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Sanzioni applicabili al contraffattore

Le sanzioni previste per la contraffazione sono:

  • l’inibitoria con cui il giudice ordina al contraffattore di cessare ed astenersi dalla violazione del diritto di esclusiva brevettuale;
  • il risarcimento del danno in caso di colpa o dolo;
  • l’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, in considerazione della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, e la diffusione di comunicati presso i clienti e le altre imprese del settore, a spese del soccombente;
  • la condanna la pagamento di una penale in caso di violazione future, con cui il giudice fissa una somma di denaro che il contraffattore dovrà pagare in caso di ripresa dell’attività illecita;
  • la rimozione o distruzione o assegnazione in proprietà al titolare del diritto leso degli oggetti prodotti, importati o venduti in violazione dell’esclusiva nonché dei mezzi specifici che sono serviti a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato.

Salve l’applicazione degli articoli 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali), 474 (introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) del codice penale, il codice dei diritti di proprietà industriale (d.lgs. 30/05) all’art. 127 punisce con una multa fino a euro 1032,91 “chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice è punito”. È richiesto il dolo dell’agente. La perseguibilità del delitto è condizionata alla presentazione della querela da parte dell’avente diritto.