattempo.
9. Le stazioni
appaltanti informano al più presto l'offerente di cui al comma
7 in
merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto
della sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto
specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di
procedere a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano
un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici
interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro
un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di
invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al
confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte
le offerte indicative introdotte entro questo termine.
11. Le stazioni
appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare
un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A
tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle
offerte.
12 Le stazioni
appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore
offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per
l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono,
all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.
13. La durata di un
sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi
eccezionali debitamente giustificati.
14. Le stazioni appaltanti non
possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare,
limitare o distorcere la concorrenza.
15. Non possono essere posti a
carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema
contributi di carattere amministrativo.
Art. 61
(Speciale procedura
di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica)
(art. 34, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di
contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un
complesso residenziale di edilizia residenziale pubblica avente carattere
economico e popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia
superiore al 50% del costo di costruzione, il cui piano, a causa dell'entità,
della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere
stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un
gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli
esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera, è possibile
ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere
l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo.
2. Nell’ipotesi di
cui al comma 1 le stazioni appaltanti inseriscono nel bando di gara una
descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli
imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire.
Inoltre le stazioni appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente
ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da
38 a
47, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati
devono possedere.
3. Le stazioni appaltanti, quando
ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66,
70, 71, 77, 78 e 79 e gli articoli da
34 a
52.
Art.
62
(Numero
minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel
dialogo competitivo – Forcella)
(art. 44, parr. 3 e 4, direttiva
2004/18; art. 17, d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs. n. 157/1995)
1. Nelle procedure ristrette
relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a
quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di
un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l’oggetto del
contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la
complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il
numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un’offerta, a
negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di
candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti
indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il
principio di proporzionalità, che intendono applicare, il numero minimo
dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per
motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
2. Nelle procedure ristrette di cui
al comma 1, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a dieci,
ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di
euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero
minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati.
3. In
ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare
un’effettiva concorrenza.
4. Le stazioni appaltanti invitano
un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non
inferiore comunque a quello di cui al comma 2.
5. Le stazioni appaltanti non
possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o
candidati che non hanno i requisiti richiesti.
6. Se il numero di candidati che
soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero
minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il
candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso
delle capacità richieste, salvo quanto dispongono l’articolo 55, comma 4, e
l’articolo 81, comma 3.
7. Le stazioni appaltanti, quando
ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare, di cui all’articolo 56, comma 4, e all’articolo 58, comma
9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati
nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e nel documento descrittivo. Nella
fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza
effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati
idonei.
Sezione II – Bandi, avvisi e inviti
Art. 63
(Avviso di
preinformazione)
(art. 35, par. 1, e art. 36, par. 1,
direttiva 2004/18; art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, comma 1, d.lgs. n.
358/1992; art. 8, comma 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995;
art. 80, comma 1 e comma 11, d.P.R. n. 554/1999)
1.
Le
stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell’articolo 32,
possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un
avviso di preinformazione, conforme all’allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato
dalla Commissione o da esse stesse sul loro <<profilo di
committente>>, quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b) e
all’articolo 3, comma 35:
a) per
le forniture, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi
quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli
articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti
sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il
Ministro dell’economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a
particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente
stabilito dalla Commissione;
b) per
i servizi, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro,
per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che
intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo
complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore
a 750.000 euro;
c) per
i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro
che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla
soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29.
2. Gli
avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o
pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio
dell'esercizio di bilancio.
3. L
'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla
Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente
possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si
inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al
comma 1 intendono aggiudicare.
4. I
soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di
committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e
le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione
in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo
di committente.
5. La
pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se i soggetti
di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione
delle offerte ai sensi dell’articolo 70, comma 7.
6.
L’avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice,
le informazioni di cui all’allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione
ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2,
direttiva 2004/18.
7.
L’avviso di preinformazione è altresì pubblicato sui siti informatici di cui
all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
8. Il
presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione
preliminare di un bando di gara.
Art. 64
(Bando di gara)
(art. 35, parr.
2 e 3, e art. 36.1., direttiva
2004/18; art. 3, d.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55; art. 5, comma 2, d.lgs. n.
358/1992; art. 8, comma 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, comma 11, d.P.R. n.
554/1999)
1. Le
stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo
quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con
pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale
intenzione con un bando di gara.
2. Le
stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione
rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.
3. Le
stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un
sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di
gara semplificato.
4. Il
bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le
informazioni di cui all’allegato IX A, punto 3, e ogni altra informazione
ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di
formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui
all’articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
Art. 65
(Avviso sui risultati
della procedura di affidamento)
(art. 35, par. 4, e art. 36, par. 1,
direttiva 2004/18; art.
20,
l. 19 marzo 1990, n. 55; art. 5, comma 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, comma 3, d.lgs.
n. 157/1995; art. 80, comma 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le
stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un
accordo quadro inviano un avviso, conforme all’allegato IX A, punto 5, relativo
ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni
dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Nel
caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 59, le stazioni
appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della
procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Le
stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione
degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto
giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare
detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi
raggruppati al più tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Nel
caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le stazioni
appaltanti indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
5.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi
indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato X A, punto 5,
e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di
formulari adottati dalla Commissione.
6.
Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla
conclusione dell’accordo quadro possono essere omesse qualora la loro
divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici
pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra
questi.
Art.
66
(Modalità di
pubblicazione degli avvisi e dei bandi)
(artt.
36, 37, direttiva 2004/18; art. 44
direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995;
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti
trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo
il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, o
con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui
all’articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi
mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di
trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono
pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate
nell’allegato X, punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e
trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione
precisate nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla
loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non
trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione
precisate nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal
loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11,
entro cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono
pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle
stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l’unico
facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana,
fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di
bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati
dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione
degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della
Comunità.
7. Gli avvisi e i bandi sono
altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie
speciale relativa ai contratti pubblici, sul <<profilo di
committente>> della stazione appaltante, e, non oltre due giorni
lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.
20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono
altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione,
ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di
cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale
nel luogo ove si eseguono i contratti.
8. Gli effetti giuridici che
l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonché il
loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della
data della loro trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati
in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle
contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su
un profilo di committente conformemente all’articolo 63, comma 1, devono
menzionare la data della trasmissione dell’avviso o del bando alla Commissione
o della pubblicazione sul profilo di committente.
11. Gli avvisi di preinformazione
non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato
inviato alla Commissione l’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale
forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei
bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di
trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta
parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono
essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.
14.
La Commissione
rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell’informazione trasmessa, in
cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della
pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono
prevedere forme aggiuntive pubblicità diverse da quelle di cui al presente
articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono
avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di
pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici
che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di
pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di
pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria
ha luogo.
Art. 67
(Inviti a presentare
offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare)
(art. 40, commi 1 e 5, direttiva
2004/18; art. 7, comma 2, e allegato 6, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e
3, e allegato 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, comma 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nel
dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un
bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i
candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in
caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.
2. Nelle procedure ristrette, nel
dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di
gara, l’invito a presentare le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo
competitivo contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da norme del
presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto
meno i seguenti elementi:
a) gli estremi del bando di gara
pubblicato;
b) il termine per la ricezione
delle offerte, l’indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o
le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo
restando l’obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme
sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;
c) in caso di dialogo competitivo,
la data stabilita e l’indirizzo per l’inizio della fase di consultazione,
nonché le lingue obbligatoria e facoltativa, con le modalità di cui alla
lettera b) del presente comma;
d) l’indicazione dei documenti
eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili
prescritte dal bando o dall’invito, e secondo le stesse modalità stabilite
dagli articoli 39, 40, 41 e 42;
e) i criteri di selezione
dell’offerta, se non figurano nel bando di gara;
f) in caso di offerta
economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure
l’ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel
capitolato d’oneri o nel documento descrittivo.
3. Nel dialogo competitivo gli
elementi di cui alla lettera b) del comma 2 non sono indicati nell’invito a
partecipare al dialogo, bensì nell’invito a presentare l’offerta.
Art. 68
(Specifiche tecniche)
(art. 23, direttiva 2004/18; art.
34, direttiva 2004/17; artt.
10 e 11, d. lgs. n. 406 del 1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20,
d.lgs. n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, comma 3, d.P.R. n.
554/1999)
1. Le specifiche tecniche definite
al punto 1 dell’allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il
bando di gara, il capitolato d’oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta
sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da
tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una
progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale.
2. Le specifiche tecniche devono
consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di
ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche
nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa
comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità
seguenti:
a) mediante riferimento a
specifiche tecniche definite nell’allegato VIII, e, in ordine di preferenza,
alle norme nazionali che recepiscono norme europee,
alle
omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme
internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli
organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme
nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche
nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere
e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione
<<o equivalente>>;
b) in termini di prestazioni o di
requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono
tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di
determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare
l'appalto;
c) in termini di prestazioni o di
requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche
citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette
prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle
specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle
prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre
caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della
possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a),
le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i
prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno
fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto
soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che
le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti
definiti dalle specifiche tecniche.
5. Può costituire un mezzo
appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle
prove eseguite da un organismo riconosciuto.
6. L’operatore economico che
propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche
equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all’offerta.
7. Quando si avvalgono della
facoltà, prevista al comma 3, di definire le specifiche tecniche in termini di
prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono
respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma
nazionale che recepisce una norma europea, ad un’omologazione tecnica europea,
ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un
riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se
tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse
prescritti.
8. Nell’ipotesi di cui al comma 7,
nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto
soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che
il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle
prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6.
9. Le stazioni appaltanti, quando
prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti
funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare
le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono
definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra
ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) esse siano appropriate alla
definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto
dell'appalto;
b) i requisiti per l'etichettatura
siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;
c) le ecoetichettature siano
adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti
interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i
distributori e le organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le
parti interessate.
10. Nell’ipotesi di cui al comma 9
le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di
ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel
capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova
appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione
di prova di un organismo riconosciuto.
11. Per <<organismi
riconosciuti>> ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori
di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione
conformi alle norme europee applicabili.
12. Le stazioni appaltanti
accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati
membri.
13. A
meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto,
le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza
determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un
brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero
come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale
menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui
una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto
dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano
accompagnati dall’espressione <<o equivalente>>.
Art.
69
(Condizioni
particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell’invito)
(art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono
esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano
compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità
di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché
siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza
bando, o nel capitolato d’oneri.
2. Dette condizioni possono
attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
3. La stazione appaltante che
prevede tali condizioni particolari può comunicarle all’Autorità, che si
pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario.
Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono
essere spediti.
4. In
sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni
particolari, per l’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
Sezione III – Termini di presentazione delle richieste di
invito e delle offerte e loro contenuto
Art. 70
(Termini di ricezione
delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte)
(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3,
D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55; artt. 6 e 7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10,
d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, comma 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81,
comma 1, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nel fissare i termini per la
ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni
appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del
contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in
ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il
termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue
giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle
procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non
può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione
del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il
termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta
giorni dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o
senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e,
ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a
venti giorni dalla data di invio dell’invito.
6. In
tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione
esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a
sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio
dell’invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione
definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore
a ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni
appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo
per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere
ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni,
né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la
progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla
data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio
dell’invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a
condizione che l’avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse
tutte le informazioni richieste per il bando dall’allegato IX A, sempre che
dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione
dell’avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno
di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del
bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e
trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione
precisati nell’allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle
offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per
la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure
ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere
ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti
offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando
secondo l’allegato X, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato
d’oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando
l’indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il
termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure
aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle
procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione è
cumulabile con quella di cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il
capitolato d’oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene
richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati
forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono
essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione
sul posto dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la
ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti
gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e
nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente
articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni
dell’urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un
termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non
inferiore a trenta giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto
esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.
Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se
queste hanno per oggetto anche il progetto definitivo.
12. Nelle procedure
negoziate senza bando e nel dialogo competitivo, quando l’urgenza rende
impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo,
l’amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del
comma 1.
Art. 71
(Termini di invio ai
richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari
nelle procedure aperte)
(art. 39, direttiva 2004/18; art.
46, direttiva 2004/17; art. 3, D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55; art. 6, commi 3
e 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 79,
commi 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure aperte, quando
le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica, ai sensi dell’articolo
70, comma 9, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e ad
ogni documento complementare, i capitolati d’oneri e i documenti complementari
sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della
loro domanda, a condizione che quest’ultima sia stata presentata in tempo utile
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state chieste
in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d’oneri e sui
documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici
ovvero dallo sportello competente ai sensi dell’articolo 9, almeno sei giorni
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Art. 72
(Termini di invio ai
richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari
nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo)
(art. 40, paragrafi 2, 3, 4,
direttiva 2004/18; art. 7, comma 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, comma 6,
d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e 6, e 81, comma 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nelle
procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l’invito ai
candidati contiene, oltre agli elementi indicati nell’articolo 67:
a) una copia del capitolato
d’oneri, o del documento descrittivo o di ogni documento complementare, ivi
compresa eventuale modulistica;
b) oppure l’indicazione
dell’accesso al capitolato d’oneri, al documento descrittivo e a ogni altro
documento complementare, quando sono messi a diretta disposizione per via
elettronica, ai sensi dell’articolo 70, comma 9.
2. Quando il capitolato d’oneri, il
documento descrittivo, i documenti complementari, sono disponibili presso un
soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta la procedura di
aggiudicazione, ovvero presso lo sportello di cui all’articolo 9, l’invito
precisa l’indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del
caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché
l’importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti
documenti. L’ufficio competente invia senza indugio detti atti agli operatori
economici, non appena ricevutane la richiesta.
3. Sempre che siano state richieste
in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d’oneri, sul
documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle
stazioni appaltanti ovvero dallo sportello competente ai sensi dell’articolo 9,
almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui
all’articolo 70, comma 11, tale termine è di quattro giorni.
Art. 73
(Forma e contenuto
delle domande di partecipazione)
1. Le domande di partecipazione che
non siano presentate per telefono, hanno forma di documento cartaceo o
elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme
di cui all’articolo 77.
2. Dette domande contengono gli
elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per
identificare il candidato e il suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda
di partecipazione si riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal
bando.
3. Le stazioni appaltanti
richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2 nonché gli elementi e i
documenti necessari o utili per operare la selezione degli operatori da
invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione
all’oggetto del contratto e alle finalità della domanda di partecipazione.
4. La prescrizione dell’utilizzo di
moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte
non può essere imposta a pena di esclusione.
5. Si applicano i commi 6 e 7
dell’articolo 74.
Art.
74
(Forma e contenuto
delle offerte)
1. Le offerte hanno forma di
documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o
digitale, secondo le norme di cui all’articolo 77.
2. Le offerte contengono gli
elementi prescritti dal bando o dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri, e,
in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l’offerente e il suo
indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo
della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di
partecipazione.
3. Salvo che il bando o la lettera
invito dispongano diversamente, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle
stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di
esclusione.
4 Le offerte sono corredate dei
documenti prescritti dal bando o dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri.
5. Le stazioni appaltanti
richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi
e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in
relazione all’oggetto del contratto e alle finalità dell’offerta.
6. Le stazioni appaltanti non
richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la
presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in
corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.
7. Si applicano
l’articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli 43 e
46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 75
(Garanzie a corredo
dell’offerta)
(art. 30, comma 1, comma 2 bis, l.
n. 109/1994; art. 8, comma 11 quater, l. n. 109/1994 come novellato dall’art.
24, l.
n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, comma
10, l.
18 aprile 2005, n. 62)
1. L’offerta è corredata da una
garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o
nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell’offerente.
2. La cauzione può essere
costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta
dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità
per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il
bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità
maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del
garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione,
su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L’importo della
garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale
beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
8. L’offerta è altresì corredata, a
pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora
l’offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante,
nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al
comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta
giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
validità della garanzia.
Art.
76
(Varianti progettuali
in sede di offerta)
(art. 24, direttiva 2004/18; art.
36, direttiva 2004/17; art. 20, d. lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n.
157/1995)
1. Quando il criterio di
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le
stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
2. Le stazioni appaltanti precisano
nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di
indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Le stazioni appaltanti che
autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d’oneri i requisiti minimi
che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro
presentazione.
4. Esse prendono in considerazione
soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
5. Nelle procedure di affidamento
di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano
autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che,
se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un
appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto
pubblico di servizi.
Sezione IV – Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni
ai candidati e agli offerenti, spese di pubblicità, inviti, comunicazioni
Art. 77
(Regole applicabili
alle comunicazioni)
(art. 42, direttiva 2004/18; art.
48, direttiva 2004/17; artt. 6, comma 6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n.
358/1992; artt.
9, comma 5
bis; 10, commi 10, 11, 11 bis, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, comma 5, d.lgs. n.
158/1995; artt. 79, comma 1; 81, comma 3, d.P.R. n. 554/1999)
1. Tutte le comunicazioni e tutti
gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici
possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante
fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle
condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il
mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o,
ove manchi il bando, nell’invito alla procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto
deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l’accesso degli
operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e
l’archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare
l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di
partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione
del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della
scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le
stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla
presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso
l’ufficio indicato nel bando o nell’invito.
5. Quando le stazioni appaltanti
chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti
da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative
caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio,
comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della
tecnologia dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le
stazioni appaltanti che siano
soggetti tenuti
all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice
dell’amministrazione digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete
internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10, della
legge 29 luglio 2003, n. 229), operano nel rispetto delle previsioni di tali
atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di
attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra
amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite
posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 48, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
6. Ai dispositivi di trasmissione e
ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica
delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le
specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione
per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli
interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e
delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell’allegato XII,
nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le
stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) le offerte presentate per via
elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica
digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
c) per la prestazione dei servizi
di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in
relazione alla firma digitale di cu alla lettera b), si applicano le norme sui
certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) gli offerenti e i candidati si
impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai
requisiti di partecipazione di cui agli articoli da
38 a
46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato
elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del
termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla
trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione
di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione
possono essere presentate, a scelta dell’operatore economico, per telefono,
ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
b) le domande di partecipazione
presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del
termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera,
telegramma, telex, fax;
c) le domande di partecipazione
possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal
presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti.
d) le stazioni appaltanti possono
esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante
fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse
indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale deve
essere soddisfatta.
Art. 78
(Verbali)
(art. 43, direttiva 2004/18; (art. 16, r.d. 18
novembre 1923, n. 2440; art. 32, d. lgs. n. 406 del 1991; art. 21, commi 4 e 5,
d.lgs. n. 358/1992; art. 27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81, comma 12,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni contratto, ogni accordo
quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni
appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l’indirizzo
dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e il valore del contratto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli
offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli
offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;
d) i motivi dell’esclusione delle
offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell’aggiudicatario e la
giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte
dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a
terzi;
f) nel caso di procedure negoziate
previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente codice, che
giustificano il ricorso a dette procedure;
g) in caso di dialogo competitivo,
le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a
tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le
quali l’amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere
un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
2.
Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le
disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le stazioni appaltanti adottano
le misure necessarie e opportune, in conformità alle norme vigenti, e, in
particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(codice dell’amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per
documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi
elettronici.
4. Il verbale o i suoi elementi
principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest’ultima.
Art.
79
(Informazioni circa i
mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni)
(art. 41, direttiva 2004/18; art.
49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art.
20, l.
19 marzo 1990, n. 55; art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 358/1992; art.
27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 158/1995;
art. 76, commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, comma
10, l.
n. 62/2005)
1. Le stazioni appaltanti informano
tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla
conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione di un appalto, o
all’ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi
della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare
un appalto per il quale è stata indetta una gara, ovvero di riavviare la
procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre
comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i
motivi del rigetto della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i
motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo
68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione
secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle
prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia
presentato un’offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi
dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il
contratto o delle parti dell’accordo quadro.
3. Le informazioni di cui al comma
1 e di cui al comma 2 sono fornite:
a) su richiesta scritta della parte
interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque
non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.
4. Tuttavia le
stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni relative
all’aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o
all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al comma 1,
qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria
all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di
operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico cui è stato
aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale
concorrenza tra questi.
5. In
ogni caso l’amministrazione comunica di ufficio:
a) l’aggiudicazione,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni,
all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la
cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso
l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione.
b) l’esclusione, ai candidati e
agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni dall’esclusione.
Art. 80
(Spese di pubblicità,
inviti, comunicazioni)
(art. 29, comma 2, l. n. 109/1994)
1. Le spese preventivabili relative
alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e
comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico dello schema di
contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
Sezione V – Criteri di selezione
delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse
Art.
81
(Criteri
per la scelta dell’offerta migliore)
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55,
direttiva 2004/17;
art. 19,
d.lgs. n. 358/1992; art. 21, l.
n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti pubblici, fatte
salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla
remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il
criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono,
tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle
caratteristiche dell’oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale
dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore
offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Art. 82
(Criterio del prezzo
più basso)
(art. 53, direttiva 2004/18; art.
55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art.
21, l.
n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89
e 90, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, è determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo più basso, per i
contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo più basso, per i
contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull’importo dei
lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare
parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante
offerta a prezzi unitari.
4. Le modalità applicative del
ribasso sull’elenco prezzi e dell’offerta a prezzi unitari sono stabilite dal
regolamento.
Art.
83
(Criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa)
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva
2004/17; art. 21, l.
n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995;
art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando il contratto è affidato
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara
stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura,
all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo
esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e
funzionali;
e) le caratteristiche ambientali;
f) il costo di utilizzazione e
manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla
vendita;
i) l’assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il
termine di consegna o di esecuzione;
m) l’impegno in materia di pezzi di
ricambio;
n) la sicurezza di
approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresì
la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso
di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri
di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di
essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato,
in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo
all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando
ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni
dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri, o, in caso
di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine
decrescente di importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di
valutazione prescelto prevede, ove necessario, i su - criteri e i sub - pesi o
i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli
tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il
decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i
criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati
nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste
contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si
atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il
punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
5. Per attuare la ponderazione o
comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le stazioni
appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un
unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa. Dette metodologie
sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture
e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il
regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre
2005, in
quanto compatibili con il presente codice.
Art. 84
(Commissione
giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa)
(art. 21, l. n. 109/1994; art. 92,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Quando la scelta della migliore
offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le
norme stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di
componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto.
3. La commissione è presieduta da
un dirigente della stazione appaltante, nominato dall’organo competente.
4. I commissari diversi dal
Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio
precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono
essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi
incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati
illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le
cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ.
8. I commissari diversi dal
presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso
di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli
altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e
comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di
rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a)
professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali,
nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli
ordini professionali;
b)
professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose
di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
9. Gli elenchi di cui al comma 8
sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte, salvo quanto previsto dall’articolo
83, comma 4.
11. Le spese relative alla
commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione della stazione appaltante.
12. In
caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento
dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei
concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
Art.
85
(Ricorso alle aste elettroniche)
(art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17;
d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101)
1. Nelle procedure aperte,
ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al
comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione dei
contratti di appalto avvenga attraverso un’asta elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma
3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all’asta elettronica
in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo
quadro, e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del
sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche possono
essere utilizzate quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in
maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche
definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo
elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere
espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere
alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o
distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l’oggetto
dell’appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.
4. L’asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi, quando
l’appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;
b) i prezzi e i valori degli
elementi dell’offerta indicati negli atti di gara, quando l’appalto viene
aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Il ricorso ad un’asta
elettronica per l’aggiudicazione dell’appalto deve essere espressamente
indicato nel bando di gara.
6. Il bando o il capitolato devono
indicare le seguenti specifiche informazioni:
a) gli elementi i cui valori sono
oggetto di valutazione automatica nel corso dell’asta elettronica;
b) gli eventuali limiti minimi e
massimi dei valori degli elementi dell’offerta, come indicati nelle specifiche
dell’appalto;
c) le informazioni che saranno
messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica con
eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni riguardanti lo
svolgimento dell’asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli
offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi
eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni riguardanti il
dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di
collegamento.
7. Prima di
procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima
valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel
bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla
relativa ponderazione.
Tutti i soggetti che hanno
presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via
elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l’invito contiene ogni
informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico
utilizzato e precisa la data e l’ora di inizio dell’asta elettronica. L’asta
elettronica si svolge in un’unica seduta e non può aver inizio prima di due
giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
8. Quando l’aggiudicazione avviene
in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito di
cui al comma 7 è corredato del risultato della valutazione completa
dell’offerta dell’offerente interessato, effettuata conformemente alla
ponderazione di cui all’articolo 83, comma 2.
L’invito precisa, altresì, la
formula matematica che determina, durante l’asta elettronica, le
riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori
presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti
per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel
bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono
essere precedentemente espresse con un valore determinato.
