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BREVETTI,
MARCHI, NOMI DI ORIGINE
Regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (in Gazz. Uff., 14 agosto, n.
189). - Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti
per invenzioni industriali (1) (2).
(1)
Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del
pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato
decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite
al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio
del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha
provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del
pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora
il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative
alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni
pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le
funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion
fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa
tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere
del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative
è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora
il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti
di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di
attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un
suo delegato.
(2)
In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi
Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Preambolo
Articolo
1
I
diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella
facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto
nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni
previsti da questo decreto.
Tale
facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a
cui l'invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il
prodotto stesso sia stato messo in commercio dal titolare del
brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato.
La
facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende,
quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a)
agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali,
ovvero in via sperimentale, b) alla preparazione
estemporanea, e per unità di medicinali nelle farmacie su ricetta
medica, e ai medicinali così preparati (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
1/bis
1.
In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti
esclusivi:
a)
se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai
terzi, salvo suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio,
vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
b)
se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare
ai terzi, salvo suo consenso, di applicare il procedimento, nonché
di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini
il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione
(1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 12, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Articolo
2
1.
Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a
quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume
ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:
a)
se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;
b)
se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico
sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare
del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare
il procedimento effettivamente attuato.
2.
Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo
interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei
suoi segreti di fabbricazione e commerciali (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 13, d.lg. 19 marzo 1996,
n. 198.
Articolo
3
Quando
il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo
industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati
ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume, che abbia anche
dato licenza di fare uso di tale metodo o processo purché non
esistano patti contrari (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 3, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
4
I
diritti esclusivi considerati da questo decreto sono conferiti
con la concessione del brevetto.
Gli
effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con
la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.
Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda
oppure dalla data di priorità, ovvero dopo 90 giorni dalla data
di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella
domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al
pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione
del pubblico la domanda con gli allegati di cui sopra.
Nei
confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione
e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente,
gli effetti del brevetto decorrono dalla data di tale notifica.
Il
brevetto dura vent'anni a decorrere dalla data di deposito della
domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la
durata (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 4, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
4/bis
1.
I titolari di un brevetto per invenzione industriale, che ha effetti
in Italia e ha per oggetto un medicamento, un prodotto che entra
nella composizione di un medicamento, una utilizzazione di un
prodotto come medicamento o un procedimento per la sua fabbricazione,
possono ottenere un certificato complementare di protezione dopo
aver ottenuto la registrazione ai fini dell'immissione in commercio
del medicamento stesso rilasciata ai sensi dell'articolo 162 del
testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 4 della
legge 1º maggio 1941, n. 422.
2.
La domanda di certificato complementare di protezione deve essere
presentata dal titolare del brevetto all'Ufficio italiano brevetti
e marchi entro e non oltre centottanta giorni dalla data del decreto
ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione
in commercio di cui al comma 1 e, comunque, almeno centottanta
giorni prima della scadenza del brevetto. Se la prima autorizzazione
all'immissione in commercio di cui al comma 1 è concessa prima
del rilascio del relativo brevetto, la domanda di certificato
complementare di protezione deve essere presentata entro e non
oltre sei mesi a decorrere dalla data del rilascio del brevetto.
La domanda deve essere depositata direttamente all'Ufficio italiano
brevetti e marchi e deve contenere le indicazioni e la documentazione
di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3.
l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificata la regolarità
della domanda e della relativa documentazione, provvede al rilascio
del certificato complementare di protezione o ne motiva il rifiuto
entro e non oltre la scadenza del brevetto. Contro il rifiuto
può essere fatto ricorso alla commissione di cui all'articolo
71. L'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a rendere noti,
mediante la pubblicazione di un bollettino mensile, i medicamenti
per i quali è stato chiesto il rilascio o è stato rilasciato il
certificato complementare di protezione e il relativo brevetto
a cui è stato fatto riferimento per l'ottenimento di detto certificato.
Tale bollettino deve essere reso disponibile al pubblico entro
il mese successivo al mese durante il quale le domande sono state
depositate e i certificati sono stati concessi.
4.
Al certificato complementare di protezione e alle domande per
il suo ottenimento si applica il regime giuridico, con gli stessi
diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto e delle domande di
brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli
stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente
alla parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto
dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
5.
Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono
dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata
legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso
tra la data del deposito della domanda del brevetto e la data
del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione
in commercio del medicamento. La durata del certificato complementare
di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto
anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine
della sua durata legale. Se la domanda di certificato complementare
di protezione è stata presentata nei termini stabiliti e resa
nota mediante il bollettino mensile e alla scadenza del brevetto
non è ancora stato concesso il certificato complementare di protezione,
alla domanda si attribuiscono provvisoriamente gli stessi effetti
del certificato complementare di protezione. I diritti esclusivi
considerati dal comma 4 vengono conferiti con la concessione del
certificato complementare di protezione (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 1, l. 19 ottobre 1991, n. 349.
Articolo
5
Il
brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi
quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni
industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato,
senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
Articolo
6
Chiunque
nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della
domanda di brevetto o alla data di priorità abbia fatto uso nella
propria azienda dell'invenzione può continuare a usarne nei limiti
del preuso.
Tale
facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione
viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è
a carico del preutente (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 5, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
6/bis
1.
Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce
atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione
o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza
professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni
commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente
ove tali informazioni:
a)
siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente
note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del
settore;
b)
abbiano valore economico in quanto segrete;
c)
siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo
sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate
a mantenerle segrete.
2.
Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi
oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo
contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove
o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole
impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione
dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici
o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 14, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Articolo
7
I
diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto
di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
Il
diritto di esserne riconosciuto autore può essere fatto valere,
dopo la morte dell'autore, dalla persona che egli abbia designato
a tale effetto; quando tale designazione manchi, o dopo la morte
del designato, il diritto anzidetto può essere fatto valere dal
coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza
o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti, ed
in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino
al quarto grado incluso.
Articolo
8
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 6, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo
9
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 6, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo
10
In
caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il
Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari
od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti
e dei trovati, consegnati per la esposizione, che possano ritenersi
utili alla difesa militare del Paese, ed ha facoltà, altresì di
assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati
stessi.
Gli
enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti
funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre
riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi di
questo decreto.
I
funzionari e gli ufficiali di cui sopra possono imporre all'ente
stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili
dalla difesa militare del Paese (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 1º luglio 1959, n.
514.
Articolo
10/bis
Il
Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
deve dare notizia alla Presidenza dell'esposizione e agli interessati
del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto.
La Presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti considerati
all'ultimo comma del precedente articolo, col vincolo di segreto
sulla loro natura.
Nel
caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli
oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi dovranno essere
subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.
É
fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa,
per gli oggetti riferentisi ad invenzioni riconosciute utili alla
difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei
diritti derivanti dalla invenzione ai sensi delle norme relative
all'espropriazione contenute in questo decreto (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 2, l. 1º luglio 1959, n. 514.
Articolo
11
Qualora
non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti indicati
nei precedenti articoli 10 e 10-bis, i
responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 1º luglio 1959, n.
514. La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita,
da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24
novembre 1981, n. 689 e così fissata dall'art. 23, l. 21 febbraio
1989, n. 70.
TITOLO
II
OGGETTO
E TITOLARE DEL BREVETTO
Capo
I
Articolo
12
Possono
costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano
un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
Non
sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma
in particolare:
a)
le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b)
i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per
gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
c)
le presentazioni di informazioni.
Le
disposizioni del comma che precede escludono la brevettabilità
di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda
di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi,
metodi e programmi considerati in quanto tali.
Non
sono considerate come invenzioni ai sensi del primo comma, i metodi
per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o
animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare
alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di
uno dei metodi nominati (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 7, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
13
Non
possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione
sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione
di una invenzione non può essere considerata contraria all'ordine
pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata
da una disposizione di legge o amministrativa (1).
Neppure
possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti
essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse; questa
disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai
prodotti ottenuti mediante questi procedimenti (2).
(1)
Comma così modificato dall'art. 15, d.lg. 19 marzo 1996, n.
198.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 8, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
14
Un'invenzione
è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
Lo
stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso
accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero
prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante
una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi
altro mezzo.
È
pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto
di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo
o internazionali designanti l'Italia, così come sono state depositate,
che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata
nel comma precedente e che siano state pubblicate o rese accessibili
al pubblico anche in questa data o più tardi.
Le
disposizioni dei precedenti commi non escludono la brevettabilità
di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa
nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione
(1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 9, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
15
Per
l'applicazione dell'art. 14 una divulgazione dell'invenzione non
è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che
precedono il deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente
o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente
o del suo dante causa.
Non
è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in
esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della
convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata
a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
Per
le invenzioni per le quali sia rivendicata la priorità ai sensi
delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito
della novità di cui all'art. 14 deve valutarsi con riferimento
alla data alla quale risale la priorità (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 10, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
16
Un'invenzione
è considerata come implicante una attività inventiva se, per una
persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo
stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti
di cui al comma 3 dell'art. 14, questi documenti non sono presi
in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva
(1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 11, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
17
Una
invenzione è considerata atta ad avere una applicazione industriale
se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi
genere di industria, compresa quella agricola (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 12, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
18
Il
diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi
aventi causa, salvo quanto è disposto nei successivi artt. 23,
24 e 26.
Articolo
19
Il
richiedente il brevetto per invenzione industriale, può designare
nella domanda una o più persone alle quali attribuisca diritti
sul brevetto, specificando la natura di tali diritti.
Questa
designazione deve essere annotata nel [registro dei brevetti]
(1) e nel brevetto, purché l'accettazione del designato sia comunicata
all'Ufficio italiano brevetti e marchi prima della concessione
del brevetto stesso.
(1)
Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30
giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Articolo
20
Se
l'invenzione industriale è dovuta a più autori, i diritti derivanti
dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle
disposizioni del codice civile relative alla comunione.
Salvo
convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti
dal brevetto importa nell'acquirente l'obbligo di pagare le relative
tasse; e se il trasferimento avvenga a favore di più persone,
congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al
pagamento di dette tasse.
Articolo
21
Lo
straniero può ottenere diritti di brevetto per un'invenzione industriale
alle stesse condizioni stabilite per il cittadino.
Tutti
i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano
riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello
Stato, in materia di brevetti per invenzioni industriali, s'intendono
estesi ai cittadini italiani.
Articolo
22
Non
possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere
brevetti per invenzioni industriali, o divenire cessionari, gli
impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non
dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al detto
Ufficio.
Articolo
23
Quando
l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento
di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui
l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del
rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione
stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante
all'inventore di esserne riconosciuto autore.
Se
non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività
inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento
di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, i diritti
derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma
all'inventore, salvo sempre il diritto di esserne riconosciuto
autore, spetta un equo premio, per la determinazione del quale
si terrà conto dell'importanza dell'invenzione.
Articolo
24
Qualora
non ricorrano le condizioni previste all'articolo precedente e
si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività
dell'azienda privata (1) a cui è addetto l'inventore, il datore
di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non
esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché
per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione,
brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo,
da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti
che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per
pervenire all'invenzione.
Il
datore di lavoro potrà esercitare il diritto di prelazione entro
tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto.
I
rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui al
presente articolo si risolvono di diritto ove non venga integralmente
pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
(1)
Comma modificato dall'art. 7, l. 18 ottobre 2001, n. 383.
Articolo
24/bis
1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo
34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di
lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione
avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il
ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione
brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti
delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero
di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione
appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione
all'amministrazione.
2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della
loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo
a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa
università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori
della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per
cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.
Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non
provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse
compete il 30 per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto,
qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato
lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause
indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di
cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce
automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare
l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli
sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di
esserne riconosciuto autore. (1)
(1)
Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, l. 18 ottobre 2001,
n. 383; per l'ambito d'applicazione del presente articolo, si
veda il comma 2 dell'art. 7 citato.
Articolo
25
Nei
casi previsti negli articoli precedenti, se non si raggiunga l'accordo
circa il premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalità,
provvede un collegio di arbitri, amichevoli compositori, composto
di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo
nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente
del Tribunale del luogo dove il prestatore d'opera esercita abitualmente
le sue mansioni (1).
Se
l'inventore è un dipendente di Amministrazione statale, in luogo
del collegio di arbitri, provvede a stabilire il premio, il canone
o il prezzo, e le rispettive modalità, con deliberazione insindacabile,
il Ministro preposto all'Amministrazione stessa.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1977, n. 127,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui non riconosce la facoltà dell'inventore e
del datore di lavoro di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.
Articolo
26
Agli
effetti degli articoli precedenti, si considera fatta durante
l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego,
l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto
entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata
o l'Amministrazione pubblica, nel cui campo di attività l'invenzione
stessa rientra.
