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BREVETTI, MARCHI, NOMI DI
ORIGINE
Legge 21 febbraio 1989,
n. 70 (in Gazz. Uff., 3 marzo, n. 52). - Norme per la tutela giuridica delle topografie
dei prodotti a semiconduttori (1).
(1) Vedi il d.m. 11 gennaio
1991, n. 122.
Preambolo
Articolo 1
Definizioni.
1. Per «prodotto a semiconduttori»
si intende ogni prodotto finito o intermedio:
a)
consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;
b)
che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore,
disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;
c)
destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.
2. Per «topografia» di un
prodotto a semiconduttori si intende una serie di disegni correlati, comunque fissati
o codificati:
a)
rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto
a semiconduttori;
b)
nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie
del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.
3. Per «sfruttamento commerciale»
si intende la vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione
commerciale o la offerta per tali scopi. Tuttavia, ai fini dell'articolo 4, comma
5, e degli articoli 5, 6, 7, commi 1 e 3, e 18, commi 2 e 3, l'espressione «sfruttamento
commerciale» non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale
non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento
della topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte dall'adozione
di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza
nazionale e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni
e materiale bellico.
Articolo 2
Oggetto della tutela.
1. Possono costituire oggetto
di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo
del loro autore, che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei
prodotti a semiconduttori.
2. Possono costituire oggetto
di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi
comuni o familiari, purché nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma
1.
3. La tutela concessa alle
topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi,
tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.
Articolo 3
Titolarità.
1. I diritti esclusivi di
cui all'articolo 2 spettano all'autore e ai suoi aventi causa.
2. Qualora la topografia
venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, il diritto alla tutela
spetta, salvo che il contratto di lavoro disponga diversamente, al datore di lavoro
dell'autore.
3. Qualora la topografia
venga creata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto
di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga
diversamente, al committente la topografia.
Articolo 4
Contenuto dei diritti.
1. I diritti esclusivi di
cui all'articolo 2 consistono nella facoltà di:
a)
riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia;
b)
sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione
ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata
la topografia.
2. I diritti di cui al comma
1 sono alienabili e trasmissibili.
3. I diritti esclusivi di
cui al comma 1 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in
via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia
e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche inclusi nella topografia
stessa.
4. I diritti esclusivi non
possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base
di un'analisi o valutazione effettuata in conformità al comma 3, qualora tali topografie
rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 2.
5. I diritti di cui al comma
1, lettera b), si esauriscono limitatamente al singolo prodotto
a semiconduttori o alla singola topografia, con il compimento del primo sfruttamento
commerciale nel mondo effettuato da parte del titolare o con il suo consenso.
Articolo 5
Riconoscimento dei diritti.
1. I diritti esclusivi di
cui all'art. 4 sono riconosciuti quando:
a)
la topografia risponda ai requisiti di cui all'art. 2;
b)
la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto
di precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo, la registrazione
intervenga entro il termine di cui all'art. 7;
c)
al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione
il proprietario della topografia sia:
1)
cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato membro dell'Unione
europea;
2)
cittadino o persona giuridica di altro Stato parte dell'accordo sugli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, adottato a Marrakech
il 15 aprile 1994 o di una convenzione disciplinante la protezione di una topografia,
a cui l'Italia abbia aderito;
3)
cittadino o persona giuridica ovvero residente o avente uno stabilimento serio ed
effettivo per la creazione delle topografie o per la produzione di circuiti integrati
nel territorio di uno degli Stati di cui ai punti 1 e 2;
4)
cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali l'Italia, pur in assenza di
convenzioni internazionali bilaterali per la protezione della topografia, concede
il trattamento nazionale su base di reciprocità, se la protezione accordata dalla
legge dell'altro Stato a favore di cittadini o persone giuridiche italiane è analoga
alla protezione prevista dalla presente legge (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 28, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Articolo 6
Durata della protezione.
