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PREMESSA
La pubblica amministrazione è costantemente impegnata in un processo di riforma
delle proprie attività finalizzato alla creazione di un sistema in grado di rispondere
ai bisogni della collettività e del sistema economico, per questo anche nel settore
del lavoro pubblico si è evidenziata la necessità di acquisire nuove e sempre più
aggiornate e qualificate professionalità. Proprio in un contesto normativo e finanziario
di forte limitazione alle assunzioni assume grande rilevanza la qualità e la professionalità
del capitale umano da reclutare. Di qui la scelta di promuovere politiche ed azioni
dirette ad attrarre e formare i giovani migliori provenienti dal mondo universitario
instaurando rapporti di collaborazione con il mondo della ricerca e della formazione
universitaria.
In questo contesto si colloca la presente direttiva, che intende chiarire le modalità
di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento nelle pubbliche amministrazioni
e favorirne la diffusione, coerentemente con gli intenti già espressi nel Protocollo
d’intesa tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Conferenza dei Rettori
delle Università italiane del 9 maggio 2002 e, più in generale, con lo spirito sotteso
a tale documento, finalizzato a favorire una costante cooperazione ed interazione
tra pubblica amministrazione e mondo della formazione e ricerca universitaria.
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DESTINATARI E PROMOTORI DEI TIROCINI
Questo Dipartimento ritiene, alla luce di quanto evidenziato in premessa, di prioritario
interesse per le amministrazioni favorire l’utilizzo dei tirocini di studenti regolarmente
iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università, di giovani laureati che frequentano
scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, dottorati di ricerca, nonché
di giovani che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione
postsecondari, anche non universitari, proprio al fine di assicurare loro l’acquisizione
di competenze idonee, spendibili successivamente nel mercato del lavoro delle pubbliche
amministrazioni.
E’ il caso di sottolineare che, pur nella pluralità di possibili soggetti promotori
dei tirocini, un ruolo preponderante, per quanto concerne lo svolgimento di tirocini
formativi in ambito pubblico, è svolto dalle Università e dagli istituti universitari
statali e non statali abilitati al rilascio dei titoli accademici, per l’interesse
che i neolaureati più meritevoli suscitano nelle Amministrazioni, nonché dalle istituzioni
pubbliche di alta cultura e formazione e dalle scuole di formazione delle pubbliche
amministrazioni.
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Le disposizioni che disciplinano i tirocini formativi si rinvengono nell’art. 18
della legge 25 giugno1997, n. 196 e nel decreto ministeriale del 25 marzo 1998,
n. 142, adottato Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica, che ne ha fissato criteri e modalità di svolgimento.
Come peraltro precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2005
la disciplina dei tirocini appartiene alla competenza normativa delle Regioni. Pertanto
la normativa nazionale troverà applicazione solo in assenza di una specifica disciplina
a livello regionale.
L’istituto del tirocinio formativo così delineato costituisce il punto di arrivo
di un processo di avvicinamento fra mondo dell’istruzione e della formazione e mondo
del lavoro che ha caratterizzato, nel settore privato, le politiche del lavoro degli
anni più recenti ed è finalizzato ad aumentare le possibilità di concreto inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro.
I tirocini formativi o di orientamento promossi dagli Atenei in riferimento alla
tipologia individuata dalla legge n. 196 del 1997 costituiscono lo strumento attraverso
il quale accompagnare i giovani universitari verso scelte professionali utili per
un consapevole ed effettivo inserimento nel mondo del lavoro. Nell’ambito che qui
interessa, cioé una formazione dei giovani universitari orientata all’acquisizione
delle competenze gestionali, organizzative, progettuali e strategiche necessarie
agli amministratori della pubblica amministrazione, acquista un ruolo preponderante
il rapporto fra Atenei promotori dei tirocini formativi e pubbliche amministrazioni
ospitanti, in quanto le prassi che si consolideranno in merito alle convenzioni
stipulate fra tali soggetti per l’attivazione dei tirocini formativi contribuiranno
a creare una tipologia di formazione universitaria utilmente spendibile nel mercato
del lavoro della pubblica amministrazione, nonché un’attività di ricerca utile a
sostenere i processi di innovazione della pubblica amministrazione.
Oltre alle richiamate disposizioni occorre ricordare come il Ministero del lavoro
si sia attivato per fornire ulteriori indicazioni con la circolare n. 92 del 15
luglio1998.
