DPCM 15/02/2006 Presidenza del Consiglio dei Ministri
Enti
locali
Vista
la
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale
e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Visto
in
particolare l’articolo 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che prevede
come, ai
fini del concorso delle Autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza
pubblica,
le disposizioni di cui al presente comma costituiscano principi e norme di
indirizzo per le
predette
amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le
riduzioni
delle
rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con
il decreto del
Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al successivo comma 98 del predetto articolo.
Tale
comma
prevede, infatti, che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
previo accordo tra
Governo,
Regioni e Autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per
le
amministrazioni
regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico
di cui al
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, sono fissati
criteri e
limiti per le assunzioni nel triennio 2005-2007, previa attivazione delle
procedure di
mobilità e
fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale;
Visto
che
le misure di cui al comma 98 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, devono
garantire,
per le Regioni e le Autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa
lorde non
inferiori
a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni
di euro
per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli
enti del Servizio
sanitario
nazionale, devono garantire, economie di spesa lorde non inferiori a 215
milioni di euro
per l'anno
2005, a
579 milioni di euro per l'anno 2006,
a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949
milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008;
Ritenuto
di
dover procedere alla individuazione, per le Province e per i Comuni, dei
criteri e dei
limiti
relativi alle assunzioni a tempo indeterminato, nonché alla definizione
dell'ambito applicativo
delle
disposizioni relative alla rideterminazione degli organici in attuazione
dell’articolo 1, commi
93 e 98,
della legge n. 311 del 2004;
Visto
l'Accordo,
sancito in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005, tra Governo, Regioni
e
Autonomie
locali, che, nel definire modalità, criteri e limiti generali per la disciplina
delle
disposizioni
contenute nei citati commi 93 e 98 demanda a separati appositi accordi tra il
Governo,
le
Regioni, gli enti dei Servizio sanitario nazionale e gli Enti locali di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2,
del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la specifica disciplina delle predette
fattispecie;
Visto
l'Accordo,
sancito in sede di Conferenza unificata il 24 novembre 2005, tra Governo,
Regioni
e
Autonomie locali, che dà attuazione a quanto previsto nel precedente Accordo
del 28 luglio 2005;
Vista
la
rettifica all’Accordo del 28 luglio 2005 concernente il punto 9, lett. c) del
citato Accordo,
approvata
nella seduta della Conferenza unificata del 26 gennaio 2006;
Acquisiti
i
pareri dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’interno e della salute
e del
Dipartimento
per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista
la
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, con il quale
il Ministro per
la
funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al
Presidente del Consiglio
dei
ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l’organizzazione, il riordino ed
il funzionamento
delle
pubbliche amministrazioni;
DECRETA
Articolo
1
Ambito di
applicazione
1. Il
presente decreto è emanato ai sensi dell’articolo 1, commi 93 e 98, della legge
30
dicembre
2004, n. 311 ed in attuazione degli Accordi sanciti in sede di Conferenza
unificata il 28
luglio
2005, il 24 novembre 2005, tra Governo, Regioni e Autonomie locali ed
individua, per le
amministrazioni
provinciali e locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui
al
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i criteri e i limiti concernenti la rideterminazione
delle
dotazioni
organiche e le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005,
2006 e
2007.
2.
L’individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione
dell’ambito
applicativo
della rideterminazione degli organici di cui al precedente comma è effettuata
distintamente
per il personale delle Province e per quello degli enti di cui al citato
articolo 2, commi
1 e 2, del
decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Al fine
di monitorare i dati sulla stabilizzazione del precariato e dei lavoratori
socialmente
utili alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali, le assunzioni derivanti da
leggi speciali
sono
comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale
dello Stato e al
Dipartimento
della funzione pubblica.
Articolo
2
Rideterminazione
degli organici delle Province, dei Comuni, delle unioni di Comuni e delle
Comunità
montane
1. Le
Amministrazioni provinciali, comunali, le unioni di Comuni e le Comunità
montane
procedono
alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche nel rispetto di
quanto previsto
dal comma
93, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sulla base di quanto
previsto
dal
presente articolo.
2. Le
modalità di rideterminazione devono essere finalizzate alla riduzione del
divario esistente
tra
dotazione organica e personale in servizio. Le Amministrazioni nell’effettuare
la predetta
rideterminazione,
non possono, comunque operare incrementi alle dotazioni organiche vigenti.
3. Le
Province, i Comuni, le unioni di Comuni e le Comunità montane, ai fini del
calcolo per la
rideterminazione
delle dotazioni organiche di cui al comma 93, dell’articolo 1, della legge n.
