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BREVETTI, MARCHI, NOMI DI
ORIGINE
Regio decreto 5 febbraio
1940, n. 244 (in Gazz. Uff., 20 aprile, n. 94). - Testo delle disposizioni regolamentari
in materia di brevetti per invenzioni industriali (1).
(1) Il d.lg. 19 febbraio
1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente
previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite
al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero
presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora
il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al
pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse;
sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali,
eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al
pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi
atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di
diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati
soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo
si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
Preambolo
Articolo 1
È approvato l'unito testo
delle disposizioni regolamentari per l'applicazione del regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, visto, d'ordine
nostro, dal Ministro segretario di Stato per le corporazioni.
Articolo 2
Il richiamato regio decreto
29 giugno 1939, n. 1127, per la parte non ancora entrata in vigore a norma dell'art.
105 e connesse disposizioni, nonché l'unito regolamento, entrano in vigore il 1º
maggio 1940.
Preambolo
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO I
ATTI PER LA CONCESSIONE
DEI BREVETTI
Capo I
Articolo 1
La domanda di brevetto per
invenzione industriale, di cui al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente
le disposizioni legislative nella materia dei brevetti per invenzioni industriali,
può esser fatta tanto da cittadini e sudditi italiani, quanto da stranieri, siano
individui, società associazioni od enti morali, od anche da più individui collettivamente.
Se la domanda è fatta da
una società, da una associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione
e la sede della società o dell'ente.
Articolo 2
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato, dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo 3
La domanda deve essere depositata
dall'inventore o dal suo avente causa, ovvero dal suo mandatario.
La domanda deve contenere:
1) il cognome, il nome,
la nazionalità e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi
sia.
Ogni mutamento del domicilio
indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio centrale dei
brevetti;
2) l'indicazione dell'invenzione,
in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e
lo scopo.
La protezione di speciali
denominazioni o segni, destinati a distinguere il trovato, può solamente essere
conseguita con domanda a parte, ai sensi della legge sui marchi.
Una medesima domanda non
può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni.
Articolo 4
Alla domanda debbono essere
uniti:
1) la descrizione dell'invenzione;
2) i disegni dell'invenzione,
ove sia possibile;
3) il documento comprovante
il versamento delle tasse prescritte (1);
4) la marca da bollo prescritta,
da applicare sul brevetto;
5) la designazione dell'inventore
(2).
Quando vi sia mandatario,
alla domanda deve essere unito anche l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico
(3).
In caso di rivendicazione
di priorità, debbono essere altresì uniti i documenti di cui ai successivi art.
11 e seguenti.
(1) Numero così sostituito
dall'art. 39, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338. Ora il pagamento avviene mediante versamento
sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro di Roma: vedi art.
11-bis r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, aggiunto dal r.d. 31 ottobre 1942, n. 1849.
Le modalità del pagamento sono invece regolate da circolari ministeriali.
(2) Numero aggiunto dall'art.
39, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
(3) Vedi art. 94, r.d. 29
giugno 1939, n. 1127.
Articolo 5
La descrizione, contenente
le indicazioni prescritte dall'art. 28 del regio decreto del 29 giugno 1939, n.
1127, deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica, e
deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente,
ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto (1).
La descrizione deve essere
scritta, e impressa, in modo indelebile e chiaro, sulla prescritta carta bollata,
o su carta dello stesso formato munita di marche da bollo, annullate debitamente.
Alla domanda si debbono unire tre originali di detta descrizione, della cui identità
risponde il richiedente il brevetto. I tre originali debbono essere firmati dal
richiedente o dal mandatario.
(1) Comma così sostituito
dall'art. 40, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 5/bis
Una domanda di brevetto
riguardante un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto secondo tale procedimento
sarà considerata descritta ai sensi dell'art. 28 del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127, qualora:
1) una coltura del microorganismo
sia stata depositata, al più tardi il giorno stesso del deposito della domanda di
brevetto, presso un centro di raccolta di tali colture;
2) la domanda depositata
contenga le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche
del microorganismo;
3) la domanda venga completata
con l'indicazione di un centro di raccolta di colture abilitato presso il quale
una coltura del microorganismo sia stata depositata nonché il numero e la data di
deposito di detta coltura, salva la facoltà per l'Ufficio centrale brevetti di chiedere
copia della ricevuta di deposito.
Si considerano centri abilitati
quelli riconosciuti ai fini dell'ottenimento di un brevetto europeo o una autorità
internazionale riconosciuta in forza di convenzione ratificata dall'Italia.
Le indicazioni di cui al
n. 3) del precedente comma possono essere comunicate entro un termine di 2 mesi
a decorrere dal deposito della domanda di brevetto. La comunicazione di queste indicazioni
è considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve del titolare della domanda
a mettere la coltura depositata a disposizione di qualsiasi persona, che a partire
dalla data in cui la domanda di brevetto è resa accessibile al pubblico, presenti
richiesta al centro di raccolta presso il quale il microorganismo è stato depositato.
Tale richiesta dovrà essere
notificata al titolare della domanda o del brevetto e dovrà essere completata dalle
seguenti indicazioni:
1) il nome e l'indirizzo
di chi fa la richiesta;
2) l'impegno di chi presenta
la richiesta nei confronti del titolare del brevetto o della domanda di brevetto
di non rendere accessibile coltura a qualsiasi terzo;
3) l'impegno ad effettuare
l'utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto qualificato nominativamente
indicato esclusivamente a fini sperimentali fino alla data in cui la domanda di
brevetto non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente decaduto
o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi possibilità di reintegrazione a favore
del richiedente o del titolare del brevetto ai sensi dell'art. 90 del regio decreto
29 giugno 1939, n. 1127.