Rispetto a tali disposizioni occorre, inoltre, operare alcune considerazioni specifiche
per le pubbliche amministrazioni, che di seguito saranno evidenziate, al fine di
garantire un corretto impiego di tale istituto. Ad esempio il citato D M n. 142
del 1998 estende le disposizioni relative ai tirocini formativi ai cittadini comunitari
che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell’ambito di programmi
comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi. Le estende,
inoltre, ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità, secondo “criteri
e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della pubblica istruzione
e il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”, come previsto
dall’articolo 8. Tuttavia occorre ricordare che in ambito pubblico deve tenersi
conto delle disposizioni contenute nell’articolo 51 della Costituzione, nell’articolo
2 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e dall’articolo 2, comma 1, del DPR n. 487 del 1984,
le quali richiedono il requisito della cittadinanza italiana per l’accesso al lavoro
pubblico. Deve inoltre tenersi conto dei limiti posti per i cittadini dei paesi
membri dell’Unione europea, dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e dal DPCM 7 febbraio 1994, n. 174. Pertanto l’opportunità di far accedere
giovani comunitari o extracomunitari deve essere valutata alla luce di tali disposizioni
e delle finalità dei singoli tirocini.
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NATURA DEL TIROCINIO
Con la legge 25 giugno 1997, n. 196 è stata data una sistematica disciplina normativa
all’istituto, introducendo il tirocinio formativo e di orientamento, quale periodo
di formazione finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
e ad agevolare le scelte professionali a favore dei soggetti che hanno già assolto
l’obbligo scolastico.
Il Tirocinio formativo e di orientamento consiste in un periodo di formazione professionale
o anche di mero orientamento al lavoro che permette ai giovani di prendere contatto
diretto con il mondo produttivo. Il datore di lavoro pubblico ospitante è obbligato
essenzialmente a far svolgere, sulla base di un Progetto formativo e/o di orientamento,
un’adeguata attività formativa al tirocinante, oppure una esperienza di lavoro ai
fini di mero orientamento al mondo del lavoro. Il Tirocinio ai sensi dell’art. 18,
comma 1, lett. d), della legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro poiché
non ne riveste le caratteristiche, né lo potrebbe in ambito pubblico dove l’accesso
al rapporto di lavoro è soggetto alla regola del concorso pubblico.
La caratteristica peculiare dell’istituto è rappresentata dall’inserimento del giovane
in un contesto preordinato alla sua formazione professionale, rispetto alla quale
la sua prestazione, che di fatto consiste in una attività lavorativa, è ammessa
in quanto indispensabile per la formazione stessa. Questa, non costituendo rapporto
di lavoro subordinato, non consente la corresponsione di alcuna retribuzione. Né
tanto meno le amministrazioni dovranno utilizzare i tirocinanti in sostituzione
del personale di ruolo e per colmare le vacanze in organico.
Pertanto oggetto del rapporto fra tirocinante e amministrazione ospitante sono l’esperienza
formativa rientrante in un percorso di educazione e formazione che all’interno di
quest’ultima viene impartito e l’attività svolta dal tirocinante che è finalizzata
all’apprendimento delle modalità operative con le quali si esercitano le funzioni
attribuite dall’ordinamento alle pubbliche amministrazioni. Tali attività non possono
essere considerate quali prestazioni corrispettive, tuttavia costituiscono un onere
per entrambi i soggetti.
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ATTIVAZIONE DEI TIROCINI
L’attivazione del tirocinio formativo avviene tramite la stipula di una convenzione
fra il soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante cui è allegato un progetto
formativo e di orientamento. E’ il caso di sottolineare come la convenzione debba
corrispondere a quelli che sono gli obiettivi formativi del corso di studi e del
progetto formativo ed infatti è previsto che il tirocinante sottoscriva quest’ultimo
quale accettazione.
La convenzione, inoltre, è l’atto con il quale l’Ateneo promotore e l’Amministrazione
ospitante si obbligano ad assicurare al tirocinante, che è terzo rispetto all’atto,
la formazione corrispondente al progetto allegato. Si richiama l’attenzione sull’importanza
di concordare attentamente il contenuto del progetto formativo e/o di orientamento.
In tale sede devono essere puntualmente definiti gli obblighi che si costituiscono
in capo alle parti e sarà escluso ogni possibile dubbio sulla natura non lavorativa
del rapporto. Sarà, inoltre, certificata esattamente la formazione effettuata che,
come previsto dall’art. 6 del decreto citato, può avere valore di credito formativo
ed essere inserita, a seguito di idonea certificazione dei promotori, nei curricula
degli interessati per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro.