311
del 2004,
procedono alla definizione delle rispettive dotazioni organiche prendendo a riferimento
la
spesa
relativa al personale in servizio riferito a ciascuna qualifica, alla data del
31 dicembre 2004.
Sono,
altresì, fatte salve le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre
2004, le mobilità
che
l’amministrazione di destinazione abbia già avviato alla data del 1° gennaio
2005, nonché
quelle
connesse a processi di trasformazione o soppressioni di amministrazioni
pubbliche ovvero
concernenti
personale in situazione di eccedenza.
4. La
spesa del personale determinata ai sensi del comma 3, non potrà essere
aumentata, in
relazione
alla media percentuale tra posti in organico e posti vacanti come risultante
dal censimento
del
personale degli enti locali al 1° gennaio 2004, in misura superiore
alle seguenti percentuali:
amministrazioni
provinciali 16%
comuni con
popolazione da 5.000 a
14.999 abitanti 19%
comuni con
popolazione da 15.000 a
49.999 abitanti 18%
comuni con
popolazione da 50.000 a
249.999 abitanti 15%
comuni con
oltre 250.000 abitanti 8%
5. Ai
sensi del comma 93, dell’articolo 1, della legge n. 311 del 2004, le dotazioni
organiche,
così come
rideterminate ai sensi dei precedenti commi, in nessun caso potranno comportare
una
spesa
complessiva superiore a quella discendente dalle dotazioni organiche vigenti
alla data del 31
dicembre
2004 ed, inoltre, ogni singolo ente non sarà, comunque, tenuto ad operare una
riduzione
superiore
al 5% del costo della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2004.
6. Qualora
nel corso del triennio 2005, 2006 e 2007 si procedesse a passaggi di personale
in
attuazione
del decentramento amministrativo, gli Enti potranno rideterminare le rispettive
dotazioni
organiche
integrandole con i posti necessari. Le dotazioni organiche potranno, comunque,
essere
aumentate
con l’ingresso di personale derivante da processi di ristrutturazione e
privatizzazione di
pubbliche
amministrazioni o in situazione di eccedenza, nonché del personale docente di
cui
all’articolo
35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
7. Sono
esclusi dagli adempimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo gli
enti
delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle D’Aosta e delle Province autonome di
Trento e Bolzano
nonché i
Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le unioni di Comuni e le
Comunità
montane.
Articolo
3
Assunzione
di personale nelle Province
1. Per
quanto attiene alla disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato per il
triennio 2005,
2006 e
2007, considerato che le economie di spesa sono individuate, dal comma 98,
dell’articolo 1,
della
legge n. 311 del 2004, in
modo complessivo per le Autonomie regionali e locali, l’ammontare
di tali
economie è suddiviso per Regioni, con esclusione di quelle a statuto speciale e
delle Province
autonome
di Trento e Bolzano, Province e restanti Enti locali di cui all’articolo 2,
commi 1 e 2, del
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo la seguente formula matematica:
numero
complessivo
dei dipendenti al 31/12/2003 di ognuna delle tipologie di enti moltiplicato per
il
numero
complessivo delle economie di spesa lorda da realizzare per l’intero comparto
Regioni ed
Autonomie
locali; il risultato ottenuto è diviso per il numero complessivo dei dipendenti
dell’intero
comparto
Regioni ed Autonomie locali al 31/12/2003.
2. Nel
triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo indeterminato
per le
Amministrazioni
provinciali, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente, devono
garantire
la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 19.649.000 euro per
l’anno
2005, a 53
milioni di euro per l’anno 2006,
a 79 milioni di euro per l’anno 2007 ed a 87 milioni di
euro a
decorrere dall’anno 2008. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi
sono decurtati
dagli
importi stabiliti dal patto di stabilità sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia
Giulia con le
modalità
di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
concernente la
fissazione
dei criteri e limiti per la rideterminazione delle dotazioni organiche e per le
assunzioni di
personale
a tempo indeterminato per le Amministrazioni regionali e per gli enti e le
aziende del
Servizio
sanitario nazionale, emanato in attuazione dei commi 93 e 98, dell’articolo 1,
della legge
30
dicembre 2004, n. 311.
3. Per le
Amministrazioni provinciali, relativamente all’anno 2005, gli obiettivi di
contenimento
della spesa di cui all’articolo 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, sono
individuati
utilizzando la seguente formula matematica: numero di dipendenti in servizio a
tempo
indeterminato
nella singola Provincia al 31 dicembre 2003 moltiplicato per l'importo delle
economie
di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto Province (euro 19.649.000); il
risultato
ottenuto è
diviso per il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato del
medesimo
comparto
ed i risparmi da conseguirsi per l'anno 2005 da parte di ciascuna Provincia
sono
rappresentati
nella tabella 1 allegata al presente decreto.