L'esperto designato per
l'utilizzazione è responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente
(1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
41, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 6
Le figure dei disegni dell'invenzione,
anche se comprese in più tavole, debbono essere numerate progressivamente e i numeri
delle figure stesse, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie
parti, debbono essere richiamati nella descrizione.
I disegni debbono essere
eseguiti a linee di inchiostro nero, indelebile, su cartoncino, carta o tela da
disegno, munita delle marche da bollo prescritte, annullate debitamente. Essi debbono
essere contenuti in tavole che, compreso un margine di almeno due centimetri, abbiano
le dimensioni di cm. 21 x 30. Alla domanda si debbono unire tre originali di detti
disegni, della cui identità risponde il richiedente il brevetto. I tre originali
debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.
Articolo 7
Qualora il depositante presenti
un solo esemplare della descrizione o dei disegni, è concessa facoltà di presentare
gli altri due esemplari entro due mesi dal deposito della domanda (1).
Uguale termine è concesso
per la presentazione della designazione dell'inventore e della lettera di incarico
(2).
(1) Comma così modificato
dall'art. 42, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
(2) Comma aggiunto dall'art.
42, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 8
La lettera d'incarico, di
cui all'art. 94 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere sottoscritta
dal richiedente e controfirmata dall'incaricato.
La lettera d'incarico è
considerata scrittura privata ai fini dell'applicazione dell'art. 485 del codice
penale.
Articolo 9
Il mandatario, che abbia
presentato la procura generale, ha facoltà, in ciascuna successiva domanda di brevetto,
a nome dello stesso mandante, di fare riferimento a tale procura.
Articolo 10
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
43, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
Capo II
Articolo 11
Quando si verifichi la priorità
di un deposito fatto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, si deve
unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del richiedente, il titolo
dell'invenzione, la descrizione e i disegni del trovato, che forma oggetto di quel
deposito, nonché la data in cui il deposito è avvenuto.
Se il deposito è stato eseguito
da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente
causa del primo depositante (1).
(1) Articolo così modificato
dall'art. 44, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 12
I documenti di cui all'articolo
precedente debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, contenente,
per le eventuali indicazioni quantitative, oltre le misure originarie, anche quelle
rapportate al sistema metrico decimale.
L'Ufficio centrale dei brevetti
ha facoltà di richiedere che la traduzione sia asseverata e autenticata dinanzi
ad autorità italiane.
I certificati, anch'essi
tradotti, rilasciati da direttori o da presidenti degli uffici di Stati facenti
parte dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale sono
esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali,
munite del timbro o del visto dell'ufficio da cui provengono.
Il richiedente risponde
della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.
Tutti i documenti, e le
rispettive traduzioni, prodotti per la rivendicazione dei diritti di priorità sono
soggetti al bollo, in conformità delle disposizioni vigenti.
Articolo 13
La rivendicazione dei diritti
di priorità deve riferirsi alla domanda di brevetto considerata come prima agli
effetti delle convenzioni internazionali vigenti (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 45, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 14
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
1, d.p.r. 20 ottobre 1953, n. 1145.
Articolo 15
Quando siano state depositate
separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione,
il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità
d'invenzione (1).
Nel caso che con una sola
domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l'unità inventiva di cui
al primo comma, alle nuove domande separate è applicabile l'art. 29 del regio decreto
29 giugno 1939, n. 1127 (2).
(1) Comma così modificato
dall'art. 46, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
(2) Articolo così sostituito
dall'art. 2, d.p.r. 20 ottobre 1953, n. 1145.
Articolo 16
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
47, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 17
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
47, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 18
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
47, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 19
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
47, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 20
La rivendicazione dei diritti
di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.
Il brevetto viene concesso
senza menzione della priorità qualora entro sei mesi dal deposito della domanda
non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del
precedente art. 11 (1).
Qualora la priorità di un
deposito compiuto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque
rifiutata, nel brevetto dovrà farsi analoga annotazione del rifiuto (1) (2).
(1) Comma così modificato
dall'art. 48, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
(2) Articolo così sostituito
dall'art. 3, d.p.r. 20 ottobre 1953, n. 1145.
DISPOSIZIONI [2/2]
Capo III
Articolo 21
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo 22
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo 23
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo 24
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO II
Capo I
Articolo 25
Il richiedente può sempre
ritirare la domanda, purché la sua richiesta pervenga all'Ufficio centrale dei brevetti
in tempo utile, durante la procedura di esame, in ogni caso prima che l'Ufficio
abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto.
Articolo 26
Il richiedente, in tempo
utile, durante la procedura di esame, comunque prima che l'Ufficio o la commissione
dei ricorsi nei casi in cui sia stato interposto ricorso, abbia provveduto in merito
alla concessione del brevetto, ha facoltà di correggere, integrare anche con nuovi
esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente
depositati, mediante postilla sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte
dal richiedente o dal suo mandatario.
L'Ufficio deve conservare
la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione
delle modifiche, ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 49, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 27
Il richiedente, su invito
dell'Ufficio centrale dei brevetti, deve completare la documentazione presentando
appropriati disegni, o nuovi altri disegni, qualora essi siano necessari per l'intelligenza
della descrizione dell'invenzione.
