Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva delle
problematiche afferenti la materia. Per esporre il tuo caso ad uno dei nostri
professionisti, guarda le modalità operative e scopri come è semplice
richiedere una consulenza o assistenza legale.
L’accesso agli impieghi pubblici
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
salvi i casi previsti dalla legge ( art. 97, comma terzo, Cost., art. 35 d.lgs.
165/2001). L’assunzione avviene mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento per le sole qualifiche e per i soli profili per i
quali è richiesto unicamente il requisito della scuola dell’obbligo. La legge
12 marzo 1999 n. 68 ed il successivi DPR 10/10/2000 e DPCM 13/01/2000,
prevedono poi particolari disposizioni per garantire l’inserimento nelle
pubbliche amministrazioni di persone disabili. Possono definirsi procedure
concorsuali quelle finalizzate alla valutazione dei candidati, sulla base dello
svolgimento di prove o sulla base di titoli, ed alla redazione di una
graduatoria finale.
Alla regola del concorso pubblico non sfuggono neppure i passaggi alle fasce
funzionali superiori, le cd progressioni verticali, per le quali è
dunque necessario prevedere quantomeno la verifica del possesso dei requisiti
richiesti per l’attribuzione della qualifica superiore. ( Corte Cost.
n.218/2002) Allo stesso modo è illegittima, per violazione della regola
dell’accesso mediante concorso pubblico, la previsione nell’ambito di una
procedura selettiva di una quota di riserva “eccessiva” a favore del personale
interno.
Le procedure di reclutamento devono conformarsi ai seguenti principi:
-
pubblicità della selezione
-
imparzialità, economicità e celerità delle modalità di svolgimento
-
adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei verificare il possesso di
requisiti professionali ed attitudinali richiesti in relazione alla posizione
da ricoprire
-
rispetto della pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori
-
decentramento delle procedure di reclutamento
I requisiti per l’accesso al pubblico impiego sono indicati dal DPR 487/94, che
è ancora in vigore nella parte in cui non è incompatibile con le disposizioni
del d.lgs 165/2001 ( testo unico in materia di pubblico impiego) e sono, salvo
che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente:
-
possesso della cittadinanza italiana.
-
età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti
a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non
può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età . Il limite
di età di 40 anni è elevato:
-
di un anno per gli aspiranti coniugati;
-
di un anno per ogni figlio vivente;
-
di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge
2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai
quali è esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale
appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per
le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di età è di
50 anni;
-
di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre
anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di
leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 . Si prescinde
dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o
dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti,
appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli
altri Corpi di polizia. Si prescinde parimenti dal limite di età per i dipendenti
collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (6/a);
-
idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
-
non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico
attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano
stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo
comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (6/b).
Ai requisiti sopra riportati il dlgs 165/2001 ha aggiunto quello afferente la
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e di almeno una lingua straniera. I requisiti devono essere posseduti
al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda. I
requisiti richiesti dalla P.A. nei bandi di concorso non devono essere illogici
o inutili rispetto alla posizione messa a concorso, tuttavia, ove ciò non
contrasti con norme di legge e/o principi generali, è in facoltà della stesaa
P.A., prevedere requisiti più stringenti e puntuali di quelli previsti dalla
normativa regolatrice della materia. ( Cons. Stato n. 6606/2002; Trib. Lecce
n.1097/2004)
La P.A. può revocare il provvedimento di indizione di una procedura concorsuale
solo ove ricorrano esplicitati motivi di interesse pubblico ad esempio nel caso
in cui la procedura sia stata indetta in violazione del divieto, disposto con
legge statale o regionale, di procedere a nuove assunzioni di personale).
Permane, in ordine alle controversie che possono insorgere durante
l’espletamento della procedura concorsuale, dall’approvazione del bando alla
pubblicazione della graduatoria, la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Tra le ultime cause/consulenze trattate dai nostri professionisti in materia di
“accesso agli impieghi pubblici”:
-
Corso allievi: comunicazione esclusione per utilizzo sostanze stupefacenti.
Il caso affrontato ha ad oggetto l’impugnazione dell’esclusione di un concorrente
dal corso allievi ……. effettivi per avere utilizzato sostanze stupefacenti. Ci chiede
di verificare la legittimità del provvedimento di esclusione.
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Ente pubblico: procedura di inquadramento personale ex art. 9, comma 8, del
decreto legislativo n.454/99 - esclusione immotivata Il caso ha ad oggetto l’esclusione
di un prestatore di servizi a titolo occasionale dalla procedura di inquadramento
avviata dall’ente pubblico ai sensi dell’ art. 9, comma 8, del decreto legislativo
n.454/99. Il nostro assistito possiede tutti i requisiti richiesti dalla normativa
speciale. L’esclusione appare dunque immotivata.
-
Procedura concorsuale, modifica del bando, previsione di nuovi requisiti,
proroga del termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
possesso dei requisiti al momento delle vecchia scadenza:Il caso riguarda alcuni partecipanti ad un concorso bandito da un ente pubblico.
Il bando è stato modificato con la previsione di nuovi requisiti di partecipazione
e con la previsione di una nuova data di scadenza del termine per la proposizione
della domanda; l’amministrazione procedente ha però stabilito che il possesso di
detti requisiti va valutato rispetto alla data originariamente prevista quale termine
di scadenza per il deposito della domanda. I richiedenti, per i quali resta preclusa
la possibilità di avvalersi di tali nuovi titoli, in quanto acquisiti successivamente
alla scadenza del vecchio termine, ci chiedono come tutelare la loro posizione.