4. Dalla
economia relativa all’anno 2005 va dedotta la somma da attribuire alle Province
della
Regione
Friuli Venezia Giulia, calcolata con i criteri di cui al precedente comma 1 del
presente
articolo.
Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi saranno decurtati degli
importi stabiliti dal
patto di
stabilità sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalle Province
autonoma di
Trento e
Bolzano con le modalità di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei
ministri
concernente la fissazione dei criteri e limiti per la rideterminazione delle
dotazioni
organiche
e per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni
regionali e
per gli
enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, emanato in attuazione dei
commi 93 e 98,
dell’articolo
1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Detti importi concorreranno al
conseguimento
degli
obiettivi previsti dalla legge n. 311 del 2004.
6. Per
verificare le possibilità di assunzioni di personale a tempo indeterminato di
personale
presso
ogni singola Amministrazione provinciale, andrà calcolato su base annua (13
mensilità) il
costo
lordo delle cessazioni effettivamente verificatesi nell'anno precedente (2004)
in modo da
autorizzare
per l'anno 2005 un numero di assunzioni il cui costo lordo annuo (13 mensilità)
sia al
massimo
uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni e il risparmio di
competenza di ciascuna
Provincia,
come da tabella 1 allegata al presente decreto. Per la determinazione del costo
lordo
annuo di
ciascuna unità di personale cessata viene convenzionalmente adottata la
seguente modalità
di
calcolo: tabellare della posizione economica media della categoria di
appartenenza + indennità di
comparto +
oneri conseguenti, compreso IRAP. Per la determinazione del costo lordo annuo
di
ciascuna
unità di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente
modalità di
calcolo:
tabellare della posizione economica iniziale della categoria di appartenenza +
indennità di
comparto +
oneri conseguenti, compreso IRAP.
7. Ai fini
del calcolo del costo delle cessazioni di cui al precedente comma, si intendono
per
“cessazioni”
quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al personale
a tempo
indeterminato,
con esclusione dei processi di mobilità.
8. In alternativa alla procedura
descritta al comma 5, resta comunque salva la possibilità per
ciascuna
Provincia di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite del 25
per cento
delle cessazioni dell’anno precedente. L’opzione del 25 per cento è, comunque,
esercitabile
esclusivamente negli anni finanziari 2005 e 2006.
9.
Nell’ipotesi in cui non venga rispettato l’importo di risparmio di ciascuna
Provincia, a
seguito
dell’opzione del 25 per cento di cui al precedente comma 7, l’eventuale
eccedenza sarà
posta a
carico della medesima Provincia, in sede di aggiornamento della tabella di cui
al successivo
articolo.
10. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti della
Regione Friuli
Venezia
Giulia.
Articolo
4
Aggiornamento
della tabella e verifica del conseguimento delle economie.
1.
L’aggiornamento della tabella 1 allegata al presente decreto per gli anni
successivi al 2005,
sarà
sottoposto dall’UPI alla valutazione della Conferenza unificata, entro il 30
aprile, ai fini
dell’individuazione
degli specifici risparmi di spesa negli anni di riferimento.
2. Il
procedimento descritto all’articolo 3 si applicherà per gli anni successivi in
modo che le
economie
di spesa già conseguite saranno mantenute in maniera strutturale ed
implementate dagli
ulteriori
risparmi da realizzarsi negli anni 2006 – 2007.
3. In caso di mancato raggiungimento
degli obiettivi di risparmio da parte di ciascuna
Provincia,
la quota di mancato risparmio sarà conteggiata ai fini dell’aggiornamento della
tabella 1
allegata
al presente decreto.
Articolo
5
Assunzione
di personale nei Comuni, nelle unioni di Comuni e nelle Comunità montane.
1. Per le
Amministrazioni comunali, le unioni di Comuni e le Comunità montane, ai fini
della
determinazione
dei risparmi di spesa da conseguire nel triennio 2005, 2006 e 2007 di cui al
comma
98,
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica la metodologia
di cui al comma 1
dell’articolo
3 del presente decreto.
