Il contratto di appalto pubblico
Questa sezione intende focalizzare l’attenzione sugli aspetti peculiari del
contratto d’appalto, mettendo in evidenza le analogie e le differenze rispetto
al contratto d’appalto privato. A tal fine verrà posta particolare
attenzione sull’oggetto del contratto e sui soggetti che lo pongono in essere,
vale a dire la pubblica amministrazione-committente e il privato-appaltatore,
nonché sulle modalità di interpretazione del contratto d’appalto
pubblico e sulle cause della sua eventuale invalidità.
L’oggetto del contratto d’appalto pubblico
La compiuta determinazione dell’oggetto del contratto d’appalto, considerata
quale condizione essenziale in tutte le norme che regolano la materia degli
appalti pubblici, passa attraverso la progettazione, vale a dire attraverso
quella particolare attività professionale che si conclude con la
predisposizione di un progetto, cioè i disegni rappresentativi e i
relativi elaborati complementari che definiscono la natura, la forma, le
dimensioni, la struttura e le caratteristiche dell’opera da eseguire
nonché le modalità tecniche della sua esecuzione. Parte
integrante e, per certi versi, fondamentale del progetto è il capitolato
speciale, nel quale sono descritte le modalità con cui i lavori devono
essere eseguiti, i materiali che devono essere utilizzati, le caratteristiche
degli impianti che devono essere realizzati. La redazione del progetto è
affidata di volta in volta al committente o all’appaltatore, a seconda delle
modalità di scelta del contraente che la Pubblica Amministrazione
intende attuare per la realizzazione dell’opera pubblica.
L’appaltatore
In base alla disciplina del codice civile, è così definito quel
soggetto che, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio
rischio, assume per contratto il compimento di un’opera o di un servizio verso
un corrispettivo in denaro. Sia pure tralasciando questa definizione
“generale”, in materia d’appalto di opere pubbliche è in notevole
evidenza il concetto di capacità tecnica, intesa quale attitudine
dell’appaltatore a spiegare le funzioni e di organizzazione e di gestione dei
mezzi necessari per il compimento dell’opera promessa. I concetti di
organizzazione dei mezzi e di gestione a proprio rischio, infatti, permettono
di cogliere lo stretto collegamento sussistente tra il contratto d’appalto e
l’istituto dell’impresa, caratterizzato dall’esercizio professionale
dell’attività da svolgere (consistente, appunto nella gestione e
nell’organizzazione). In base alle più recenti normative, infatti,
possono diventare appaltatori solo le imprese individuali, anche artigiane,
nonché le società commerciali e quelle cooperative.
Il committente
La figura del committente, una volta indicata, in maniera piuttosto
semplicistica, “pubblica amministrazione” ha subito un notevole ampliamento in
attuazione della disciplina comunitaria in materia di lavori pubblici,
soprattutto per assicurare il rispetto delle regole del mercato e della libera
concorrenza. All’interno di questa disciplina, è data particolare
rilevanza agli organi del committente pubblico che assumono una particolare
rilevanza ai fini della stipulazione del contratto e dell’esecuzione dei
lavori.
La prima figura da prendere in considerazione è quella del responsabile
di procedimento, cui sono attribuiti svariati compiti sia di programmazione sia
d’esecuzione; questo soggetto, oltre ad essere un tecnico esperto, in grado di
seguire non solo l’esecuzione ma anche la progettazione, deve avere una
notevole esperienza sia in campo giuridico-amministrativo (dovendosi occupare,
ad esempio, della scelta del contraente) che in campo economico.
Altra figura di notevole importanza è quella del direttore dei lavori,
che rappresenta il soggetto al quale compete il compito di controllare che
l’esecuzione dell’opera avvenga in conformità alle previsioni dei
progetti e dei contratti, impartire le istruzioni necessarie affinché
tale risultato sia realizzato, tenere la contabilità dei lavori. Se
così è, il direttore dei lavori può essere definito come
organo essenzialmente operativo, la cui attività, incidendo direttamente
sull’esecuzione dei lavori, condiziona in misura rilevante la buona riuscita
del contratto non solo dal punto di vista degli interessi della pubblica
amministrazione ma anche dal punto di vista di quelli dell’appaltatore.
L’interpretazione del contratto d’appalto
In materia di opere pubbliche, tale attività è dominata dal
principio dell’interpretazione testuale, in base al quale deve essere tenuto in
considerazione solo ciò che nel contratto è espressamente detto,
non essendo consentito indagare sulla presumibile volontà delle parti.
La ragione di tale principio risiede nella considerazione che le manifestazioni
di volontà della Pubblica Amministrazione, anche contrattuali, devono
essere sottoposte ad approvazione da parte della competente autorità, la
quale esercita il proprio potere solo in relazione a quanto risulta specificato
nel contratto.
Altra regola peculiare in materia di interpretazione del contratto d’appalto
pubblico è che la sua disciplina è predisposta da una sola delle
parti, vale a dire la Pubblica Amministrazione, sicché, in caso di
dubbio o di disposizioni o patti contrastanti tra loro, trova applicazione il
principio dell’interpretatio contra stipulatorem sancito dall’art. 1370 c.c.
Invalidita’ del contratto d’appalto
Essa può dipendere sia dai vizi propri del contratto che, in via
derivata, dai vizi che possono inficiare gli atti amministrativi che precedono
o seguono la sua formazione, vale a dire l’incompetenza, la violazione di legge
e l’eccesso di potere. Questi due ordini di cause di invalidità debbono
essere tenuti distinti e separati, essendo diversi sia il modo di operare sul
contratto, sia la legittimazione a farli valere, sia l’autorità
competente a conoscerle.
Relativamente ai vizi degli atti amministrativi, essi possono essere dichiarati
in via d’autotutela dalla Pubblica Amministrazione ovvero possono essere fatti
valere in giudizio dagli interessati. Conseguenza dell’annullamento dell’atto
amministrativo è l’invalidità derivata del contratto o la
definitiva invalidità ed inefficacia del medesimo, a seconda che l’atto
viziato preceda o segua la sua formazione.