Domande frequenti
1. Sono stato escluso
da una gara d’appalto sulla base di una causa d’esclusione non espressamente prevista
nel bando di gara. Tale comportamento della P.A. è legittimo?
In un appalto pubblico, le prescrizioni del bando di gara o della lettera d’invito,
che prevedono l’esclusione dalla gara, incidono direttamente sul contenuto e sulla
serietà delle offerte e quindi, sulla “par condicio” delle imprese partecipanti
e, come tali, vanno interpretate in modo restrittivo, in modo da assicurare non
solo la massima partecipazione alla gara stessa, ma anche che l’esclusione da quest’ultima
per cause non espressamente previste dalla “lex specialis” possa avvenire solo per
la violazione di clausole che tutelano un interesse sostanziale della P.A. appaltante,
essenziale per il proficuo svolgimento della gara e per il rispetto della parità
di trattamento tra i partecipanti.
2. Per quali opere è prevista la procedura del pubblico incanto, o della
licitazione privata, etc...?
I pubblici incanti e la licitazione privata sono due modi di scelta del contraente
alternativi e paritetici, e la scelta tra gli stessi è lasciata alla discrezionalità
della pubblica amministrazione. L’affidamento di appalti mediante il sistema dell’appalto
- concorso è invece consentito alla P.A., in seguito a decisione motivata,
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o
per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la
cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra
soluzioni tecniche differenziate. La P.A. può, infine, procedere alla trattativa
privata soltanto nei casi espressamente previsti di volta in volta dalla legge.
3. Nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto sono sorte controversie
di carattere economico. Come posso far valere i miei diritti?
La competenza relativa alle controversie relative all’esecuzione dei lavori, caratterizzata
dalla presenza di diritti e obblighi delle parti discendenti dal vincolo negoziale,
è attribuita alla cognizione del giudice ordinario o, in sua vece, agli arbitri.
Dal punto di vista procedurale, prima di poter adire l’autorità giudiziaria
o esperire la procedura arbitrale, l’appaltatore che intenda sollevare la questione
deve formulare riserva scritta, da apporre sul registro di contabilità che
è obbligato a redigere nel corso dell’esecuzione dell’opera. Le ipotesi in
cui è prevista la facoltà di apporre la riserva sono le seguenti:
contestazioni dell’appaltatore circa le differenze riscontrate all’atto di consegna
dei lavori; osservazioni in occasione della sospensione o della ripresa dei lavori;
formazione di nuovi prezzi; contestazioni circa le disposizioni impartite dal direttore
dei lavori; contestazioni a proposito delle iscrizioni nel registro di contabilità;
reclami in sede di conto finale; contestazioni relative al certificato di collaudo.
Su tutte le riserve regolarmente formulate che non abbiano trovato soluzione nel
corso dell’esecuzione dei lavori si devono esprimere, al termine degli stessi, sia
il direttore dei lavori sia il collaudatore; le decisioni definitive spettano, comunque,
all’amministrazione, la quale deve provvedere nel termine perentorio di 90 giorni
dalla data di ricevimento degli atti del collaudo. Esiste poi l’obbligo di espletare
un tentativo di bonaria definizione delle riserve quando il loro importo superi
il 10% del prezzo contrattuale. Nel caso in cui non si addivenga ad una soluzione,
l’appaltatore dovrà adire con atto di citazione il giudice ordinario, oppure
accedere alla procedura arbitrale eventualmente prevista nel contratto d’appalto.
4. Quando è obbligatorio rispettare la normativa relativa all’impiego
di soggetti portatori di handicap per poter partecipare ad una gara d’appalto?
L'art. 17, l. n. 68\99 stabilisce che le imprese, sia pubbliche che private, qualora
partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali
o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute, a pena d’esclusione
dalla gara, ad attestare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili solo nel caso in cui le stesse occupino più di quindici
lavoratori.