CAMBI, VALUTE E CAPITALI
STRANIERI
Decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 125 (in Gazz. Uff., 15 maggio, n. 111). - Norme in materia di
circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE
(1).
(1) Allo scopo di
agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e
dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni
intervenute negli ultimi anni.
Preambolo
Articolo 1
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 3
e aggiunge gli artt. 3, 3-bis e 3-ter al d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. in l.
4 agosto 1990, n. 227.
Articolo 2
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica i commi 1,
2, 4, 5 e 6, sostituisce il comma 3, abroga il comma 7 ed aggiunge il comma 8-bis
all'art. 5, d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. in l. 4 agosto 1990, n. 227.
Articolo 3
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 5-ter
al d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. in l. 4 agosto 1990, n. 227.
Articolo 4
1. La dichiarazione prevista
dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall'articolo 1 del presente
decreto legislativo, è effettuata in base al modello allegato al presente decreto
legislativo.
2. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle
finanze e del commercio con l'estero, può modificare, con proprio decreto, il modello
previsto dal comma 1.
Articolo 5
1. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno,
della giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, può modificare con proprio decreto il limite di importo
previsto dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 1, 5, comma 3, e 5-ter,
comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto legislativo.
Articolo 6
1. Con regolamento emanato
a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono disciplinate le modalità
di dichiarazione dei trasferimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, le esenzioni
dal relativo obbligo e le modalità di comunicazione e utilizzazione dei dati.
2. Il regolamento assicura
la compatibilità del regime di tali trasferimenti con la libera circolazione delle
persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza
interpretativa della Corte di giustizia delle Comunità europee e si attiene ai princìpi
informatori della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 ed eventuali
modificazioni.
3. Dalla data di entrata
in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti disposizioni
degli articoli 3, 3-bis e 3-ter
del decreto legge n. 167 del 1990. Dalla medesima data, i riferimenti alle disposizioni
previste dall'articolo 3, contenuti negli articoli 5 e 5-ter
del decreto-legge n. 167 del 1990, come modificato dagli articoli 2 e 3 del presente
decreto legislativo, si intendono integrati e sostituiti con i riferimenti alle
corrispondenti disposizioni del regolamento.
Articolo 7
1. Il presente decreto entra
in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato unico