Articolo 28
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
50, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 29
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo 30
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Capo II
REGISTRO DEI BREVETTI E
BREVETTI
Articolo 31
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo 32
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
51, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 33
Agli attestati di concessione
dei brevetti deve essere allegato uno degli esemplari della descrizione e dei disegni
dell'invenzione (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 52, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 34
Agli effetti della liquidazione
della tassa dovuta per la pubblicazione delle descrizioni, di cui alla tabella A,
annessa al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, le pagine di scrittura debbono
rispondere alle condizioni stabilite dalla legge sul bollo (1).
Agli effetti anzidetti,
i disegni debbono essere contenuti in tavole delle dimensioni di centimetri 21 x
30.
(1) Vedi, ora, d.p.r. 25
giugno 1953, n. 492.
Articolo 35
I fascicoli della descrizione
e dei disegni dei singoli brevetti, stampati a norma dell'articolo 38 del regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono posti in vendita a cura del Ministero [delle
corporazioni] (1).
Il prezzo di vendita viene
stabilito con decreto del Ministero [per le corporazioni] (1), di concerto con il
Ministro per le finanze.
(1) Ora Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Articolo 36
I fascicoli dei brevetti
stampati sono inviati gratuitamente [agli Uffici provinciali delle corporazioni]
(1), oppure solamente a quei medesimi [Uffici provinciali delle corporazioni] (1),
presso i quali detti fascicoli potranno riuscire particolarmente utili, nonché agli
enti indicati nell'elenco da compilarsi a cura del Ministero [delle corporazioni]
(2).
Sono inviati anche, in scambio,
agli Uffici dei brevetti di altri Stati.
(1) Ora, Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura.
(2) Ora Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO III
TASSE, RIMBORSI ED ESENZIONI
Articolo 37
I versamenti delle tasse
prescritte, ad eccezione delle tasse di bollo, debbono essere effettuati mediante
vaglia postale, con lo speciale modello, per tasse e concessioni governative, intestato
[al Procuratore del registro (modello 1/H)] (1).
I vaglia debbono risultare
emessi, specificatamente, a favore [del Procuratore del registro di Roma] (1), e,
salvo il caso che ne sia prescritto il deposito, debbono essere spediti, con raccomandata
postale, entro cinque giorni dall'emissione, all'Ufficio centrale dei brevetti.
(1) Ora il pagamento avviene
mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro
di Roma. Le modalità del pagamento sono invece regolate da circolari ministeriali.
Articolo 38
Sono, tuttavia, consentiti
i versamenti eseguiti mediante vaglia postale ordinario, con le limitazioni di effetti
di cui al terzo comma del successivo art. 40, o mediante vaglia telegrafico, emesso
a favore del Ministero [delle corporazioni] (1), Ufficio centrale dei brevetti.
Il mittente deve curare che i vaglia postali ordinari siano spediti all'ufficio
anzidetto raccomandati. Il Ministero, dei vaglia, ordinari e telegrafici, dispone
la girata a favore del [Procuratore del registro di Roma] (2).
(1) Ora Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
(2) Ora il pagamento avviene
mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro
di Roma. Le modalità del pagamento sono invece regolate da circolari ministeriali.
Articolo 39
[Sul vaglia, sia modello
1/H, sia ordinario] (1), nel tagliando deve essere chiaramente indicata la causale
del versamento, con la specificazione, se trattasi di versamento per annualità,
del numero del brevetto, del titolare, del titolo dell'invenzione, sia pure abbreviato,
e dell'annualità per la quale il versamento viene effettuato, il tutto seguito dalla
firma e dal domicilio del mittente.
In caso di versamento mediante
vaglia telegrafico, le indicazioni anzidette debbono risultare dal telegramma.
(1) Ora il pagamento avviene
mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro
di Roma. Le modalità del pagamento sono invece regolate da circolari ministeriali.
Articolo 40
Qualora risultino osservate
le disposizioni dei precedenti artt. 37 e 39, i versamenti effettuati con [vaglia
modello 1/H] (1) prendono data dalla emissione del vaglia.
La stessa norma, osservate
le disposizioni del precedente art. 39, vale anche per i versamenti effettuati con
vaglia telegrafico.
I versamenti effettuati
invece con vaglia postale ordinario, ancorché per essi risultino osservate le disposizioni
degli artt. 38 e 39 non prendono data che dall'arrivo del vaglia all'Ufficio centrale
dei brevetti.
(1) Ora il pagamento avviene
mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro
di Roma. Le modalità del pagamento sono invece regolate da circolari ministeriali.
Articolo 41
Le istanze intese ad ottenere
la integrazione o la regolarizzazione tardiva di una tassa annuale, pagata incompletamente
o, comunque, irregolarmente per evidente errore, o per altri scusabili motivi, possono
essere depositate presso gli Uffici di cui al precedente art. 2, oppure possono
essere spedite direttamente, con raccomandata postale, all'ufficio centrale dei
brevetti.
Alle istanze stesse, che
prendono data dal verbale di deposito o dalla raccomandata, deve essere unito il
[vaglia modello 1/H] (1) per l'importo della tassa e sopratassa dovuta.
(1) Ora il pagamento avviene
mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro
di Roma. Le modalità del pagamento sono invece regolate da circolari ministeriali.