Qualora siano ammesse varianti, per
ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la
relativa ponderazione.
9. Nel corso dell’asta elettronica,
le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno
le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva
classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori
informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché
sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in
qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase
d’asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l’identità degli
offerenti durante lo svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione.
10. Le stazioni appaltanti
dichiarano conclusa l’asta elettronica alla data e ora di chiusura
preventivamente fissate.
11. Dopo aver dichiarata conclusa
l’asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto ai sensi
dell’articolo
81, in
funzione dei risultati dell’asta elettronica.
12. Il regolamento stabilisce:
a) i presupposti e le condizioni
specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;
b) i requisiti e le modalità
tecniche della procedura di asta elettronica;
c) le condizioni e le modalità di
esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica,
nel rispetto dell’articolo 13.
13. Per l’acquisto di beni e
servizi, alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono
stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi
telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di
cui al presente codice.
Art.
86
(Criteri di
individuazione delle offerte anormalmente basse)
(art. 21, comma 1 bis, l. n.
109/1994; art. 64, comma 6 e art. 91, comma 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19,
d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti di cui al presente
codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le
stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un
ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente
codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità
delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari
o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara.
3. In
ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle
giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo
complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le
modalità di presentazione delle giustificazioni.
Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia
sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante
richiede all’offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai
sensi degli articoli 87 e 88. All’esclusione potrà provvedersi solo all’esito
dell’ulteriore verifica, in contraddittorio.
Art. 87
(Criteri di verifica
delle offerte anormalmente basse)
(art. 55, direttiva 2004/18; art.
57, direttiva 2004/17; art. 21, comma 1 bis, l. n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n.
358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995; articolo
unico, l. 7 novembre 2000, n. 327)
1. Quando un’offerta appaia
anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le
giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a
corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi
dell’offerta medesima.
2. Le giustificazioni di cui
all’articolo 86, comma 5 e di cui all’articolo 87, comma 1, possono riguardare,
a titolo esemplificativo:
a) l’economia del procedimento di
costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del
servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente
favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i
prodotti, o per prestare i servizi;
d) l’originalità del progetto, dei
lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
e) il rispetto delle norme vigenti
in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
f) l’eventualità che l’offerente
ottenga un aiuto di Stato;
g) il costo del lavoro come
determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza
di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello
preso in considerazione.
3. Non sono ammesse giustificazioni
in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge
o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni
in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d’asta
in conformità all’articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di
cui all’articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa
stima dei costi conforme all’articolo 7, d.P.R. 3 luglio 2003, n.
222. In
relazione a servizi e forniture, nella valutazione dell’anomalia la stazione
appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere
specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all'entità e
alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
5. La stazione appaltante che
accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto
un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo
unicamente se, consultato l’offerente, quest’ultimo non è in grado di
dimostrare, entro un termine stabilito dall’amministrazione e non inferiore a
quindici giorni, che l’aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando
la stazione appaltante respinge un’offerta in tali circostanze, ne informa
tempestivamente
la
Commissione.
Art.
88
(Procedimento di
verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse)
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva
2004/17; art. 21, l.
n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999)
1. La richiesta di giustificazioni
è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell’offerta ritenute
anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare
l’offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.
2. All’offerente è assegnato un
termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le
giustificazioni richieste.
3. La stazione appaltante, se del
caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal
regolamento di cui all’articolo 5, esamina gli elementi costitutivi
dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per
iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale
esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.
4. Prima di escludere l’offerta,
ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente con
un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare
ogni elemento che ritenga utile.
5. Se l’offerente non si presenta
alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere
dalla sua audizione.
6. La stazione appaltante esclude
l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta, nel suo
complesso, inaffidabile.
7. La stazione appaltante sottopone
a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa,
e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti
delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non
anomala.
1.
Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la
convenienza o meno dell’aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se
l’offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di
cui all’articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior
prezzo di mercato, ove rilevabile.
2.
Salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento
le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati
determinati dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 7, gli elenchi prezzi del
Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente
in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche
e ogni altro elemento di conoscenza.
3.
Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute
a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro come determinato ai sensi dell’articolo 87, comma 2, lettera g).
4.
Alle finalità di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze.
Capo IV – Progettazione e concorsi
di progettazione
Sezione I – Progettazione interna
ed esterna, livelli della progettazione
Art. 90
(Progettazione
interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici)
(artt. 17 e
18, l.
n. 109/1994)
1. Le prestazioni
relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori,
nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori
pubblici sono espletate:
a)
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b)
dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i
comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità
sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c)
dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni
appaltanti possono avvalersi per legge;
d)
da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e)
dalle società di professionisti;
f)
dalle società di ingegneria;
g)
da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e)
ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
h)
da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria,
anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo
congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. È vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle
gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di
ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel
quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito
dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società
di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le
disposizioni di cui all’articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all’articolo 253,
comma 8.
2. Si intendono
per:
a)
società di professionisti le società costituite esclusivamente tra
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile,
che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto
ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai
professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle
società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria
al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota
alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti;
b)
società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo
V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative
di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non
abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi
relativi alle predette attività professionali si applica il contributo
integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di
categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà
essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento
stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società
di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I progetti
redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da
dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della
professione.I pubblici dipendenti che
abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare,
nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali
per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non
conseguenti ai rapporti d'impiego.
5. Il regolamento
definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle
stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di
natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione
è a carico dei soggetti stessi.
6. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma
1, lettere d), e), f) g) e h), in caso di carenza in organico di personale
tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei
lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di
speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal
regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che
devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
7.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico
di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere
la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di
idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarità contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari
di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle
concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per
i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi
appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario
di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Art. 91
(Procedure di affidamento)
(art. 17, l. n. 109/1994)
1. Per
l'affidamento di incarichi di progettazione di cui all’articolo 90 di importo
pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte
II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei
settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi
di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del
procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h)
dell’articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista
dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se
sussistono in tale numero aspiranti idonei.
3. In
tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività
relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta
comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
4. Le
progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo
soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso
occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività
progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i
livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta
sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva.
5. Quando la
prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto
il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità
di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
6. Nel caso in cui
il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi
complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in
materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è
consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della
progettazione.
7. I soggetti di
cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice,
possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e
la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III,
direttamente a società di ingegneria di cui all’articolo 90, comma 1, lettera
f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento
della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell’Unione
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto
da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
8. È vietato
l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo,
indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o
altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.
Art. 92
(Corrispettivi e incentivi per la progettazione)
(artt. 17 e 18, l. n. 109/1994; 1, co. 207, l. n. 266/2005)
1. Le
amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei
compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento
dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione
aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le
modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto
dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive
modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio
deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori
qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle
attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1
dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie
professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario
è nullo.
3. I corrispettivi
delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il
decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la
somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle
tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono
rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse
categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi,
e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto
di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto
e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica
l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per
la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto
esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per
il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti.
4. I corrispettivi
determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12- bis dell'articolo 4 del decreto legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico
della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5
maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
5. Una somma non superiore al due
per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro,
comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui
all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in
un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro
collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento,
è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità
professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti
della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'
articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.
6.
Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un
atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i
criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell'amministrazione
aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
7. A
valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle
categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti
destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale
degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti
preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini
geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni,
alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di
sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e
adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento
di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione
dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le
province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le
province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro
consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante
è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente
articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
Art. 93
(Livelli della
progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori)
(art. 16, l. n. 109/1994)
1.
La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei
vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal
documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli
di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva,
in modo da assicurare:
a)
la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b)
la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c)
il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni
relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono
di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il
responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto
alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a
integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto
preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori,
il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta
della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei
materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua
fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili
indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai
benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire
l'avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto
definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai
fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste
in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali,
nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle
opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in
disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici
e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di
fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla
natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo
metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo
geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i
sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico
estimativo.
5. Il progetto
esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni
dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento
sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In
particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle
scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato
speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico
estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli
studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali
ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici,
di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del
sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini,
con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento
di cui all’articolo 5.
6. In
relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle
tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei
vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri
inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai
collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di
sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a
definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in
ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi,
analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno
carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
8. I progetti sono
redatti in modo da assicurare il coordinamento dell’esecuzione dei lavori,
tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione,
nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della
manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L
'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi
dell’articolo 15 del d.P.R.8 giugno 2001, n. 327.
Art. 94
(Livelli della
progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei
progettisti)
1.Il regolamento
stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di
servizi e forniture, nonché i requisiti di partecipazione e qualificazione dei
progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.
Art. 95
(Verifica preventiva
dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare)
(art. 2 ter, d.l. 26 aprile 2005, n. 63, conv. nella l. 25 giugno 2005, n. 109)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma
4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle
disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici, le
stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente,
prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di
uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti
delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto
dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici
reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni,
alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete,
alle fotointerpretazioni.
Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione
mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante isoggetti
in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di
dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 93, comma 7 del presente codice e relativa disciplina
regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta
per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote
diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il
Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco,
reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici
universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione.Con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita una
rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a
disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo
modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati.
3. Il
soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori
informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico
nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il
termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello
stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura
prevista dai commi 6 e seguenti.
4. In
caso di incompletezza della documentazione trasmessa,
il termine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali
con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro
dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di
documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede
le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della
progettazione e alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e acquisisce
presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di
integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le
integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo
non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di
sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall’articolo 96.
5. Avverso la
richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui
all’articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il
soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all’articolo
96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito
negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di
successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei
lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere
probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il
Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla
richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di
verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12
e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle
aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri
autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà
di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di
saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28,
comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di
interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del
medesimo codice.
Art. 96
(Procedura di verifica preventiva dell’interesse
archeologico)
(artt. 2 quater e 2 quinquies, d.l. 26 aprile 2005, n. 63, conv. nella l. 25 giugno 2005, n. 109)
1. La procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi
costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di
elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel
compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del
progetto di cui alle seguenti lettere:
a)
prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1)
esecuzione di carotaggi;
2)
prospezioni geofisiche e geochimiche;
3)
saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area
interessata dai lavori;
b)
seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva:
esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
2.
La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica
definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente
competente. La
relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i
relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui
lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
b)
contesti che
non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso
livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro
oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a
quella di rinvenimento;
c)
complessi la
cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma
contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in sito.
3.
Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della
procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può motivatamente ridurre,
d’intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i
livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già
comunque acquisiti agli atti del procedimento.
4. Nelle ipotesi
di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accerta
l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori.
Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le
prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la
protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di
tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di
cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti
di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il
Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di
dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni
culturali e del paesaggio.
5. La procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione
della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a
carica della stazione appaltante.
6. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al
presente articolo.
7. Per gli
interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore
regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività
culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla
richiesta di cui al comma 3 dell’articolo 95, stipula un apposito accordo con
l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di
collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell’amministrazione
procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità
della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e
dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del
procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di
divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l’informatizzazione dei dati
raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche,
eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei
complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione
e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
8.
Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto
dall’articolo 95 e dai commi che precedono del presente articolo.
9. Alle finalità di cui all’articolo 95 e dei commi
che precedono del presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione.
Sezione
II – Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed
espropriativi
Art. 97
(Procedimento di
approvazione dei progetti)
1. L’approvazione dei progetti da
parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che
regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di
servizi dettate dagli articoli 14 bis e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Art. 98
(Effetti
dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi)
(artt. 14, comma 13, e 38 bis, l. n. 109/1994)
1. Restano ferme
le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell’approvazione dei progetti ai
fini urbanistici ed espropriativi.
2. Al fine di
accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e
parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città,
l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale
costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.
Sezione III - Concorsi di
progettazione
Art. 99
(Ambito di
applicazione e oggetto)
(art. 67, direttiva 2004/18; 59, commi 3, 4, 5, d.P.R. n. 554/1999)
1.
I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:
a)
dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità
governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro;
b)
dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato IV, a partire da una
soglia pari o superiore a 211.000 euro;
c)
da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a
211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della
categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5,
le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526
della CPC, o servizi elencati nell'allegato II B.
2.
La presente sezione si applica:
a)
ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di
aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b)
ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti
a favore dei partecipanti.
Nel
caso di cui alla lettera a), la "soglia" è il valore stimato al netto
dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di
partecipazione o versamenti ai partecipanti.
Nel
caso di cui alla lettera b), la "soglia" è il valore complessivo dei
premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto
pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la
stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
3.
Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono
richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a
quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall’articolo 109.
Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con
il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene
anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e
gestione.
4.
L’ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare
agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono
stabiliti dal regolamento.
5.
Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del
progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti
previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando
i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo
corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.
Art. 100
(Concorsi di
progettazione esclusi)
(art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17)
1. Le norme di cui alla presente
sezione non si applicano:
a) ai concorsi di progettazione
indetti nelle circostanze previste dagli articoli 17 (contratti segretati o che
esigono particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a
norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore delle
telecomunicazioni).
b) ai concorsi indetti per
esercitare un’attività in merito alla quale l’applicabilità dell’articolo 219,
comma 1, sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto
comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 9 e 10 di tale
articolo;
c) ai concorsi di progettazione di
servizi di cui alla parte III, capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che
esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da
208 a
213 e che sono destinati all’esercizio di tale attività.
Art. 101
(Disposizioni
generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione)
(art. 66, direttiva 2004/18)
1. L
'ammissione dei partecipanti ai concorsi di
progettazione non può essere limitata:
a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte
di esso;
b) per il fatto che, secondo la
legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti
debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
2. Sono ammessi a partecipare ai
concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all’articolo 90,
comma 1, lettere d), e), f), g), h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei
concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.
Art. 102
(Bandi e avvisi)
(art. 69, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un
concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un
concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso
in conformità all'articolo 66 e devono essere in grado di comprovare la data di
invio. Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di non procedere alla
pubblicazione delle informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di
progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia
contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali
di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza
leale tra i prestatori di servizi.
3. In
conformità all’articolo 66, comma 15, le stazioni
appaltanti possono pubblicare secondo le modalità di cui ai commi che precedono
avvisi o bandi concernenti concorsi di progettazione non soggetti agli obblighi
di pubblicazione previsti dal presente articolo.
Art. 103
(Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e
degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione)
(art. 70, direttiva 2004/18)
1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 102
contengono le informazioni indicate nell'allegato IX D, in base ai modelli di
formulari adottati dalla Commissione.
2. Detti bandi e avvisi sono pubblicati conformemente
all'articolo 66, commi 2 e seguenti.
Art. 104
(Mezzi di comunicazione)
(art. 71, direttiva 2004/18)
1. L
'articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le
comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.
2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di
informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la
riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e
da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del
contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto
per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e
dei progetti si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche
necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi
compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati.
Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono
essere conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresì, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla
sua osservanza;
b) per la prestazione dei servizi
di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a), si
applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di
accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
Art. 105
(Selezione dei concorrenti)
(art. 72, direttiva 2004/18)
1. Nell’espletamento dei concorsi di progettazione le
stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte
II del presente codice.
2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia
ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le stazioni
appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Al
fine di garantire di garantire un'effettiva concorrenza il numero di candidati
invitati a partecipare non può essere inferiore a dieci.
Art. 106
(Composizione della commissione giudicatrice)
(art.
73, direttiva 2004/18)
1. Alla commissione giudicatrice si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 84, nei limiti di compatibilità.
2. Se ai partecipanti a un concorso
di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un
terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica o una
qualifica equivalente.
Art. 107
(Decisioni della commissione giudicatrice)
(art. 74, direttiva 2004/18)
1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di
giudizio ed esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma
anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.
L'anonimato dev'essere rispettato sino alla conclusione dei lavori della
commissione, salvo il disposto del comma 3.
2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da
tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in
ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i
chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali .
3. I candidati possono essere invitati, se necessario,
a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha indicato nel processo
verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E’ redatto un
verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i
candidati.
Art. 108
(Concorso di idee)
(art.
57, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le norme della presente sezione
trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee
finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il
riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di
idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i
lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al
relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza,
nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione
dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la
proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione.
Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari
o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di
presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza
e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla
pubblicazione del bando.
4. Il bando prevede un congruo
premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L’idea o le idee premiate sono
acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale
definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso
di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura
sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi
requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante può
affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi
livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che
detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in
possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale ed economica
previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
Art. 109
(Concorsi in due
gradi)
(art. 59, commi 6 e 7, d.P.R. n. 554/1999)
1 In
caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione
appaltante può procedere all’esperimento di un concorso di progettazione
articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione
del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la
valutazione di proposte di idee presentante nella prima fase e selezionate
senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore
del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato
l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta
possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.
2. Le stazioni appaltanti, previa
adeguata motivazione, possono procedere all’esperimento di un concorso in due
gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e
il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Il
bando può altresì prevedere l’affidamento diretto dell’incarico relativo alla
progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto
preliminare.
Art. 110
(Concorsi sotto
soglia)
1. I concorsi di
progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria
devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di
trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.
Sezione IV – Garanzie e verifiche
della progettazione
Art. 111
(Garanzie che devono
prestare i progettisti)
(art. 30, comma 5, l. n. 109/1994)
1. Nei contratti relativi a lavori,
il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di
gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far
data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del
progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per
tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la
stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132,
comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è
prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore
alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un
massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con
il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore
alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La
mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia
esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella
professionale.
2. Nei contratti
relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di
euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti,
nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.
Art. 112
(Verifica della
progettazione prima dell’inizio dei lavori)
(art. 30, commi 6 e 6 bis, l. n.
109/1994, 19, comma 1 ter, l. n. 109)
1. Nei contratti
relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le
modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla
normativa vigente.
2. Nei contratti
aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio
delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto l’esecuzione e
la progettazione esecutiva, ovvero l’esecuzione e la progettazione definitiva
ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo
redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell’inizio delle
procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall’offerente
hanno luogo prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori.
3. Nel caso di
opere di particolare pregio architettonico, al fine di accertare l'unità
progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal
regolamento, prima dell’approvazione del progetto e in contraddittorio con il
progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo
rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che
si esprime in ordine a tale conformità.
4. Gli oneri
derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono
ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
5. Con il regolamento
sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti
criteri:
a)
per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve
essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b)
per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia
stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano
di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti
autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c)
in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere
munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi
derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.
6. Il regolamento disciplina
modalità semplificate di verifica dei progetti eventualmente richiesti nei
contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che precedono,
in quanto compatibili.
Capo
V – Principi relativi all’esecuzione del contratto
Art. 113
(Garanzie di
esecuzione e coperture assicurative)
(art. 30, commi 2, 2 bis, 2 ter, l. n. 109/1994)
1. L'esecutore
del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per
cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fideiussione bancaria o la
polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia
fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità
anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni
dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale
la garanzia è prestata.
4. La mancata
costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui
all’articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre
gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.
Art. 114
(Varianti in corso di
esecuzione del contratto)
1. Fermo quanto
disposto dall’articolo 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto
sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice.
2. Il regolamento
determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e
forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o
forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto
dell’articolo
132, in
quanto compatibile.
Art. 115
(Adeguamenti dei
prezzi)
(art. 6, comma
4, l. 24
dicembre 1993 n. 537)
1. Tutti i contratti ad
esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono
recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene
operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili
dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7,
comma 4, lettera c) e comma 5.
Art. 116
(Vicende soggettive
dell’esecutore del contratto)
(artt. 10, comma 1-
ter, 35 e
36, l.
n. 109/1994)
1. Le cessioni di
azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti
esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti
di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto
risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia
proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non
abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal
presente codice.
2. Nei sessanta giorni
successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto
nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in
essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non
risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le
ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia
intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti
delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di
cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di
affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se
compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le
disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e
con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori,
nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti
di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione
guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio
1991, n. 223.
Art. 117
(Cessione dei crediti
derivanti dal contratto)
(art. 26, co. 5, l. n. 109/1994; art. 115,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Le disposizioni di
cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le
stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di
cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli
incarichi di progettazione.Le cessioni di
crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto
sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini
dell’opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche,
le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici.
3. Le cessioni di
crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione,
sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. Le amministrazioni
pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di
parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In
ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Art.
118
(Subappalto e
attività che non costituiscono subappalto)
(art. 25, direttiva 2004/18; art.
37, direttiva 2004/17; art.
18
l. 19 marzo 1990, n. 55; art. 16 d. lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18 d.lgs. 17 marzo
1995, n. 157; art. 21 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158;
34, l.
n. 109/1994)
1. I soggetti
affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti a seguire in
proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il
contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto
nell’articolo 116.
2. La stazione
appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole
prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste
in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e
affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per
particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per
quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la
quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda
delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento.
Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all’importo complessivo del
contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti
condizioni:
1) che i concorrenti
all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di
esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di
opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che
intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario
provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni;
3) che al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione
del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 38;
4) che non sussista,
nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
3. Nel bando di gara la
stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari
comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivata di pagamento.
4. L’affidatario deve
praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
5. Per i lavori, nei
cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma
2, n. 3).
6. L'affidatario
è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la
Cassa
edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma
7. L'affidatario
e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione
o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.
7. I
piani di sicurezza di cui all’articolo 131 sono messi a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. L’affidatario che si
avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il
titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine
può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro,
i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della metà.
9. L'esecuzione
delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
10. Le disposizioni dei
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e
alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle
associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle
concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con
procedura negoziata. 11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo,
se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può
subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in
opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in
tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio,
può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di
comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
12. Ai fini
dell’applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o
servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in
subappalto:
a) l’affidamento di attività
specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a
catalogo di prodotti informatici.
Art. 119
(Direzione
dell’esecuzione del contratto)
1. La esecuzione dei contratti
aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del
procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal
regolamento
2. Per i lavori, detto regolamento
stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del
procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.
3. Per i servizi e le forniture, il
regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualità e
importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell’esecuzione del
contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.
Art. 120
(Collaudo)
1. Per i contratti relativi a
servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della
conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri
semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Per i contratti relativi ai
lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e
semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente codice.
TITOLO
II - CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art.
121
(Disciplina comune
applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo
inferiore alla soglia comunitaria)
1.
Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle
disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le
disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente
titolo.
2.
Ai fini dell’applicazione del comma 3 dell’articolo 29 (metodi di calcolo del
valore stimato dei contratti pubblici), per le procedure previo bando si ha
riguardo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 122
(Disciplina specifica per i contratti di lavori
pubblici sotto soglia)
(art. 29, l. n. 109/1994; artt. 79, 80, 81,
d.P.R. n. 554/1999)
1.
Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le
norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di
comunicazione in ambito sovranazionale.
2.
L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63, è facoltativo ed è
pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di
cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all’articolo 65 è
pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di
cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
4.
I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di
pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I bandi relativi a contratti di
importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti
pubblici, sul <<profilo di committente>> della stazione appaltante,
e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con
l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli
avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi
dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della
stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione
nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel
luogo ove si eseguono i lavori. I bandi relativi a contratti di importo
inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune
ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante; gli effetti
giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo
pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66,
comma 15.
6.
Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di
comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l’articolo
70, comma 1 e comma 10, in
tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei
termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a)
nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente
dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e
dalla pubblicazione del bando nell’albo pretorio del Comune in cui si esegue il
contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può
essere inferiore a ventisei giorni;
b)
nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un
bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può
essere inferiore a quindici giorni;
c)
nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte,
decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a venti
giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o
senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1
dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può
essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito;
e) in tutte le procedure, quando il
contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data
di pubblicazione del bando di gara o di invio dell’invito; quando il contratto
ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione
delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime
decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle
procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del
contratto è stata data notizia con l’avviso di preinformazione, il termine di
ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di
undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del
bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito.
g) nelle procedure ristrette e
nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente
articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni
dell’urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di
partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del
bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a
dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l’offerta ha per oggetto
anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito a
presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione
delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
7. La procedura negoziata è
ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di
importo complessivo non superiore a centomila euro.
8.
Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g) non si applicano
alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b) e all’articolo 4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847, correlate
al singolo intervento edilizio assentito, per le quali continua ad applicarsi
l’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni.
9. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso,
la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non
si applica l’articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica
non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;
in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3.
Art. 123
(Procedura ristretta semplificata per gli appalti di
lavori)
(art. 23, l. n. 109/1994)
1.
Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo
inferiore a 750.000, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a
pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai
lavori oggetto dell’appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti
nell’elenco disciplinato dai commi che seguono.