Ciò premesso per ciascun tirocinante sarà allegato alla convenzione un progetto
formativo e/o di orientamento nel quale saranno indicati, fra l’altro, con precisione
gli obiettivi e le modalità di effettuazione del tirocinio; il tutor incaricato
dall’Ateneo promotore ed il responsabile incaricato dall’amministrazione; la durata
ed il periodo di svolgimento; la struttura amministrativa presso la quale si svolgerà
il tirocinio. Sono allegati al decreto n. 142 del 1998 uno schema tipo sia del progetto
che della convenzione, schemi che, pertanto, possono essere presi quale riferimento
anche dalle pubbliche amministrazioni e rispetto ai quali inserire le specificità
che rispondono alla tipicità della singola amministrazione, quale datore di lavoro
pubblico.
La durata dei tirocini deve essere diversificata a seconda del livello di istruzione
del tirocinante e non può comunque superare i 12 mesi per gli studenti universitari,
come previsto dall’art. 7 del decreto. Poiché si tratta di inserire i tirocinanti
in organizzazioni produttive complesse è auspicabile che la durata dei tirocini
sia concordata tenendone conto, in modo da garantire l’effetto formativo desiderato.
In particolare, va ribadito come il tirocinio formativo nelle amministrazioni costituisca
una qualificante opportunità non solo per i tirocinanti, ma anche per le amministrazioni,
le quali potranno introdurre gli studenti nell’ambito di progetti e processi riguardanti
le principali riforme in atto e le tematiche emergenti, quali ad esempio: il riordino
dei Ministeri, anche alla luce del decentramento delle funzioni delle amministrazioni
centrali, l'analisi di impatto della regolamentazione, i sistemi di controllo interni
e di valutazione, la gestione delle risorse umane in termini manageriali, la comunicazione
pubblica e le relazioni con i cittadini, la realizzazione di quanto previsto dai
programmi per l'egovernment e, in generale, l’aggiornamento dei profili professionali.
Per questo le amministrazioni dovranno svolgere un ruolo attivo non di semplici
“ospitanti” contribuendo ad individuare le materie, gli studi, le relazioni, le
analisi utili alla propria organizzazione ad ai processi in corso.
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OBBLIGHI DEI PROMOTORI DELLE AMMINISTRAZIONI OSPITANTI E DEI TIROCINANTI
Gli obblighi posti a carico dei soggetti coinvolti nei tirocini, puntualmente indicati
nel richiamato D M n. 142 del 1998, sono ricordati qui di seguito.
6.1 Promotori
Anche se il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro i tirocinanti debbono essere
assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per la
responsabilità civile verso terzi. Tale obbligo è posto a carico dell’ente promotore.
È importante rilevare come l’assicurazione copra lo svolgimento di tutte le attività
rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede
dell’Amministrazione. Qualora il promotore sia una struttura competente in materia
di collocamento, è il datore di lavoro che può assumere a proprio carico l’onere
della copertura INAIL. Spetta agli enti promotori, inoltre, l’onere di trasmettere
copia della convenzione e di ciascun progetto formativo alla Regione e alla competente
struttura territoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Gli Atenei
promotori, al fine di favorire l’esperienza del tirocinante, individuano un tutor
quale responsabile didattico-organizzativo delle attività, che è figura distinta
dal responsabile nominato dall’Amministrazione ospitante ma che con tale figura
opera in stretto coordinamento. Al tutor didattico-organizzativo è infatti affidato
il compito di mantenere i contatti con questi e con il tirocinante per verificare
l’andamento del tirocinio, eventualmente riorganizzandone il percorso qualora fosse
necessario, in relazione agli obiettivi definiti nel progetto formativo, alla stesura
del quale può collaborare in coordinamento con il responsabile aziendale. Inoltre
supporterà il tirocinante nella stesura della relazione finale e comunicherà al
responsabile dei tirocini della propria struttura ogni eventuale sospensione o variazione
del progetto formativo.
6.2 Amministrazioni ospitanti
Per quanto concerne le amministrazioni ospitanti queste debbono favorire l’esperienza
del tirocinante, consentendogli l’approccio diretto all’organizzazione e ai processi
lavorativi. Le medesime, durante lo svolgimento dello stage devono, inoltre, affiancare
al tirocinante un responsabile della struttura che segua le attività di formazione
e ne favorisca l’inserimento nei processi organizzativi al fine di favorire la conoscenza
dell’organizzazione ed un apprendimento attivo fondato su esperienze qualificate.
Il responsabile aziendale opera, come già ricordato, in stretta connessione con
il tutor didattico-organizzativo, eventualmente anche ai fini della stesura del
progetto formativo. Cura l’inserimento del tirocinante nella struttura operativa
presso la quale si svolge il tirocinio.