TITOLO
III
DOMANDA,
ESAME E CONCESSIONE DEL BREVETTO
Articolo
27
Chiunque
ne abbia diritto ai sensi del presente decreto può presentare
una domanda di brevetto.
Avanti
all'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente
sia titolare del diritto al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo
(1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 13, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
27/bis
Qualora
con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto al
brevetto spetta a una persona diversa da chi abbia depositato
la domanda, tale persona può, se il brevetto non sia stato ancora
rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza, a sua scelta:
a)
assumere a proprio nome la domanda di brevetto rivestendo a tutti
gli effetti la qualità di richiedente;
b)
depositare una nuova domanda di brevetto la cui decorrenza, nei
limiti in cui il contenuto di essa non ecceda da quello della
prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della
domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;
c)
ottenere il rigetto della domanda.
Se
il brevetto sia stato rilasciato a nome di persona diversa dall'avente
diritto, questi può a sua scelta:
a)
ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento
a suo nome del brevetto;
b)
far valere la nullità del brevetto rilasciato a chi non ne aveva
diritto.
Decorso
il termine di due anni dalla pubblicazione di cui all'art. 38,
comma primo, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle
facoltà di cui al comma precedente, la nullità del brevetto rilasciato
a chi non ne abbia diritto può essere fatta valere da chiunque
ne abbia interesse (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 14, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo
27/ter
Le
persone indicate nell'articolo precedente, se risiedono nel territorio
dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero dell'industria
e del commercio, depositare esclusivamente presso uffici di Stati
esteri le loro domande di concessione di brevetto né depositarle
presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta (1) giorni
dalla data di deposito in Italia, o da quelle di presentazione
dell'istanza di autorizzazione.
Il
Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, sentito
quello della difesa. Trascorso il termine di novanta (1) giorni
senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione
deve intendersi concessa.
Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle
disposizioni del primo comma è punita con l'ammenda non inferiore
a lire 150.000 (2) o con l'arresto.
Se
la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata,
si applica l'arresto in misura non inferiore a un anno (3).
(1)
Termine elevato dall'art. 6, comma 8, d.p.r. 30 giugno 1972,
n. 540.
(2)
La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, secondo
comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26,
c.p., l'entità della sanzione non può superare lire 2.000.000.
La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.
32, secondo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
(3)
Articolo aggiunto dall'art. 4, l. 1º luglio 1959, n. 514 e così
rinumerato dall'art. 15, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo
28
Alla
domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale
debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.
L'invenzione
deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo
perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere
contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
Se
una invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto
ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione
di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può
essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta
del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si
dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste
dal regolamento.
In
caso di rivendicazione di priorità derivante dal deposito di una
precedente domanda, il richiedente fornirà all'Ufficio italiano
brevetti e marchi i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza
della priorità (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 16, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
29
Ogni
domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
Se
la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti
e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare
tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare,
per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno
effetto dalla data della domanda primitiva.
Il
ricorso alla Commissione stabilita da questo decreto sospende
il termine assegnato dall'Ufficio.
Articolo
30
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 17, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo
31
L'esame
della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarità
formale e la corrispondenza del titolo all'oggetto dell'invenzione,
è rivolto ad accertare se l'invenzione è conforme alle disposizioni
dell'art. 12 e non contrasti con quelle dell'art. 13 di questo
decreto (1).
L'esame
anzidetto non deve riguardare il valore tecnico od economico dell'invenzione.
Qualora
non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi respinge la domanda.
(1)
Comma così modificato dall'art. 19, d.p.r. 22 giugno 1979, n.
338.
Articolo
32
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 19, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo
33
In
ogni caso, sui brevetti concessi dall'ufficio deve essere apposta
l'annotazione che l'attuazione delle invenzioni, oggetto dei brevetti
stessi, non potrà essere effettuata se non con l'osservanza delle
disposizioni legislative e regolamentari concernenti la produzione
e il commercio dei prodotti oggetto delle invenzioni (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 8, d.p.r. 30 giugno 1972,
n. 540.
Articolo
34
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo
35
Il
provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge
la domanda, o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere
comunicato al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso
entro trenta giorni dalla data della comunicazione.
Entro
lo stesso termine, può ricorrere l'inventore, al quale l'Ufficio
abbia respinto la richiesta di inserire il suo nome nel [registro
dei brevetti] (1) e nel brevetto.
(1)
Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30
giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Articolo
36
Sui
ricorsi decide la Commissione di cui al successivo art. 71, la
quale procede udite le parti interessate, o i lori incaricati
o mandatari, e tenute presenti le loro osservazioni scritte.
Il
ricorso ai sensi del secondo comma del precedente articolo non
sospende la concessione del brevetto, salva la successiva inserzione
nel [registro dei brevetti] (1) del nome dell'inventore.
(1)
Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30
giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Articolo
37
(Omissis)
(1).
La
concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni
giudiziarie circa la validità di esso e i diritti derivanti dall'invenzione.
(1)
Comma abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo
38
L'Ufficio
pubblica nel Bollettino dei brevetti di cui al successivo art.
97 la notizia dei brevetti concessi.
Dopo
la concessione del brevetto la descrizione e i disegni posti a
disposizione del pubblico, sono stampati.
Nella
copia a stampa e nella pubblicazione del Bollettino verrà inserito
il nome dell'inventore (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 20, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
39
L'Ufficio
italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione
dell'inventore.
Una
designazione incompleta o errata dell'inventore può essere rettificata
soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso
della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non
sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto, anche
da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo.
Se
un terzo presenta all'Ufficio una sentenza, passata in giudicato,
in base alla quale il richiedente o il titolare di un brevetto
è tenuto a designarlo come inventore, l'Ufficio lo annota sul
[Registro dei brevetti] (1) e ne dà notizia nel Bollettino.
Le
disposizioni degli articoli 35 e 36 valgono anche, in quanto applicabili,
nei casi di cui ai precedenti comma (2).
(1)
Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30
giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 21, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
40
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo
40/bis
A
richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità,
il Ministero della difesa può chiedere, per un tempo anche superiore
a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di
ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto
già depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto.
Le
indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente
(1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 6, l. 1º luglio 1959, n. 514, nel
testo sostituito dall'art. 3, l. 12 febbraio 1974, n. 96.
Articolo
41
L'invenzione
deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta
di differimento e per tutta la durata del differimento stesso,
nonché durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo
decreto e questo porti l'obbligo del segreto (1).
L'invenzione
deve essere altresì tenuta segreta nel caso previsto nel secondo
comma del precedente art. 10, dopo che sia stata comunicata all'interessato
la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione
del segreto.