2.
I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui
al comma 1, vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità
previste per l’avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni
anno.
3.
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di
affidamento di cui al comma precedente, presentano apposita domanda, entro il
quindici dicembre successivo.
4.
I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere
iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.
5.
Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di
elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.
6.
E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione in un dato elenco sia in forma
individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero
come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio,
ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
7.
Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura
organizzativa è articolata in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si
riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
8.
Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un’autocertificazione, ai
sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in
possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna
delle cause di esclusione previsti per l’esecuzione di lavori di pari importo
con procedure aperte o ristrette.
9.
Le stazioni appaltanti formano l’elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi
tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata
dell’autocertificazione di cui al comma 8.
10.
L’ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante
sorteggio pubblico, la cui data è indicata nell’avviso di cui al comma 2.
11.
Le stazioni appaltanti applicano l’articolo 48.
12.
Gli operatori inseriti nell’elenco sono invitati secondo l’ordine di
iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in
relazione all’oggetto dell’appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo
che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell’elenco, in possesso dei
necessari requisiti di qualificazione.
13.
Gli elenchi annuali sono trasmessi all’Osservatorio, che ne dà pubblicità sul
proprio sito informatico di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi
previste.
14.
L’Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto
del numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo
alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un
ordine cronologico, eccedono il numero massimo.
15.
Nell’ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute a
cancellare dall’elenco gli iscritti nei cui confronti si è verificato il
superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla
comunicazione dell’Osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono,
entro cinque giorni, rinunciare ad una o più diverse iscrizioni, per rientrare
nel numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono
comunicate all’Osservatorio.
16.
Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie all’Osservatorio sul
numero massimo di iscrizioni.
Art. 124
(Appalti di servizi e forniture sotto soglia)
(d.P.R. 18 aprile 1994, n. 573)
1.
Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del
presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in
ambito sovranazionale.
2.
L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato
sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui
all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3.
Le stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare l’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, di cui all’articolo 65.
4.
I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di
pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie speciale contratti
pubblici, sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità
ivi previste, e nell’albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici
connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15.
6.
Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di
comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli
articoli 70, comma 1 e comma 10,
in tema di regole generali sulla fissazione dei termini
e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le
seguenti regole:
a)
nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente
dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana non può essere inferiore a quindici giorni;
b)
nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un
bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può
essere inferiore a sette giorni;
c)
nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte,
decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a dieci
giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o
senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1
dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può
essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito;
e) nelle procedure aperte, nelle
procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del
contratto è stata data notizia con l’avviso di preinformazione, il termine di
ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno
di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del
bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
f) nelle procedure ristrette e
nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente
articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni
dell’urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di
partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del
bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a
cinque giorni.
7.
Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle
norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico – professionale ed economico - finanziaria che devono essere posseduti
dagli operatori economici.
8. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso,
la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non
si applica l’articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica
non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;
in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3.
Art. 125
(Lavori, servizi e forniture in economia)
(art. 24, l. n. 109/1994; art. 88,
e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384)
1.
Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere
effettuate:
a)
mediante amministrazione diretta.
b)
mediante procedura di cottimo fiduciario.
2.
Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un
responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10.
3.
Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e
mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio
delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la
direzione del responsabile del procedimento
4.
Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni
avvengono mediante affidamento a terzi.
5.
I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori
assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva
superiore a 50.000 euro.
6.
I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle
seguenti categorie generali:
a)
manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata
ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le
procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
b)
manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
c)
interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d)
lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle
procedure di gara;
e)
lavori necessari per la compilazione di progetti;
f)
completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o
in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di
completare i lavori.
7.
I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere
anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del
procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori
è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è
possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
8.
Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro,
l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di
importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento.
9.
Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a
137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 28, comma 1,
lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in
relazione alle modifiche delle soglie previste dall’articolo 28, con lo stesso
meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 248.
10.
L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto
e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate
con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì
consentito nelle seguenti ipotesi:
a)
risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire
la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b)
necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non
previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto
medesimo;
c)
prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei
relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di
scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d)
urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per
l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale;
11.
Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino
alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario
avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini
di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
12.
L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso
dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico
– finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le
procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori
economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti
che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al
periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza
almeno annuale.
13.
Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di
manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di
applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo
scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
14.
I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati,
nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di
affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal
regolamento.
TITOLO III– DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI
LAVORI PUBBLICI
Capo I – Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori
1. E' garantita
la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di
giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale
massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad
attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o
affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i
quali, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo
decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei
comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio
superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti
definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro,
nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche
amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT).
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti
elementi di particolare rilevanza e complessità, il direttore del settore
infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al
parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle
sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi
quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio
superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni
dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue
prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto
amministrativo da emanare.
Art. 128
(Programmazione dei
lavori pubblici)
(art. 14, l. n. 109/1994)
2. Il programma
triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e,
quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità
agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie
degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento
nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio -
economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni
aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere
soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali
privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma
triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni
aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante
pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.
3. Il programma
triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono
da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti
esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità
di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma
triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto
previsto dall’articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una
gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali
caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni
aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale
devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione
di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo
inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,
alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi
dell’articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria
dei costi.
7. Un lavoro può essere
inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con
riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno
preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa
addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e
fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei
lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi
agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal
termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino
all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o
agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma
l’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco
annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché
acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi
risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento
della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili
a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non
ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5,
secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di
pubbliche amministrazioni.
11.
Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che
sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e
trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.
20 e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio.
12. I programmi
triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti
dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i
documenti programmatori vigenti.
Art.
129
(Garanzie e coperture
assicurative per i lavori pubblici)
(art. 30, commi
3, 4, 7 bis, l. n. 109/1994)
1. Fermo restando
quanto disposto dall’articolo 75 e dall’articolo
113, l'esecutore
dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
2. Per i lavori il cui
importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale,
nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima
durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
3. Con il regolamento è
istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema
di garanzia globale di esecuzione operante per i contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’articolo 32,
comma 1, lett. a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per
tutti i contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione
di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro.
Art. 130
(Direzione dei
lavori)
(art. 27, l.
n. 109/1994)
1. Per l'esecuzione di
lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le
amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di
direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da
assistenti.
2. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui
all’articolo 90, comma
6, l'attività
di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre
amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il progettista
incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6;
c) altri soggetti
scelti con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento degli
incarichi di progettazione.
Art.
131
(Piani di sicurezza)
(art. 31, l. n. 109/1994)
1. Il Governo, su
proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle
infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative,
approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.
222, in
materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità
alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
2. Entro trenta giorni
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore
od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:
a) eventuali proposte
integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia
previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di
sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest’ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494;
c) un piano operativo
di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo
di cui alla lettera b).
3. Il piano di
sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di
concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono
soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il
regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza
determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il
direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nell'àmbito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei
piani di sicurezza.
4. Le imprese
esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono
presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al
piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante,
sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
5. I contratti di
appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2,
sono nulli.
6. Ai fini
dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal
complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel
cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente,
secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel
quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
7. Ai fini del presente
articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di
impresa è equiparato all'appaltatore.
Art. 132
(Varianti in corso
d’opera)
(artt. 19, comma 1 ter, e
25, l.
n. 109/1994)
1. Le varianti in corso
d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei
lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze
derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste
e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per
l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non
esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento
di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e
sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di
eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili
nella fase progettuale;
d) nei casi previsti
dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
e) per il manifestarsi
di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il
responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione
all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di
incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni
appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui
al comma 1, lettera e).Nel caso di
appaltiavente ad oggetto la progettazione
esecutiva e l’esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli
oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a
causa di carenze del progetto esecutivo.
3. Non sono considerati
varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle
categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo
del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse,
nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità,
semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può
superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di
cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e
indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del
contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino
a quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente
articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali .
Art. 133
(Termini di
adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi)
(art. 26, l. n. 109/1994)
1. In
caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di
spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai
termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli
fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli
interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporto, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà,
trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data
della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. Per i lavori
pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione
dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si
applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei
lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno,
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
4. In
deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel
limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione è
determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento
al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle
quantità accertate dal direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con
proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione più significativi.
7. Per le finalità di
cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro
economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del
totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione
della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti
da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della
residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal
CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
8. Le stazioni
appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con
particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo
legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere
validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara
la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da
parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con le regioni interessate.
9. I progettisti e gli
esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato
adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità
di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Art. 134
Recesso
(art. 122 del d.P.R. 554/1999; art.
345 l.
2248/1865 All F)
1. La stazione
appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo
dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio
del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo.
4. I materiali il cui
valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono
soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della
comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione
appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano
in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso
essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti
non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare
nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli
impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore
deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a
disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario
lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 135
(Risoluzione del
contratto per reati accertati)
(art. 118, d.P.R. 554/1999)
1. Fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta
l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o
più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per
frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori,
di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile
del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di
procedere alla risoluzione del contratto.
2. Nel caso di risoluzione,
l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.
Art.
136
(Risoluzione del
contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)
(art. 119, d.P.R. 554/1999; artt. 340,
341 l.
2248/1865)
1. Quando il direttore
dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona
riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del
responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione
degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento.
3. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori
dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei
lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento
della comunicazione.
5. Scaduto il termine
assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con
l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli
effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da
trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del
processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del
contratto.
Art. 137
(Inadempimento
di contratti di cottimo)
(art. 120, d.P.R.
554/1999; art.
340, l.
2248/1865, all. F)
1. Per i contratti
relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è
dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione
del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto
alla stazione appaltante.
Art. 138
(Provvedimenti
in seguito alla risoluzione del contratto)
(art. 121, d.P.R.
554/1999; art.
340, l.
2248/1865, all. F)
1. Il responsabile del
procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei
lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti,
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.
2. Qualora sia stato nominato l’organo di collaudo, lo stesso procede a redigere,
acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e
contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata
la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e
ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali
opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
3. In
sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato
l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la
stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo
140, comma 1.
Art. 139
(Obblighi in caso di
risoluzione del contratto)
(art. 5, comma 12, d.l. n. 35/2005)
1. Nei casi di risoluzione del
contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli
135, 136, 137,
138, l'appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato
dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in
alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o
ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le
modalità di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il
risarcimento dei danni.
Art. 140
(Procedure di
affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell’esecutore)
(art. 5, commi 12 bis, ter, quater,
quinquies, d.l. n. 35/2005, conv in l. n. 80/2005)
1. Le stazioni
appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che
ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento
avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal
soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in
sede di gara.
3. In
caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai
sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento
del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione
di bando, ai sensi dell’articolo 57, se l’importo dei lavori da completare è
pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, ovvero nel rispetto dei
principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l’importo suddetto è
inferiore alla soglia di cui all’articolo 28.
4. Qualora il
fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati
realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto
residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente
mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi
dell’articolo 57.
Art.
141
(Collaudo dei lavori
pubblici)
(art. 28, l. n. 109/1994)
1. Il regolamento definisce le
norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo
finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori,
salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità
dell’opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.
Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei
collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad
essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione
del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di
regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresì
il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto del
codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal
regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di
collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo
superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto
appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare
esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre
tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo,
le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica
qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e
all'importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni
aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di
organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono
fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente,
i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque
anni in uffici pubblici.
5. Il collaudatore o i componenti
della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle
attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di
vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono
avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il
soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della
commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per
quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica
il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità
dell'opera e dei materiali.
7. Fermo quanto previsto dal comma
3, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori
sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare
complessità;
c) in caso di affidamento dei
lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel
regolamento.
8. Nei casi di affidamento
dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le
funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando
il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di
saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre
il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio
ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice
civile
10. Salvo quanto disposto
dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità
e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Capo II – Concessioni di lavori
pubblici
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 142
(Ambito di applicazione e disciplina applicabile)
(artt. 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18; art.
2, l. n.
109/1994)
1. Il presente capo disciplina le
concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori affidati dai
concessionari di lavori pubblici, quando il valore delle concessioni sia pari o
superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall’articolo 28, comma 1,
lettera c), calcolata con i criteri di cui all’articolo 29.
2. Sono escluse dal campo di
applicazione del presente codice, le concessioni affidate nelle circostanze
previste dagli articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica l’articolo 27.
3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli appalti
di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni
aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nel presente capo,
le disposizioni del presente codice.
4. I concessionari di lavori
pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori
affidati a terzi sono tenuti all’osservanza della sezione IV del presente capo,
se il valore degli appalti affidati a terzi sia pari o superiore alla soglia
prevista per i lavori pubblici dall’articolo 28, calcolata con i criteri di cui
all’articolo 29. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le
disposizioni della parte I, parte IV, parte V, nonché le norme della parte II,
titolo I, in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti
generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione,
collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla
sezione IV del presente capo.
Art. 143
(Caratteristiche
delle concessioni di lavori pubblici)
(art. 19, commi 2, 2 bis, 2 ter, 2
quater,
3, l. n.
109/1994; art. 87, comma 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le concessioni di lavori
pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilità, e di
lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica.
2. Qualora la stazione appaltante
disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo,
l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere
circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della
medesima, da parte del concessionario.
3. La controprestazione a favore
del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara
anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei
confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla
remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e
dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al
concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico – finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio
da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene
conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario
allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo
le previsioni del bando di gara.
5. A
titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà
o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo
scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da
affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni
di interesse pubblico, già indicate nel programma di cui all’articolo 128. Si
applica l’articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.
6. La concessione ha di
regola durata non superiore a trenta anni.
7. L’offerta e il contratto devono
contenere il piano economico – finanziario di copertura degli investimenti e
della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto e devono prevedere
la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali,
nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine
della concessione.
8. La stazione appaltante, al fine
di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico – finanziario degli
investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una
durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione,
della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all’importo totale
dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I
presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico –
finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle
premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni
apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base,
nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi
tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella
concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione
delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di
scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il
concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni
apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle
precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere
effettuata a favore del concedente.
9. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla
utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla
gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del
concessionario l’alea economico – finanziaria della gestione dell’opera.
10. Il concessionario partecipa
alla conferenza di servizi finalizzata all’esame e all’approvazione dei
progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta ferma l’applicazione
dell’articolo 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
Sezione II – Affidamento delle concessioni di lavori pubblici
Art. 144
(Procedure di
affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori
pubblici)
(art. 58, direttiva 2004/18; art.
20, l.
n. 109/1994; art. 84, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti affidano
le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando
il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Quale che sia la procedura
prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota
l’intenzione di affidare la concessione.
3. I bandi relativi alle
concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui all’allegato IX B e ogni altra informazione
ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2,
direttiva 2004/18.
4. Alla pubblicità dei bandi si
applica l’articolo 66.
Art. 145
(Termini per la
presentazione delle candidature e delle offerte)
(art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma 2, d.P.R. n.
554/1999)
1. Ai termini per la presentazione
delle candidature e delle offerte si applica l’articolo 70, con esclusione del
comma 9 e del comma 11. Il termine per la presentazione della domanda di
partecipazione non può, in ogni caso, essere inferiore a cinquantadue giorni
dalla data di spedizione del bando, salva l’applicazione dell’articolo 70,
comma 8.
Art.
146
(Obblighi e facoltà del concessionario in relazione
all’affidamento a terzi di una parte dei lavori)
(art. 60, direttiva 2004/18; art. 2,
comma
3, l. n.
109/1994)
1. Fatto salvo quanto dispone l’articolo 147, la stazione
appaltante può:
a) imporre al
concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad
una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto
della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel
contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di
aumentare tale percentuale;
b) invitare i candidati
a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore
globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.
Art. 147
(Affidamento al
concessionario di lavori complementari)
(art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, ultimo periodo,
l. n. 109/1994)
1. Possono essere
affidati al concessionario in via diretta, senza l’osservanza delle procedure
previste dal presente codice, i lavori complementari che non figurano nel
progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e
che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per
l’esecuzione dell’opera quale ivi descritta, a condizione che l’affidamento avvenga
a favore dell’operatore economico che esegue l’opera, nelle seguenti ipotesi:
a) quando i lavori
complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati
dall’appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante,
oppure
b) quando i lavori,
quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, sono strettamente
necessari al suo perfezionamento.
2. In
ogni caso l’importo cumulato degli appalti
aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il cinquanta per cento
dell’importo dell’opera iniziale oggetto della concessione.
Sezione III – Appalti di lavori
affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 148
(Disposizioni
applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni
aggiudicatrici)
(art. 62, direttiva 2004/18; art.
2, l. n.
109/1994)
1. Il concessionario che
è un’amministrazione aggiudicatrice è tenuto a rispettare le disposizioni
dettate dal presente codice per l’affidamento e l’esecuzione degli appalti
pubblici di lavori, in relazione ai lavori che sono eseguiti da terzi.
Sezione IV – Appalti di lavori affidati dai concessionari
che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 149
(Disposizioni in
materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari
che non sono amministrazioni aggiudicatrici)
(art. 63, direttiva 2004/18; art. 2,
comma
3, l. n.
109/1994)
1. I concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano a terzi, ai sensi dell’articolo
146, appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo
142, comma 4, applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste
dall’articolo 66.
2. Non è necessaria alcuna
pubblicità se un appalto di lavori rientra in una delle ipotesi di cui
all’articolo 57.
3.
Fermo quanto disposto dall’articolo 253, comma 25, non si considerano come
terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la
concessione, né le imprese ad esse collegate. Se il concessionario ha
costituito una società di progetto, in conformità all’articolo 156, non si
considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo
156.
4. Per <<impresa
collegata>> si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può
esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o qualsiasi
impresa che può esercitare un’influenza dominante sul concessionario o che,
come il concessionario, è soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa
per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle
norme che disciplinano l’impresa stessa.
5. L’influenza dominante è presunta
quando un’impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle
seguenti situazioni nei confronti di un’altra impresa:
a) detiene la maggioranza del
capitale sottoscritto dell’impresa;
oppure
b) dispone della maggioranza dei
voti connessi alle partecipazioni al capitale dell’impresa;
oppure
c) può designare più della metà dei
membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza
dell’impresa.
6. L’elenco completo di tali
imprese è unito alla candidatura per la concessione. In ogni caso l’elenco è
aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le
imprese.
7. Le amministrazioni
aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei
concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni
del presente articolo.
Art. 150
(Pubblicazione del
bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici)
(art. 64, direttiva 2004/18)
1. Nelle ipotesi di cui
all’articolo 149, i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
pubblicano un bando di gara, con le modalità dell’articolo 66.
2. I bandi contengono gli elementi
indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato IX C e ogni
altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice, secondo
il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.
Art. 151
(Termini per la
ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte negli appalti
aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici)
(art. 65, direttiva 2004/18)
1. Negli appalti di
lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni
aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di
partecipazione non inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del
bando e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta
giorni dalla data della spedizione del bando (nelle procedure aperte) ovvero
dell’invito a presentare un’offerta (nelle procedure ristrette e negoziate).
2. Fatto salvo il comma 1, sono
applicabili i commi da
1 a
11 dell’articolo
70, in
quanto compatibili.
Capo III – Promotore finanziario,
società di progetto
Art. 152
(Disciplina comune
applicabile)
1. Alle procedure di affidamento di
cui al presente capo si applicano le disposizioni:
- della parte I (principi e
disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di
applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo
I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di
coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto
non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni del
titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti
sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l’importo dei lavori
sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, ovvero inferiore.
3. Le disposizioni del presente
capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi, con le modalità
fissate dal regolamento.
Art. 153
(Promotore)
(art. 37 bis, l. n. 109/1994)
1. I soggetti di cui al comma 2, di
seguito denominati "promotori", possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori
pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione
triennale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 143,
con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le
proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in
cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo
intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di
inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto
preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui
all'articolo 83, comma 1, e delle garanzie offerte dal promotore
all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per
chiarire e agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre
indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578
del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del
valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. I
soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo
128, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di
pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in
capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le
amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte
di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non
determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute
o alla realizzazione degli interventi proposti.
2. Possono presentare
le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i
soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori
ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare
studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma
1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
3.
Entro venti giorni dall’avvenuta approvazione dei programmi di cui al comma 1,
le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi
programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo, mediante
affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi,
nonché pubblicando lo stesso avviso sui siti informatici di cui all’articolo
66, comma 7, con le modalità ivi previste, e sul proprio profilo di
committente. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni
aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a
differenti modalità, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 2 del
codice. L'avviso deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati
dall'articolo 154, in
base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.
L'avviso deve, altresì, indicare espressamente che è previsto il diritto a
favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo
155, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto
alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti
offerenti.
4. Entro quindici
giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono:
a) alla nomina e
comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della
completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di
integrazione.
Art. 154
(Valutazione della
proposta)
(art. 37 ter, l. n. 109/1994)
1. Le amministrazioni
aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il
profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità
progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera,
dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di
manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei
lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di
aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del
contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi
alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente,
sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle
che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni
aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della
proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento
concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e
valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 155 il promotore
potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più
conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della
concessione.
Art. 155
(Indizione della
gara)
(art. 37 quater, l. n. 109/1994)
1. Entro tre mesi dalla
pronuncia di cui all'articolo 154 di ogni anno le amministrazioni
aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate
alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, al fine di
aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui
all'articolo 143, procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara
da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all'articolo 83, comma 1, ponendo a base di gara il progetto preliminare
presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle
determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi
necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;
si applica l’articolo 53, comma 2, lettera c);
b) ad aggiudicare la
concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore e i
soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera
a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura
negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del
promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano
altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75,
comma 1, e da un’ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 153,
comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla
gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1, versano, mediante
fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando
in misura pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo.
4. Nel caso in cui
nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non
risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione
nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al
pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 153,
comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto
aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui la
gara sia esperita mediante appalto avente ad oggetto sia l’esecuzione dei
lavori che la presentazione del progetto in sede di offerta e nella successiva
procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti
aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli
altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle
spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 153,
comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata
dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
Art. 156
(Società di progetto)
(art. 37 quinquies, l. n. 109/1994)
1. Il bando di gara per
l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che
l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una
società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata,
anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale
sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti,
nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di
ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui
all'articolo 155. La società così costituita diventa la concessionaria
subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di
approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di
contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della
società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire
e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si
intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati
direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in
possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e
regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a
soggetti terzi.
3. Per effetto del
subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la
società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso
di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica
amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la
società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso
del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire
alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando
in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le
modalità per l’eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo
restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la
qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti
di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla
data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel
capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni
da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in
qualsiasi momento.
Art. 157
(Emissione di
obbligazioni da parte delle società di progetto)
(art. 37 sexies, l. n. 109/1994)
1. Le società
costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un
nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione
degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui
all'articolo 2412 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante
ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la
relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare
distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 158
(Risoluzione)
(art. 37 septies, l. n. 109/1994)
1. Qualora il rapporto
di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero
quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono
rimborsati al concessionario:
a) il valore delle
opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero,
nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi
effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli
altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a
titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore
delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da
gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al
comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo
fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia
della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da
parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
Art. 159
(Subentro)
(art. 37 octies, l. n. 109/1994)
1. In
tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili
al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno
impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il
rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del
concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata
dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento
della concessione;
b) l'inadempimento del
concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma
ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il
concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono fissati i criteri e le
modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
Art. 160
(Privilegio sui
crediti)
(art. 37 nonies, l. n. 109/1994)
1. I crediti dei
soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale
sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del
codice civile.
2. Il privilegio, a
pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere
esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito,
nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità
ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro
indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il
privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante
pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli
estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono
essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa
finanziata.
4. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere
esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui
beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3.
Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti
del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo
Capo IV – Lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Sezione I - Infrastrutture e
insediamenti produttivi
Art. 161
(Oggetto e disciplina
comune applicabile)
(art. 1, commi da
1 a
6, d.lgs. 190/2002)
1. Il presente capo regola la
progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché
l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei progetti degli
insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private
di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al
comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del
programma predetto sono, altresì, individuate, con intese generali quadro tra
il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali
l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale. Per
tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate
nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e
monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi
regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province
autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme
di attuazione.
2. L
'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti
di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del
CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate,
secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi
articoli del presente capo.
3. Le
procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono
regolate dalle disposizioni del presente capo.
4. Le amministrazioni
aggiudicatrici statali e i loro concessionari applicano, per le proprie
attività contrattuali e organizzative, relative alla realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo.