2. Nel
triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo indeterminato
per le
Amministrazioni
comunali, le unioni di Comuni e le Comunità montane, nel rispetto di quanto
previsto
dal comma precedente, devono garantire la realizzazione di economie di spesa
lorde non
inferiori
a 165 milioni di euro per l’anno 2005, a 442 milioni di euro per l'anno 2006, a 658 milioni
di euro
per l'anno 2007 ed a 727 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. Dalla
economia relativa all’anno 2005 va dedotta la somma da attribuire ai Comuni
delle regioni
Valle
d’Aosta Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano
calcolata con gli
stessi
criteri di cui all’articolo 3, comma 1 del presente decreto. Per gli anni 2006,
2007 e 2008 i
relativi
importi saranno decurtati degli importi stabiliti dai patti di stabilità
sottoscritti dalle regioni
Valle
d’Aosta Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano con
le modalità di
cui
all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del ….
concernente la
fissazione
dei criteri e limiti per la rideterminazione delle dotazioni organiche e per le
assunzioni di
personale
a tempo indeterminato per le Amministrazioni regionali e per gli enti e le
aziende del
Servizio
sanitario nazionale, emanato in attuazione dei commi 93 e 98, dell’articolo 1,
della legge
30
dicembre 2004, n. 311. Detti importi concorreranno al conseguimento degli
obiettivi previsti
dalla
legge n. 311 del 2004.
4. Per il
raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall’articolo 1, comma 98,
della
legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono fissati i criteri di cui ai successivi commi 4, 5 e
6.
5. I
Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, le unioni di Comuni, le
Comunità
montane ed
i Consorzi possono procedere alla copertura totale del turn-over verificatosi
nel corso
del
triennio 2004, 2005 e 2006.
6. I
Comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 5.000 abitanti possono assumere
n. 1
unità a
fronte di una cessazione. Effettuata tale assunzione, è possibile procedere ad
effettuare la
seconda
assunzione dopo che si sono verificate, nel corso del triennio, ulteriori sei
cessazioni. Per
gli enti che
alla data di entrata in vigore del presente decreto, avessero già raggiunto, a
decorrere dal
1 gennaio
2004, un numero di cessazioni pari a 4, effettuata la prima assunzione, possono
procedere
alla
seconda assunzione quando si siano verificate, complessivamente, n. 5
cessazioni. I suddetti
enti per
procedere alle successive assunzioni dovranno attenersi a quanto previsto dal
precedente
comma 5
del presente articolo.
7. I
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono assumere nel limite
del 25 per
cento
delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del triennio 2004, 2005 e
2006;
8. Per
tutti gli enti le cessazioni dal servizio si considerano cumulativamente nel
corso del
triennio
2004, 2005 e 2006. Ai fini del calcolo del costo delle cessazioni, si intendono
per
“cessazioni”
quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al personale
a tempo
indeterminato,
con esclusione dei processi di mobilità.
9. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti delle
Regioni Friuli
Venezia
Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Articolo
6
Verifica
dei risparmi di spesa conseguiti.
1. Ai fini
della corretta implementazione del sistema ed in relazione alla necessità di
verificare
gli
eventuali maggiori o minori risparmi conseguiti dai Comuni, a decorrere dal 1°
gennaio 2005, si
dovrà
procedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ad una verifica
degli
stessi mediante l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto con l’ANCI, il
Ministero
dell’economia
e delle finanze, il Ministero dell’interno ed il Dipartimento della funzione
pubblica,
presso la Conferenza unificata.
Le parti si impegnano a verificare gli esiti del tavolo tecnico istituito
presso la Conferenza unificata
autorizzando automaticamente gli enti ad incrementare le percentuali
assunzionali
in considerazione degli eventuali maggiori risparmi conseguiti dagli stessi.
Articolo
7
Disposizioni
concernenti la mobilità del personale.
1. La
mobilità può essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al campo di
applicazione
del
presente decreto o comunque amministrazioni sottoposte a limitazione delle
assunzioni, mentre
è da
considerarsi come assunzione, ai fini economico - finanziari, se riguarda
personale proveniente
da
amministrazioni non assoggettate al vincolo.
2. Per gli
enti che non hanno rispettato il patto di stabilità, la mobilità può avvenire
per
compensazione,
con corrispondenza di posizioni economiche ed invarianza della spesa.
Il presente
decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.