Articolo 42
I rimborsi di tasse, nei
casi previsti, vengono autorizzati dal Ministero [delle corporazioni] (1).
L'autorizzazione ha luogo
di ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscano ad una domanda di brevetto
definitivamente respinta o ad un ricorso accolto; in ogni altro caso, il rimborso
viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza su carta bollata
prescritta, diretta al Ministero [delle corporazioni] (1).
I rimborsi debbono essere
annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte,
vengono annotati nel registro delle domande.
(1) Ora Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Articolo 43
Se l'offerta al pubblico
di licenza a norma dell'art. 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è fatta
in data posteriore al deposito della domanda di brevetto, ma anteriormente alla
concessione del brevetto stesso, la riduzione riguarderà soltanto il pagamento delle
tasse annuali successive al primo triennio; se l'offerta è fatta nella domanda la
riduzione riguarderà anche le tasse stabilite per il primo triennio; negli altri
casi la riduzione riguarderà le tasse delle annualità successive alla comunicazione
dell'offerta (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 53, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 44
Il richiedente un brevetto
per invenzione industriale, che intenda beneficiare dell'esenzione dalla tassa di
stampa e della sospensione dal pagamento delle tasse annuali, ai sensi dell'art.
51 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve allegare alla domanda i documenti
idonei a comprovare di non essere assoggettato al pagamento di imposte dirette erariali,
né mediante iscrizioni nei ruoli, né per ritenuta diretta, per più di lire 20.000
annue (1).
Il Ministero [delle corporazioni]
(2), peraltro, ha facoltà in ogni caso di assumere tutte le informazioni che riterrà
opportune al fine di accertare la effettiva esistenza dello stato d'indigenza.
(1) Importo così elevato
dall'art. 2, l. 9 maggio 1950, n. 367.
(2) Ora Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO IV
INVENZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ
Capo I
Articolo 45
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo 46
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo 47
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo 48
Se il Ministero interessato,
dopo la richiesta di differimento, non intende promuovere l'espropriazione, ne dà
comunicazione all'Ufficio centrale dei brevetti. L'Ufficio dà notizia all'interessato
della comunicazione ad esso pervenuta. In seguito a tale comunicazione, cessa l'obbligo
del segreto e si dà corso alla procedura ordinaria per la concessione del brevetto.
Articolo 49
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
4, d.p.r. 20 ottobre 1953, n. 1145.
Articolo 50
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
8, l. 1º luglio 1959, n. 514.
Articolo 51
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
8, l. 1º luglio 1959, n. 514.
DISPOSIZIONI [2/2]
Capo II
Articolo 52
Qualora il Ministero interessato
intenda promuovere il decreto di espropriazione o quello di uso dell'invenzione,
di cui all'art. 61 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, la determinazione
relativa deve essere comunicata da detto Ministero ai richiedenti il brevetto per
mezzo di lettera raccomandata, e altresì all'Ufficio centrale dei brevetti.
Articolo 53
Il decreto di espropriazione
e quello per l'uso dell'invenzione è, dal Ministero espropriante, trasmesso in copia
all'Ufficio centrale dei brevetti e notificato, nelle forme di legge, agli interessati.
Avvenuta la notifica, i
diritti che hanno formato oggetto della espropriazione passano all'amministrazione
espropriante, che ha, senz'altro, facoltà di valersi dell'invenzione, e all'amministrazione
stessa passa, anche, l'eventuale onere del pagamento delle tasse annuali, prescritte
per mantenere in vigore il brevetto.
Salvo il caso che la pubblicazione
possa recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di uso, e di quelli delle
successive modificazioni e revoche, l'Ufficio pubblica notizia nel Bollettino e
fa annotazione nel registro dei brevetti, o, se il brevetto non è stato ancora concesso,
nel registro delle domande.
Articolo 54
Nel decreto di espropriazione
del solo uso dell'invenzione, ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del regio decreto
29 giugno 1939, n. 1127, deve essere indicata la durata dell'uso stesso, che, in
ogni caso, è prorogabile nei limiti dei venti anni di durata del brevetto (1).
(1) Articolo così modificato
dall'art. 54, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 55
Quando la pubblicazione
non arrechi pregiudizio o ricorrendo il caso di espropriazione del solo uso dell'invenzione,
la concessione del brevetto e la pubblicazione dell'invenzione si effettuano secondo
la procedura ordinaria.
Articolo 56
Ai fini della determinazione
dell'indennità da corrispondersi per l'espropriazione di un brevetto d'invenzione
nell'interesse della difesa militare del paese, l'espropriato, in caso di disaccordo,
entro centottanta giorni dalla notificazione del decreto di espropriazione, promuove
il giudizio arbitrale, di cui all'art. 63 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,
con atto da notificarsi a mezzo di ufficiale giudiziario all'amministrazione espropriante.
Qualora, entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, non sia intervenuto
l'accordo sulla nomina dell'arbitro unico, la parte istante notifica, nelle stesse
forme, il nome del proprio arbitro. L'amministrazione, nel successivo termine di
trenta giorni, notifica, a sua volta, il nome dell'arbitro di sua scelta. Nel caso
di mancato accordo sulla persona del terzo arbitro, entro trenta giorni da quest'ultima
notificazione, il Ministro [per le corporazioni] (1) su istanza della parte diligente,
provvede alla nomina.