5. Le regioni, le province, i
comuni, le città metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti e i
loro concessionari applicano, per le proprie attività rientranti in materie
oggetto di legislazione concorrente, relative alla realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata
in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi
fondamentali della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatte salve le
competenze dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle
regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle
infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.
6. Salvo quanto previsto dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal presente capo, ai contratti alle opere di
cui all’articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non derogate dalla
disciplina ivi dettata, le disposizioni:
- della parte I (principi e
disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di
applicazione del codice);
- della parte II, titolo I
(contratti di rilevanza comunitaria);
- della parte II, titolo III, capo
I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo
II (concessione di lavori pubblici);
- della parte II, titolo III, capo
III (promotore finanziario e società di progetto)
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di
coordinamento, finali e transitorie).
Art. 162
(Definizioni rilevanti perle infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi)
(art. 1, comma 7, d.lgs. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Salve le
definizioni di cui all’articolo 3, ai fini di cui al presente capo:
a) programma
è il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici
di preminente interesse nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443;
b) Ministero
è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c)
infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture e insediamenti
produttivi inseriti nel programma;
d) opere per
le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale
sono le infrastrutture, individuate nel programma di cui all’articolo 161 comma
1, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali sia
prevista, nelle intese generali quadro di cui al citato articolo 161, comma 1,
una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure
attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le opere da realizzare
sul territorio di più regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una
rete interregionale o internazionale;
e) fondi,
indica le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche
comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria
annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione
delle infrastrutture inserite nel programma;
f) CIPE è il
Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato con i
presidenti delle regioni e province autonome di volta in volta interessate
dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
g)
affidamento a contraente generale è il contratto di cui all'articolo 3, comma
7, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi
mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto
aggiudicatore. Il contraente generale si differenzia dal concessionario di
opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato
per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per
l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento
necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi
finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per
la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che
lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo
rischio. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del
presente capo;
h)
finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata è il finanziamento,
superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad un contraente generale o
concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei confronti dello stesso
contraente generale o concessionario, ovvero nei confronti dei soci della
società di progetto.
Art. 163
(Attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
(art. 2, d.lgs.
190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Il
Ministero promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini
della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o
province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attività di
supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione
delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono
provvedere alle attività di progettazione delle infrastrutture statali
eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero
impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le
regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce,
nei casi indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province
autonome interessate.
2. Ai fini di
cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e
riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome,
formulando la proposta di programma da approvare con le modalità previste dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese quadro tra Governo e
singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e
realizzazione delle infrastrutture;
b) promuove
la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti
aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove e
acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte
dei soggetti competenti a norma del presente capo e, sulla base dei pareri predetti,
cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo
allo stesso le eventuali prescrizioni per l’approvazione del progetto. Per le
opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme
vigenti, è acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede,
eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli
altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al
CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte dei soggetti
aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;
e) ove
necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti
interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui
al comma 5;
f) assegna ai
soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative
necessarie alle attività progettuali; propone, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti
aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative
necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del
progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di competenza del
Ministero delle attività produttive, le attività di cui al presente comma sono
svolte d'intesa con il Ministero delle attività produttive.
3. Per le
attività di cui al presente capo il Ministero, ove non vi siano specifiche
professionalità interne, può:
a) avvalersi
di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell’organico
approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati
dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla
base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori
pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di
missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti; i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono
posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere,
per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e
professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata
non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;
c) avvalersi,
quali advisor, di società
specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.
4. Per le
attività di cui al presente capo il Ministero, inoltre, può:
a) avvalersi
dell’eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome
interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita
convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le
attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti
aggiudicatori;
c) richiedere
al Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione dell’Unità tecnica
finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 7, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Al fine di
agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di
infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni
o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei
Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento
delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto
promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati.
Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare
complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da
un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte,
con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere
non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del
commissario straordinario è formulata d'intesa con il presidente della regione
o provincia autonoma, o sindaco della città metropolitana interessata.
6. Gli oneri
derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e
sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono
destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti nonché, per le
infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti
delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i
commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei
soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari
alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
8. I
commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche
riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai
medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della
struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli
stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a
norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono
delle strutture di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali
e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.
9. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario
straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da
svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi, a
carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.
10. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e senza oneri per il bilancio
dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari
straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza e il supporto coordinato
da parte delle amministrazioni statali e regionali interessate.
Art. 164
(Progettazione)
(art. 2 bis, d.lgs. n. 190/2002, introdotto dal d.lgs. n.
189/2005)
1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico
riportato nell’allegato XXI. Le predette norme sono vincolanti per le
amministrazioni aggiudicatrici nazionali e i loro concessionari.
2. L'affidamento da
parte del soggetto aggiudicatore delle attività di progettazione e degli altri
servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia
di applicazione delle normative comunitarie in materia, è regolato dalle norme
dettate dalla parte II, ovvero dalla parte III per gli incarichi e i concorsi
di progettazione per le attività ivi previste. Al fine di garantire la
trasparenza e la pubblicità dei bandi di gara, gli stessi devono essere
pubblicati anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e delle regioni interessate, secondo le modalità e le procedure di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare inferiore
alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei princìpi di trasparenza,
adeguata pubblicità e imparzialità imposti dall'osservanza del Trattato.
3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione
del progetto a base di gara, nonché le società collegate, non possono in alcuna
forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse
progettati, né essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei
lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti
generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei
progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I
soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti che
abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione
nel bando di gara o nel contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima
degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che
rientrano nell'importo a base della gara, nonché della conseguente stima degli
oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale,
con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile
dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto integrato, la nomina del
responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante.
5. Fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, in relazione alle attività di
progettazione e approvazione delle infrastrutture, non si applicano gli
articoli 90, 91, e 92 e le relative norme attuative ed esecutive contenute nel
regolamento.
6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel programma triennale dei
lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.
7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe
professionali per le attività di progettazione, necessaria a tener conto delle
previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo
per le attività di progettazione delle infrastrutture, redatte in conformità al
presente articolo e relativo allegato tecnico di cui all’allegato XXI, i
soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento l'aliquota prevista per il
progetto preliminare dalla tabella
B
del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata
tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte
corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto
definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1.
Art. 165
(Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto
ambientale e localizzazione)
(art. 3, d.lgs.
190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. I soggetti
aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi
dall’approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture
di competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il
termine è elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la
redazione del progetto preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono
assegnate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto
aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività
progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme
già anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163, comma 1.
2. Ove il
soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto
preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al
Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 175, comma
1.
3. Il
progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto
nell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI deve evidenziare, con apposito
adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce
di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed
evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e
i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di
spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e
sociale comunque non superiori al cinque per cento dell’intero costo dell’opera
e deve includere le infrastrutture e opere connesse, necessarie alla
realizzazione; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione
di impatto ambientale individuati nell'àmbito della procedura di VIA. Ove, ai
sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a
valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da
studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste
dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell’approvazione del
progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati alle
attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella
effettuata per l’eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo;
ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque
depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini
della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito
internet della regione e del soggetto aggiudicatore.
4. I soggetti
aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle
attività produttive e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché
alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo
progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui
all’articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie
valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto
preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia
ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione II del
presente capo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi
previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra
commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si
pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine
prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la
valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro
il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
5. Il
progetto preliminare non è sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto
preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato
dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa
sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome
interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si
realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che
precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano
tempestivamente espressi.
6. In
caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome
interessate si procede come segue:
a) per le
infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto
preliminare è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della
regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a
cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei
quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e
l’eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità
dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato
all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è
rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive
determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede
permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del
progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e, per le
infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro
delle attività produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la
commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) per le
altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle
regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei
mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la
regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto
preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle
funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse
formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto
preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE,
d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della
infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in
sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in
caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere
interregionale o internazionale.
7. L
'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti
norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona,
ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua
localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici
vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati
al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si
intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali
provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle
relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza
dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore,
permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'àmbito del corridoio
individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree
comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del
progetto preliminare è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata
agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali,
si applica l'articolo 183, comma 6.
8. Per tutte
le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al
compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei
siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal
concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società
incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto
preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle
competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle
ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo
all'avvio delle opere.
9. Ove, ai
fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di
cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa
l’installazione dei cantieri e l’individuazione dei siti di deposito, è
rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il
presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti
dell'articolo 166, comma 5. In
caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta l’autorizzazione è
rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalità
di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attività esplorativa, significativi a
livello ambientale, sono altresì comunicati al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto
ambientale.
10. Prima
dell’approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura preventiva di
verifica dell’interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96,
salvo quanto disposto dall’articolo 40, comma 2, dell’allegato tecnico di cui
all’allegato XXI.
Art. 166
(Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera)
(art. 4, d.lgs.
190/2002)
1. Il
progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del
progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali
prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare
riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. E'
corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici
e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
2. L
'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è
comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o
contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; la
comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione
alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i
privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni
al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente
determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni
degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327.
3. Il
progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del
concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni
interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni
genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio
di novanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni
competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte
di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di
varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle
caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede
di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a
mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni
dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non
oltre il termine di novanta giorni di cui al presente comma.
4. La
conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalità istruttoria e ad essa non si
applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei
novanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il
Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il
termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e
dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel
progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei
trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni,
il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
5. L
'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la
realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di
tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso
di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di
cui all'articolo 165, comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento
definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di
chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di
porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
Art. 167
(Norme
generali sulla procedura di approvazione dei progetti)
(art. 4 bis,
d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi
previsti dal presente capo salvo che non siano interrotte o sospese su istanza
del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine
complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali
le procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti
propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente capo, le
prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile
per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico
recato dall’allegato XXI, le amministrazioni competenti concludono
l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del
progetto a nuova istruttoria e l’indicazione delle condizioni per la
ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la
rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura
e il rinvio del progetto al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2
dell'articolo
185 in
merito alla richiesta di integrazioni da parte della commissione speciale VIA.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture è istruito e approvato a norma
dell'articolo 165 ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove
previsto, della valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere, comunque denominato, è rilasciato sul progetto
definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo 166.
4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e
privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto
ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo
183, comma 4; resta fermo l'articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia
ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai
sensi degli articoli 165, 166 e
181, in
applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le
previsioni del presente capo e salvo quanto previsto all'articolo 161, comma 1.
Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed edilizi è
reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai
sensi dell'articolo 165. Il parere istruttorio sul progetto definitivo è reso
dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo 166, e seguenti;
le province partecipano al procedimento secondo le competenze loro attribuite.
5. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione
dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto
definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del
progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo è istruito e
approvato, anche ai predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti
dall'articolo 166. I Presidenti delle regioni e province autonome interessate
si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il
progetto definitivo è integrato dagli elementi previsti per il progetto
preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo
espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità.
6. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto del
soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di
cui all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante nuova rappresentazione grafica
ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove
necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla
verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 e
all’allegato XXI. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è
tempestivamente trasmessa, prima dell’approvazione del CIPE, al Ministero per i
beni e le attività culturali.
7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale
non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o
della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di
VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su
conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o
del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le
attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione
della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e
per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La
procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo,
salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della
procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo il
disposto di cui all'articolo 185, comma 5.
8. In
alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha
facoltà di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati
necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto
informatico non modificabile. Le amministrazioni competenti alla istruttoria e
gli enti gestori delle reti e opere in qualsiasi modo interferenti che non
dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono
richiedere l'invio di una o più copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria
decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.
9. In
caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate sul
progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai
sensi dell'articolo 165, comma 6.
10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto
definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi
sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di
cui all'articolo 166.
Art. 168
(Conferenza di
servizi e approvazione del progetto definitivo)
(art. 4 ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 166 è convocata e presieduta dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, o suo delegato, ovvero dal capo della
struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza è demandata alla
struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, di seguito denominata:
"struttura tecnica".
2. L'avviso di
convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici
giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati
competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste
dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette
alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione,
da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonché una relazione
illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle
normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le
parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i
soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle
interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'àmbito della conferenza
possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti
diversi in relazione all'avanzamento e all'àmbito delle singole attività
istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni
caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le
proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con
la localizzazione qualora già approvata in sede di progetto preliminare, entro
il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto
definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza,
con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il
predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte
tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del
progetto da parte del CIPE.
3. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito
della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle
regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio
di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il
progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di
quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in
caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza
sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento,
verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione,
il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all'interessato e
comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I
soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti
aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I
concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con
funzione di supporto alle attività istruttorie.
4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione
del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza
competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono
comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il
documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e
dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le
proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva
proposta. Per l’eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di
cui alla sezione II.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE a mezzo della struttura
tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria,
tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli
atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di
prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le caratteristiche
tecniche e funzionali e i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare
laddove già approvato.
6. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al
procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è
immediatamente rimesso il progetto definitivo con facoltà di comunicare al
Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio
di novanta giorni; la proposta è comunicata al CIPE per la eventuale
integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero il Presidente della
regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o
parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di
approvazione.
Art. 169
(Varianti)
(art. 4 quater, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia
assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di
approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e
le verifiche di cui all'articolo 185.
2. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti,
nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al
comma 1.
3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di
redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono
approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo
sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni
rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi
finanziamenti a carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le
varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso
dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la
procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per le opere il cui
finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico
finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello
stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere
lineari contenute nell'àmbito del corridoio individuato in sede di approvazione
del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto
previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità,
di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata
delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se
l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del
decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti
soggetti nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il
CIPE, nei casi di maggiore gravità, può ordinare la sospensione
dell'esecuzione. La medesima informativa è resa altresì al Sindaco del Comune
su cui ricade l'intervento.
5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto
aggiudicatore ai sensi del comma 2 è compiuta con le modalità di cui
all'articolo 166, previo esperimento della procedura di verifica preventiva
dell’interesse archeologico di cui all’allegato XXI, anche nel caso in cui sia
necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato
dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai
sensi dell'articolo 165, comma 6.
6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di
esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi
dell'articolo 166.
7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il cui progetto
definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente capo, i
soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione
delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui
al presente articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono essere
approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle procedure con
conferenza di servizi, secondo le modalità dell'articolo 166 e seguenti.
Art. 170
(Interferenze)
(art. 5, d.lgs.
190/2002)
1. Ad
integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla
programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla
realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del
presente articolo.
2. Il
progetto preliminare è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti
gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno
l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di
interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento
produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del
progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a
spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria
competenza.
3. Il
progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate
dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel
termine di novanta giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonché dal
programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla
risoluzione delle interferenze.
4. Gli enti
gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il
programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato dal
CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula
di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché
il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata
le risorse occorrenti.
5. In
caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4,
ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo
di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente
impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha
inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al
Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore
inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.
Art. 171
(Risoluzione
delle interferenze)
(art. 5 bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal
d.lgs. n. 189/2005)
1. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo
interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare
alla realizzazione della stessa con le modalità previste dall'articolo 170,
come precisato dal presente articolo. Le attività di cui ai commi successivi
devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione,
approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dal presente
capo e dal programma a corredo del progetto preliminare definitivo ed
esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di
ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore
responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I
progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze possono
essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle
infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure
proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
2. In
fase di redazione del progetto preliminare delle infrastrutture, la
cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la verifica del progetto, al fine di
segnalare la sussistenza delle interferenze;
b) la collaborazione tecnico progettuale
con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere
interferenti, nonché degli spostamenti di opere interferite;
c) l'avvio della progettazione degli
spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo
degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle
interferenze.
3. In
fase di redazione e approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture,
la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la redazione, in tempi congruenti con
quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di
opere interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il
soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede quest'ultimo;
b) la verifica della completezza e
congruità del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo
del progetto definitivo, con l’indicazione di eventuali ulteriori interferenze
non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo
degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle
interferenze.
4. In
fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per
oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto
definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria
competenza.
5. Le attività di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto
aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera
l'ente gestore dal compimento delle attività di collaborazione in fase
progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri
legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le
attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con
il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione
in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del
programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso
delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessità. Sono fatte
salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore
ed ente gestore.
6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze tra
infrastrutture in corso di realizzazione. Nel caso di interferenze tra
infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della
presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle
interferenze devono essere approvate secondo le modalità di cui all'articolo
166 e seguenti.
Art. 172
(La società
pubblica di progetto)
(art. 5 ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini
della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi,
l'attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la
stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove
opportuno, attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto,
senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori
e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica di progetto
sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle
opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree
interessate, e alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di
autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La società pubblica di progetto
è autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La società pubblica di progetto realizza l'intervento
in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei
finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche al fine di
ridurre il costo per la pubblica finanza.
2. Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria
e artigianato e le fondazioni bancarie.
3. La società pubblica di progetto è istituita al solo scopo di realizzare ed eventualmente
gestire l'infrastruttura e partecipare al finanziamento ed è organismo di
diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi
del presente capo.
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un’infrastruttura possono
partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche
attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica
di progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse
finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici possono contribuire per
l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o
alla società pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri
tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti
dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e iCI,
indotti dalla infrastruttura;
b) da parte della camera di commercio,
industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo
aumentata, ai sensi della
legge 29 dicembre 1993, n. 580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le
fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme
previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un’infrastruttura possono
contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o
impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo
procedimentale.
Art. 173
(Modalità di realizzazione)
(art. 6, d.lgs.
190/2002)
1. In
deroga alle previsioni di cui all'articolo 53, la realizzazione
delle infrastrutture è oggetto di:
a) concessione
di costruzione e gestione;
b)
affidamento unitario a contraente generale.
Art. 174
(Concessioni relative a infrastrutture)
(art. 7, d.lgs.
190/2002)
1. Il
concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il
prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della
concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico
finanziario e costituiscono, come previsto al successivo articolo 177, comma 4,
parametri di aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo
si tiene conto dell’eventuale prestazione di beni e servizi da parte del
concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera
concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
2. Le
procedure di appalto del concessionario e i rapporti dello stesso
concessionario con i propri appaltatori o con il proprio contraente generale,
sono regolate esclusivamente dalle:
norme
regolanti gli appalti del concessionario di cui agli articoli da 146 a 151;
norme di qualificazione
degli appaltatori e subappaltatori di cui al regolamento;
verifiche
antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di
lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente generale sono
rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e dalle norme del codice
civile.
3. I rapporti
di collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sono
individuati e regolati dall'articolo 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali
imprese è unito alle candidature per la concessione. Tale elenco è aggiornato
in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti
tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle
opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente
generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 176. Ove il contraente
generale sia un'impresa collegata al concessionario, deve assicurare il
subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai
sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette dovrà avvenire con la
procedura prevista per gli appalti del concessionario dagli articoli da 146 a 151.
4. E' fatto
divieto alle amministrazioni aggiudicatrici, di procedere ad estensioni dei
lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi consentite
dall’articolo 147, previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di
uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di
tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo
derogano agli articoli 56, 57 e 132.
Art. 175
(Promotore)
(art. 8, d.lgs. n.
190/2002)
1.
Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana
e comunitaria, la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto
aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di
promotori ai sensi dell'articolo 153, precisando, per ciascuna infrastruttura,
il termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i promotori possono
presentare le proposte nonché l'ufficio competente a riceverle e presso il
quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2. Il
soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la
scadenza del termine. E' comunque facoltà del promotore presentare proposta per
opere per le quali non sia stato pubblicato l'avviso nei termini di cui
all'articolo 153.
3. Il
soggetto aggiudicatore, ove valuti la proposta di pubblico interesse ai sensi
dell'articolo 154, promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di
impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi
dell'articolo 165. A
tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto
ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.
4. Il CIPE
valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi
e modi di cui all'articolo 165. Ove ritenga di non approvare la proposta, la
rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una
nuova istruttoria o per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in
ogni caso, sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto
richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.
5. La gara di
cui all'articolo 155 è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del
progetto preliminare da parte del CIPE ed è regolata dall'articolo 176.
Art. 176
(Affidamento a contraente generale)
(art. 9, d.lgs.
190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Con il
contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b), il soggetto
aggiudicatore, in deroga all'articolo 53, affida ad un soggetto dotato di
adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di
adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la
realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze
specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal
soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato
in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il
contraente generale provvede:
a) allo
sviluppo del progetto definitivo e alle attività tecnico amministrative
occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all’approvazione dello
stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di
gara;
b)
all’acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all'articolo 6, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un
concessionario, può essere accordata al contraente generale;
c) alla
progettazione esecutiva;
d)
all’esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro direzione;
e) al
prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare;
f) ove
richiesto, all’individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di
selezione dei soggetti gestori;
g)
all’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle
espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi
utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme
stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.
3. Il
soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle
attività necessarie all’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE,
ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b)
all’approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta
sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
d) al
collaudo delle stesse;
e) alla
stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di
sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati
alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del
successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei
soggetti che le realizzano.
4. Il
contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della
corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni
del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale
sono regolati, per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
dal presente capo e dal regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono
attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III, dagli atti di
gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle
varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli
articoli 56, 57 e 132; esse sono regolate dalle norme della parte II che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III
e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a
carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i
vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e approvato dal
soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le
eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto
aggiudicatore;
b) al di
fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può proporre al
soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute
dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere;
il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o
modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le
esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di
gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità,
manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a
carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.
6. Il
contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al
comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della
società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con
i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente
codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia
esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le
sole disposizioni di cui alla parte II, che costituiscono attuazione della
direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III.
7. Il
contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti
della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante
affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente
generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti
dal regolamento, e possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni
previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 118 si applica ai
predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente
generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici
di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente
generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L
'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e
subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche
antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.
9. Il
soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli
obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove
risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha
facoltà di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al
pagamento diretto all'affidatario, nonché di applicare le eventuali diverse
sanzioni previste in contratto.
10. Per il
compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da
più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche
consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è regolata
dall'articolo 156 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla
società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente
generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative
preventivamente indicate in sede di gara. La società così costituita subentra
nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le
verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto;
salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente
generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti
del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In
alternativa, la società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore
garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in
corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di
emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della
società di progetto è indicato nel bando di gara.
11. Il
contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della
società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a
garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del
contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
nella società di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di
istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi
momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti
effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 117.
12. Il bando
determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal
contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di
pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale
quota non può superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a
base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a
tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento
della predetta quota, il contraente generale o la società di progetto possono
emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche
in deroga ai limiti dell'articolo 2410 del codice civile. Il soggetto
aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del
proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di
avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo
dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere
utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste
dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al
terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma
sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.
13. I crediti delle società di
progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo
156, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai sensi
dell’articolo 117; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi
ed esigibili.
14. La cessione deve essere
stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se
la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con
rivalsa limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore
liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente
generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla
scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli
crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa
o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce
definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al
cessionario non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di
prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore
cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento
dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la
data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma
15, in
tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.
17. Per gli affidamenti per i
quali non sia prestata la garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano
crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) la garanzia di buon adempimento non è soggetta alle
riduzioni progressive di cui all'articolo 113; ove la garanzia si sia già
ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata,
il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non è
ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di
risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 159;
c)
il contraente generale ha comunque facoltà di sostituire la garanzia di buon
adempimento con la garanzia globale, ove istituita; in tale caso non si
applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b).
18. Il
contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di
esecuzione di cui all'articolo 129, comma 3, che deve comprendere la possibilità
per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale,
di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti
di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati
prevedono, tra l'altro:
a) le modalità e i tempi, nella fase di sviluppo e
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni
propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di cui
all'articolo 165, comma 8, e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di
corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima
dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attività progettuali e le
prestazioni di cui alla lettera a).
20. Al fine di garantire
l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di
prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 5,
il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non
sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo
dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è
tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si
pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma
corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro
economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto,
indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi.
Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni
tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal
contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di
maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare
sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga
articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi,
non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione
dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in
quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione
Art. 177
(Procedure di aggiudicazione)
(art. 10, e art. 20 octies, comma 4, d.lgs. 190/2002)
1. L
'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a
contraente generale avviene mediante procedura ristretta.
2. Per
l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare;
per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto
preliminare ovvero quello definitivo.
3. I soggetti aggiudicatori possono
stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla
complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di
concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le
domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti
aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di
merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti
all’oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il
numero minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque, se
esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di
candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva
concorrenza.