Roma,
per
il Presidente del Consiglio dei Ministri
il
Ministro per la
Funzione Pubblica
TABELLA
1
Provincia
Quota
Provincia
Provincia
Quota
Provincia
Provincia
Quota
Provincia
Agrigento
210.506 Latina 153.129 Savona 138.971
Alessandria
252.980 Lecce 253.353 Siena 161.326
Ancona
186.661 Lecco 91.282 Siracusa 108.793
Arezzo
184.426 Livorno 152.757 Sondrio 79.732
Ascoli
Piceno 220.939 Lodi 76.751 Taranto 150.521
Asti
144.188 Lucca 186.289 Teramo 142.325
Avellino
137.481 Macerata 173.621 Terni 152.384
Bari
320.417 Mantova 153.129 Torino 677.719
Belluno
117.362 Massa Carrara 126.304 Trapani 139.717
Benevento
103.577 Matera 128.912 Treviso 221.311
Bergamo
280.178 Messina 417.660 Varese 223.547
Biella
84.948 Milano 774.216 Venezia 214.232
Bologna
374.441 Modena 192.250 Verbano - Cusio - Ossola 74.143
Brescia
407.600 Napoli 524.589 Vercelli 89.046
Brindisi
140.834 Novara 107.302 Verona 195.231
Cagliari
191.505 Nuoro 97.988 Vibo Valentia 85.320
Caltanissetta
138.226 Oristano 79.359 Vicenza 164.307
Campobasso
121.460 Padova 163.189 Viterbo 151.267
Caserta
297.690 Palermo 477.645
Catania
283.159 Parma 159.836 TOTALE euro 19.649.000
Catanzaro
192.623 Pavia 174.366
Chieti
141.580 Perugia 366.244
Como
163.189 Pesaro e Urbino 239.195
Cosenza
306.259 Pescara 120.343
Cremona
172.503 Piacenza 141.952
Crotone
86.811 Pisa 199.329
Cuneo
292.846 Pistoia 133.383
Enna
122.205 Potenza 248.509
Ferrara
168.405 Prato 67.437
Firenze
311.847 Ragusa 135.618
Foggia
236.959 Ravenna 173.994
Forli'-Cesena
170.268 Reggio di Calabria 160.581
Frosinone
175.484 Reggio nell'Emilia 166.542
Genova
363.636 Rieti 116.617
Grosseto
208.643 Rimini 97.243
Imperia
113.636 Roma 1.058.866
Isernia
69.299 Rovigo 115.126
La Spezia
110.656 Salerno 342.399
L'Aquila
200.447 Sassari 125.931
DPCM Regioni
Vista
la
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale
e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Visto
in
particolare l’articolo 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che prevede
come, ai
fini del concorso delle Autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza
pubblica,
le disposizioni di cui al presente comma costituiscano principi e norme di
indirizzo per le
predette
amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le
riduzioni
delle
rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con
il decreto del
Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al successivo comma 98 del predetto articolo.
Tale
comma
prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo
accordo tra
Governo,
Regioni e Autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per
le
amministrazioni
regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico
di cui al
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, sono fissati
criteri e
limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle
procedure di
mobilità e
fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale;
Visto
che
le misure di cui al comma 98 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, devono
garantire,
per le Regioni e le Autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa
lorde non
inferiori
a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni
di euro
per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti
del Servizio
sanitario
nazionale, devono garantire, economie di spesa lorde non inferiori a 215
milioni di euro
per l'anno
2005, a
579 milioni di euro per l'anno 2006,
a 860 milioni di euro per l'anno 2007 e a 949
milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008;
Ritenuto
di
dover procedere alla individuazione, per le Regioni e per gli enti del Servizio
sanitario
nazionale,
dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato, nonché
alla
definizione
dell'ambito applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli
organici in
attuazione
dell’articolo 1, commi 93 e 98, della legge n. 311 del 2004;
Visto
l'Accordo,
sancito in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005, tra Governo, Regioni
e
Autonomie
locali, che, nel definire modalità, criteri e limiti generali per la disciplina
delle
disposizioni
contenute nei citati commi 93 e 98 demanda a separati appositi accordi tra il
Governo,
le
Regioni, gli enti dei Servizio sanitario nazionale e gli Enti locali di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2,
del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la specifica disciplina delle
predette fattispecie;
Visto
l'Accordo,
sancito in sede di Conferenza unificata il 24 novembre 2005, tra Governo,
Regioni
e
Autonomie locali, che dà attuazione a quanto previsto nel precedente Accordo
del 28 luglio 2005;
Vista
la
rettifica all’Accordo del 28 luglio 2005 concernente il punto 9, lett. c) del
citato Accordo,
approvata
nella seduta della Conferenza unificata del 26 gennaio 2006;
Acquisiti
i
pareri dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’interno e della salute
nonché del
Dipartimento
per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista
la
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, con il quale
il Ministro per
la
funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al
Presidente del Consiglio
dei
ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l’organizzazione, il riordino ed
il funzionamento
delle pubbliche
amministrazioni;
DECRETA
Articolo
1
Ambito di
applicazione
1. Il
presente decreto è emanato ai sensi dell’articolo 1, commi 93 e 98, della legge
30
dicembre
2004, n. 311 ed in attuazione degli Accordi sanciti in sede di Conferenza
unificata il 28
luglio
2005, il 24 novembre 2005, tra Governo, Regioni e Autonomie locali ed
individua, per le
amministrazioni
regionali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti
concernenti
la rideterminazione delle dotazioni organiche e le assunzioni di personale a
tempo
indeterminato
per gli anni 2005, 2006 e 2007.
