Decreto legislativo
4 dicembre 1996, n. 659 (in Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 302). - Recepimento della
direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
1. I depositi e gli altri
fondi rimborsabili al portatore protetti alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono garantiti fino alla scadenza contrattuale o, in mancanza di scadenza,
fino ad un anno dalla suddetta data in base alle norme del presente decreto.