Tuttavia
l'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero competente lo
consenta.
La
violazione del segreto è punita ai termini dell'art. 262 del codice
penale.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 7, l. 1º luglio 1959, n. 514.
Articolo
42
I
ministeri anzidetti e gli stabilimenti dipendenti possono chiedere
che le domande di brevetto per invenzioni industriali da essi
presentate siano mantenute segrete.
Articolo
43
Qualora,
per invenzione interessante la difesa militare del paese, il Ministero
competente richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui nell'art.
40 [abrogato], consenta la concessione del brevetto, la procedura
relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma
segreta. In tal caso non si effettua alcuna pubblicazione e non
si consentono le visioni indicate da questo decreto.
Articolo
44
Il
brevetto per invenzioni industriale è soggetto alle seguenti tasse:
1)
tassa di domanda;
2)
tassa annuale per il mantenimento in vigore del brevetto;
3)
tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni
(1).
(1)
Vedi, ora, Titolo IV della tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre
1972, n. 641.
Articolo
45
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 22, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo
46
(Omissis)
(1).
(1)
Vedi, ora, Titolo IV della tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre
1972, n. 641.
Articolo
47
(Omissis)
(1).
(1)
Vedi, ora, Titolo IV della tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre
1972, n. 641.
Articolo
48
(Omissis)
(1).
(1)
Vedi, ora, Titolo IV della tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre
1972, n. 641.
Articolo
49
Se,
per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una tassa annuale
venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, su istanza dell'interessato, può ammettere
come utile l'integrazione o la regolarizzazione, anche tardiva,
del pagamento.
Ove
l'Ufficio respinga l'istanza, l'interessato può ricorrere alla
Commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione.
Articolo
50
Il
richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con comunicazione
che pervenga all'Ufficio italiano brevetti e marchi se non è trascritta
licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l'uso non
esclusivo della invenzione.
Gli
effetti della licenza decorrono dalla notifica al titolare dell'accettazione
dell'offerta, anche se non è accettato il compenso. In quest'ultimo
caso alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento
del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di
tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato
dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione
dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con
equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua
od erronea, oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio
arbitratore la determinazione è fatta dal giudice.
Il
compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti per
la determinazione di quello originario qualora si siano prodotti
o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato
il compenso già fissato.
Il
richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico
licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà delle
tasse annuali. La riduzione è concessa dall'Ufficio italiano brevetti
e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel [registro
dei brevetti] (1), pubblicata nel Bollettino e gli effetti di
essa perdurano finché non è revocata (2).
(1)
Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30
giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 24, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
51
All'inventore,
il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere
la esenzione dalla tassa di stampa e la sospensione dal pagamento
delle tasse annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del
quinto anno, l'inventore, che intenda mantenere in vigore il brevetto,
deve pagare, oltre la tassa annuale per il sesto anno, anche quelle
arretrate; in caso contrario, il brevetto decade e l'inventore
non è tenuto al pagamento delle tasse degli anni anteriori.
TITOLO
V
ATTUAZIONE,
DECADENZA, RINUNCIA E NULLITÀ DEL BREVETTO (1)
(1)
Rubrica così modificata dall'art. 25, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
52
L'invenzione
industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata
nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in
grave sproporzione con i bisogni del paese.
Le
invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano
in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta
nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli
oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima,
purché siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso
di esposizione di più breve durata, per tutto il periodo di essa.
Articolo
53
1.
L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti
prodotti in Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea
e/o da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio
non costituisce attuazione dell'invenzione (1).
(1)
Articolo così sostituito prima dall'art. 52, l. 22 febbraio
1994, n. 146 e poi dall'art. 16, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Articolo
54
1.
Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro
anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade
successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto
o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari,
non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio
dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro
dell'Unione europea e/o in uno Stato membro dell'Organizzazione
mondiale del commercio ovvero l'abbia attuata in misura tale da
risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere
concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione
medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.
2.
La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire
concessa:
a)
qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre
anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione
con i bisogni del paese;
b)
se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata
senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso
in base a domanda precedente. In tal caso la licenza può essere
concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria
a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto
all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico
di considerevole rilevanza economica. Salvo il disposto dell'art.
54-bis, comma 5, la licenza così ottenuta non è cedibile se non
unitamente alla cessione del brevetto sull'invenzione dipendente.
Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto
a sua volta alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni
ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.
3.
Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai
sensi dei precedenti commi, deve provare di essersi preventivamente
rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere
da questi una licenza contrattuale a eque condizioni.
4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni
brevettate appartenenti all'Amministrazione militare e a quelle
tenute segrete ai sensi dell'art. 41 del presente decreto (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 17, d.lg. 19 marzo 1996,
n. 198.
Articolo
54/bis
La
licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente
attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare
del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali
cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso
sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno
del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.
La
licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione,
da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto
o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente
la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine a una soddisfacente
attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella
licenza medesima.
La
licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento
dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento
del mercato interno (1).
La
licenza obbligatoria non può essere accordata al contraffattore
della invenzione.
La
licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla
rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso
del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita
soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare
di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.
La
concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio,
anche da parte del licenziatario, della azione giudiziaria circa
la validità del brevetto o dei diritti che ne derivano (2).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 18, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
(2)
Articolo aggiunto dall'art. 2, d.p.r. 26 febbraio 1968, n. 849.
Articolo
54/ter
La
concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare
del brevetto, o il suo avente causa, dall'onere di attuare l'invenzione.
Il
brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro
due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria o
lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione
con i bisogni del paese (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 2, d.p.r. 26 febbraio 1968, n. 849.
Articolo
54/quater
1.
Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito,
la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre
condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione
allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento
del compenso. In caso di opposizione la misura e le modalità di
pagamento del compenso sono determinate a norma dell'art. 50,
secondo comma.
2.
Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere variate
su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano
validi motivi al riguardo.
3.
Per la modificazione del compenso si applica l'art. 50, terzo
comma.
4.
La licenza è revocata con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, qualora non risultino adempiute
le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure
il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del
compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in
cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza
obbligatoria, o il suo avente causa, conceda a terzi l'uso del
brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite
per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese
alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.
5.
La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati
è effettuata a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
6.
Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione
delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione
o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei
brevetti e annotati nel [registro dei brevetti] (12).
(1)
Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30
giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
(2)
Articolo prima aggiunto dall'art. 2, d.p.r. 26 febbraio 1968,
n. 849, successivamente abrogato dall'art. 6, d.p.r. 18 aprile
1994, n. 360, ed infine di nuovo aggiunto dall'art. 19, d.lg.