2.
L’individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione
dell’ambito
applicativo
della rideterminazione degli organici di cui al precedente comma è effettuata
distintamente
per il personale delle Regioni e per quello del Servizio sanitario nazionale.
3. Ai
sensi del comma 98, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
disposizioni
del
presente decreto non si applicano per le assunzioni a tempo indeterminato del
personale
infermieristico
del Servizio sanitario nazionale.
4. Al fine
di monitorare i dati sulla stabilizzazione del precariato e dei lavoratori
socialmente utili
alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali, le assunzioni derivanti da
leggi speciali
sono
comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale
dello Stato e al
Dipartimento
della funzione pubblica.
Articolo
2
Rideterminazione
degli organici delle Regioni e degli enti strumentali
1. Le
Regioni procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche,
nel rispetto
di quanto
previsto dal comma 93 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sulla base di
quanto
previsto dal presente articolo.
2. Le
modalità di rideterminazione devono essere finalizzate alla riduzione del
divario esistente
tra
dotazione organica e personale in servizio. Le Amministrazioni nell’effettuare
la predetta
rideterminazione,
non possono, comunque operare incrementi alle dotazioni organiche vigenti.
3. Gli
obiettivi di contenimento delle dotazioni organiche da conseguirsi da parte
delle singole
Regioni
sono definiti, per ciascuna Regione, adottando la seguente metodologia che ha a
riferimento:
A) Il
personale presente al 31 dicembre 2004 convenzionalmente individuato calcolando
i
dipendenti
a tempo indeterminato, i dirigenti assunti a tempo determinato, i comandi in
entrata, i
posti
indisponibili dei fuori ruolo ed i posti già oggetto dei piani occupazionali
relativi a tutto l’anno
2004. La
valorizzazione del costo della dotazione organica e del costo del personale
presente è
ottenuta
moltiplicando la consistenza della dotazione stessa, o rispettivamente del
personale
presente,
per i rispettivi costi iniziali di categoria/qualifica; per l’area della
dirigenza la retribuzione
di
posizione è riferita all’importo medio contrattuale previsto in ogni ente;
B) La
differenza tra costo della dotazione organica e costo del personale presente,
come sopra
individuato,
costituisce il costo dei posti vacanti.
4.
L’equilibrio ottimale tra costo dei posti vacanti e costo della dotazione
organica si considera
pari al
3%. Gli obiettivi di contenimento delle dotazioni organiche sono fissati nei
casi in cui il
rapporto
tra tali costi sia superiore al 3%; in questo caso la singola Regione provvede
alla
rideterminazione
della dotazione organica con l’obiettivo di raggiungere tale valore; ogni
singolo
ente non
sarà comunque tenuto ad operare una riduzione superiore al 5% del costo della
dotazione
organica
vigente.
5. Le
Regioni provvedono ad impartire i necessari indirizzi applicativi relativi alla
rideterminazione
delle dotazioni organiche, certificandone l'avvenuto rispetto dei limiti e
criteri
previsti
dal presente articolo, ai rispettivi enti strumentali.
6. Gli
enti di cui al comma precedente sono le Agenzie per la protezione
dell’Ambiente, le
Aziende e
gli Enti di soggiorno e turismo; gli Enti per il diritto allo studio; gli
IACP/ATER/ALER/ARTE,
i Parchi e gli Enti per la difesa dell’ambiente ed altri Enti regionali,
quali tra l’altro
l’ERSA o le Agenzie per le erogazioni in agricoltura. Gli enti citati sono
considerati,
ai fini
del presente decreto, solo in quanto enti strumentali od assimilati, delle
Regioni medesime.