4. L
'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:
al prezzo più
basso ovvero
all'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di
criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b)il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo
di esecuzione;
d) il costo
di utilizzazione e di manutenzione;
e) per le
concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di
gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
all'utenza, nonché l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo
174, comma 2;
f)
la maggiore entità di lavori e servizi che il contraente generale si impegna ad
affidare ad imprese nominate in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 176,
comma 7. Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori
aventi singolarmente entità superiore al cinque per cento dell'importo di
aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai sensi
dell'articolo 37, comma 11, aventi singolarmente entità superiore al tre per
cento del predetto importo, nonché gli affidamenti di servizi di ingegneria,
gestione, programmazione e controllo qualità, che il Contraente generale
intende affidare a terzi;
g) la maggiore entità, rispetto a quella
prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato è in grado di
offrire.
h) ulteriori
elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da
realizzare.
5. Per i
soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208 a 214, si applicano, per
quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte III.
6. Per tutti
gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel
presente articolo, le norme della parte II che costituiscono attuazione della
direttiva 2004/18.
7. Per
l'affidamento di servizi si applica l’articolo 164.
Art. 178
(Collaudo)
(art. 11, d.lgs.
190/2002)
1. Al
collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini
previsti dall’articolo 141.
2. Per le
infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può
autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e
di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a
carico dei fondi con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti
di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto
o in parte l'infrastruttura.
Art. 179
(Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche
per l'approvvigionamento energetico)
(art. 13, d.lgs. n.
190/2002)
1. Gli
insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi nel
programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa
Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed
edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonché al
conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario
alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private
strategiche si provvede con le modalità di cui agli articoli 165 e 166;
contestualmente all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva
eguale procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o
dell'infrastruttura privata strategica può richiedere e conseguire tutte le
autorizzazioni e i permessi necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.
2. Per la
localizzazione, la VIA,
l'approvazione dei progetti e la dichiarazione di pubblica utilità delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, incluse nel
programma di cui all'articolo 161, si applicano le disposizioni di cui ai commi
seguenti.
3. Il
soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario o contraente generale,
trasmette al Ministero e al Ministero delle attività produttive, entro il
termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto delle
infrastrutture di competenza. Il progetto è trasmesso altresì alle
amministrazioni interessate rappresentate nel CIPE e alle ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari
alla realizzazione e all'esercizio delle opere, nonché ai gestori di opere
interferenti. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è
soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello
svolgimento delle relative procedure ed è corredato dallo studio di impatto
ambientale che è reso pubblico secondo le procedure vigenti. Il progetto
evidenzia con adeguato elaborato cartografico le aree impegnate, le eventuali
fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. L'avvio del
procedimento, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, è comunicato
dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o contraente
generale, ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, con le stesse forme previste per la VIA dall'articolo 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
4. Il
Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento
del progetto. La Conferenza
di servizi ha finalità istruttoria e acquisisce gli atti e i documenti relativi
alla realizzazione del progetto. Nell'ambito della Conferenza di servizi, che
si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, le amministrazioni
competenti e i gestori di opere interferenti hanno facoltà di presentare
motivate proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della
approvazione del progetto, o richieste di varianti che non modificano le
caratteristiche essenziali delle opere e le caratteristiche prestazionali e
funzionali individuate in sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi
alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e
le richieste pervenute dalle amministrazioni competenti e dai gestori delle
opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali apportati
dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente
generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni
successivi, approva con eventuali adeguamenti o prescrizioni il progetto
definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è
soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del progetto le procedure di
cui all'articolo 183.
5. L
'approvazione del CIPE è adottata a maggioranza dei componenti
con l'intesa dei presidenti delle regioni e delle province autonome
interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi,
ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque
denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e
urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico e di tutte le
attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o
provincia autonoma si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma
6.
6. Le
funzioni amministrative previste dal presente capo relative alla realizzazione
e all'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero delle
attività produttive.
7. Alle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applicano le
disposizioni di cui alla parte III.
8. Alle
interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e le infrastrutture
strategiche per l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo 170.
Art. 180
(Disciplina regolamentare)
(art. 15, d.lgs.
190/2002)
1. I soggetti
aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del regolamento che
trovano applicazione con riguardo all’esecuzione, alla contabilità e al
collaudo.
2. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le
procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali
per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I
relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le modalità e nei limiti
stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 181
(Norme di coordinamento)
(art. 16, d.lgs.
190/2002)
1. Le norme
del presente capo non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n.
171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive
modificazioni e integrazioni, relative alle procedure speciali per la
salvaguardia di Venezia.
2. Le
procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente
capo si applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina,
inserito nel programma, anche in deroga alle previsioni della legge 17 dicembre
1971, n. 1158. La società Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le
previsioni della legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo
di diritto pubblico in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai
sensi del presente capo.
Sezione II -
Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere
Art. 182
(Campo di applicazione)
(art. 17, d.lgs.
190/2002)
1. La
presente sezione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto
ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle
infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma
delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio,
del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del
3 marzo 1997.
2. Il
procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante
per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed è
concluso, secondo le previsioni della presente sezione;
il permesso di costruire non può essere rilasciato se non è concluso il
procedimento di valutazione di impatto ambientale.
3. Sono
esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi
destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in
seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di
esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che
garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale
deroga.
4. Per le
infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale regionale, il
provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione
da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 165.
5.
L’autorizzazione ambientale integrata, per gli insediamenti produttivi, è
regolata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti
e procedimento.
Art. 183
(Procedure)
(art. 18, d.lgs.
190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. L
'istruttoria
sui progetti relativi alle opere di cui all'articolo 182, comma 1, è eseguita
al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun
caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti
fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il
paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i
predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente codice e dall'allegato
tecnico trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 379.
2. Il soggetto proponente
predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di
impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e le
norme dell'allegato tecnico di cui all’allegato XXI. In ogni caso esso deve
almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla
sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste
per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i
dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto
può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative
prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della
scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni
relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla
emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento
dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi
di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure
previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi
rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non
tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà
riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve
contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale
determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel
progetto presentato.
3. Il
progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle
opere di cui all'articolo 182, comma 1, è trasmesso dal soggetto proponente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle
valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse
dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
5. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti
su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro
per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di
presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o
dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla
compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per le opere di cui
all'articolo 179, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della
commissione prevista dall'articolo 184.
6. Il
provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente
all'approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni
e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità
ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima
riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di
ottemperanza ai sensi dell'articolo 185, comma 4.
Art. 184
(Contenuto della valutazione di impatto ambientale)
(art. 19, d.lgs.
190/2002)
1. La
valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di
un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero,
sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e
sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti
fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e
ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio
delle opere e degli impianti.
2. Ai fini
delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è
istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale,
composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori
universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in
materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della
pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di
infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato
riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la
commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle
province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data
del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi
gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto
di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per
l'organizzazione e il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al
presidente e ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui
al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione
procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella
composizione ordinaria.
3. La
commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti
aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136,
senza oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 185
(Compiti della commissione speciale VIA)
(art. 20, d.lgs.
190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. La
commissione provvede all’istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 e, entro
sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto
proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla
valutazione dell'impatto ambientale.
2. Ove la
commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il
termine indicato al comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie
integrazioni.
3. Le
integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura;
nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste
integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
4. La commissione:
a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto
definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e
il progetto preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da
tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto
definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e
sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di
compatibilità ambientale
5. Qualora il
progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la
commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione
stessa, che la sensibile differenza tra il progetto preliminare e quello
definitivo comporti una significativa modificazione dell’impatto globale del
progetto sull’ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione
fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale,
l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione
dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei
soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di
impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla
variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni
di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa
diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di
Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
6. Qualora si riscontrino
violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino
significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al
soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la
sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del
responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli
articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima
dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il
progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti
dell'allegato tecnico recato dall’allegato XXI, ivi compresa l'attestazione di
cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente
trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle
attività di verifica di cui all'articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del
relativo allegato tecnico recato dall’allegato XXI. La commissione, su
richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni
sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità
ambientale.
8. I commi 4 e 5 non si applicano
al caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere di
impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilità ambientale.
Sezione III – Qualificazione dei
contraenti generali
Art. 186
(Istituzione del sistema di qualificazione -
classifiche)
(art.
20 bis, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. 9/2005)
1. E' istituito il
sistema di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione può essere
richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da
consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti
dall'articolo 34.
2. I contraenti
generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli
affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono
concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica
di iscrizione, attestata con il sistema di cui alla presente sezione ovvero
documentata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, salva la facoltà di associarsi
ad altro contraente generale ai sensi dell'articolo 191, comma 9.
3. Le classifiche di
qualificazione sono le seguenti:
a) I: sino a
350 milioni di euro;
b) II: sino a
700 milioni di euro;
c) III: oltre
700 milioni di euro.
4. L'importo
della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è
convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.
Art.
187
(Requisiti per le iscrizioni)
(art.
20 ter, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. 9/2005)
1. Costituiscono
requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:
a)
il possesso di un sistema di qualità
aziendale UNI EN ISO 9001;
b) il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 188;
c) il
possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 189.
Art.
188
(Requisiti di ordine generale)
(art.
20 quater, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. 9/2005)
1. Per la
qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine
generale previsti dal regolamento.
2. La dimostrazione
dei requisiti di ordine generale non è richiesta agli imprenditori in possesso
di qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento da non oltre
cinque anni.
Art.
189
(Requisiti di ordine speciale)
(art.
20 quinquies, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. n.9/2005)
1. I requisiti di
ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata
capacità economica e finanziaria;
b) adeguata
idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguato
organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata
capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a) dal
rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra
patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della
lettera a) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e
cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività
diretta e indiretta di cui alla lettera b). Tale rapporto non deve
essere inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato può essere
integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio
e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società
controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene
convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove
superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) è
incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l'eccedenza rispetto al
minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento.
Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il
rapporto medio non deve essere inferiore al quindici per cento e continuano ad
applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni
richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio non
deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad applicarsi gli
incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai
minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la
cifra d'affari;
b) dalla
cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la
domanda di iscrizione mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a
cinquecento milioni di euro per
la Classifica I,
mille milioni di euro per
la Classifica II
e milletrecento milioni di euro per
la Classifica III,
comprovata con le modalità fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in
lavori consolidata possono essere ricomprese le attività di progettazione e
fornitura di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di
un'opera affidata alla impresa.
3. La adeguata
idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi
mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo
complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica
richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non
inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori
valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel
quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi
eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio
o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare.
L'importo dei lavori e' costituito dall'importo contabilizzato al netto del
ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze
definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore
diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e
rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si
applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con
qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all'articolo 3, comma 7 quelli
aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del
committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi
compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi,
nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate.
Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di
costruzione e gestione aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre
leggi regionali vigenti. I certificati dei lavori indicano l'importo, il
periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a
regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale
dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o
realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano
l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono
redatti in conformità al modello di cui all’allegato XXII.
4. L'adeguato
organico tecnico e dirigenziale e' dimostrato:
a) dalla presenza in
organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità per
la Classifica I,
venticinque unità per
la
Classifica II
e quaranta unità per
la Classifica III;
b) dalla
presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o
dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme
UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza
acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non
inferiore a trenta milioni di euro per
la Classifica I,
cinquanta milioni di euro per
la Classifica II
e sessanta milioni di euro per
la Classifica III,
in numero non inferiore a tre unità per
la Classifica I,
sei unità per
la Classifica II
e nove unità per
la Classifica
III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono
a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il
mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella
propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore
tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga
idoneità; in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la riduzione
della Classifica.
5.
Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso
dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3
può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del
regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere
generali per
la
Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per
la Classifica II
e per
la Classifica III,
in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.
Art.
190
(Consorzi stabili e consorzi di cooperative)
(art.
20 sexies, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. 9/2005)
1. I consorzi
stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione
posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione del
contraente generale é richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i
requisiti di non più di cinque consorziati per la classifica I e non più di
quattro consorziati per la classifica II e III. I consorziati assumono
responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al consorzio
in regime di contraente generale.
2. I consorzi di
cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422,
e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti,
determinati con le modalità previste dal regolamento.
3. Per i consorzi
stabili:
a) i
requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 188, devono essere posseduti
da ciascun consorziato e dal consorzio;
b) il
requisito di cui all'articolo 187, lettera a), sistema di qualità
aziendale, qualora non posseduto dal consorzio, deve essere posseduto da
ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;
c) il
requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera b), cifra d'affari
in lavori, è convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo anno
di vita del consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per
cento nel terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi già costituiti, il
termine per l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 9 del 2005;
d) il
requisito di cui all'articolo 189, comma 3, lavoro di punta, può essere
dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi.
Tale requisito può essere conseguito alternativamente, con il più consistente
lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due più consistenti lavori
realizzati da non più di due consorziati, con i tre più consistenti lavori
realizzati compiuti da non più di tre consorziati;
e) alla
aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio stabile costituisce un fondo
consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la classifica I, a
quindici milioni di euro per la classifica II, a trenta milioni di euro per la
classifica III di qualificazione. Tale importo sarà ridotto del trenta per
cento, qualora il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera a),
sia pari ad un valore compreso tra il quindici e il venti per cento, ovvero del
cinquanta per cento qualora il suddetto requisito sia superiore al venti per
cento. A decorrere dal 1° gennaio
2009, l'importo
è ridotto del trenta per cento qualora il requisito sia superiore al trenta per
cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al
quaranta per cento;
f) il
consorzio stabile ha facoltà di costituire una società di progetto, alla quale
si applica, tra l'altro, il regime di responsabilità previsto dal presente
capo. Ove non si avvalga di tale facoltà il consorzio stabile deve comunque
adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove
superiore a quello di cui alla lettera e).
4. I consorzi di
cooperative possono conferire le attività di contraente generale di cui siano
aggiudicatari, esclusivamente a propri consorziati ammessi al sistema di
qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso:
a) la
prevista assegnazione delle attività deve essere comunicata dal consorzio in
sede di qualifica e, per le procedure aperte, in sede di offerta;
b) le imprese
assegnatarie non possono partecipare alla gara;
c) i
requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal consorzio
per la qualifica alla gara, ai sensi dell'articolo 191;
d) il
consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con
la cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per la
buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di
più di una cooperativa, si procede alla costituzione di una società di progetto
ai sensi del presente capo. Nel caso in cui il consorzio non partecipi alla
società di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le cooperative
assegnatarie e con la società di progetto, ovvero con la sola società di
progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al presente
codice.
Art.
191
(Norme di partecipazione alla gara)
(art. 20 octies, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. 9/2005)
1. I soggetti
aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:
a) che
l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo
188; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti
generali è sempre espletata;
b) che
l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni
bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento,
proporzionate all'opera da realizzare;
c) che sia
dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di
gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera da
realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi
adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni degli articoli
36 e seguenti e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Ai fini del comma
1, lettera c), la esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto dal bando
di gara, potrà essere documentata dalle imprese affidatarie designate ovvero
dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalità dell'articolo
189, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate ai
sensi del regolamento:
a) organismi
edilizi (OG1);
b) opere per
la mobilità su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
c) opere
relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);
d) opere
fluviali e marittime (OG7 e OG8);
e) opere
impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
f) opere di
impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A
prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti
aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni
anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle
lavorazioni più complesse. A tali qualificazioni non si applicano le
limitazioni di cui al comma 2.
4. Ai fini
dell'articolo 176, comma 7, del presente codice, la quota minima del trenta per
cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta, si
intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue con
mezzi propri.
6. I soggetti
aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 3, comma 29,
possono istituire il proprio sistema di qualificazione secondo nel rispetto
dell’articolo
232. A
tale fine gli enti aggiudicatori ammettono al sistema i contraenti generali
qualificati a norma del presente capo e dotati, inoltre, delle eventuali
qualificazioni specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a
norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2.
7. Non possono
concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 149,
comma 3. E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in
forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
associazione o Consorzio, anche stabile.
8. Per i contratti
di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) e per le gare da aggiudicare alla
offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono
prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle
spese sostenute, ai migliori classificati; i premi devono essere limitati al
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e possono essere
accordati per un valore complessivo massimo dell'uno virgola cinque per cento
dell'importo a base di gara, nel caso di cui all’articolo 53, comma 2, lettera
c), e dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta economicamente
più vantaggiosa.
9. I contraenti
generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la
partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui al presente capo
ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, possono partecipare alla
gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano
ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano
qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell'articolo 47, comma 2. Le
imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di
cui al comma 1.
Art.
192
(Gestione del sistema di qualificazione)
(art.
20-nonies, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. 9/2005)
1. La attestazione
del possesso dei requisiti dei contraenti generali eè rilasciata dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La durata
dell'efficacia della attestazione è pari a tre anni. Entro il terzo mese
precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale
trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il
rinnovo. La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre
mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo
nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta
valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei
contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione
di cui al comma 1 è necessaria per la partecipazione alle gare per
l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dall’ottavo mese
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.
4. Per quanto non
espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento, ai fini della
qualificazione delle imprese, alle norme di cui al regolamento dell’articolo 5.
Le ulteriori modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e
rilascio della attestazione, sono regolate con provvedimento ministeriale.
5. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una commissione per
l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione; le
spese della commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della
parte soccombente, in conformità alle previsioni di apposito regolamento
emanato di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora dovesse risultare soccombente
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai relativi oneri si fa
fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo
Ministero.
6. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una commissione
consultiva alla quale partecipano rappresentanti designati dalle associazioni
imprenditoriali e sindacali più rappresentative nel settore, dei maggiori
committenti di opere di preminente interesse nazionale ed esperti del settore,
nonché dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per il monitoraggio dell'applicazione
del presente capo. La commissione ha accesso alle informazioni di cui
all'articolo 193. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non
è corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei componenti.
Art.
193
(Obbligo di comunicazione)
(art.
20 decies, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. 9/2005)
1. Tutte le
informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale e di
subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate,
a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all'Osservatorio
costituito presso l'Autorità, nonché alle sezioni regionali dell’Osservatorio,
sul cui territorio insistono le opere. L’Osservatorio e le sue articolazioni
regionali mettono i dati a disposizione degli altri Enti e organismi
interessati.
Sezione IV –
Disposizioni particolari sugli interventi per lo sviluppo infrastrutturale
Art.
194
(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
(art. 5, commi da
1 a
11 e 13 D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80)
1. Per
le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1
dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato
dall'articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE,
utilizzando anche le risorse rese disponibili per
effetto delle modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma
per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29
settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre
2004.
2. Il
CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di
interventi che, in coerenza con le priorità strategiche e i criteri di
selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane,
consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture
materiali e immateriali delle citta' e delle aree metropolitane in grado di
accrescerne le potenzialità competitive.
3. L
'individuazione degli interventi strategici di cui al comma
2 è effettuata, valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla base dei
criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da
rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale
a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004
del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11
novembre 2004.
4. Per
la realizzazione di infrastrutture con modalità di finanza di progetto possono
essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli
enti previdenziali pubblici.
5. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere dichiarati interventi
infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere e i
lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite, anche
se non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato
dal CIPE con la delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui
realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo
economico del Paese.
6. Per le opere e i lavori di cui
al comma 5, i soggetti aggiudicatoriprocedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in
materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le
procedure approvative e autorizzative dei progetti qualora dai medesimi
soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati,
ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443.
7. Per le opere di cui al comma 5
si può procedere alla nomina di un commissario straordinario al quale vengono
conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. I commissari straordinari sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della regione interessata,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in
possesso di specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata nel
settore specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo
contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei commissari straordinari
eventualmente già nominati.
8. I
commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le funzioni
di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 163, comma 5. Essi esercitano
i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure
ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e
genere, o comunque si verifichino circostanze tali da determinare
rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella
fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. E'
fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive
modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio
delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al
potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata
ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge
24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore
gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad
esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di
ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dei
propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede
senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli
adempimenti di competenza.
11. Nell'esercizio
dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i
commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato per
l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga
alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e
della normativa comunitaria.
12. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la
corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al
comma 7. Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando i fondi stanziati
per le opere di cui al comma 5.
TITOLO IV– CONTRATTI IN TALUNI
SETTORI
Capo I – Contratti nel settore
della difesa
Art. 195
(Disciplina comune
applicabile ai contratti nel settore della difesa)
1. Ai contratti di cui al presente
capo si applicano, oltre alle norme di cui all’articolo 196, le disposizioni:
- della parte I (principi e
disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di
applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo
I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo
II (concessione di lavori pubblici);
- della parte II, titolo III, capo
III (promotore finanziario e società di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di
coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto
non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria)
ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II
(contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori
ordinari), a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia
di cui all’articolo 28, ovvero inferiore.
Art.
196
(Disciplina speciale
per gli appalti nel settore della difesa)
(artt. 7 e 10, direttiva 2004/18;
artt. 3, comma 7 bis; 7, comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma
6, l. n.
109/1994; art. 5, comma 1 ter, d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv. nella l. 28
maggio 1997, n. 140; d.P.R. n. 170 del 2005)
1. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di
Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato
apposito regolamento, in armonia con il presente codice, per la disciplina
delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori, ai servizi e alle
forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina
attuativa dell’articolo 17. Si applica il comma 5 dell’articolo 5. Il
regolamento disciplina altresì gli interventi da eseguire in Italia e
all’estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
2. Con decreti del Ministro della
difesa possono essere adottati capitolati in materia di forniture e servizi,
contenenti norme di dettaglio e tecniche relative ai contratti di competenza,
nonché un capitolato generale relativo ai lavori del genio militare, nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tali
capitolati, menzionati nel bando o nell’invito, costituiscono parte integrante
del contratto.
3. Fatte salve le norme di cui
all’articolo 28 comma 1, lettera a), e lettere b.2) e c), per gli appalti
pubblici di forniture del Ministero della difesa di rilevanza comunitaria il
valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o
superiore alle soglie seguenti:
-
137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero
della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'allegato V;
-
211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero
della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'allegato V.
4. In
deroga all’articolo
10, l'amministrazione
della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi
tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un
responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo
attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del
procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici
individuati nell’ambito del Ministero della difesa.
5. I programmi triennali e gli
elenchi annuali dei contratti della difesa sono redatti con le modalità di cui
all’articolo 128, comma 11. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con
omissione delle parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 16,
17, 18, per la pubblicità di cui al citato articolo 128, comma 11.
6. Il regolamento di cui al comma 1
indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.
7. Il regolamento di cui al comma 1
disciplina i lavori, i servizi e le forniture in economia del Ministero della
difesa. Fino alla sua entrata in vigore, si applicano le norme vigenti in
materia. Per i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e
dei reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di importo di cui
all’articolo 125, comma 5.
8. Per gli acquisti eseguiti
all’estero dall’amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti
e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e
il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo
dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea
garanzia, che sarà disciplinata dal regolamento di cui al comma 1.
Capo II – Contratti relativi ai beni culturali
Art. 197
(Disciplina comune
applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali)
(art. 1, comma 5,
d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di cui al presente
capo si applicano, in quanto non derogate e ove compatibili, le disposizioni:
- della parte I (principi e
disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di
applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo
I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo
II (concessione di lavori pubblici);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di
coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto
non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria)
ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II
(contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori
ordinari), a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia
di cui all’articolo 28, ovvero inferiore.
3. La disciplina della parte II,
titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto), si applica
all’affidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonché alle
concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo
5.
Art. 198
(Ambito di
applicazione)
(art. 1, d.lgs. n. 30/2004)
1. Le disposizioni del presente
capo dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni
mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle
superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle
disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al
fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di
detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
2. Le disposizioni del presente
capo relative alle attività di cui al comma 1, si applicano, altresì,
all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.
Art. 199
(Disciplina
degli appalti misti per alcune tipologie di interventi)
(art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
1. Qualora, per gli appalti aventi ad
oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di
altri luoghi di interesse culturale o la manutenzione e il restauro dei
giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature e
impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli
arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai
fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, la stazione
appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento,
applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se
il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile
risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori di cui
al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di
qualificazione stabiliti dal presente capo.
3. Negli appalti di cui al comma 1, la stazione appaltante è obbligata a specificare, nel
bando di gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere
con riferimento all'oggetto complessivo della gara.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, trova applicazione
l’articolo
14 in
materia di appalti misti.
Art.
200
(Limiti all'affidamento congiunto e
all'affidamento unitario)
(art. 4,
d.lgs. n. 30/2004)
1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti
alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente
a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che
motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal
responsabile del procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto.
È fatto salvo quanto previsto al comma
3 in
ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel
presente capo.
2. Fermo il rispetto dell’articolo 29, è consentito affidare separatamente, previo
provvedimento motivato del responsabiledel
procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati
all'articolo 198, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione
o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia,
ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle
tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.