19 marzo 1996, n. 198.
Articolo
54/quinquies
1.
La licenza obbligatoria è altresì revocata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se e quando
le circostanze che ne hanno determinato la concessione cessano
di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi.
2.
La revoca può essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza
presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi che ne dà pronta
notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata, può opporsi motivatamente
alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti
e marchi. Si applicano gli articoli 4 e 5 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 360.
3.
In caso di revoca colui che aveva ottenuto la licenza può attuare
l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in
quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi (1).
(1)
Articolo prima aggiunto dall'art. 2, d.p.r. 26 febbraio 1968,
n. 849, successivamente abrogato dall'art. 6, d.p.r. 18 aprile
1994, n. 360, ed infine di nuovo aggiunto dall'art. 20, d.lg.
19 marzo 1996, n. 198.
Articolo
54/sexies
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 21, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Articolo
55
Il
brevetto decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza
della tassa annuale dovuta, osservate le disposizioni degli articoli
seguenti (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 27, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
56
Trascorso
il mese di scadenza della tassa annuale e trascorsi altresì inutilmente
i successivi sei mesi di cui all'art. 47, e comunque scaduto il
termine utile per il pagamento della tassa, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione
raccomandata, che non risulta effettuato, nel termine prescritto,
il pagamento della tassa dovuta.
L'Ufficio,
dopo trenta giorni dalla comunicazione anzidetta, dà atto nel
[registro dei brevetti] (1), con apposita annotazione, dell'avvenuta
decadenza del brevetto per mancato pagamento della tassa annuale,
pubblicando poi nel Bollettino la notizia della decadenza stessa.
(1)
Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30
giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Articolo
57
Il
titolare del brevetto, ove possa provare di aver tempestivamente
effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione
dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino,
l'annullamento dell'anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica
della pubblicazione. La Commissione procede udita la parte interessata,
o i suoi incaricati, e tenute presenti le loro eventuali osservazioni
scritte.
Tanto
della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della
sentenza deve essere presa nota nel [registro dei brevetti] (1)
e pubblicata notizia nel Bollettino.
(1)
Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30
giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Articolo
58
Intervenuta
la pubblicazione di cui all'art. 56 e trascorsi sei mesi da tale
pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto
s'intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo
anno pel quale sia stata pagata ultimamente la tassa.
Articolo
59
Il
brevetto è nullo:
1)
se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 12,
13, 14, 16 e 17;
2)
se l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro
e completo da consentire a persona esperta di attuarla;
3)
se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della
domanda iniziale;
4)
se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'inventore
non si sia valso delle facoltà accordategli dall'art. 27-bis.
Se
le cause di nullità di cui sopra colpiscono solo parzialmente
il brevetto la relativa sentenza di nullità parziale comporta
una corrispondente limitazione del brevetto stesso.
Il
brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto
del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato
voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la
nullità. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del
diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo (1).
Qualora
la conversione comporti il prolungamento della durata originaria
del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della
prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi
per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere
licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di
maggiore durata (2).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 7, l. 14 febbraio 1987, n. 60.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 28, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
59/bis
La
declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma
non pregiudica:
a)
gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in
giudicato già compiuti;
b)
i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente
al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la
nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In questo
caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze, può
accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione
del contratto (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 29, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo
59/ter
Il
titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi da annotare sul [Registro dei brevetti]
(1).
Qualora
in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che
attribuiscono o accertano diritti patrimoniali di terzi sul brevetto
ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione
o l'accertamento di tali diritti, la rinunzia è senza effetto
se non accompagnata da consenso scritto dai terzi medesimi (2).
(1)
Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30
giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
(2)
Articolo aggiunto dall'art. 29, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo
59/quater
Il
brevetto può essere limitato su istanza del titolare alla quale
debbono unirsi la descrizione e i disegni modificati.
Ove
l'Ufficio accolga l'istanza il richiedente dovrà provvedere a
versare nuovamente la tassa di cui al punto 3) dell'art. 44 qualora
si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente
concesso.
L'istanza
di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio
di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato
la relativa sentenza. Neppure può essere accolta in mancanza del
consenso delle persone indicate nel comma 2 dell'art. 59-ter.
L'Ufficio
pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto
(1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 29, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo
60
I
diritti di brevetto, anche se derivanti da domande in corso, possono
essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare
del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.
L'espropriazione
può essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i
bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni contenute negli
articoli 54-quater e seguenti in quanto compatibili (1).
L'espropriazione
anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare
del Paese e riguardi brevetti di titolari italiani, trasferisce
all'Amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere
brevetti all'estero, salvo rinuncia o limitazioni dell'Amministrazione
stessa.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 22, d.lg. 19 marzo 1996, n.
198.
Articolo
61
L'espropriazione
ha luogo per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con quello per le finanze,
sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa
la difesa militare del Paese, o, negli altri casi, la Commissione
dei ricorsi.
Il
decreto di espropriazione dell'interesse della difesa militare
del Paese, quando venga emanato prima della stampa prescritta
nell'art. 38, potrà contenere l'obbligo e stabilire la durata
del segreto sull'oggetto dell'invenzione.
La
violazione del segreto è punita ai sensi dell'art. 262 del codice
penale.
Articolo
62
Nel
decreto di espropriazione per pubblica utilità, è anche fissata
l'indennità spettante al titolare del brevetto, sentita la Commissione
dei ricorsi; nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa
militare del Paese, l'indennità può invece essere determinata
successivamente.
Articolo
63
Nei
casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del
Paese, l'indennità è fissata, in mancanza di accordo fra le parti,
da un arbitro nominato dalle parti stesse. Ove le parti non si
accordino sulla nomina dell'arbitro, l'indennità sarà determinata
da un collegio arbitrale, composto di tre membri, scelti, uno
dall'espropriato, uno dal Ministero proponente e il terzo, con
funzione di Presidente, dai due nominati o, in caso di disaccordo,
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Gli arbitri, ad eccezione di quello nominato dall'amministrazione
espropriante, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli albi
dei professionisti. Le norme relative alla procedura da seguire
nell'arbitrato e all'onere delle spese saranno stabilite nel regolamento.
Articolo
64
Il
lodo deve essere depositato presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dall'accettazione
dell'arbitro o dalla costituzione del collegio arbitrale. È ammessa
una sola proroga di non oltre tre mesi. Il lodo deve essere tenuto
segreto a richiesta del Ministero espropriante e non è soggetto
ad alcun gravame. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato rilascia, a domanda dell'interessato, certificato
di deposito del lodo con l'indicazione della somma da pagarsi
e della persona del creditore.