(1) Ora Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Articolo 57
L'arbitro unico, o il collegio
arbitrale, stabilisce la sede dell'arbitrato, dove le parti debbono eleggere domicilio,
e determina le norme di procedura e di funzionamento, ai sensi del codice di procedura
civile. Qualsiasi mezzo istruttorio è disposto con ordinanza, anche nel disaccordo
delle parti, e può essere altresì ordinato d'ufficio. Nel caso di giudizio collegiale,
può essere delegata l'esecuzione del mezzo istruttorio anche ad uno solo dei componenti,
che ne determina le modalità.
Al procedimento arbitrale,
per quanto non previsto nell'art. 63 e seguenti del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127, o nel presente regolamento, si applicano le norme del codice di procedura
civile relative al compromesso (1).
(1) Vedi artt. 806 e segg.
c.p.c. 1940.
Articolo 58
Le spese di giudizio arbitrale,
gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli onorari di difesa sono liquidati
nel lodo, che stabilisce altresì su chi ed in quale misura debba gravare l'onere
relativo, a norma del codice di procedura civile (1).
Tale onere grava, in ogni
caso, sull'espropriato quando l'indennità venga liquidata in misura pari od inferiore
a quella offerta inizialmente dall'amministrazione.
(1) Vedi ora artt. 806 e
ss. c.p.c. del 1940.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO V
Articolo 59
La domanda di trascrizione
di un atto, o di una sentenza di cui all'art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127, deve essere redatta in doppio esemplare, osservate le norme sul bollo.
La domanda deve contenere:
1) il cognome, nome e domicilio
del richiedente e del mandatario, se vi sia;
2) il cognome e nome del
titolare del brevetto e l'indicazione del numero e della data del brevetto stesso;
3) la data e la natura del
titolo che si intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l'indicazione
del notaio che l'ha ricevuto;
4) l'indicazione dell'oggetto
dell'atto da trascrivere.
(Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo 60
Alla domanda di trascrizione,
di cui all'articolo precedente, debbono essere uniti:
1) il titolo legale che
si intende trascrivere, osservate le norme della legge sul registro;
2) il vaglia comprovante
il pagamento della tassa prescritta, nelle forme stabilite nel precedente art. 37.
Il titolo di cui al n. 1,
se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua
italiana, autenticata ed asseverata davanti ad autorità italiane.
Quando vi sia mandatario,
si dovrà unire anche l'atto di procura, o la lettera d'incarico, in debita forma.
Articolo 61
Sul registro dei brevetti,
per ogni trascrizione, si deve indicare:
1) la data di presentazione
della domanda, che è quella della trascrizione;
2) il cognome, nome e domicilio
dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente
morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
3) la natura dei diritti
ai quali la trascrizione si riferisce.
Articolo 62
Gli atti e le sentenze,
di cui all'art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, qualora si riferiscano
a brevetti richiesti e non ancora concessi, sono trascritti nel registro delle domande,
ma tale trascrizione deve essere ripetuta nel registro dei brevetti subito dopo
la concessione del brevetto.
Articolo 63
L'Ufficio centrale dei brevetti
restituisce al richiedente un'esemplare della domanda, con la dichiarazione dell'avvenuta
trascrizione.
Gli atti e le sentenze,
presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio stesso.
Articolo 64
Le sentenze che pronunciano
la nullità, o la decadenza, dei brevetti, pervenute all'Ufficio centrale in conformità
dell'art. 80, ultimo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, devono essere
trascritte sul registro dei brevetti e di esse deve esser data notizia nel Bollettino.
Articolo 65
Le richieste di cancellazione
delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme, e con le stesse modalità,
stabilite per le domande di trascrizioni.
Le cancellazioni sono eseguite
mediante annotazione a margine.
Articolo 66
Qualora, per la trascrizione
dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l'ammontare del credito in moneta
nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in
cui la garanzia è stata concessa.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO VI
Articolo 67
Il pignoramento del brevetto
per invenzione industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di
ufficiale giudiziario.
L'atto deve contenere:
1) la dichiarazione di pignoramento
del brevetto, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo, in corrispondenza
delle risultanze del registro dei brevetti;
2) la data del titolo e
della sua esposizione in forma esecutiva;
3) la somma per cui si procede
all'esecuzione;
4) il cognome, nome e domicilio,
o residenza, del creditore e del debitore;
5) il cognome e nome dell'ufficiale
giudiziario.
Il debitore, dalla data
della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del brevetto,
anche per quanto riguarda gli eventuali frutti.
I frutti, maturati dopo
la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del brevetto, si
cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.
Articolo 68
Si osservano nei riguardi
della notificazione dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di
procedura civile per la notificazione delle citazioni (1).
Se colui al quale l'atto
di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nel [Regno]
(2), né abbia in questo eletto domicilio, la notificazione, è eseguita presso l'Ufficio
centrale dei brevetti.
In quest'ultimo caso, copia
dell'atto è affissa nell'albo dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino.
(1) Vedi ora art. 163, ultimo
comma, c.p.c. del 1940.
(2) Leggasi territorio della
Repubblica.
Articolo 69
L'atto di pignoramento del
brevetto deve essere trascritto entro otto giorni dalla notificazione e in difetto
il pignoramento perde ogni efficacia.
Avvenuta la trascrizione
dell'atto di pignoramento del brevetto, e finché il pignoramento stesso spiega effetto,
i pignolamenti, successivamente trascritti, importano opposizione sul prezzo di
vendita, quando siano notificati al creditore procedente.