7. Qualora
nel corso del triennio 2005, 2006 e 2007 si procedesse a passaggi di personale,
connessi a
trasferimenti di funzioni e competenze, dallo Stato alle Regioni, ai Comuni ed
ad altri
enti
locali, le stesse amministrazioni regionali e locali potranno procedere alla
rideterminazione
delle
rispettive dotazioni organiche integrandole con i posti necessari. Le dotazioni
organiche
potranno,
comunque, essere aumentate con l’ingresso di personale derivante da processi di
ristrutturazione
e privatizzazione di pubbliche amministrazioni o in situazione di eccedenza, nonché
del
personale docente di cui all’articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Articolo
3
Rideterminazione
degli organici degli enti del Servizio sanitario nazionale
1. Le
modalità di rideterminazione delle dotazioni organiche devono essere
finalizzate alla
riduzione
del divario esistente tra dotazione organica e personale in servizio. Gli enti
del Servizio
sanitario
nazionale nell’effettuare la predetta rideterminazione, non possono, comunque
operare
incrementi
alle dotazioni organiche vigenti.
2. Gli
enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle disposizioni
contenute
nell’articolo
1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le riduzioni
di spesa
previste
dal successivo comma 98, i criteri e limiti per le assunzioni stabiliti nel
presente decreto,
nonché i
vincoli finanziari posti da ciascuna Regione in riferimento all’articolo 7 del
presente
decreto,
procedono alla determinazione del fabbisogno di personale o alla
rideterminazione delle
rispettive
dotazioni organiche, ove previste dalle vigenti normative regionali o statali,
sulla base
delle
risorse umane necessarie per assicurare le prestazioni comprese nei livelli
essenziali di
assistenza,
previa razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e ottimizzazione dei
compiti
direttamente
connessi con le attività istituzionali, anche tenendo conto dei vincoli
finanziari posti
alle
medesime Regioni dall’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 23
marzo 2005,
ed in
particolare di quelli relativi alla razionalizzazione della rete ospedaliera di
cui all’articolo 4
della
medesima Intesa.
Articolo
4
Assunzione
di personale nelle Regioni a statuto ordinario e negli enti strumentali
1. Per
quanto attiene alla disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato per il
triennio 2005,
2006 e
2007, considerato che le economie di spesa sono individuate, dal comma 98,
dell’articolo 1,
della
legge n. 311 del 2004, in
modo complessivo per le Autonomie regionali e locali, l’ammontare
di tali
economie è suddiviso per Regioni, con esclusione di quelle a statuto speciale e
delle Province
autonome
di Trento e Bolzano, Province e restanti Enti locali di cui all’articolo 2,
commi 1 e 2, del
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo la seguente formula matematica: numero
complessivo
dei dipendenti al 31/12/2003 di ognuna delle tipologie di enti moltiplicato per
il
numero
complessivo delle economie di spesa lorda da realizzare per l’intero comparto
Regioni ed
Autonomie
locali; il risultato ottenuto è diviso per il numero complessivo dei dipendenti
dell’intero
comparto
Regioni ed Autonomie locali al 31/12/2003.
2. Nel
triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo indeterminato
per le
regioni a
statuto ordinario ed i relativi enti strumentali, con esclusione delle regioni
a statuto
speciale e
delle Province autonome di Trento e Bolzano, devono garantire la realizzazione
di
economie
di spesa lorde non inferiori a 23,5 milioni di euro per l’anno 2005, a 76 milioni di euro
per l’anno
2006, a
114 milioni di euro per l’anno 2007 ed a 126 milioni di euro a decorrere
dall’anno
2008. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi sono decurtati dagli
importi
stabiliti
dai patti di stabilità sottoscritti dalle Regioni a statuto speciale e dalle
Province autonome di
Trento e
Bolzano con le modalità di cui al successivo articolo 5. Sono comunque fatte
salve le
procedure
concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004.
3. Gli
enti strumentali regionali da considerare ai fini di quanto previsto dal comma
2 del
presente
articolo sono quelli indicati all’articolo 2, comma 6 del presente decreto.
4. Gli
obiettivi di risparmio da conseguire per l’anno 2005, relativamente alle
assunzioni a tempo
indeterminato
sono fissati, per ciascuna Regione e per i relativi enti strumentali o
assimilati,
utilizzando
la seguente formula matematica: numero dei dipendenti in servizio a tempo
indeterminato
della singola Regione e dei relativi enti strumentali al 31 dicembre 2003
moltiplicato
per
l’importo delle economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto
Regioni a statuto
ordinario
nell’anno 2005 (23,5 milioni di euro); il risultato ottenuto è diviso per il
numero
complessivo
dei dipendenti a tempo indeterminato del comparto medesimo e della totalità
degli enti
di cui al
precedente comma 3 del presente articolo. I risparmi da conseguirsi da parte di
ciascuna
Regione
sono rappresentati dalla tabella 1 allegata al presente decreto. Le Regioni
stesse
provvederanno
a ripartire l’importo determinato anche tra gli enti strumentali, certificando
il
conseguimento
del relativo risultato. I risparmi, pertanto, da conseguirsi per l’anno 2005 da
parte di
ciascuna
Regione, comprensivi dei predetti importi, sono rappresentati dalla tabella 2
allegata al
presente
decreto, relativa alle Regioni a statuto ordinario ed agli enti ad esse
strumentali.
