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BREVETTI, MARCHI, NOMI DI
ORIGINE
Decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 540 (in Gazz. Uff., 22 settembre, n. 249). - Semplificazione
dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali,
per modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e in materia di registrazione
di marchi d'impresa (1) (2).
(1) Epigrafe così sostituita
dall'art. 78, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
(2) Vedi, anche, i Dd.Mm.
25 settembre 1972.
Preambolo
Articolo 1
Le domande di brevetto per
invenzioni industriali, per modelli di utilità, per disegni e modelli ornamentali,
ovvero le domande di registrazione di marchi o marchi registrati, le domande di
trascrizione in atti concernenti domande di brevetto o brevetti, ovvero le domande
di registrazione di marchi o marchi registrati, le istanze e i documenti relativi
alle priorità, i ricorsi sono depositati, oltre che presso l'Ufficio italiano brevetti
e marchi, presso uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato. Con decreto dello stesso Ministro saranno
prescritti, per tutti gli uffici o enti suddetti, i giorni e l'orario di apertura
al pubblico (1).
Gli uffici o enti anzidetti,
all'atto del ricevimento della domanda o dei documenti, redigono processo verbale
di deposito. Entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti
e marchi in plico postale raccomandato le domande e i documenti con copia dei verbali
di deposito (1).
Il processo verbale, firmato
da chi presenta la domanda o i documenti e sottoscritto dal funzionario ricevente,
deve, fra l'altro, indicare:
1)
giorno del deposito (2);
2)
nome e domicilio del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario;
3)
titolo dell'invenzione ed elenco dei documenti allegati, se si tratta di domanda
per brevetto d'invenzione; titolo del modello ed elenco dei documenti presentati,
se si tratta di modello industriale, estremi del marchio e documenti presentati,
se si tratta di marchio.
Qualora la domanda di brevetto
non appaia ricevibile ai sensi del successivo art. 3, l'ufficio o ente al quale
è presentata redige il processo verbale dopo che la domanda o i documenti siano
stati regolarizzati, a meno che il depositante non chieda che il deposito sia ugualmente
verbalizzato. In quest'ultimo caso, dei rilievi dell'ufficio ricevente e nelle controdeduzioni
del depositante va dato atto nel processo verbale, che deve essere inviato immediatamente
allo Ufficio italiano brevetti e marchi (1).
Gli uffici o enti designati
hanno facoltà di formulare rilievi sulle irregolarità formali che non incidono sulla
ricevibilità della domanda o dei documenti e di invitare il depositante alla regolarizzazione,
ferma restando la data di deposito. Anche della regolarizzazione deve essere redatto
processo verbale (3).
(1) Comma così modificato
dall'art. 72, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
(2) Numero così modificato
dall'art. 71, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
(3) Le espressioni normative,
contenute anche in regolamenti, che si riferiscono a «brevetti per modelli ornamentali»
o «domande di brevetto per modelli ornamentali» devono intendersi sostituite con
«registrazione per disegni o modelli» oppure «domanda di registrazione per disegni
o modelli» (art. 20, d.lg. 2 febbraio 2001, n. 95).
Articolo 2
Le domande, i documenti
e gli atti indicati nel precedente art. 1 possono essere anche inviati mediante
il servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento diretto, all'Ufficio
italiano brevetti e marchi in Roma (1).
All'atto del ricevimento,
l'ufficio predetto redige processo verbale la cui data si considera data del deposito.
Qualora si tratti di domande
di brevetto oppure di domande di registrazione l'ufficio ne accerta preliminarmente
la ricevibilità ai sensi del successivo art. 3 (2).
L'ufficio provvede nello
stesso modo quando gli pervengano domande depositate in uffici diversi da quelli
indicati nel primo comma del precedente art. 1 o domande per le quali non sia stato
redatto il processo verbale di deposito.
(1) Comma così modificato
dall'art. 73, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
(2) Comma così modificato,
prima, dall'art. 72, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338, e poi dall'art. 73, d.lg. 4
dicembre 1992, n. 480.
Articolo 3
La domanda di brevetto non
è ricevibile quando ad essa non siano allegati:
1)
per le invenzioni industriali e per i modelli di utilità:
a)
un esemplare, almeno, della descrizione e dei disegni richiamati nella descrizione;
b)
il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte;
2)
per i disegni e modelli ornamentali:
a)
le tavole contenenti la riproduzione grafica o fotografica del modello o disegno
da cui siano rilevabili le diverse dimensioni ovvero, qualora si tratti di modelli
non fedelmente riproducibili, dei campioni dei prodotti;
b)
il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte.
1-bis.
La domanda di registrazione di marchio non è ricevibile quando ad essa non siano
allegati:
a)
un esemplare almeno della dichiarazione di protezione;
b)
il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte (1).
L'irricevibilità è dichiarata
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi con provvedimento impugnabile, entro 30
giorni dalla comunicazione, avanti alla commissione di cui all'art. 71 del regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (2).