Articolo 70
La vendita e l'aggiudicazione
dei brevetti pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice
di procedura civile (1), in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari
del presente regolamento.
(1) Vedi ora artt. 529 ss.
c.p.c. del 1940.
Articolo 71
La vendita del brevetto
non può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento.
Un termine di venti giorni
deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita
stessa.
Il Pretore, per la vendita
e l'aggiudicazione di brevetti, dispone le forme speciali che creda opportune nei
singoli casi, provvedendo altresì per l'annuncio della vendita al pubblico, anche
in deroga alle norme del codice di procedura civile.
All'uopo, il Pretore può
stabilire che l'annuncio sia affisso nei locali del Consiglio e [dell'Ufficio provinciale
delle corporazioni] (1), ed in quelli dell'Ufficio centrale dei brevetti, e pubblicato
nel Bollettino dei brevetti.
(1) Ora, Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
Articolo 72
Il verbale di aggiudicazione
deve contenere gli estremi del brevetto, giusta le risultanze del registro dei brevetti.
Articolo 73
Il creditore istante, nell'esecuzione
forzata sui brevetti per invenzioni industriali, deve notificare, almeno dieci giorni
prima della vendita, ai creditori titolari di diritti di garanzia, trascritti ai
termini dell'art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, l'atto di pignoramento
e il decreto di fissazione del giorno della vendita.
Questi ultimi creditori
devono depositare, nella cancelleria dell'Autorità giudiziaria competente, a norma
dell'art. 75 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, le loro domande di collocazione,
con i documenti giustificativi, entro quindici giorni dalla vendita.
Chiunque vi abbia interesse
può esaminare dette domande e i documenti.
Articolo 74
Trascorso il termine di
quindici giorni, previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, il Pretore,
su istanza di una delle parti, fissa l'udienza, nella quale proporrà lo stato di
graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e degli eventuali
frutti.
Il Pretore, nell'udienza,
accertata l'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente, ove le parti
non siansi accordate sulla distribuzione del ricavato e dei frutti, procede alla
graduazione fra creditori ed alla distribuzione di tale ricavato e dei frutti stessi,
secondo le relative norme stabilite nel codice di procedura civile per l'esecuzione
mobiliare (1); quando non sia competente per valore, rimette le parti a udienza
fissa davanti il Tribunale civile.
I crediti con mora, eventuali
o condizionati, divengono esigibili secondo le norme del codice civile.
(1) Vedi ora artt. 541-542
c.p.c. del 1940.
Articolo 75
L'aggiudicatario del brevetto
ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia
sul brevetto stesso, depositando, presso l'Ufficio centrale dei brevetti, copia
del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento
del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme, di cui al precedente art. 65,
per la cancellazione delle trascrizioni.
Articolo 76
I brevetti per invenzioni
industriali, ancorché in corso di concessione, possono essere oggetto di sequestro.
Alla procedura del sequestro
si applicano le disposizioni, in materia di esecuzione forzata, stabilite nei precedenti
articoli, e altresì quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile
(1), in quanto non contrastino con le disposizioni degli articoli sopra richiamati.
(1) Vedi ora artt. 670 e
ss. c.p.c. del 1940.
Articolo 77
Le controversie, in materia
di esecuzione forzata e di sequestro di brevetti, si propongono avanti all'Autorità
giudiziaria dello Stato, competente a norma dell'art. 75 del regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO VII
RICORSI E RELATIVA PROCEDURA
Articolo 78
La Commissione dei ricorsi,
di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è assistita da una
segreteria, i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione
della Commissione, o con decreto a parte.
I componenti la segreteria
anzidetta debbono essere scelti fra gli stessi funzionari dell'Ufficio centrale
dei brevetti, di gruppo A e di grado non superiore al 7º, né inferiore al 9º (1).
(1) Con d.p.r. 10 gennaio
1957, n. 3, sono state introdotte le carriere direttive, di concetto, esecutive
e del personale ausiliario.
Articolo 79
I ricorsi, previsti dal
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, debbono essere o depositati presso gli uffici
di cui al precedente art. 2, o inviati direttamente, per raccomandata postale, alla
segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio centrale dei brevetti.
All'originale del ricorso
devono essere unite tre copie in carta libera, salva tuttavia la facoltà della segreteria
della Commissione di richiedere un numero maggiore di copie.
Articolo 80
1. Il presidente della commissione
assegna alla sezione competente il ricorso. Il presidente o il presidente aggiunto
nomina un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove trattasi di questioni
di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti tra i
tecnici aggregati (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 19, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 81
Le copie per le controparti,
nei casi previsti all'art. 35, secondo comma, e all'art. 39 del regio decreto 29
giugno 1939, n. 1127, sono trasmesse alle medesime contropartite in plico raccomandato,
a cura della segreteria della Commissione.
Il Presidente, o il relatore
da lui delegato, fissa i termini, non superiori in ogni caso a novanta giorni, per
la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito
dei documenti relativi.
Si devono osservare, per
la presentazione e la trasmissione di detti atti, le disposizioni del presente e
dei precedenti articoli.
Articolo 82
Scaduti i termini di cui
all'articolo precedente, la Commissione può disporre i mezzi istruttori che crede
opportuni, stabilendone le modalità.
Il Presidente, o il relatore
da lui delegato, durane il corso dell'istruttoria, può sentire le parti per eventuali
chiarimenti.