All'inventore,
il quale provi di aver perduto il diritto di priorità all'estero
per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito
alla espropriazione, sarà concesso un equo indennizzo, osservate
le norme del presente e dei precedenti articoli.
Articolo
65
Contro
i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità è ammesso
ricorso, in sede giurisdizionale, al Consiglio di Stato, tranne
per le controversie riguardanti l'ammontare dell'indennità, le
quali sono di competenza dell'Autorità giudiziaria.
Nei
casi però di espropriazione nell'interesse della difesa militare
del Paese, il decreto non è soggetto ad alcun gravame.
I
decreti di espropriazione devono essere annotati nel [registro
dei brevetti] (1) a cura dell'Ufficio.
(1)
Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30
giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Articolo
66
Debbono
essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi:
1)
gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono,
in tutto o in parte, diritti su brevetti nazionali per invenzioni
industriali;
2)
gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono,
modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento,
o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo art.
69, concernenti i brevetti anzidetti (1);
3)
gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia,
relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;
4)
il verbale di pignoramento;
5)
il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
6)
il verbale di sospensione della vendita di parte dei brevetti
pignorati per essere restituita al debitore a norma del codice
di procedura civile;
7)
i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;
8)
le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei
precedenti numeri 1), 2) e 3), quando tali atti non siano stati
precedentemente trascritti.
Le
sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione,
la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere
annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono.
Possono
inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere
le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso, gli effetti
della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione
della domanda giudiziale;
9)
i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta cessione legittima
e le sentenze relative;
10)
le sentenze di cui all'art. 27-bis e le relative domande giudiziali
(2);
11)
le sentenze di cui all'art. 59, terzo comma, e le relative domande
giudiziali (3).
(1)
Numero così modificato dall'art. 30, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
(2)
Numero aggiunto dall'art. 30, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
(3)
Numero aggiunto dall'art. 7, l. 14 febbraio 1987, n. 60.
Articolo
67
La
trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta.
Per
ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita
nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia
autentica dell'atto pubblico, ovvero originale o la copia autentica
della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non
sia possibile, è in facoltà dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata.
L'Ufficio,
esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo,
alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.
Contro
il rifiuto dell'Ufficio, il richiedente può ricorrere, entro trenta
giorni, alla Commissione dei ricorsi, che provvede con sua sentenza
motivata, sentito il richiedente, o un suo incaricato, e tenute
presenti le eventuali osservazioni scritte.
L'ordine
delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione
delle domande.
Le
omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta
sull'atto che si intende trascrivere, o sul brevetto, a cui l'atto
si riferisce, non nuociono alla validità della trascrizione.
Articolo
68
Gli
atti e le sentenze di cui al precedente art. 66, tranne i testamenti
e gli altri atti e sentenze indicati ai numeri 4, 9 e 10 finché
non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che
a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti
sul brevetto (1).
Nel
concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare,
è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto.
La
trascrizione di verbale di pignoramento, finché dura l'efficacia
di questo, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli
atti e delle sentenze anzidetti; gli effetti di tali trascrizioni
vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione,
purché avvenga entro tre mesi dalla data dell'aggiudicazione stessa.
I
testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione,
e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la
continuità dei trasferimenti.
(1)
Comma così modificato dall'art. 31, d.p.r. 22 giugno 1979, n.
338.
Articolo
69
I
diritti di garanzia sui brevetti per invenzioni industriali debbono
essere costituiti per crediti di danaro. Nell'eseguire la trascrizione,
l'ammontare del credito, ove non sia espresso in moneta nazionale,
sarà convertito nella somma equivalente di quest'ultima.
Nel
concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine
delle trascrizioni.
La
cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita
in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore
con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione
sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito
al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia, ai sensi
del successivo art. 87.
Per
la cancellazione è dovuta la stessa tassa prescritta per la trascrizione.
TITOLO
VIII
ORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE
Articolo
70
Ai
servizi attinenti alla materia regolata dal presente decreto provvede,
presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 84, d.lg. 4 dicembre 1992,
n. 480.
Articolo
71
Le
decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, sono deferite ad una
commissione composta di un presidente, un presidente aggiunto
e di otto membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore
a quello di consigliere di appello, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, o fra i professori di materie giuridiche delle
università o degli istituti superiori dello Stato. La commissione
si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente
aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della
commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, durano in carica due anni e
sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei
tecnici scelti dal presidente tra i professori delle università
o degli istituti superiori, per riferire su singole questioni
ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo
(1).
Il
Direttore dell'Ufficio fa parte della Commissione senza voto deliberativo
(2).
La
Commissione anzidetta ha altresì funzione consultiva del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella materia
dei brevetti d'invenzione.
I
compensi per i componenti la commissione, i componenti la segreteria
della commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati
alla commissione per riferire su singole questioni, sono determinati
ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica (3).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 18, d.lg. 8 ottobre 1999, n.
447.
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 1995, n. 158,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui prevede che il direttore dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi fa parte della Commissione indicata nella
medesima disposizione allorché essa svolge funzioni giurisdizionali.
(3)
Comma prima aggiunto dall'art. 17, l. 14 febbraio 1987, n. 60,
e poi così sostituito dall'art. 13, l. 21 febbraio 1989, n.
70.
Articolo
72
Nelle
sentenze e nelle altre decisioni della Commissione dei ricorsi,
debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del
codice di procedura civile relative alla pronunciazione e alla
forma delle sentenze e delle ordinanze.
Le
norme per il funzionamento della Commissione stessa saranno stabilite
nel regolamento per l'applicazione di questo decreto.
Articolo
73
Insieme
al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento della tassa
prescritta; questa viene incamerata qualora il ricorso non venga
accolto.
Articolo
74
Le
azioni in materia di brevetti per invenzioni industriali hanno
carattere di azioni commerciali mobiliari.
Articolo
75
Le
azioni in materia di invenzioni industriali si propongono davanti
all'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza,
il domicilio, o la residenza delle parti.
Tali
azioni si propongono davanti all'Autorità giudiziaria del domicilio
del convenuto; quando però il convenuto non abbia residenza, dimora
o domicilio eletto nel territorio dello Stato, dette azioni sono
proposte davanti all'Autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore
ha domicilio o residenza; qualora né l'attore, né il convenuto
abbiano nel territorio dello Stato il domicilio o il domicilio
eletto, è competente l'Autorità giudiziaria di Roma.