3. La stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare l’offerta,
deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di
qualificazione stabiliti nel presente capoda
parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1 e 2, necessari per
l'esecuzione dell'intervento.
4. Nei casi di procedura negoziata senza previo bando ai sensi dell’articolo 57, la
stazione appaltante è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di
qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto
previsto in materia di qualificazione dal presente capo.
Art. 201
(Qualificazione)
(art. 5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Il regolamento di cui all’articolo 5, disciplina gli specifici requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all’articolo 198, ad
integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento.
2. In
particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui all’articolo 198, il
regolamento disciplina:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di
qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti
esecutori dei lavori indicati all'articolo 198;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto
delle specificità dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei
predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione
dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in
relazione alle professionalità utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad
agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
3. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti ulteriori specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori
dei lavori di cui all’articolo 198, ad integrazione di quelli definiti dal
regolamento di cui all’articolo 5, anche al fine di consentire la
partecipazione delle imprese artigiane.
4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, è sempre necessaria la
qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza
percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume
nell'appalto complessivo.
Art.
202
(Attività di progettazione, direzione dei lavori e
accessorie)
(art. 6, d.lgs. n. 30/2004)
1. La stazione appaltante, per interventi di particolare complessità o specificità, per i
lavori indicati all'articolo 198, può prevedere, in sede di progettazione
preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla
puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento
da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi
relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.
2. La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da professionisti o
restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in
ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi
a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.
3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui
all'articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione
professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente
competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate
anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della vigente normativa.
4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle
stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione
all'intervento da attuare.
5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici
sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di
direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con
funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche
competenze coerenti con l'intervento.
6. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le
compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative
richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti
commi da
1 a
5 da parte dei propri dipendenti.
7. Per i lavori indicati all'articolo 198, il responsabile del procedimento valuta, alla
luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento,
l'entità dei rischi connessi alla progettazione e all’esecuzione e, tenuto
conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare
in quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli
esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le
attività di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi.
Art. 203
(Progettazione)
(art. 8, d.lgs. n. 30/2004)
1. L'affidamento dei
lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2, è disposto, di regola, sulla
base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema
di contratto.
2. L'esecuzione dei
lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove
sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento
e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore
ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di
invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi
archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il
contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto
preliminare o definitivo può comprendere oltre all'attività di esecuzione,
quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento
laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle
risultanze delle indagini svolte.
4. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione
richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il
progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.
Art. 204
(Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione)
(artt. 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004)
1. L
'affidamento con procedura negoziata dei lavori di
cui all’articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e
dall’articolo 122, comma 7, è ammesso per lavori di importo complessivo non
superiore a cinquecentomila euro, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza, previa
gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in
tale numero soggetti qualificati. La
lettera di invito è trasmessa all’Osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio
sito informatico di cui all’articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte, l’elenco degli operatori invitati è
trasmesso all’Osservatorio.
2. I contratti di appalto dei lavori indicati
all'articolo 198, possono essere stipulati a misura, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
3. Con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuate le metodologie di valutazione delle offerte e di
attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili
o superfici decorate di beni architettonici secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
4. Per i lavori di cui all’articolo 198, l’affidamento in economia è consentito, oltre che
nei casi previsti dall’articolo 125, per particolari tipologie individuate con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
la
Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole
alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta, fino
all’importo di trecentomila euro;
b) per cottimo fiduciario fino all’importo di
trecentomila euro.
5. La procedura ristretta semplificata è ammessa per i lavori di importo inferiore a
1.500.000 euro.
Art. 205
(Varianti)
(art. 10, d.lgs. n. 30/2004)
1. Per i lavori indicati all'articolo 198, le varianti in corso d'opera possono essere
ammesse, oltre che nei casi previsti dall’articolo 132, su proposta del
direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla
evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
2. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i
pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non
modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una
variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore
di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo
complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile del procedimento, può,
altresì disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del
contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità
finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione
appaltante.
4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le
varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità
dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per
rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per
adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la
salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
5. In
caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del
procedimento può chiedere apposita relazione al collaudatore in corso d'opera.
PARTE III – CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo I – Disciplina
applicabile, ambito oggettivo e soggettivo
Art.
206
(Norme applicabili)
(artt. 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17,
19, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1, 49.2, 54.4,
55, 56, 57, direttiva 2004/17)
1. Ai contratti pubblici di cui al
presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte e a quelle di
cui alle parti I, IV, e V, i seguenti articoli della parte II, titolo I: 29,
intendendosi sostituite alle soglie di cui all’articolo 28 le soglie di cui
all’articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte
salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, comma 1,
limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici;
55, commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione che la menzione della determina a
contrarre è facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la
procedura negoziata nella presente parte III; 60; 63; 66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all’articolo
66, comma
4, in
casi eccezionali e in risposta a una domanda dell’ente aggiudicatore, i bandi
di gara di cui all’articolo, 224, comma 1, lettera c), sono pubblicati entro
cinque giorni, purché il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73;
74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le
varianti anche nel capitolato d’oneri, indicando, in caso affermativo, nel
capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le
modalità per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la
precisazione che
i criteri di cui all'articolo 83, comma 1,
la ponderazione relativa di cui all’articolo 83, comma 2, o l’ordine di
importanza di cui all’articolo 83, comma 3,
o i sub - criteri, i sub –
pesi, i sub - punteggi di cui all’articolo 83, comma 4, sono
precisati all’occorrenza nell’avviso con cui si indice la gara, nell’invito a
confermare l’interesse di cui all’articolo 226, comma 5, nell’invito a
presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d’oneri; 84; 85, con la
precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere
all’asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui si
indice la gara ai sensi dell’articolo 224; 86, con la precisazione che gli enti
aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di individuazione delle
offerte anormalmente basse, indicandolo nell’avviso con cui si indice la gara o
nell’invito a presentare offerte; 87; 88; 118; 131.
2. Quando, ai sensi della presente
parte, la gara può essere indetta, oltre che con bando di gara, anche con un
avviso periodico indicativo o con un avviso sull’esistenza di un sistema di
qualificazione, il riferimento al <<bando di gara>> contenuto negli
articoli della parte I e della parte II che sono applicabili anche ai contratti
soggetti alla presente parte, deve intendersi comprensivo di tutti e tre tali
avvisi.
3. Nel rispetto del principio di
proporzionalità, gli enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni
della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente
articolo, indicandolo nell’avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle
procedure in cui manchi l’avviso con cui si indice la gara, nell’invito a
presentare un’offerta.
Art.
207
(Enti
aggiudicatori)
(Art. 2 e 8 direttiva n. 17/04;
Art. 1 e 2 d.lgs. 158/1995)
1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:
a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese
pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 208 a 213 del presente
codice;
b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le
loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da
208 a
213 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro
dall’autorità competente di uno Stato membro.
2. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in
virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l’effetto
di riservare a uno o più soggetti l’esercizio di una attività di cui agli
articoli da
208 a
213 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri soggetti di
esercitare tale attività.
Art.
208
(Gas,
energia termica ed elettricità)
(art. 3, direttiva
2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto
riguarda il gas e l'energia termica, le norme della presente parte si applicano
alle seguenti attività:
a) la messa a
disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio
al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione
di gas o di energia termica; oppure
b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L'alimentazione
con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da
parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non
è considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti
condizioni:
a) la produzione di
gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile
risultato dell'esercizio di una attività non prevista dai commi 1 o 3 del
presente articolo o dagli articoli da
209 a
213;
b) l'alimentazione
della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e
corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando la media
dell’ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
3. Per quanto
riguarda l'elettricità, la presente parte si applica alle seguenti attività:
a) la messa a
disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un
servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la
distribuzione di elettricità;
b) l'alimentazione
di tali reti con l'elettricità.
4. L'alimentazione
con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un
ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è
considerata un'attività di cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di
elettricità da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è
necessario all'esercizio di un'attività non prevista dai commi 1 o 3 del
presente articolo o dagli articoli da
209 a
213;
b) l'alimentazione
della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il
30% della produzione totale di energia dell'ente, considerando la media
dell’ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
Art.
209
(Acqua)
(art. 4, direttiva
2004/17; artt. 3 e 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto
riguarda l’acqua, le norme della presente parte si applicano alle seguenti
attività:
a) la messa a
disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un
servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la
distribuzione di acqua potabile,
b) l'alimentazione
di tali reti con acqua potabile.
2. La norme della
presente parte si applicano anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od
organizzati dagli enti che esercitano un'attività di cui al comma 1, e che,
alternativamente:
a) riguardano
progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume
d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del
20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di
irrigazione o di drenaggio,
b) riguardano lo
smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
3. L'alimentazione
con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di
un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è
considerata un'attività di cui al comma 1 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di
acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è
necessario all'esercizio di una attività non prevista dagli articoli da
208 a
213;
b) l'alimentazione
della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il
30% della produzione totale d'acqua potabile dell'ente, considerando la media
dell’ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
Art.
210
(Servizi
di trasporto)
(art. 5.1, direttiva 2004/17, art.
5, d.lgs. 158/1995)
1. Ferme restando le
esclusioni di cui all’articolo 23, le norme della presente parte si applicano
alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti
destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto
ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi
automatici o cavo.
2. Nei servizi di
trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle
prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, come ad
esempio quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto
disponibile o alla frequenza del servizio.
Art. 211
(Servizi postali)
(Art. 6 Direttiva n. 17 del 2004)
1. Le norme della presente parte e le disposizioni in essa richiamate si applicano
alle attività relative alla fornitura di servizi postali o, alle condizioni di
cui al comma 3, di altri servizi diversi da quelli postali.
2. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE e il D. Lgs. 22
luglio 1999 n. 261 si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui
viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso; gli invii concernono
corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali
contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro
peso;
b) «servizi postali»: servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e
distribuzione di invii postali. Tali servizi comprendono:
- «servizi postali riservati»: servizi postali riservati o che possono esserlo ai
sensi dell’articolo 7 della direttiva 97/67/CE e dell’art. 4 del d.lgs. 22
luglio 1999 n. 261;
- «altri servizi postali»: servizi postali che possono non essere riservati ai sensi
dell’articolo 7 della direttiva 97/67/CE
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:
- servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti l'invio e
servizi successivi all'invio e i «mailroom management services»;
- servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali
trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di
gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata;
- servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione
di invii pubblicitari, privi di indirizzo;
- servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato II A del
presente codice e all'articolo 19 lettera d) del presente codice, compresi in
particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
- servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la consegna
fisica o il deposito di merci e altre funzioni non connesse ai servizi
postali);
3. Il presente codice si applica ai servizi di cui al comma 2, lettera c) a
condizione che siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai
sensi del comma 2, lettera b), e i presupposti di cui all’articolo 219 non
siano soddisfatti per quanto riguarda i servizi di cui al citato comma 2,
lettera b).
Art.
212
(Prospezione
ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi)
(art. 7, direttiva
2004/17, art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
1. Le norme della
presente parte si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area
geografica, ai fini della prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o
di altri combustibili solidi.
Art. 213
(Porti e aeroporti)
(art. 7, direttiva 2004/17, art. 5,
d.lgs. n. 158/1995)
Le norme della presente parte si
applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai
fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di
altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Art. 214
(Appalti che riguardano più settori)
(Art. 9 direttiva n. 17 del 2004)
1. Ad un appalto destinato all’esercizio di più attività si applicano le norme
relative all’attività principale cui è destinato.
2. La scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più
appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto
dall'ambito di applicazione della presente parte III o, dove applicabile,
dall’ambito di applicazione della parte II.
3. Se una delle attività cui è destinato un appalto è disciplinata dalla parte III e
l’altra dalla parte II, e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale
attività l’appalto sia principalmente destinato, esso è aggiudicato secondo le
disposizioni della parte II, ferma la facoltà, per gli enti aggiudicatori, di
chiedere, in aggiunta all’attestazione SOA, ulteriori specifici requisiti di
qualificazione relativamente alle attività disciplinate dalla parte III.
4. Se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla parte III e
un’altra attività non è disciplinata né dalla parte III né dalla parte II, e se
è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l’appalto è
principalmente destinato, esso è aggiudicato ai sensi della parte III.
Capo II - Soglie e contratti esclusi dall’ambito di applicazione del
presente titolo
Art. 215
(Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza
comunitaria nei settori speciali)
(Art. 16 direttiva 17/04; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)
1. Le norme della presente parte si
applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui
agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui
all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 422.000 euro per quanto riguarda
gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.278.000 euro per quanto
riguarda gli appalti di lavori.
Art. 216
(Concessioni di lavori e di servizi)
(Art. 18 direttiva n. 17 del 2004)
1. Salva l’applicazione
dell’articolo
30 in
tema di concessione di servizi, la presente parte non si applica alle
concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che
esercitano una o più attività di cui agli articoli da
208 a
213, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività.
Art. 217
(Appalti aggiudicati per fini diversi dall’esercizio di un’attività di
cui ai settori del Capo I o per l’esercizio di una di dette attività in un
Paese terzo)
(art. 20 direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano
per scopi diversi dall’esercizio delle loro attività di cui agli articoli da
208
a
213 o per l’esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che
non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica
all’interno della Comunità.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi
attività che considerano esclusa in virtù del comma 1.
Art. 218
(Appalti
aggiudicati ad un’impresa comune avente personalità giuridica o ad un’impresa
collegata)
(Art. 23
Direttiva n. 17 del 2004 e art. 18 d.lgs. 158/1995)
1. Ai fini del
presente articolo «impresa collegata» è qualsiasi impresa i cui conti annuali
siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma degli articoli 25
e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 o, nel caso di enti non
soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa su cui l’ente aggiudicatore possa
esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante ai sensi
dell’articolo 3, comma 28 del presente codice o che possa esercitare
un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore o che, come quest’ultimo, sia
soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di
proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.
2. Alle
condizioni previste dal successivo comma 3, il presente codice non si applica
agli appalti stipulati:
a) da un ente
aggiudicatore con un’impresa collegata,
o
b) da una
associazione o consorzio o da una impresa comune aventi personalità giuridica,
composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai
sensi degli articoli da 208 a
213 del presente codice con un'impresa collegata a uno di tali enti
aggiudicatori.
3. Il comma 2
si applica:
a) agli
appalti di servizi purché almeno l’80% del fatturato medio realizzato
dall’impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga
dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui è collegata;
b) agli
appalti di forniture purché almeno il 80% del fatturato medio realizzato
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture provenga
dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui è collegata;
c) agli
appalti di lavori, purché almeno l’80% del fatturato medio realizzato
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga
dall’esecuzione di tali lavori alle imprese cui è collegata.
Se, a causa
della data della costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa collegata,
il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l’impresa dimostri,
in base a proiezioni dell’attività, che probabilmente realizzerà il fatturato
di cui alle lettere a), b) o c) del comma 3.
Se più imprese
collegate all’ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi,
forniture o lavori, le suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del
fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o
lavori da parte di tali imprese collegate.
4. La presente
parte non si applica, inoltre, agli appalti aggiudicati:
a) da
un’associazione o consorzio o da un’impresa comune aventi personalità
giuridica, composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere
attività di cui agli articoli da 208
a 213,
a uno di tali enti aggiudicatori, oppure
b) da un ente
aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad un’impresa comune aventi
personalità giuridica, di cui l’ente faccia parte, purché l’associazione o
consorzio o impresa comune siano stati costituiti per svolgere le attività di
cui trattasi per un periodo di almeno tre anni
e che il loro atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la
compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.
5. Gli enti
aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti
informazioni relative all’applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4:
a) i nomi
delle imprese o delle associazioni, raggruppamenti, consorzi o imprese comuni
interessati;
b) la natura e
il valore degli appalti considerati;
c) gli elementi che
la Commissione
può giudicare necessari per provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e
l’impresa o l’associazione o il consorzio cui gli appalti sono aggiudicati
rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.
Art. 219
(Procedura per stabilire
se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza)
(Art. 30 direttiva 2004/17; 4, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli
articoli da
208 a
213 non sono soggetti al presente codice se, nello Stato membro in cui è
esercitata l’attività, l’attività è direttamente esposta alla concorrenza su
mercati liberamente accessibili.
2. Ai fini del comma 1, per determinare se un’attività è direttamente esposta alla
concorrenza si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del Trattato in
materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati,
l’esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o
potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione.
3. Ai fini del comma 1, un mercato è considerato liberamente accessibile quando sono
attuate e applicate le norme della legislazione comunitaria di cui all’allegato
VII del presente codice.
4. Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo
comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di
fatto e di diritto.
5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene che il comma
1 sia applicabile ad una data attività, il Ministro delle politiche comunitarie
di concerto con il Ministro competente per settore ne dà notifica alla
Commissione e le comunica tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge,
regolamento, disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità
con le condizioni di cui al comma 1, nonché le eventuali determinazioni assunte
al riguardo dalle Autorità indipendenti competenti nella attività di cui
trattasi.
6. Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi
non sono più soggetti al presente codice se
la Commissione:
- ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilità del comma
1 in
conformità del comma 6 ed entro il termine previsto, oppure
- non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale termine.
7. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato è presunto in base al comma 3, e
qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di
cui trattasi abbia stabilito l'applicabilità del comma 1, gli appalti destinati
a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti
al presente codice se
la Commissione
non ha stabilito l'inapplicabilità del comma 1 con una decisione adottata in
conformità del comma 6 e entro il termine previsto da detto comma.
8. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire
l'applicabilità del comma 1 ad una determinata attività. In tal caso
la
Commissione
ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.
9. Il Ministro delle politiche comunitarie informa
la Commissione,
tenendo conto dei commi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di
ogni legge, regolamento o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la
conformità con le condizioni di cui al comma 1, ove necessario unitamente alla
posizione assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente
nell'attività di cui trattasi.
10. Se, scaduto il termine di cui al comma 6 della direttiva 31 marzo 2004 n. 17,
la Commissione
non ha adottato la decisione sull'applicabilità del comma 1 ad una determinata
attività, il comma 1 è ritenuto applicabile.
11. Con decreto del Ministro delle
politiche comunitarie, adottato a seguito di ogni decisione della Commissione,
o del silenzio della Commissione dopo il decorso del termine di cui al comma 6,
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono indicate
le attività che sono escluse dall’applicazione del codice in virtù delle
deroghe di cui al presente articolo.
Capo III - Procedure di scelta del contraente, selezione
qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte
Sezione
I – Tipologia delle procedure di scelta del contraente
Art. 220
(Procedure aperte, ristrette e negoziate
previo avviso con cui si indice la gara)
(art. 40, direttiva 2004/17; art. 12 d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le
forniture o i servizi mediante procedure aperte ristrette o negoziate ovvero
mediante dialogo competitivo, previo avviso con cui si indice una gara ai sensi
dell’articolo 224, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 221.
Art. 221
(Procedura negoziata senza previa indizione di gara)
(art. 40, direttiva 2004/17; art. 13, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure
negoziate previa pubblicazione di avviso con cui si indice la gara, gli enti
aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una
gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con indizione di
una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o
alcuna candidatura; nella procedura negoziata non possono essere modificate in
modo sostanziale le condizioni originarie dell’appalto;
b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o
recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell’appalto
non pregiudichi l’indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano
questi scopi;
c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando per
l’estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l’ente aggiudicatore i
termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure
negoziate con previa indizione di gara non possono essere rispettati; le
circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non devono essere
imputabili all’ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
di uso corrente, o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora
il cambiamento di fornitore obbligherebbe l’ente aggiudicatore ad acquistare
materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate;
f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel
progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano
divenuti necessari, per circostanze impreviste, all’esecuzione dell’appalto,
purché questo sia aggiudicato all’imprenditore o al prestatore di servizi che
esegue l’appalto iniziale:
- quando tali lavori o servizi complementari non possano
essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall’appalto iniziale
senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure,
- quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo
separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari
al suo perfezionamento;
g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che
consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dagli stessi enti
aggiudicatori all’impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori
siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito
all’indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura è
indicata già al momento dell’indizione della gara per il primo appalto e, ai
fini degli articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori
tengono conto dell’importo complessivo previsto per i lavori successivi;
h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in
una borsa di materie prime;
i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo
quadro, purché l’accordo sia stato aggiudicato nel rispetto dell’articolo 222
del presente codice;
j) per gli acquisti d’opportunità, quando è possibile,
approfittando di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata,
acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi
normalmente praticati sul mercato;
k) per l’acquisto di forniture a condizioni
particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente
l’attività commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di
un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o di
un’amministrazione straordinaria;
l) quando l’appalto di servizi consegue a un concorso di
progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice e debba,
in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei
vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di
progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.
Art. 222
(Accordi quadro nei settori speciali)
(art. 14, direttiva 2004/17; art. 16 d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un
appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte.
2. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non
preceduta da indizione di gara, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, lett. i)
gli appalti basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo
quadro in conformità alla presente parte.
3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in
modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
Sezione II - Avvisi e inviti
Art. 223
(Avvisi periodici indicativi e avvisi
sull’esistenza di un sistema di qualificazione)
(Art. 41, art. 44, par. 1,
direttiva 2004 n. 17; art. 14 d.lgs. 158/1995)
1. Gli enti
aggiudicatori,
possibilmente entro il 31 dicembre di
ogni anno, rendono noti mediante un avviso periodico indicativo, conforme
all'allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro
"profilo di committente", di cui all'allegato X, punto 2, lettera b)
e all’articolo 3, comma 35, i dati seguenti:
a) per le forniture, il valore
totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti,
che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale
stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, risulti pari o
superiore a 750.000 euro;
i gruppi di prodotti sono
definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci
della nomenclatura CPV; il Ministro delle politiche comunitarie pubblica nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana le modalità dei riferimenti da
fare, negli avvisi con cui si indice la gara, a particolari voci della nomenclatura
in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, il valore totale
stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di
servizi elencate nell’allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli
articoli 215 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche
essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei
dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia
indicata nell’articolo 215, tenuto conto del disposto dell’articolo 29.
2. Gli
avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o
pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo
l’inizio dell’anno finanziario.
3. L
'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla
Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente
possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si
inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che gli enti
aggiudicatori intendono aggiudicare.
4. Gli
enti aggiudicatori che pubblicano l'avviso periodico indicativo sul loro
profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il
formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una
comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso periodico
indicativo su un profilo di committente.
5. La
pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se gli enti
aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione
delle offerte ai sensi dell’articolo 227, comma 4.
6. Gli
avvisi periodici indicativi contengono gli elementi gli elementi indicati nel
presente codice, le informazioni di cui all’allegato X A, punti 1 e 2, e ogni
altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari
adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo 68,
paragrafo 2, direttiva 2004/17.
7.
L’avviso periodico indicativo è altresì pubblicato sui siti informatici di cui
all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
8. Le
disposizioni che precedono non si applicano alle procedure negoziate senza
previa indizione di gara.
9. Per progetti di grandi
dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla
Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione già
inclusa in un avviso periodico indicativo, purché indichino chiaramente che si
tratta di avvisi supplementari.
10.
Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a
norma dell’articolo 232, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui
all'allegato XIV, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le
modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento. Quando il
sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato
annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore è sufficiente un avviso
iniziale. L’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione va trasmesso
alla Commissione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul profilo di
committente e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le
modalità ivi previste.
Art.
224
(Avvisi con cui si
indice una gara)
(art. 42, direttiva 2004/17; art.
14, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel caso degli appalti di
forniture, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori possono indire la gara
mediante uno dei seguenti avvisi:
a) avviso periodico indicativo di
cui all'allegato XV A;
b) avviso sull'esistenza di un
sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV;
c) bando di gara di cui
all'allegato XIII, parte A, B o C.
2. Nel caso del sistema dinamico di
acquisizione, l'indizione di gare per il sistema avviene mediante un bando di
gara ai sensi del comma 1, lettera c), mentre l'indizione di gare per appalti
basati su questo tipo di sistemi avviene mediante bando di gara semplificato di
cui all'allegato XIII, parte D.
3. Se l'indizione della gara
avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma alle
seguenti modalità:
a) si riferisce specificatamente
alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da
aggiudicare;
b) indica che l'appalto sarà
aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore
pubblicazione di un bando di gara e invita gli operatori economici interessati
a manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) è stato pubblicato ai sensi
dell'allegato X non oltre 12 mesi prima della data di invio dell'invito di cui
all'articolo 226, comma
5. L'ente
aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti dall'articolo 227.
Art.
225
(Avvisi relativi agli
appalti aggiudicati)
(art. 43, direttiva 2004/17; art.
28, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori che
abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano un avviso
relativo all'appalto aggiudicato conformemente all'allegato XVI, entro due mesi
dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro e alle
condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto del
Ministro per le politiche comunitarie.
