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BANCHE
Decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659 (in Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 302). - Recepimento della direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Preambolo
(Omissis).

Articolo 1
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge il comma 9-bis all'art. 7, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 2
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce, con la sezione IV (artt. da 96 a 96-quater) l'art. 96, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 3
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'intitolazione Sezione V - Liquidazione volontaria prima dell'art. 97, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.

Articolo 4
1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta data in base alle norme del presente decreto.