L'indicazione
di domicilio annotata nel [registro dei brevetti] (1) vale come
elezioni di domicilio ai fini della determinazione della competenza
e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.
(1)
Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30
giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Articolo
76
Qualora
trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del
diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi
all'Autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti
sono stati commessi.
Articolo
77
1.
L'onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto per
l'invenzione industriale incombe in ogni caso a chi impugna il
brevetto e l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare
del brevetto.
2.
Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle
proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni
detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può
ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca
le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può
ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli elementi
per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione
e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la
contraffazione.
3.
Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra adotta
le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate,
sentita la controparte.
4.
Nella materia di cui al presente decreto, il consulente tecnico
d'ufficio può ricevere documenti inerenti ai quesiti posti dal
giudice anche se non ancora prodotti in causa. Ciascuna parte
può nominare anche più di un consulente (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 23, d.lg. 19 marzo 1996,
n. 198.
Articolo
78
L'azione
diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità
di un brevetto per invenzione industriale può essere promossa
anche di ufficio dal Pubblico Ministero.
(Omissis)
(1).
L'azione
di cui ai due commi precedenti [al comma precedente] deve essere
esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati
nel [registro dei brevetti] (2) quali aventi diritto sul brevetto.
(1)
Comma abrogato dall'art. 32, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
(2)
Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30
giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Articolo
79
Le
decadenze o le nullità anche parziali di un brevetto di invenzione
hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate
con sentenze passate in giudicato.
Tali
sentenze debbono essere annotate nel [registro dei brevetti] (1)
a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (2).
(1)
Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30
giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 33, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338.
Articolo
80
Una
copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia
di brevetti per invenzioni industriali deve essere comunicata
all'Ufficio italiano brevetti e marchi a cura di chi promuove
il giudizio.
Ove
alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'Autorità
giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere
sul merito, dispone che tale comunicazione venga fatta.
Il
cancelliere deve trasmettere all'Ufficio suddetto copia delle
sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei brevetti.
Articolo
81
1.
Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale
può chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di
alcuni o di tutti gli oggetti prodotti in violazione di tali diritti,
nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli
elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate
in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle
informazioni riservate (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 24, d.lg. 19 marzo 1996,
n. 198.
Articolo
82
1.
Salvo quanto diversamente disposto dai commi successivi, i procedimenti
di cui all'art. 81 sono disciplinati dalle norme del codice di
procedura civile concernenti i procedimenti cautelari rispettivamente
di istruzione preventiva e di sequestro.
2.
La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale
giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti
ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici
o di altra natura.
3.
Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni
anche a mezzo di loro rappresentanti ed a essere assistiti da
tecnici di loro fiducia.
4.
Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 di cui all'art.
693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del
codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza
deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare
l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione
il disposto di cui agli articoli 669-octies, 669-novies, 669-undecies
e 675 del codice di procedura civile.
5.
Decorso il termine di cui all'art. 675 del codice di procedura
civile possono essere completate le operazioni di descrizione
e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre
fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di
chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione
o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6.
Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti
a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti
di oggetti prodotti offerti, importati o messi in commercio dalla
parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti
e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale
delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso
ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono
gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti
entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse
a pena di inefficacia (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 25, d.lg. 19 marzo 1996,
n. 198.
Articolo
83
1.
Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale
può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione,
del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione
del brevetto, secondo le norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari.
2.
Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta
per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 26, d.lg. 19 marzo 1996,
n. 198.
Articolo
83/bis
1.
I provvedimenti di cui agli articoli 81, 82 e 83 possono essere
chiesti dal momento in cui la domanda è resa accessibile al pubblico
oppure nei confronti delle persone alle quali la domanda è stata
notificata ai sensi dell'art. 4 (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 34, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
e poi così sostituito dall'art. 27, d.lg. 19 marzo 1996, n.
198.
Articolo
84
In
deroga a quanto è disposto negli articoli precedenti e salve le
esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati,
ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione
di brevetto per invenzione industriale finché figurino nel recinto
di una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta
nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.
(Omissis)
(1).
(1)
Comma abrogato dall'art. 35, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo
85
L'Autorità
giudiziaria può ordinare che la sentenza emessa in dipendenza
di violazioni di diritti di brevetto per invenzione industriale
sia pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva,
in uno o più giornali, da essa indicati, a spese del soccombente.
La
sentenza che accerta la violazione dei diritti di brevetto può
ordinare che gli oggetti così prodotti o importati o venduti,
e i mezzi specifici che hanno servito a produrli, o ad attuare
il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprietà al
titolare del brevetto stesso, salvo restando il diritto al risarcimento
del danno.
È
altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario
degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma precedente,
tenuto conto della residua durata del brevetto o delle particolari
circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore
della violazione, fino all'estinzione del brevetto, degli oggetti
e dei mezzi di produzione.
In
quest'ultimo caso, il titolare del brevetto può chiedere che gli
oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza
di accordo tra le parti, verrà stabilito a norma dell'ultimo comma
dell'articolo seguente sentito, occorrendo, un perito.
Articolo
86
La
sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad
istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita
in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.
Può
fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione
dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.
Delle
cose costituenti violazione dei diritti di brevetto per invenzione
industriale non si può disporre la remozione o la distruzione,
né può esserne interdetto l'uso quando appartengano a chi in buona
fede ne fa uso personale o domestico.
Sulle
contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in
questo e nel precedente articolo decide, con ordinanza non soggetta
a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il
Presidente del collegio o il Pretore che ha emesso la sentenza
recante le misure anzidette.
Articolo
87
I
diritti patrimoniali in materia di brevetti per invenzioni industriali
possono formare oggetto di esecuzione forzata.
All'esecuzione
si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile
per l'esecuzione sui beni mobili.
Il
regolamento potrà stabilire norme particolari per tale esecuzione
e potrà anche determinare le modalità per il soddisfacimento dei
diritti assistiti da garanzia costituita sui brevetti stessi e
per l'estinzione della garanzia.
Articolo
88
Chiunque,
senza commettere falsità in segni di autenticazione, certificazione
o riconoscimento, fabbrica, spaccia, espone, adopera industrialmente,
introduce nello Stato oggetti in frode ad un valido brevetto d'invenzione
industriale, è punito, [a querela di parte], con la multa fino
a lire due milioni (1) (2).
(1)
L'ammontare della multa è stato, da ultimo, così elevato dall'art.
113, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2)
L'art. 20, l. 21 febbraio 1989, n. 70 (commi 2 e 3), così dispone:
«2. In materia di protezione e tutela dei diritti inerenti alla
topografia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli da 74 a 89 del regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127.