2. Nel caso di appalti aggiudicati
nell'ambito di un accordo quadro in conformità all'articolo 222, comma 2, gli
enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso in merito ai
risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale
accordo.
3. Gli enti aggiudicatori inviano
un avviso relativo agli appalti aggiudicati basati su un sistema dinamico di
acquisizione entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto.
Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal
caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di
ogni trimestre.
4. Le informazioni fornite ai sensi
dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità
con l'allegato X. A tale riguardo
la Commissione
rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori
quando comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identità
degli operatori economici o sui prezzi.
5. Gli enti aggiudicatori che
aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara
ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b), possono limitare le
informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantità dei
servizi forniti, alla menzione "servizi di ricerca e di sviluppo".
6. Gli enti aggiudicatori che
aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può essere aggiudicato
senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b), possono
limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e
quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In tal
caso, essi provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi del presente
comma siano almeno altrettanto dettagliate di quelle contenute nell’avviso con
cui si indice una gara pubblicato ai sensi dell’articolo 224, comma 1.
7. Se ricorrono ad un sistema di
qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché tali informazioni
siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della corrispondente categoria
degli elenchi o liste di cui all’articolo 232, comma 7.
8. Nel caso di appalti aggiudicati
per servizi elencati nell'allegato II B, gli enti aggiudicatori indicano
nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
9. Le informazioni fornite ai sensi
dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in
forma semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi statistici.
Art. 226
(Inviti a presentare
offerte o a negoziare)
(art. 47, direttiva 2004/17; art.
18, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel caso delle procedure
ristrette, delle procedure negoziate e del dialogo competitivo, gli enti
aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a
presentare le rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai candidati contiene,
alternativamente:
a) copia del capitolato d'oneri e
dei documenti complementari;
b) l'indicazione che il capitolato
d'oneri e i documenti complementari di cui alla lettera a) sono messi
direttamente a disposizione per via elettronica conformemente all’articolo 227,
comma 6.
2. Qualora il capitolato d'oneri o
i documenti complementari siano disponibili presso un ente diverso dall'ente
aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa
l'indirizzo al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e detti
documenti e, se del caso, il termine per la presentazione di tale richiesta,
nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente dovuta
per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la
documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la
richiesta.
3. Le informazioni complementari
sui capitolati d'oneri o sui documenti complementari, purché richieste in tempo
utile, sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno
sei giorni prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
4. L'invito
contiene, inoltre, almeno quanto segue:
a) l'indicazione del termine per
chiedere la documentazione complementare nonché l'importo e le modalità di
pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono
essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) il riferimento al bando di gara
pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti che
devono essere eventualmente allegati;
e) i criteri di aggiudicazione
dell'appalto se non figurano nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema
di qualificazione con cui si indice la gara;
f) la ponderazione relativa dei
criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di
importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di
gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel
capitolato d'oneri.
5. Quando viene indetta una gara
per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti aggiudicatori invitano
poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni
particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la
selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
6. Nell’ipotesi di cui al comma
5, l'invito
comprende almeno tutte le seguenti informazioni:
a) natura e quantità, comprese
tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine
previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e,
se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di
gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
b) tipo di procedura: ristretta o
negoziata;
c) eventualmente, data in cui deve
iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o
dei servizi;
d) indirizzo e termine ultimo per
il deposito delle domande per essere invitati a formulare un'offerta nonché la
lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione;
e) indirizzo dell'ente che
aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il
capitolato d'oneri e gli altri documenti;
f) condizioni di carattere
economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli
operatori economici;
g) importo e modalità di versamento
delle somme eventualmente dovute per ottenere la documentazione relativa alla
procedura di aggiudicazione dell'appalto;
h) forma dell'appalto oggetto della
gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più
d'una fra queste forme;
i) i criteri di aggiudicazione
dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli
stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel
capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una
trattativa.
Sezione III – Termini di
presentazione delle domande di partecipazione
Art. 227
(Termini di ricezione delle domande di
partecipazione e di ricezione delle offerte)
(art. 45, direttiva 2004/17, art.
17, d.lgs. 158/1995)
1. Nel fissare i termini per la
ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti
aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del
tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi
stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il
termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di
trasmissione
del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, in
quelle negoziate precedute da una gara e nel dialogo competitivo si applicano
le seguenti disposizioni:
a) il termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato ai sensi
dell’articolo 224, comma 1, lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori
a norma dell’articolo 226, comma 5, è di almeno 37 giorni dalla data di
trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non può comunque essere inferiore a
22 giorni se l'avviso o bando è pubblicato con mezzi diversi da quello
elettronico o dal fax, o a 15 giorni, se l'avviso o bando viene pubblicato con
tali mezzi;
b) il termine per la ricezione
delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i
candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine
identico per redigere e presentare le loro offerte;
c) se è impossibile pervenire a un
accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa
un termine che è di almeno 24 giorni e comunque non inferiore a 10 giorni dalla
data dell'invito successivo a presentare un'offerta.
4. Se gli enti aggiudicatori hanno
pubblicato un avviso periodico indicativo di cui all’articolo 244 223,
comma
1, in
conformità all’allegato X, il termine minimo per la ricezione delle offerte
nella procedura aperta è di almeno 36 giorni e comunque non inferiore a 22
giorni a decorrere dalla data di invio dell'avviso. Tali termini ridotti sono
ammessi a condizione che l'avviso periodico indicativo contenga, oltre alle
informazioni richieste nell'allegato XV A, parte I, tutte le informazioni
richieste nell'allegato XV A, parte II, sempreché dette informazioni siano
disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso sia stato
inviato alla pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima
della data di trasmissione del bando di gara di cui all’articolo 224, comma 1,
lettera c).
5. Qualora gli avvisi e i bandi
siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità
di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini per la ricezione
delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per la
ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette
giorni.
6. Tranne nel caso di un termine
fissato consensualmente secondo il comma 3, lettera b), è possibile
un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle
offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l'ente
aggiudicatore offre, dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice
la gara, ai sensi dell'allegato X, un accesso libero, diretto e completo per
via elettronica al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare.
Nell'avviso deve essere indicato il profilo di committente presso il quale la
documentazione è accessibile.
7. Nel caso delle procedure aperte, l'effetto cumulativo
delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad
un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 15 giorni dalla data di
invio del bando di gara. Se, tuttavia, il bando di gara non viene trasmesso
mediante fax o per via elettronica, l'effetto cumulativo delle riduzioni
previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine
per la ricezione delle offerte in una procedura aperta inferiore a 22 giorni
dalla data di invio del bando di gara.
8. L'effetto
cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar
luogo ad un termine per la ricezione della domanda di partecipazione, in
risposta a un bando pubblicato a norma dell’articolo 224, comma 1, lettera c) o
in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226,
comma 5, inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando o
dell'invito. Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di
un termine fissato consensualmente a norma del comma 3, lettera b), l'effetto
cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar
luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 10 giorni dalla
data dell'invito a presentare un'offerta.
9. Qualora, per qualunque motivo i
capitolati d'oneri, i documenti o le informazioni complementari, seppure
richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli
articoli 71 e 226, comma 3, o qualora le offerte possano essere formulate solo
a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti
allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte, sono
prorogati in proporzione, tranne nel caso di un termine fissato consensualmente
a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti gli operatori economici
interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie
alla preparazione delle offerte.
10. L’allegato XIX contiene una
tabella riepilogativa dei termini previsti dal presente articolo.
Sezione IV – Informazioni
Art. 228
(Informazioni a coloro che hanno chiesto una
qualificazione)
(art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva
2004/17; art. 15, d.lgs. 158/1995)
1 Gli enti aggiudicatori che
istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti
della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine. Se la
decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi dalla sua
presentazione, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi
dalla presentazione, le ragioni della proroga del termine e la data entro la
quale la sua domanda sarà accolta o respinta.
2. I richiedenti la cui
qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue
motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della
decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui
all'articolo 232, comma 3.
3. Gli enti di cui al comma 1
possono disporre l’esclusione da tale sistema di un operatore economico solo
per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 232, nel
rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
Art. 229
(Informazioni da
conservare sugli appalti aggiudicati)
(art. 50, direttiva 2004/17; art. 27
d.lgs. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori,
avvalendosi anche delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 per le procedure espletate in tutto o in parte con strumenti
elettronici, conservano le informazioni relative ad ogni appalto, idonee a
rendere note le motivazioni delle determinazioni inerenti:
a) la qualificazione e la selezione
degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;
b) il ricorso a procedure non
precedute da una gara, a norma dell’articolo 221;
c) la mancata applicazione, in
virtù delle deroghe previste dagli articoli da
207 a
219, nonché dagli articoli da
17 a
19 e dagli articoli 24, 25 e 29, delle disposizioni di cui agli articoli 20,
21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da
81 a
88, 118, 220, 221, da
223 a
234.
2. Le informazioni devono essere
conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto,
affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornirle alla
Commissione su richiesta di quest’ultima, nonché a chiunque ne abbia diritto.
Sezione V - Selezione qualitativa
degli offerenti e qualificazione
Art. 230
(Disposizioni generali)
(Art. 51 Direttiva n. 17 del 2004; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori applicano
l’articolo 38 per l’accertamento dei requisiti di carattere generale dei
candidati o degli offerenti.
2. Per l’accertamento dei requisiti
di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria gli enti
aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano
istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell’articolo 232,
applicano gli articoli da
39 a
48.
3. Per l’accertamento dei requisiti
di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria gli enti
aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono,
alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi
dell’articolo 232, ovvero applicare gli articoli da
39 a
48, ovvero accertare i requisiti di capacità tecnico – professionale ed
economico – finanziaria ai sensi dell’articolo 233.
4. Quale che sia il sistema di
selezione qualitativa prescelto, si applicano gli articoli 43 e 44, nonché gli
articoli 49 e 50.
5. Il regolamento di cui
all’articolo 5 detta le disposizioni attuative del presente articolo,
stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico –
professionale ed economico – finanziaria per i lavori, servizi, forniture, nei
settori speciali, anche al fine della attestazione e certificazione SOA.
6. I sistemi di qualificazione
istituiti dagli enti aggiudicatori ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano
esclusivamente ai contratti relativi alle attività di cui alla presente parte.
Art. 231
(Principio di imparzialità e non
aggravamento nei procedimenti di selezione e qualificazione)
(art. 52, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1.Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o
negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell’aggiornare le condizioni di
ammissione, gli enti aggiudicatori non possono:
a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni
operatori economici senza imporle ad altri;
b) esigere prove già presenti nella documentazione valida disponibile.
Art. 232
(Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive)
(Art. 51.2 e 53 Direttiva n. 17 del 2004; art. 15 d.lgs. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione
degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato
all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di
qualificazione fissati dal regolamento di cui all’articolo 5.
2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori
economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi di qualificazione e provvedono, ove
opportuno, al loro aggiornamento.
4. Se i criteri e le norme del comma 4 comprendono specifiche tecniche, si applica l’articolo 68.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all’articolo 38.
6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria o
tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di qualificazione deve
essere gestito garantendo il rispetto dell’articolo 50.
7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono resi disponibili, a richiesta, agli
operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono
comunicati agli operatori economici interessati.
8. Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente
aggiudicatore, dandone idonea comunicazione agli operatori economici
interessati.
9. L’ente gestore redige un elenco di operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al
tipo di appalti per i quali la qualificazione viene richiesta.
10. In
caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti
aggiudicatori osservano:
a) l’articolo 223, comma 10, quanto all’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione;
b) l’articolo 228, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione;
c) l’articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie
nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.
11. L’ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i
certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di
iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono
documenti validi già nella disponibilità dell’ente aggiudicatore.
12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa
dall’italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari
italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore
ufficiale.
13. Se viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, gli
offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura
negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
14. Nell’ipotesi di cui al comma 13, al fine di selezionare i partecipanti alla procedura di
aggiudicazione dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici in conformità al presente articolo;
b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;
c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati, con criteri oggettivi.
Art. 233
(Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione)
(Artt. 51.1 e 54 direttiva n. 17 del 2004)
1. I criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi
desumibili dagli articoli da
39 a
50. Si applica in ogni caso l’articolo 38.
2. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta,
ristretta o negoziata, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che
vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.
3. Gli enti aggiudicatori che selezionano i
candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo
secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili
agli operatori economici interessati.
4. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla
necessità oggettiva, per l’ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei
candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra
caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla
sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia
dell’esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.
5. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico –
finanziaria o tecnico – professionale di altri soggetti, si applica l’articolo
49 nei limiti di compatibilità.
6.
In
caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da
35 a
37.
7. Al fine della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli
appalti, gli enti aggiudicatori:
a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al presente articolo;
b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di cui al presente
articolo;
c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara
riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati in conformità ai
criteri selettivi del presente articolo.
Sezione VI – Criteri di selezione delle offerte
Art. 234
(Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi)
(Art. 58 direttiva n. 17 del 2004)
1. Le offerte contenenti prodotti
originari di Paesi terzi con cui
la
Comunità
non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che
garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità
agli appalti di tali Paesi terzi, sono disciplinate dalle disposizioni
seguenti, salvi gli obblighi della Comunità o degli Stati membri nei confronti
dei Paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per
l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei
prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92
del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale
comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono
l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti
delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.
3. Salvo il disposto del comma 4,
se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione del
prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene preferita
l'offerta che non può essere respinta a norma del comma 2; il valore delle
offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la
differenza di prezzo non supera il 3%.
4. Un'offerta non è preferita ad
un'altra in virtù del comma 3, se l'ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto
ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del
materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche
di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
5. Ai fini del presente articolo,
per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma
2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio è stato
esteso il beneficio di cui alla direttiva 2004/17.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per le politiche comunitarie di intesa con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati i Paesi terzi esclusi dal
Consiglio ai sensi del comma
5.
In
ogni caso, il comma 5 trova applicazione diretta, anche in mancanza di detto
d.P.C.M.
Capo IV - Concorsi di progettazione
Art. 235
(Ambito di applicazione ed esclusioni)
(artt. 60, 61 e 62, direttiva 2004/17)
1. Il presente capo
si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una
procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, i.v.a.
esclusa, sia pari o superiore a 422.000 euro.
2. Le regole
relative all’organizzazione di un concorso di progettazione sono rese
disponibili a quanti siano interessati a partecipare al concorso.
3. Ai fini del comma
1, la soglia è il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi,
compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti.
4. Il presente capo
si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo totale dei
premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia
pari o superiore a 422.000 euro.
5. Ai fini del comma
3, la soglia è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore
stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi che potrebbe essere
successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera l),
qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di
concorso.
6. Il presente capo
non si applica:
1) ai concorsi indetti nei casi
previsti agli articoli 17, 18 e 217 per gli appalti di servizi;
2) ai concorsi indetti per
esercitare nello Stato membro interessato un'attività in merito alla quale
l'applicabilità dell’articolo 219, comma 1 sia stata stabilita da una decisione
della Commissione o il suddetto comma sia considerato applicabile,
conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale articolo.
Art. 236
(Norme in materia di pubblicità e di trasparenza)
(art. 63, direttiva 2004/17)
1. Gli enti aggiudicatori che
intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione
mediante un avviso di concorso redatto conformemente all'allegato XVII.
2. Gli enti aggiudicatori che
abbiano espletato un concorso ne comunicano i risultati con un avviso redatto
conformemente all'allegato XVIII, in base ai modelli di formulari adottati
dalla Commissione. La predetta comunicazione è trasmessa alla Commissione entro
due mesi dalla conclusione del procedimento, nei modi dalla stessa fissati.
3. Al riguardo
la Commissione
rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono
mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di
progetti o piani ricevuti, all'identità degli operatori economici e ai prezzi
proposti nelle offerte.
4. Gli avvisi relativi ai concorsi
di progettazione sono pubblicati ai sensi dell’articolo 66.
Art. 237
(Norma di rinvio)
(artt. 64, 65, 66, direttiva 2004/17)
1. Nei concorsi di progettazione si applicano le
disposizioni del capo III della presente parte nonché quelle degli articoli
101, 104, 105, comma 2, e da 106
a 110.
TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art.
238
(Appalti
di importo inferiore alla soglia comunitaria)
1. Salvo quanto previsto dal dai
commi da
2 a
6 del presente articolo, gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni
aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte III per
l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore
alla soglia comunitaria, che rientrano nell’ambito delle attività previste
dagli articoli da
208 a
213.
2.
L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 223, sotto le soglie ivi
indicate è facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove
istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le
modalità ivi previste.
3.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all’articolo 225,
è pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui
all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
4.
Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le
indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in
ambito sopranazionale.
5.
I termini di cui all’articolo 227 sono ridotti della metà e la pubblicità degli
avvisi con cui si indice una gara va effettuata, per i lavori, nel rispetto
dell’articolo 122, comma 5, e per i servizi e le forniture nel rispetto
dell’articolo 124, comma 5.
6.
I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi e fino agli
importi previsti dall’articolo 125.
7. Le imprese pubbliche e i
soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti
nell’ambito definito dagli articoli da
208 a
213, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale,
comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela
della concorrenza.
PARTE IV – CONTENZIOSO
Art.
239
(Transazione)
1. Anche al di fuori dei casi in
cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell’articolo 240,
le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte
mediante transazione nel rispetto del codice civile.
2. Per le amministrazioni
aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l’importo di ciò che detti
soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di
100.000 euro, è necessario il parere dell’avvocatura che difende il soggetto o,
in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il
contenzioso.
3. Il dirigente competente, sentito
il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata
dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione
al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
4. La transazione ha forma scritta
a pena di nullità.
Art.
240
(Accordo
bonario)
(art. 81, direttiva 2004/18; art.
72, direttiva 2004/17; art. 31 bis, l. n. 109/1994; art. 149, d.P.R. n.
554/1999)
1. Per i lavori pubblici di cui
alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori,
ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura
sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell’importo
contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo
bonario, disciplinati dal presente articolo.
2. Tali procedimenti riguardano
tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere
reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l’importo di cui al
comma 1.
3. Il direttore dei lavori dà
immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui
al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione
riservata.
4. Il responsabile del procedimento
valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell’effettivo raggiungimento del limite di valore.
5. Per gli appalti e le concessioni
di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del
procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinché
formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione
dell’ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo
bonario.
6. Nei contratti di cui al comma 5,
il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione,
indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al
ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata
entro novanta giorni da detto ricevimento.
7. La promozione della costituzione
della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla
comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del
responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a
nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione
del componente di propria competenza.
8. La commissione è formata da tre
componenti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto,
per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell’art. 51 codice di
procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell’articolo 241, comma 6,
nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal
soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai
componenti già nominati, contestualmente all’accettazione congiunta del
relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del
procedimento designa il componente di propria competenza nell’ambito
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore o di altra
pubblica amministrazione in caso di carenza dell’organico.
9. In
caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla
nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il
presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.
10. Gli oneri connessi ai compensi
da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i
singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione
sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura
massima del 50% dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al
d.m. 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.
11. Le parti hanno facoltà di
conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti,
perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle
riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti
nell’atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle
decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.
12. Sulla proposta si pronunciano,
entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione
al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i
soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio
ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti
necessari.
13. Quando il soggetto che ha
formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel
termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la
proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento,
acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell’organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
assegnato all’altra parte per la nomina del componente della commissione. Si
applica il comma 12.
14. Per gli appalti e le
concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della
commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il
responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima.
La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del
procedimento,
indipendentemente
dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da
parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo
procedimento si applicano i commi che precedono.
15. Per gli appalti e le
concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga
promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è
formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica
il comma 12.
16. In
ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo
bonario, di cui al comma 12 e al comma 13, può farsi luogo ad arbitrato.
17. Dell’accordo bonario accettato,
viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto
dalle parti.
18. L’accordo bonario di cui al
comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.
19. Sulla somma riconosciuta in
sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo.
20. Le dichiarazioni e gli atti del
procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione
dell’accordo bonario.
21. Qualora siano decorsi i termini
di cui all’articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il
certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le
riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l’avvio dei
procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.
22. Le disposizioni dei commi
precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici
relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di
lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di
contestazioni dell’esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti
contabili, l’importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento
dell’importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori
spettano al direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 241
(Arbitrato)
(art. 81, direttiva 2004/18; art.
72, direttiva 2004/17; art.
32,
l. n. 109/1994; artt. 150 – 151, d.P.R. n. 554/1999; art. 6, comma
2, l. n.
205 del 2000; d.m. 2 dicembre 2000, n. 398; art. 12, d.lgs. n. 190/2002; art.
5, commi 16 sexies e 16 septies, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella l. 14
maggio 2005, n. 80; art. 1, co. 70 e
71, l.
n. 266/2005)
1. Le controversie su diritti
soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto
dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto
dal presente codice.
3. Il collegio arbitrale è composto
da tre membri.
4. Ciascuna delle parti, nella
domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro
di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia
oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce.
5. Il Presidente del collegio
arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra
soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui
l’arbitrato si riferisce.
6. In
aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile, non
possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato
parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i
servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in
qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull’oggetto delle
controversie stesse.
7. Presso l’Autorità è istituita la
camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture, disciplinata dall’articolo 242.
8. Nei giudizi arbitrali regolati
dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice
di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
9. Il lodo si ha per pronunziato
con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.
10. Il deposito del lodo presso la
camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima
sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante
sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini
della esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura
civile.
11. All’atto del deposito del lodo
va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’uno per mille del
valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato
all’Autorità.
12. Il collegio arbitrale determina
il valore della controversia con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2
dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto.
L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del
compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo.
13. Il collegio arbitrale provvede
alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove
disposta, secondo i criteri dettati dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per gli
ausiliari del magistrato.
14. Le parti sono tenute
solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese
relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
15. In
caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della
parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri
oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell’albo di cui all’articolo 242.
Art. 242
(Camera arbitrale e
albo degli arbitri)
(artt. 150 e 151, d.P.R. n.
554/1999)
1. La camera arbitrale per i
contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri,
redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli
adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio
arbitrale nella ipotesi di cui all’articolo 241, comma 15.
2. Sono organi della camera
arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale.
3. Il consiglio arbitrale, composto
da cinque membri, è nominato dall'Autorità fra soggetti dotati di particolare
competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno
l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è
retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti
delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il presidente e i consiglieri
sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 9.
4. Per l'espletamento delle sue
funzioni la camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con
personale fornito dall'Autorità.
5. La camera arbitrale cura
annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di
lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio. Per
l’espletamento della propria attività
la Camera
arbitrale può richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al
contenzioso in materia di contratti pubblici; con regolamento dell’Autorità
sono disciplinate le relative modalità di acquisizione.
6. Possono essere ammessi all'albo
degli arbitri della camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti
categorie:
a) magistrati amministrativi,
magistrati contabili e avvocati dello Stato in servizio, designati dagli organi
competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e
magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi
ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori
e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma
di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della
professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;
d) professori universitari di ruolo
nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti generali delle pubbliche
amministrazioni laureati nelle stesse materie con particolare competenza nella
materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
7. La camera arbitrale cura altresì
la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici
nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei
requisiti professionali previsti dal comma 6, lettera c), nonché dottori
commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.
8. I soggetti di cui al comma 6,
lettere a) b), c), e d), nonché al comma 7 del presente articolo, in possesso
dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal consiglio arbitrale,
sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti
su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.
9. L'appartenenza
all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e può
essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio;
durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono espletare
incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi
decisi, ivi compreso l’incarico di arbitro di parte.
10. Per le ipotesi di cui
all’articolo 241, comma 15, la camera arbitrale cura anche la tenuta
dell’elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi all’elenco i
funzionari dell’Autorità, nonché i funzionari delle magistrature contabili e
amministrative, nonché delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei
lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea
giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi un’anzianità di servizio
in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta
dell’elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all’iscrizione,
prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l’integrale copertura dei
suddetti costi.
Art. 243
(Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in
cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale)
(art.
32, l.
n. 109/1994, come novellato dalla l. n. 80/2005; art.150, d.P.R. n. 554/1999;
d.m. n. 398 del 2000; art. 1, co.
71, l.
n. 266/2005)
1. Limitatamente ai giudizi
arbitrali in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta
alle norme di cui all’articolo 241, si applicano le seguenti regole.
2. La domanda di arbitrato, l'atto
di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera
arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.
3. Le parti determinano la sede del
collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni
regionali dell’Osservatorio; se non vi è alcuna indicazione della sede del
collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve
intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale.
4. Gli arbitri possono essere
ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 51 del
codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all’articolo 242, comma
9.
5. Il corrispettivo dovuto dalle
parti è determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio,
in base alla tariffa allegata al d.m. 2 dicembre 2000, n. 398.
6. Contestualmente alla nomina del
terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità
del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.