1. I diritti esclusivi di
cui all'articolo 4 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle
seguenti date:
a)
la fine dell'anno civile in cui la topografia o il prodotto a semiconduttori in
cui è fissata la topografia sono stati per la prima volta sfruttati commercialmente
in una qualsiasi parte del mondo;
b)
la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda
di registrazione.
Articolo 7
Richiesta di registrazione.
1. Ogni topografia è protetta
a condizione che ne sia richiesta la registrazione in Italia entro il termine di
due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo.
2. Per le topografie il
cui trattamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente all'entrata in vigore
della presente legge la protezione è concessa a condizione che la domanda di registrazione
sia presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
3. Il diritto di richiedere
la registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima
fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto
di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo.
4. Avanti all'Ufficio centrale
brevetti si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione
e sia legittimato ad esercitarlo.
Articolo 8
Primo atto di sfruttamento
commerciale.
1. La data del primo atto
di sfruttamento commerciale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, deve essere precisata
in apposita dichiarazione scritta.
Articolo 9
Ordinamento amministrativo.
1. Ai servizi attinenti
alla materia regolata dalla presente legge provvede l'Ufficio centrale brevetti,
il quale procede agli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 2.
2. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di
attuazione della legge stessa.
Articolo 10
Domanda di registrazione.
1. Per la presentazione
della domanda di registrazione si applicano l'articolo 91 del regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127, e l'articolo 93 dello stesso decreto, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338.
2. La domanda di registrazione
deve essere corredata dai disegni e dalla documentazione necessari alla identificazione
della topografia ed alla valutazione dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo
2.
3. I disegni e la documentazione
allegati alla domanda diventano pubblici dal giorno della registrazione. Tuttavia
il richiedente può chiedere il differimento della visione pubblica di tali disegni
e documentazione fino al primo sfruttamento commerciale della topografia e, comunque,
per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'avvenuta registrazione.
4. È consentita la divulgazione
di tale materiale, in seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria competente,
alle parti di una controversia avente ad oggetto la validità o la violazione dei
diritti esclusivi di cui agli articoli 2 e 4.
Articolo 11
Esame della domanda di registrazione.
1. L'Ufficio centrale brevetti,
accertate la regolarità formale della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti
dalla presente legge, provvede alla registrazione della topografia e ne rilascia
immediata certificazione all'interessato.
2. Il regolamento di esecuzione
di cui all'articolo 9 indica quali dati devono essere riportati nel registro delle
topografie e nel certificato di registrazione, nonché la procedura per la registrazione,
anche ai fini della presentazione dei ricorsi alla commissione di cui all'articolo
13.
Articolo 12
Rifiuto di registrazione.
1. Il provvedimento con
il quale l'Ufficio centrale brevetti respinge la domanda di registrazione o non
l'accoglie integralmente deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facoltà
di presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione,
alla commissione di cui all'articolo 13.
Articolo 13
Commissione dei ricorsi.
1. Contro i provvedimenti
dell'Ufficio centrale brevetti, nella materia regolata dalla presente legge, è ammesso
ricorso, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, alla commissione dei ricorsi di cui all'articolo 71 del
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
2. (Omissis) (1)
(1) Sostituisce l'ultimo
comma dell'art. 71, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127.
Articolo 14
Regime tributario.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge il n. 90-ter
al titolo VIII della tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641.
Articolo 15
Trascrizioni.
1. Alla materia regolata
dalla presente legge si applicano le disposizioni del titolo VII del regio decreto
29 giugno 1939, n. 1127, concernenti le trascrizioni.
2. La costituzione e la
modificazione dei diritti sulle topografie dei prodotti a semiconduttori intervenute
prima della domanda di registrazione sono opponibili ai terzi dal giorno dei relativi
atti, purché questi abbiano data certa.
Articolo 16
Menzione di riserva.
1. La topografia, il prodotto
a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita
da:
a)
il segno T racchiuso da un cerchio;
b)
la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento
commerciale;
c)
il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.
2. Tale menzione prova l'avvenuta
registrazione della topografia ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia,
o l'intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di cui all'articolo
7.