Articolo 83
Ove mezzi istruttori non
siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente fissa la
data per la discussione del ricorso dinanzi la Commissione.
Articolo 84
Le sedute della Commissione
non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri, aventi
voto deliberativo.
Il Direttore dell'Ufficio
centrale dei brevetti, o un funzionario dello stesso ufficio da lui designato a
rappresentarlo, prende parte alle sedute e fornisce alla Commissione tutte le notizie
ed i documenti che possono occorrere.
Articolo 85
Il ricorrente, che ne faccia
domanda in tempo utile, comunque almeno tre giorni prima della discussione, ha diritto
di essere ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni, purché si presenti nel giorno
e nell'ora stabiliti per la discussione del ricorso che lo riguarda, comunicatigli
tempestivamente dalla segreteria della Commissione.
Il ricorrente può farsi
assistere da un legale e anche da un tecnico.
Articolo 86
Aperta la seduta, il relatore
riferisce sul ricorso.
Successivamente le parti,
od i loro incaricati, espongono le ragioni e, nel caso di richieste dei membri della
Commissione, il Direttore dell'Ufficio, o un funzionario dello stesso Ufficio da
lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie e i documenti richiesti.
Articolo 87
Ogni interessato, prima
della chiusura della discussione del ricorso, può presentare alla Commissione memorie
esplicative.
Se durante la discussione,
emergono fatti nuovi, influenti sulla decisione, essi debbono essere contestati
alle parti.
Articolo 88
La Commissione ha sempre
facoltà di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni.
La Commissione stessa ha
altresì facoltà, in ogni caso, di ordinare il differimento della decisione, o anche
della discussione, ad altra seduta.
Articolo 89
La Commissione decide dopo
che il ricorrente si è allontanato.
Il relatore, od un altro
membro della Commissione, è incaricato di stendere la sentenza.
La sentenza è notificata,
per raccomandata postale, a cura della segreteria della Commissione, all'interessato,
od al suo mandatario, se nominato, ed è pubblicata nel Bollettino dei brevetti,
nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della Commissione di disporre che
le sentenze vengano pubblicate integralmente suddetto Bollettino quando riguardino
questioni di massima e quando la pubblicazione non possa arrecare pregiudizio.
Il ricorrente può sempre
ottenere copia delle sentenze, a sue spese, pagando le tasse di bollo e i diritti
di segreteria.
Articolo 90
Il Ministro [per le corporazioni]
(1) può sottoporre all'esame della Commissione, per sentire il suo parere, ogni
questione di massima in materia di brevetti d'invenzione e ogni altra questione
attinente alla materia.
Il Presidente della Commissione
stessa, oltre ai tecnici previsti dall'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127, può aggregare alla Commissione anche dei tecnici aggiunti.
(1) Ora Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO VIII
Articolo 91
Il registro dei brevetti,
di cui all'art. 37 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può essere consultato
dal pubblico, dietro autorizzazione del Direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti,
in seguito a domanda, su carta bollata prescritta, e previo pagamento all'Ufficio
stesso dei diritti di visione.
Il pubblico può anche consultare,
nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, il registro delle domande.
Articolo 92
L'Ufficio, a partire dai
termini stabiliti dall'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, tiene a
disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, un esemplare
della descrizione e dei disegni allegati alla domanda o al brevetto.
Il pubblico può pure consultare,
nello stesso modo, le descrizioni e i disegni, relativi ai brevetti allegati alle
domande nelle quali si sia rivendicata la priorità di precedenti depositi (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 55, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 93
Il Direttore dell'Ufficio
può consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni e dei disegni,
nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a che ne
faccia domanda su carta bollata prescritta, subordinatamente a quelle cautele che
egli riterrà necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dell'esemplare
a disposizione del pubblico.
Le copie, per le quali si
chiede l'autenticazione di conformità all'esemplare a disposizione del pubblico,
devono essere in regola con le tasse di bollo.
Il Ministero [delle corporazioni]
(1) può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche
fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio
centrale dei brevetti, previo pagamento dei diritti di segreteria.
(1) Ora Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Articolo 94
Le copie e gli estratti
del registro dei brevetti e dei certificati relativi a notizie da estrarsi da altri
registri, nonché i duplicati degli originali dei brevetti, sono fatti esclusivamente
dall'Ufficio centrale dei brevetti, in seguito a istanza, redatta su carta bollata
prescritta, nella quale sia indicato il numero del brevetto, del quale si chiede
la copia o l'estratto, e previo pagamento, all'ufficio stesso, dei diritti di segreteria,
oltre la tassa stabilita nella tabella A, annessa al regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127.
Si devono osservare, per
tali copie ed estratti, e per i certificati e i duplicati dei brevetti, le disposizioni
della legge sul bollo.
Articolo 95
La certificazione di autenticità
delle copie, di cui all'art. 96 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è soggetta,
oltre alla tassa stabilita nella tabella A, annessa a tale decreto, al pagamento
dei diritti di segreteria, da corrispondersi all'Ufficio per ogni foglio di carta
bollata e per ogni tavola di disegno.
Articolo 96
La misura dei diritti previsti
dal presente regolamento è stabilita con decreto del Ministro [per le corporazioni
(1), di concerto con quello per le finanze.
Sono determinate, nello
stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica,
ai quali provveda l'Ufficio centrale dei brevetti.
(1) Ora Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Articolo 97
I brevetti concessi, distinti
per classi di invenzioni, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente,
nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.