Le tasse eventualmente pagate
sono rimborsate d'ufficio, qualora il provvedimento non sia impugnato o l'impugnazione
sia stata rigettata (3).
(1) Comma aggiunto, in luogo
dell'originario punto 3, dall'art. 74, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480, che ha anche
sostituito al punto 2 il punto e virgola finale con un punto.
(2) Comma così modificato
dall'art. 74, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
(3) Le espressioni normative,
contenute anche in regolamenti, che si riferiscono a «brevetti per modelli ornamentali»
o «domande di brevetto per modelli ornamentali» devono intendersi sostituite con
«registrazione per disegni o modelli» oppure «domanda di registrazione per disegni
o modelli» (art. 20, d.lg. 2 febbraio 2001, n. 95).
Articolo 4
Se i termini prescritti
per il deposito di domande, atti, documenti e per il versamento di tasse scadono
di sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale, ovvero in un giorno nel
quale tutti gli uffici competenti a ricevere il deposito sono, per qualsiasi causa,
chiusi, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici
stessi sono aperti.
Uguale proroga è concessa
quando si tratti di chiusura determinata da festività locali o da eventi che riguardino
singoli uffici, a condizione che l'ufficio ricevente sia:
a)
per il deposito di domande con rivendicazione di priorità, quello della residenza
del richiedente o, se questi è residente all'estero, del suo mandatario;
b)
per gli adempimenti successivi al deposito di una domanda e per i ricorsi, quello
in cui era stata depositata la domanda (1).
I termini anzidetti si considerano
inoltre rispettati quando la loro mancata osservanza sia stata determinata da interruzione,
anche all'estero, dei servizi postali, salvo che norme speciali contenute in convenzioni
internazionali, cui la Repubblica italiana abbia aderito, prevedano una disciplina
diversa, a condizione che il plico sia stato spedito per raccomandata almeno cinque
giorni prima della scadenza del termine, salvo che fosse già in atto l'interruzione;
ed a condizione altresì, qualora si tratti di plico non indirizzato all'Ufficio
italiano brevetti e marchi, che il deposito o il versamento sia effettuato nei trenta
giorni dalla cessazione della causa dell'interruzione (2).
L'interessato dovrà precisare
e provare la causa che gli ha impedito di osservare i termini prescritti.
(1) Comma così modificato
dall'art. 75, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
(2) Comma così modificato
dall'art. 73, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338, e dall'art. 75, d.lg. 4 dicembre 1992,
n. 480.
Articolo 5
Gli uffici o enti abilitati
a ricevere i depositi a norma dell'art. 1 sono tenuti ad adottare le misure necessarie
per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.
I processi verbali di deposito
sono numerati progressivamente, secondo l'ordine di presentazione, e riuniti in
volumi rilegati.
L'interessato che ne faccia
richiesta ha diritto al rilascio di copia del verbale di deposito.
L'Ufficio italiano brevetti
e marchi riunisce, in volumi rilegati, separatamente per ciascun ufficio ricevente,
e progressivamente secondo il numero di verbalizzazione, copia dei processi verbali
di deposito, distinti per le invenzioni industriali, i modelli industriali e i marchi
di impresa. Sulle copie stesse l'ufficio annota l'esito della domanda (1).
Le raccolte di cui al comma
precedente sostituiscono a tutti gli effetti i registri delle domande di brevetto.
(1) Comma così modificato
dall'art. 75, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 6
L'Ufficio italiano brevetti
e marchi mette con immediatezza a disposizione della sezione militare brevetti del
Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali e per modelli
industriali ad esso pervenute.
Qualora la sezione predetta
ritenga che le domande riguardino invenzioni o modelli utili alla difesa del Paese,
anche ufficiali o funzionari estranei alla sezione stessa espressamente delegati
dal Ministro per la difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi, delle descrizioni e dei disegni allegati alle domande di brevetto.
Tutti coloro che hanno preso
visione di domande e di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia
per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.
Entro i 90 giorni successivi
alla data di deposito delle domande di brevetto, il Ministero della difesa può chiedere
all'Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento della concessione del brevetto
e di ogni pubblicazione relativa alla invenzione o al modello industriale. L'Ufficio
italiano brevetti e marchi dà comunicazione della richiesta dell'interessato, diffidandolo
ad osservare l'obbligo del segreto (1).
Se, entro otto mesi dalla
data del deposito della domanda di brevetto, il Ministero competente non avrà inviato
all'ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio
nello Stato, la notizia di voler procedere all'espropriazione in conformità alle
norme del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, si dà seguito alla procedura ordinaria
per la concessione del brevetto.
Tuttavia nel termine di
cui al comma precedente il Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente
differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda,
la concessione del brevetto e ogni pubblicazione relativa all'invenzione o al modello.
In tale caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad una indennità per la
determinazione della quale si applicano le disposizioni degli artt. 63 e 64 del
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Per i modelli industriali
il termine di differimento previsto nel precedente comma quinto è ridotto a quattro
mesi e l'ulteriore differimento previsto nel comma sesto può essere chiesto per
un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.