7. Il presidente del collegio
arbitrale nomina il segretario, scegliendolo nell’elenco di cui all’articolo
242, comma 10.
8. Il corrispettivo a saldo per la
decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata
dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del
lodo.
9. La camera arbitrale provvede
alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove
disposta.
10. Gli importi dei corrispettivi
dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati
all’Autorità.
Art. 244
(Giurisdizione)
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 4, comma
7, l. n.
109/1994; art. 6, comma
1, l. n.
205 del 2000; art. 6, co.
19,
l. n. 537 del 1993 )
1. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle
risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi,
forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o
del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei
procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
2. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti
sanzionatori emessi dall’Autorità.
3. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di
rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del
prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione
continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115, nonché quelle
relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi
dell’articolo 133 commi 3 e 4.
Art. 245
(Strumenti di tutela)
(art. 81, direttiva
2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; artt. 1 e 2, direttiva 21 dicembre 1989,
n. 665; art. 23 bis, l. n. 1034 del 1971; art. 14, d.lgs. n. 190/2002; art. 5,
comma 12 quater, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella l. 14 maggio 2005, n.
80)
1. Gli atti delle procedure di
affidamento, nonché degli incarichi e dei concorsi di progettazione, relativi a
lavori, servizi e forniture previsti dal presente codice, nonché i
provvedimenti dell’Autorità, sono impugnabili, alternativamente, mediante
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente o mediante ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. Davanti al giudice amministrativo
si applica il rito di cui all’articolo 23 bis, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034.
2. Si applicano i rimedi cautelari
di cui all’articolo 21 e all’articolo 23 bis, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n.
205, e gli strumenti di esecuzione di cui agli articoli 33 e 37, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034.
3. In
caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non
consentire neppure la previa notifica del ricorso e la richiesta di misure
cautelari provvisorie di cui all’articolo 21, comma 9, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per
l’adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili
durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della
domanda cautelare di cui ai commi 8 e 9 del citato articolo 21.
4. L’istanza, previamente notificata ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si propone al
Presidente del Tribunale amministrativo regionale competente per il merito. Il
Presidente, o il giudice da lui delegato, provvede sull’istanza, sentite, ove
possibile, le parti, e omessa ogni altra formalità. Le questioni di competenza
di cui al presente comma sono rilevabili d’ufficio.
5. Il provvedimento negativo non è impugnabile, ma
la domanda cautelare può essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di merito
ai sensi dell’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
6. L’efficacia del provvedimento di accoglimento può
essere subordinata alla prestazione di una adeguata cauzione per i danni alle
parti e ai terzi. Esso è notificato dal richiedente alle altre parti entro un
termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Il
provvedimento di accoglimento perde comunque effetto con il decorso di sessanta
giorni dalla sua prima emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure
cautelari che siano confermate o concesse ai sensi dell’articolo 21, commi 8 e
9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Il provvedimento di accoglimento non è
appellabile, ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o
modificabile senza formalità dal Presidente, d’ufficio o su istanza o reclamo
di ogni interessato, nonché dal Collegio dopo l’inizio del giudizio di merito.
7. Per l’attuazione del provvedimento cautelare e
per la pronuncia in ordine alle spese si applica l’articolo 21 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034.
8. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai giudizi in grado di appello, per i quali le istanze cautelari
restano disciplinate dagli articoli 21 e 23-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art.
246
(Norme
processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e
insediamenti produttivi)
(art. 81, direttiva
2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; artt. 1 e 2, direttiva 1989/665; art. 23
bis, l. n. 1034 del 1971; art. 14, d.lgs. n. 190/2002; art. 5, comma 12 quater,
d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella l. 14 maggio 2005, n. 80)
1. Nei giudizi davanti agli organi
di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di
progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e
asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV, le disposizioni di cui
all’articolo 23 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si applicano per quanto
non espressamente previsto dai commi 2, 3, 4, del presente articolo.
2. Non occorre domanda di
fissazione dell’udienza di merito, che ha luogo entro quarantacinque giorni
dalla data di deposito del ricorso.
3. In
sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili
conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere
lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione
dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta
anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va
comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere
prosecuzione delle procedure.
4. La sospensione o l’annullamento
dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.
5. Le disposizioni del comma 4 si
applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui all’articolo
140.
PARTE V – DISPOSIZIONI DI
COORDINAMENTO, FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI
Art. 247
(Normativa antimafia)
1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e
informazioni antimafia.
Art.
248
(Revisione periodica
delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti
aggiudicatori – Modifiche degli allegati)
(quanto al comma 2,art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998)
1. I provvedimenti con cui
la Commissione
procede a revisione periodica delle soglie, ai sensi delle direttiva 2004/17 e
2004/18 trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine
ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le
politiche comunitarie di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, le soglie di cui
agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, sono
modificate, mediante novella ai citati articoli, entro il termine per il
recepimento delle nuove soglie nel diritto interno, fissato dai citati
provvedimenti della Commissione.
2. Le amministrazioni interessate
segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si
renderanno necessarie per adeguare l’allegato III e l’allegato VI alle
innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme
comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai
sensi dell’articolo 249, comma 7.
3. Ai sensi dell’articolo 13 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alle direttive
2004/17 e 2004/18 disposte dalla Commissione è data attuazione con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per
le politiche comunitarie e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto
provvede a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente
codice che recepiscono gli allegati alle predette direttive.
Art. 249
(Obblighi di comunicazione alla Commissione
dell’Unione europea da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche comunitarie)
(artt. 1.9, 75, 80.1,
80.2, direttiva 2004/18; artt. 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva
2004/17)
1.
La Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie informa
immediatamente
la
Commissione
della pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento
delle direttive 2004/17 e 2004/18.
2.
La Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie,
comunica alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto
interno contenute nel presente codice o che saranno in futuro adottate, nei
settori disciplinati dalle direttive 2004/17 e 2004/18, nonché dei decreti
ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 219, comma 11.
3.
La Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie,
trasmette alla Commissione dell’Unione europea entro il 31 ottobre di ogni
anno, un prospetto statistico, redatto secondo l’articolo 250, che riguardi,
separatamente, i contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi di
rilevanza comunitaria di cui alla parte II, titolo I, aggiudicati dalle
stazioni appaltanti nell’anno precedente.
4.
La Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie,
trasmette alla Commissione dell’Unione europea, entro il 31 ottobre di ogni
anno, un prospetto statistico, redatto secondo l’articolo 251, che riguardi i
contratti di lavori, servizi, forniture, nei settori di gas, energia termica,
elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, aggiudicati dagli enti aggiudicatori nell’anno precedente.
5.
La Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, informa
la Commissione
di ogni difficoltà di ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dagli
operatori economici italiani nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti di
servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17.
L’informativa si basa sulle segnalazioni degli operatori economici interessati,
presentate nel semestre anteriore alla data di scadenza del termine per
l’informativa.
6. Con le stesse modalità di cui al
comma 5,
la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, informa
la Commissione
di ogni difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici
italiani mentre tentavano di ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in
Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17, e dovuta
all’inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro
elencate nell’allegato XX.
7.
La Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie notifica
alla Commissione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all’articolo 248, comma 2, recanti le modificazioni intervenute negli elenchi
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di cui,
rispettivamente, agli allegati III e VI, entro trenta giorni dalla
pubblicazione dei decreti medesimi.
Art.
250
(Contenuto
del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi di rilevanza comunitaria)
(art. 76, direttiva 2004/18; art.
35, d. lgs. n. 406 del 1991; art. 21 ter, d.lgs. n. 358/1992; art. 28, d. lgs.
n. 157/1995; art. 80, comma 12, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il prospetto statistico dei
contratti pubblici aggiudicati nei settori ordinari è redatto dall’Osservatorio
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20
ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’allegato IV e dalle amministrazioni aggiudicatrici
non elencate nell’allegato IV, nonché dalle altre stazioni appaltanti, entro il
30 giugno di ogni anno, relativamente agli appalti di rilevanza comunitaria
affidati nell’anno precedente.
2. Sia il prospetto statistico
redatto dall’Osservatorio sia i dati forniti dalle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’allegato IV precisano:
a) il numero e il valore degli
appalti aggiudicati, soggetti alla direttiva 2004/18 e alle relative
disposizioni di attuazione contenute nel presente codice;
b) il numero e il valore
complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all’Accordo.
3. In
quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono articolati in
base:
a) alle procedure di affidamento
utilizzate;
b) per ciascuna di tali procedure,
ai lavori di cui all’allegato I, ai prodotti e ai servizi di cui all’allegato
II individuati per categorie della nomenclatura CPV;
c) alla nazionalità dell’operatore
economico cui il contratto è stato affidato.
4. Nel caso di contratti affidati
mediante procedura negoziata, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono
inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 56 e 57 e
precisano il numero e il valore dei contratti affidati per ciascuno Stato
membro e Paese terzo di appartenenza degli affidatari.
5. Per le amministrazioni
aggiudicatrici non elencate nell’allegato IV, e per le altre stazioni
appaltanti sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio sia i dati
forniti da detti soggetti precisano:
a) il numero e il valore degli
appalti aggiudicati, in conformità al comma 3;
b) il valore complessivo degli
appalti aggiudicati in virtù di deroghe all’Accordo.
6. Il prospetto statistico redatto
dall’Osservatorio e i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici
comprese e non comprese nell’allegato IV precisano qualsiasi altra informazione
statistica richiesta secondo l’Accordo.
7. Le informazioni del prospetto
statistico sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 77,
paragrafo 2, della direttiva 2004/18.
Art.
251
(Contenuto
del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi nei settori speciali)
(art. 67, direttiva 2004/17; art. 29, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il prospetto statistico dei
contratti pubblici aggiudicati nei settori speciali è redatto dall’Osservatorio
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20
ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dagli enti aggiudicatori
entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati nell’anno
precedente.
2. Sia il prospetto statistico
redatto dall’Osservatorio che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nelle
forme stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2,
direttiva 2004/17, indicano il valore totale, ripartito per enti aggiudicatori
e categorie di attività cui si riferisce l’allegato VI (elenco degli enti
aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli da
208 a
213), dei contratti affidati di importo pari o superiore alle soglie di cui
all’articolo 215, nonché dei contratti di lavori di importo pari o superiore a
un milione di euro e dei contratti di servizi o forniture di importo pari o
superiore a 100.000 euro.
3. Sia il prospetto statistico
redatto dall’Osservatorio che i dati forniti dagli enti aggiudicatori, nel
rispetto della procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2, direttiva
2004/17, per le categorie di attività di cui agli allegati VI B, VI C, VI E, VI
I, VI L, contengono altresì le informazioni necessarie alla verifica della
corretta applicazione dell’Accordo, limitatamente ai contratti di lavori di
importo pari o superiore a un milione di euro e ai contratti di servizi o
forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.
4. Le informazioni di cui al comma
3 non riguardano gli appalti aventi ad oggetto i servizi della categoria 8
dell’allegato II A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5
dell’allegato II A le cui voci nella nomenclatura CPV sono l’equivalente dei
numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati nell’allegato
II B.
5. Nella redazione del prospetto
statistico e dei dati forniti dagli enti aggiudicatori all’Osservatorio,
vengono espressamente indicate le informazioni che hanno carattere riservato
secondo le norme vigenti e motivate indicazioni degli enti aggiudicatori.
Art.
252
(Norme
di coordinamento e di copertura finanziaria)
1.Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 33 resta ferma la normativa vigente relativa alla CONSIP.
2. All'onere derivante
dall'attuazione dell’articolo 95, comma 2, pari complessivamente a 60.000 euro
per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a
decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il
2005, a
100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il
2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Le forme di pubblicità per i
contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite dalla
pubblicazione sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma
7 a
decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, che definisce le necessarie modalità tecniche, organizzative e
applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e la
conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo temporale. Detto
decreto è emanato di concerto con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, e il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con
la Conferenza
unificata. Con il medesimo decreto possono essere individuati, ove necessario,
eventuali altri siti informatici.
4. In
relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
previste dall’articolo 127, nell'esercizio del potere di organizzazione ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono
altresì garantiti:
a) l'assolvimento dell'attività
consultiva richiesta dall'Autorità;
b) l'assolvimento
dell'attività di consulenza tecnica;
c) la possibilità di far
fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
5. Le casse edili che non applicano
la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono
rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.
6. Gli schemi di polizza-tipo
concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie previste dal
presente codice sono approvati con decreto del Ministro delle attività
produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.
7. Eventuali modifiche, che si
rendano necessarie, del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, quanto
all’articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e all’allegato, sono disposte con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
della giustizia.
8. Tutte le attività e le strutture
da realizzarsi, ai sensi del presente codice, in modalità informatica
rispettano il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
Relazione all’articolo 252
Il comma 1 fa salva la normativa CONSIP.
Il comma 2 riproduce il secondo periodo
dell’articolo 2 ter, comma 2, d.l. 26
aprile 2005, n. 63, conv. nella l. 25 giugno 2005, n. 109. Il restante
contenuto del citato art. 2 ter è
recepito nell’articolo 95 del codice.
Il comma 3 detta norme di coordinamento tra
la pubblicità informatica e cartacea.
Il comma 4 riproduce l’art. 6, comma 2, l. n. 109/1994. Il restante
contenuto del citato art. 6 è riprodotto nell’art. 127 del codice.
Il comma 5 riproduce l’art. 37, l. n. 109/1994 (rubricato
gestione delle casse edili), coordinandolo con l’articolo 9, commi 76 e 77, l. 18 novembre 1998, n.
415.
Il
comma 6 riproduce l’articolo 9, comma
59, l.
n. 415/1998, che viene pertanto abrogato. Di polizze e garanzie si parla, nel
presente codice, ad es., negli articoli 75, 90, 111, 113.
Il
comma 7 costituisce la base legale dell’eventuale decreto ministeriale che
modifichi il d.m. n. 398/2000, in materia di giudizio arbitrale, quasi
interamente abrogato, e fatto salvo solo quanto a criteri di determinazione del
valore della lite e tariffe (v. art. 241).
Il
comma 8 richiama al rispetto del codice dell’amministrazione digitale.
Adeguamento ai pareri
Il comma 1 e il comma 5 si adeguano
ai pareri del Consiglio di Stato.
Il comma 1 bis viene per drafting più opportunamente spostato tra le norme transitorie (art. 253, comma
17), con le modifiche indicate dal Consiglio di Stato.
Art.
253
(Norme transitorie)
1. Le disposizioni del presente
codice si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una
gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui,
alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.
2. Il regolamento di cui
all’articolo 5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione.
3. Per i lavori pubblici, fino
all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad
applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre
disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno
essere contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, nei limiti di
compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all’adozione
del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale
19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando.
4. In
relazione all’articolo 8:
a) fino
all’entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed economico, ai
dipendenti dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed
economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) fino
all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 8, comma 4, si applicano
le disposizioni di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 554 del 1999;
5. Il termine di scadenza dei
membri dell’Autorità già nominati al momento dell’entrata in vigore del
presente codice è prorogato di un anno.
6. In
relazione all’articolo 10, fino all’entrata in vigore del regolamento, restano
ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di
progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all’entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, recante
<<acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia,
ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e
sicurezza>>. Il regolamento di cui all’articolo 17, comma 8, disporrà
l’abrogazione del d.P.C.M. 30 luglio 2003 e dell’articolo 24, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di
importo sotto soglia, le disposizioni dell’articolo 32, comma 1, lettera g) e
dell’articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione
secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di
entrata in vigore del codice, abbiano già assunto nei confronti del Comune
l’obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di
urbanizzazione.
9. Al fine dell’applicazione
dell’articolo 37, fino all’entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti
temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti
indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 e
nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.
10. In
relazione all’articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in
relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e
trasporti di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e
forniture, nonché di bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per l’innovazione e
le tecnologie, sentita
la Conferenza Stato-Regioni.
Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l’Osservatorio, i
bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell’Istituto
Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
codice, è istituita e disciplinata la serie speciale relativa ai contratti
pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in sostituzione
delle attuali modalità di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta.
Nel frattempo la pubblicazione avviene sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana con le vigenti modalità.
12.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 77, per un periodo transitorio di tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni
appaltanti non richiedono agli operatori economici l’utilizzo degli strumenti
elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione.
13. In
relazione all’articolo 83, comma 5, fino
all’entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante
<<affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa>>, nei
limiti di compatibilità con il presente codice.
14. In
relazione all’articolo 85, comma 13, fino all’entrata in vigore del regolamento
si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilità con il presente codice.
15. In
relazione all’articolo 90, ai fini della
partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società
costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n.
415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società,
qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa,
e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con
rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di
collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di
società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data
di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facoltà
è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.
16.
I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione
aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli
ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione
aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in
un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di
progettazione.
17. Fino all’emanazione del decreto
di cui all’articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel
decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
18. In
relazione all’articolo 95, comma 1, fino all’emanazione del regolamento si
applica l’articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
554 del 1999. L’articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del
medesimo articolo 95, per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in
vigore della legge 25 giugno 2005, n.
109,
l'approvazione del progetto preliminare.
19. Le disposizioni di
cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 113 si applicano, quanto ai contratti
relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato
comma 3 dell’articolo 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e
forniture in corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di
esecuzione.
20. In
relazione all’articolo 112, comma 5, sino all’entrata in vigore del
regolamento, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato
articolo 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia
comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
21. In
relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA
dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con l’Autorità, emanato
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati
dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle
attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall’entrata in vigore
del predetto decreto.
22. In
relazione all’articolo 125 (lavori, servizi,
forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:
a)
i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del
presente codice;
b)
le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità
con le disposizioni del presente codice. Restano altresì in vigore, fino al
loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni
aggiudicatrici in esecuzione dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 384 del 2001.
23. In
relazione all’articolo 131, comma 5, la nullità riguarda i contratti ivi
previsti, stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i
contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del
piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo
131, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
24. In
relazione all’articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6
dell’articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire
dal 1º gennaio
2004. A
tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva
anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal
Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte
anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero
per l'anno 2003.
25. In
relazione all’articolo 146 e all’articolo 149 per
la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data
del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione
vigente alla data del 30 giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare
a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.
26. Le stazioni
appaltanti procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore del
promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31
gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del diritto di
prelazione, secondo le modalità alternativamente specificate ai successivi
periodi del presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato
pubblicato il bando per la gara prevista dall’articolo 155, comma 1, lettera a),
le stazioni appaltanti inseriscono, al momento della pubblicazione del bando,
l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore. Ove
alla data di pubblicazione del citato decreto sia stato pubblicato il bando per
la gara prevista dall’articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni
appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata prevista
dall’articolo 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione formale,
con l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del promotore,
unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura negoziata.
27. In
relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori
relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i
seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) articolo 9 - Pubblicità degli
atti della conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro
di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore
al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni già affidate, ovvero
rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 10
settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una
percentuale minima del quaranta per cento dei lavori;
c) le
disposizioni dell’articolo 174 (concessione relativa a infrastrutture
strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture già
affidate alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso
in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato redatto il progetto
definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia
comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere
realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità
ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo.
Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato già redatto il
progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per
l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base
di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume
l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio,
fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 176;
e) nel caso
in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture sia
già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di
valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o
regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della
medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini
del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV,
possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure
anche di conferenza di servizi già compiute ovvero in corso. Si osservano, in
quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell’articolo 185;
f) in sede di
prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i soggetti
aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a
contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a
duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti
requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;
complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e
gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione
dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di
cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra
indicate sono realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed
esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia
stato predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento
in concessione;
g) per la
realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti
aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in
liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle
concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli
elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento
alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo
III, capo IV;
h) per i
procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture
strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 179, in corso alla data del
10 settembre 2002, è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione
della normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma restando
l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti
i) le
disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto
2005, n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto nell’allegato XXI
al presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui
redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero,
per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo
competente dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto
2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di
entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti aggiudicatori
hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con
eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la
disposizione di cui all’articolo 165, comma 3, relativa al limite del 5 per
cento, si applica ai progetti la cui istruttoria è avviata dopo la data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di
cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai
rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo
articolo 176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma è facoltà del soggetto
aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori
già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il contraente
generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in
relazione all’articolo 180, comma 1, fino all’entrata in vigore del regolamento
di cui all’articolo 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le
disposizioni di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano
applicazione in materia di esecuzione, contabilità e collaudo;
n) in relazione all’articolo 188, fino
all’entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi l’articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini
dell’articolo 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione rilasciata da
non oltre cinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
34 del 2000;
o) in relazione
all’articolo 189, comma 1, lettera b), fino all’entrata in vigore del
regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 34 del 2000;
p)
ai fini dell’applicazione dei
commi 5 e 6 dell’articolo 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere
stesse, gli atti e i provvedimenti già formati o assunti, e i procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che
i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove
nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere
realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo
procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV.
28. Il regolamento di cui
all’articolo 196 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 196 fino alla data di
entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni
regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilità con il presente
codice.
29. Ai fini della disciplina di cui
alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione relative
alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore
del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto
ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more dell'efficacia dello
stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. È
tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al
possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.
30. In
relazione all’articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della
disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 201, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294,
come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla
data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3
dell’articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore
requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione,
nell’ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto.
Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere
utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto
esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
31. In
relazione all’articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente della
procedura di cui all’articolo 219 eventualmente attivata in relazione alle
attività di cui al citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali
adottati ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158.
32. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 240, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto
affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della legge 1°
agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario è formulata dal
responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in
vigore della citata legge.
33. Ai fini dell’applicazione della
disciplina dell’arbitrato di cui all’articolo 241 e seguenti restano in vigore
i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate,
rispettivamente dall’articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall’allegato di cui al
decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto
dall’articolo 252, comma 6.
34. In
relazione alla disciplina dell’arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243:
a) dalla data di entrata in vigore
del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbitrali da
costituire ai sensi della normativa previgente di cui al d.P.R. 16 luglio 1962,
n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve
intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo le
modalità previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la
disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la
costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata a
seguito dell’entrata in vigore del citato d.P.R. n. 554 del 1999, contenute
nelle clausole di contratti o capitolati d’appalto già stipulati alla data di
entrata in vigore del citato d.P.R. n. 554 del
1999, a
condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino già costituiti alla data
di entrata in vigore della presente disposizione;
b) sono fatte salve le
procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in
vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14
marzo 2005, n. 35, purché risultino rispettate le disposizioni relative
all’arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero nell’articolo 32
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16 sexies del citato decreto legge n. 35
del 2005;
c) fatte salve le norme transitorie
di cui alle lettere a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati già
nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima
dell’entrata in vigore del presente codice;
d) sono abrogate tutte le
disposizioni che, in contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono
limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano
arbitrati obbligatori. E’ salvo il disposto dell’articolo 3, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell’articolo 1, comma 2 - quater, del decreto legge
7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 15.
35. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 16, comma 4, lettera h) dell’allegato XXI, fino all’entrata in
vigore del regolamento si applica l’articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni.
Art. 254
(Norma finanziaria)
1.
Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Art. 255
(Aggiornamenti)
(art. 1, co. 4, l. n. 109/1994; art. 144,
d.lgs. n. 206 del 2005)
1. Ogni intervento normativo
incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato
mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle
specifiche disposizioni in esso contenute.
Art.
256
(Disposizioni
abrogate)
1. A
decorrere dall’entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:
gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato F;
l'articolo 14 della legge 28
settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio
decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584;
gli articoli 12 e 17 della legge 10
dicembre 1981, n. 741;
l’articolo 33 della legge 28
febbraio 1986, n. 41;
la legge 17 febbraio 1987, n. 80,
tranne l’articolo 4;
gli articoli 12 e 13 della legge 29
dicembre 1990, n. 428;
gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
l’articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
l’articolo 5, commi da
1 a
13, e commi 16 sexies e 16 septies, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio
2005, n. 80;
l’articolo 14 vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito
nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole <<i criteri
per l’aggiudicazione delle gare secondo l’offerta economicamente più
vantaggiosa e>>;
2. In
relazione all’articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni
diversa disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di
entrata in vigore della legge 1 agosto 2002, n. 166.
3. Sono o restano abrogati tutti
gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, diversi da quelli di cui all’articolo 245.
4. Il regolamento di cui
all’articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall’entrata in vigore
del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei
seguenti atti:
- gli articoli 337, 338; 342; 343;
344; 348; 351; 352; 353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
F;
- il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
- il decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1999, n. 117;
- il decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- il decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
- il decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
Art. 257
(Entrata in vigore)
1.
Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2.
Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo all’entrata in vigore del
presente codice:
a)
le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti
dell’Autorità e dell’Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
b)
l’articolo 240 in
relazione all’accordo bonario per i servizi e le forniture.
3.
L’articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell’elenco annuale per
l’anno 2007; per gli elenchi relativi all’anno 2006 e le relative gare,
continua ad applicarsi l’articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.