3. La menzione non può essere
riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata
entro i termini di cui all'articolo 7 o sia stata rifiutata definitivamente.
Articolo 17
Atti di contraffazione.
1. Costituisce atto di contraffazione
e di violazione dei diritti esclusivi di cui agli articoli 2 e 4, l'esercizio, senza
il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona:
a)
la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;
b)
la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;
c)
l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché
la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata
la topografia.
Articolo 18
Risarcimento del danno ed
equo compenso.
1. Chiunque, dopo la registrazione
della topografia o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione,
ove accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 17, è tenuto al risarcimento
dei danni causati al titolare dei diritti esclusivi sulla topografia.
2. Se gli atti di cui al
comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori
con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile è tenuto
a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata.
3. Se gli atti indicati
alle lettere a) e b) dell'art. 7
avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori
senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad
un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza
ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso
fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si
rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 54-quater e quinquies
del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (1).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 29, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Articolo 19
Acquisizione in buona fede
di prodotti contraffatti.
1. Non costituiscono atti
di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione
di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere
una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo
4.
2. Nell'ipotesi di cui al
comma 1 è consentita la prosecuzione dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti
già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha
diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui
abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia è stata
riprodotta illegalmente.
2-bis.
In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento
dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni
di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 50 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 e successive
modificazioni (1) (2).
(1) Comma aggiunto dall'art.
30, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
(2) Articolo così sostituito
dall'art. 30, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Articolo 20
Azione per contraffazione.
1. L'azione diretta all'accertamento
della contraffazione, al risarcimento del danno o all'equo compenso non può essere
iniziata prima della registrazione e può essere promossa soltanto per gli atti compiuti
nel triennio che precede l'azione medesima.
2. In materia di protezione
e tutela dei diritti inerenti alla topografia si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli da 74 a 89 del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127.
3. Per i fatti di cui agli
articoli 88 e 89 del citato regio decreto n. 1127 del 1939 si applicano le sanzioni
amministrative, rispettivamente, da lire duemilioni a lire ventimilioni e da lire
unmilione a lire diecimilioni.
4. Gli strumenti, le apparecchiature
e gli altri accessori contenenti prodotti a semiconduttori, facenti parte della
struttura o in dotazione di veicoli terrestri, navali, spaziali o aeromobili che
entrino temporaneamente o accidentalmente nello spazio territoriale, marittimo e
aereo italiano non possono formare oggetto di azioni per contraffazione né essere
sottoposti a misure cautelari.
Articolo 21
Provvedimenti cautelari.
1. I diritti esclusivi sulle
topografie registrate e sui prodotti a semiconduttori possono essere tutelati con
i provvedimenti di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura
civile.
Articolo 22
Nullità della registrazione.
1. La domanda diretta ad
ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia
può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è
omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei requisiti di cui agli
articoli 2, 5, lettera c), 7, 8 e 10.
2. La sentenza che pronuncia
la nullità della registrazione deve essere annotata nel registro delle topografie.
Articolo 23
Disposizioni nell'interesse
della difesa militare o per cause di pubblica utilità.
1. Alle topografie ed ai
prodotti a semiconduttori che le incorporano si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni contenute nei seguenti articoli del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127:
a)
articoli 10, 10-bis e 11. La sanzione amministrativa prevista
in tale ultimo articolo viene fissata in una somma da lire un milione a lire diecimilioni;
b)
articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65.
Articolo 24
Rivendicazione della titolarità
della registrazione.
1. Le disposizioni previste
ai commi primo e secondo dell'articolo 27-bis del regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127, si applicano alle azioni concernenti la titolarità
di una topografia.
Articolo 25
Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 60 milioni annui per l'attività
svolta dall'Ufficio centrale brevetti e in lire 85 milioni annui per il funzionamento
della commissione di cui all'articolo 13, si provvede con una quota delle entrate
di cui all'articolo 14.
2. Il Ministro del tesoro
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.