3.
Per i fatti di cui agli articoli 88 e 89 del citato regio decreto
n. 1127 del 1939 si applicano le sanzioni amministrative, rispettivamente,
da lire duemilioni a lire ventimilioni e da lire unmilione a
lire diecimilioni».
Articolo
89
Chiunque
appone, su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti
al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da
brevetto, è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000
a lire 10.000.000 (1).
(1)
La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n.
689, e così elevata dall'art. 20, l. 21 febbraio 1989, n. 70.
TITOLO
IX
DISPOSIZIONI
GENERALI E TRANSITORIE
Capo
I
Articolo
90
Il
richiedente o il titolare di un brevetto che, pur avendo usato
la massima diligenza esigibile, non abbia potuto osservare un
termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
o della commissione dei ricorsi è reintegrato nei suoi diritti
se l'impedimento ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda
di brevetto o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza
del brevetto o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una
facoltà di ricorso.
Nel
termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento deve essere
compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione
con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione
idonea. L'istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla
scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento
di una tassa annuale, detto periodo di un anno decorre dal giorno
di scadenza del termine utile, ai sensi dell'art. 47, per il versamento
dell'annualità senza sopratassa. Nel caso di mancato pagamento
di una tassa annuale, detto periodo di un anno decorre dal giorno
di scadenza del termine utile, ai sensi dell'art. 47, per il versamento
dell'annualità senza sopratassa. Nel caso di mancato pagamento
di una tassa per il mantenimento in vigore di un brevetto, deve
anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento della
tassa dovuta, comprensiva della sopratassa di cui all'art. 47.
Contro
i provvedimenti di rigetto dell'istanza di reintegrazione da parte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi è ammesso il ricorso,
entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione dei
ricorsi. Sull'istanza di reintegrazione del diritto di presentare
ricorso decide la commissione dei ricorsi.
Le
disposizioni di questo articolo non sono applicabili: ai termini
di cui al precedente secondo comma, al termine per la rivendicazione
dei diritti di priorità, ai termini la cui osservanza condiziona
l'applicazione del terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, al termine assegnato
ai sensi dell'art. 29 per la scissione delle domande di brevetto
e per la presentazione della domanda divisionale (1).
(1)
L'originario art. 90, modificato dalla l. 19 ottobre 1956, n.
1356, è stato abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972,
n. 540. Successivamente, l'art. 36, d.p.r. 22 giugno 1979, n.
338, ha aggiunto il vigente articolo 90 e l'articolo 90-bis.
Articolo
90/bis
Chiunque
abbia fatto preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato ad
utilizzare l'invenzione nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva
o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del
precedente art. 90 può a titolo gratuito attuare l'invenzione
nei limiti del preuso o quali risultano dai preparativi (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 36, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo
91
Le
domande previste in questo decreto debbono essere dirette all'Ufficio
italiano brevetti e marchi per invenzioni, modelli e marchi.
Esse
debbono essere scritte in lingua italiana e così gli atti allegati.
Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere unita
la traduzione in lingua italiana.
Articolo
92
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo
93
Il
richiedente o il mandatario se vi sia deve, in ciascuna domanda,
indicare o eleggere il suo domicilio nel territorio dello Stato
per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di
questo decreto (1).
I
mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, che li annota nel [registro dei brevetti]
(2).
Ove
manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso
in cui sia comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi la
cessazione del domicilio eletto ai termini del comma precedente,
e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio nel territorio
dello Stato, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono
mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto
di esso, nell'albo dell'Ufficio stesso.
I
mutamenti del nome del titolare del brevetto debbono essere portati
a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per
l'annotazione nel [registro dei brevetti] (2).
(1)
Comma così modificato dall'art. 37, d.p.r. 22 giugno 1979, n.
338.
(2)
Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30
giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Articolo
94
Nessuno
è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle
procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le
persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro
dipendente anche se non abilitato.
La
nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta con separato
atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera
d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.
Il
mandato conferito con la lettera d'incarico vale soltanto per
l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con
l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Il
mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in
un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Il
mandato può anche essere conferito ad un avvocato [o procuratore
legale iscritto nel rispettivo albo professionale] (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 38, d.p.r. 22 giugno 1979,
n. 338. La l. 24 febbraio 1997, n. 27 ha soppresso l'albo dei
procuratori legali; per effetto dell'art. 3 della stessa l.
27/1997, il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito
con il termine «avvocato».
Articolo
95
La
domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui è prescritto
il pagamento di una tassa, non è ricevibile qualora non sia corredata
dal documento che ne comprovi l'effettuato pagamento.
I
pagamenti possono essere effettuati anche da persona diversa dal
titolare del brevetto.
Nell'annessa
tabella A è indicato l'ammontare delle tasse prescritte da questo
decreto.
Gli
atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla
legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni,
sono indicati nell'annessa tabella B.
Articolo
96
Il
registro delle domande, [quello dei brevetti] (1), le domande
e i relativi documenti sono pubblici.
Salvo
quanto è disposto negli artt. 38, 40 e 61, chiunque può prendere
visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle
registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni contenute
nei registri, nonché copia delle domande e dei relativi documenti.
Tali
certificati o estratti, nonché l'autenticazione di copie di atti
e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte.
(1)
Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art. 10, d.p.r. 30
giugno 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Articolo
97
Le
pubblicazioni previste nel presente decreto si effettuano nel
Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi,
edito a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 85, d.lg. 4 dicembre 1992,
n. 480.
Articolo
98
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano più
applicazione nel nostro ordinamento.
Articolo
99
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano più
applicazione nel nostro ordinamento.
Articolo
100
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano più
applicazione nel nostro ordinamento.
Articolo
101
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano più
applicazione nel nostro ordinamento.
Articolo
102
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano più
applicazione nel nostro ordinamento.
Articolo
103
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano più
applicazione nel nostro ordinamento.
Articolo
104
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano più
applicazione nel nostro ordinamento.
Articolo
105
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano più
applicazione nel nostro ordinamento.
Allegato
1
TABELLA
A
PROSPETTO
DELLE TASSE
(Omissis)
(1).
(1)
Vedi, ora, Titolo IV della tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre
1972, n. 641.
Allegato
2
TABELLA
B
ATTI
E DOCUMENTI SOGGETTI AL BOLLO, OLTRE QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE
(TESTO UNICO) 30 DICEMBRE 1923, N. 3268 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
(Omissis)
(1).
(1)
Vedi, ora, Titolo IV della tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre
1972, n. 641.