Il termine previsto dall'art.
4 della legge 1º luglio 1959, n. 514 (2), è aumentato a 90 giorni.
Tutti i termini stabiliti
nel presente articolo sono perentori.
(1) Comma così modificato
dall'art. 75, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
(2) L'art. 4, l. 1º luglio
1959, n. 514, ha aggiunto l'art. 2-bis al r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
Articolo 7
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 32,
r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
Articolo 8
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 33,
r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
Articolo 9
I rilievi ai quali dia luogo
l'esame delle domande di brevetto e di quelle di registrazione e delle istanze connesse
devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la
risposta. Tale termine può, su richiesta motivata, essere prorogato fino ad un massimo
di sei mesi dalla comunicazione dei rilievi (1).
Quando il termine sia decorso
senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda di brevetto, quella di registrazione
o l'istanza è respinta con provvedimento da notificare al titolare della domanda
stessa con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia se il rilievo concerne
la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta comporta esclusivamente
la perdita di detto diritto (1) (2).
(1) Comma così modificato
dall'art. 76, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
(2) Articolo così sostituito
dall'art. 74, d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338.
Articolo 10
1. Qualora la domanda sia
accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del brevetto
o alla registrazione del marchio.
2. I brevetti e gli attestati
di registrazione sono redatti in un originale e due copie conformi e sono contrassegnati,
a seconda che si tratti di invenzioni industriali, di modelli di utilità, di disegni
e modelli ornamentali o di marchi d'impresa, da un numero progressivo secondo la
data di concessione del brevetto o di registrazione del marchio. Una delle copie
del brevetto o dell'attestato è rimessa all'interessato; l'altra è conservata nel
fascicolo corrispondente.
3. Gli originali sono riuniti
in separate raccolte, distinte per i brevetti di invenzione, per i brevetti per
modelli di utilità, per i brevetti per disegni e modelli ornamentali e per i marchi
d'impresa.
4. Ciascun giorno l'Ufficio
cura la raccolta degli originali con un sistema di rilegatura provvisoria. La formazione
definitiva dei volumi delle raccolte deve avvenire quando è raggiunto al massimo
il numero di 500 brevetti o attestati di registrazione.
5. Le raccolte degli originali
sostituiscono a tutti gli effetti i registri dei brevetti (1) (2).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 77, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
(2) Le espressioni normative,
contenute anche in regolamenti, che si riferiscono a «brevetti per modelli ornamentali»
o «domande di brevetto per modelli ornamentali» devono intendersi sostituite con
«registrazione per disegni o modelli» oppure «domanda di registrazione per disegni
o modelli» (art. 20, d.lg. 2 febbraio 2001, n. 95).
Articolo 11
1. La riproduzione della
descrizione e dei disegni dei brevetti per invenzioni, prevista dal secondo comma
dell'articolo 38 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può essere effettuata,
anche direttamente a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, mediante microfilmatura
ovvero acquisizione su supporto elettronico o optoelettronico, ed allo stesso modo
può essere effettuata la riproduzione degli originali delle domande di brevetto,
della documentazione relativa ai brevetti per modelli industriali e per marchi d'impresa,
nonché dei registri di cui agli articoli 5 e 10 del presente decreto. Previa tale
riproduzione, dopo l'estinzione dei diritti di brevetto, l'Ufficio italiano brevetti
e marchi può procedere, anche senza il parere dell'Archivio centrale dello Stato,
alla distruzione dei registri dei brevetti, dei registri delle domande e dei fascicoli
contenenti gli atti e documenti relativi alle domande di brevetto (1).
(1) L'attuale art. 11 così
sostituisce gli artt. 11 e 12 per effetto dell'art. 8, d.l. 31 luglio 1987, n. 318,
conv. in l. 3 ottobre 1987, n. 399.
Articolo 12
(Omissis) (1)
(1) Articolo confluito nell'art.
11 per effetto dell'art. 8, d.l. 31 luglio 1987, n. 318, conv. in l. 3 ottobre 1987,
n. 399.
Articolo 13
Il regolamento di esecuzione
sarà emanato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (1).
(1) Vedi il d.m. 22 febbraio
1973.
Articolo 14
Sono abrogati:
a)
gli articoli 27, terzo comma; 34; 37, primo comma; 40 (modificato dalla legge 1º
luglio 1959, n. 514); 90; 92 (modificato dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1356) del
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
b)
gli articoli 2; 21; 23; 24; 29; 30; 31; 45; 46; 47; 59, terzo comma, del regolamento
approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
c)
l'art. 10, secondo comma, lettera b), del regio decreto
25 agosto 1940, n. 1411;
d)
gli articoli 2; 24; 25; 26; 27; 31; 32; 43; 44; 45; 57, terzo comma, del regolamento
approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
e)
gli articoli 25, terzo comma; 32; 34, primo comma; 73; 75 del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929;
f)
gli articoli 2; 25; 26; 27; 28; 33; 34; 44, terzo comma, del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795.
È inoltre, abrogata ogni
altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.