La pubblicazione conterrà
le indicazioni fondamentali comprese nei brevetti, e, rispettivamente, nelle domande
di trascrizione (1).
Il Bollettino potrà contenere,
inoltre, sia gli indici analitici delle invenzioni protette da brevetto, sia gli
indici alfabetici dei titolari dei brevetti concessi, e in esso potranno pure pubblicarsi
i riassunti delle descrizioni.
Anche al Bollettino anzidetto
si applicano le disposizioni per la distribuzione gratuita stabilite dal precedente
art. 36.
(1) Comma così modificato
dall'art. 56, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO IX
DISPOSIZIONI PEI TERRITORI
ITALIANI D'OLTRE MARE
Articolo 98
(Omissis) (1).
(1) L'articolo che si omette
recava norme circa il deposito delle domande di brevetto in territori non più appartenenti
all'Italia.
Articolo 99
(Omissis) (1).
(1) L'articolo che si omette
recava norme circa il deposito delle domande di brevetto in territori non più appartenenti
all'Italia.
Articolo 100
(Omissis) (1).
(1) L'articolo che si omette
recava norme circa il deposito delle domande di brevetto in territori non più appartenenti
all'Italia.
Articolo 101
(Omissis) (1).
(1) L'articolo che si omette
recava norme circa il deposito delle domande di brevetto in territori non più appartenenti
all'Italia.
Articolo 102
(Omissis) (1).
(1) L'articolo che si omette
recava norme circa il deposito delle domande di brevetto in territori non più appartenenti
all'Italia.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO X
Articolo 103
Il Ministro [per le corporazioni]
(1) ha facoltà di stabilire, con proprio decreto, i modelli in conformità dei quali
debbono essere redatte le domande e gli altri atti, inerenti alla materia dei brevetti
per invenzioni industriali.
In caso di domande, o di
altri atti, non conformi ai modelli, di cui al precedente comma, gli interessati
sono tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni e precisazioni delle domande
o degli atti stessi.
(1) Ora Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Articolo 104
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
57, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 105
Sino a quando, col decreto
previsto nel precedente art. 35, non siasi diversamente disposto, il prezzo di vendita
di ciascuno dei fascicoli stampati, contenenti le descrizioni e i disegni dei brevetti
per invenzioni industriali, è fissato in ragione di lire 3, per ogni fascicolo di
non più di quattro pagine di descrizione e non più di una tavola di disegno (1).
Quando la descrizione occupi
più di quattro pagine a stampa, ovvero i disegni occupino più di una tavola, il
prezzo di lire 3 è aumentato in ragione di centesimi 30, per ogni altra pagina,
o frazione di pagina, ed analogamente per ogni altra tavola o frazione di tavola
(1).
Si potranno concordare prezzi
più bassi, caso per caso, con riduzioni contenute, comunque, entro il limite massimo
del 20 per cento, quando si tratti di abbonamenti a speciali raccolte dei fascicoli
suddetti, o di acquisti per un numero rilevante di copie del medesimo o di differenti
fascicoli.
(1) Con d.m. 12 novembre
1957, il prezzo dei fascicoli stampati sono stati portati a l. 200 per ogni otto
pagine o frazione di esse (pagine di descrizione e tavole di disegni).
Articolo 106
Sino a quando non siasi
diversamente disposto, restano ferme, se non contrastino col regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127, o col presente regolamento, le disposizioni del regio decreto 23
ottobre 1884, n. 2730, e nel decreto ministeriale 8 maggio 1914, riguardanti il
funzionamento, nei rapporti col pubblico, dell'Ufficio centrale dei brevetti.
In attesa del decreto ministeriale
di cui al precedente art. 96. restano ferme, per i diritti di segreteria e per le
tariffe dei lavori di copiatura e di riproduzione fotografica, le disposizioni attualmente
in vigore.
Articolo 107
Dalla data stabilita nell'art.
2 del decreto di approvazione del presente regolamento, restano abrogate, quanto
ai loro effetti in materia di brevetti per invenzioni industriali, i decreti di
cui appresso:
1) il regio decreto 19 aprile
1906, n. 204, portante disposizioni per l'applicazione della legge 16 luglio 1905,
n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e
dei disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
2) il regio decreto 2 ottobre
1913, n. 1237, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 30 ottobre
1859, n. 3731, sulle privative industriali;
3) il decreto ministeriale
21 ottobre 1921, che stabilisce le norme sui documenti che debbono depositare i
richiedenti stranieri di privative industriali e di trascrizione di marchi di fabbrica,
onde far riconoscere i loro diritti per il precedente deposito fatto all'estero;
4) il regio decreto 3 agosto
1925, n. 1491, portante l'approvazione delle norme di attuazione del regio decreto-legge
16 ottobre 1924, n. 1828, sui brevetti industriali che interessano la difesa nazionale;
5) il decreto ministeriale
31 gennaio 1926, sulla vendita dei fascicoli stampati per le descrizioni e i disegni
dei brevetti industriali.
È altresì, abrogato, dalla
data e quanto agli effetti anzidetti, il regio decreto 30 gennaio 1921, n. 120,
che estende alla Tripolitania e alla Cirenaica le disposizioni vigenti nel [Regno]
(1) circa la protezione della proprietà industriale, letteraria ed artistica.
Inoltre, resta abrogata,
dalla data anzidetta, ogni altra disposizione che sia contraria al presente regolamento.
(1) Leggasi territorio della
Repubblica.