5. Gli
obiettivi di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto sono perseguibili
anche
mediante
una diversa ripartizione tra le Regioni, da presentare da parte delle stesse in
sede di
Conferenza
unificata, fermo restando il conseguimento dell’obiettivo complessivo di
risparmio
individuato,
per l’anno 2005, nella tabella 2 allegata al presente decreto.
6.
Nell’anno 2005 il limite massimo del contingente delle assunzioni a tempo
indeterminato di
personale
in ciascuna Regione a statuto ordinario e negli enti di cui al precedente comma
3, il cui
costo
lordo annuo è calcolato su 13 mensilità, è uguale alla differenza tra il costo
delle cessazioni
dal
servizio e il risparmio di competenza della singola amministrazione per l’anno
di riferimento
(per
l’anno 2005 riportato nella tabella 2 allegata al presente decreto).
7. Per la
determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale cessata
viene
convenzionalmente
adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica
media
della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti,
compreso
IRAP. Per
la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta
viene
convenzionalmente
adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica
iniziale
della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti,
compreso
IRAP.
8. Ai fini
del calcolo di cui al precedente comma 7 si intendono per “cessazioni” quelle
derivanti
da estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al personale con contratto di
lavoro a
tempo
indeterminato, con esclusione di quello interessato da processi di mobilità.
9.
Applicando il medesimo procedimento di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 del
presente
articolo
anche negli anni successivi, le economie di spesa già conseguite saranno
mantenute in
maniera
strutturale ed implementate dagli ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni
successivi
all’anno
2005.
10.
Esclusivamente per l’anno 2006, nelle more della certificazione del
conseguimento degli
obiettivi
da parte delle Regioni, resta valida la possibilità per ciascuna Regione di
procedere alle
assunzioni
di personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento delle cessazioni
dell’anno
precedente.
11. Le
Regioni determinano, inoltre, gli indirizzi applicativi relativi alle
assunzioni di personale
a tempo
indeterminato, per l’anno 2005, per i rispettivi enti di cui al precedente
comma 3.
Articolo
5
Aggiornamento
delle tabelle e certificazioni del conseguimento delle economie
1.
L’aggiornamento delle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto per gli anni
successivi al
2005, è
sottoposto dalle Regioni a statuto ordinario alla valutazione della Conferenza
unificata,
entro il 30
aprile, ai fini dell’individuazione degli specifici risparmi di spesa negli
anni di
riferimento.
In ogni caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio da parte
dei
ciascuna
Regione, sarà posta a carico della medesima Regione la quota di mancato
risparmio in
sede di
aggiornamento della tabella 2 allegata al presente decreto per l’anno
successivo.
2.
Riguardo alla certificazione del conseguimento degli obiettivi le Regioni
provvedono a
comunicare
alla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’avvenuto conseguimento
degli
obiettivi
oggetto del presente decreto, trasmettendo copia conforme degli atti adottati
dagli organi
preposti,
salvo quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Rispettivamente entro il
31 marzo
2006 e il 31 marzo 2007 la
Conferenza delle Regioni e Province autonome trasmette ai
fini della
valutazione della Conferenza unificata, un’analitica relazione corredata di
tabella
riassuntiva
dell’avvenuto conseguimento degli obiettivi indicati nella tabella 2 allegata
al presente
decreto da
parte di ciascuna Regione anche per i relativi enti strumentali. La
certificazione dovrà
tenere
conto della eventuale diversa distribuzione di cui al precedente comma 5 del
precedente
articolo 4
del presente decreto.
Articolo
6
Assunzione
di personale nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di
Trento e
Bolzano
1. Le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
concorrono al
perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge 30 dicembre 2004, n.
311,
anche con
riguardo alla spesa per il personale, secondo quanto stabilito dai patti di
stabilità tra il
Governo e
ciascuna Regione e Provincia autonoma, anche con riferimento ai propri enti
strumentali
e, per le
Province autonome, la
Regione Valle d’Aosta e la Regione Friuli
Venezia Giulia, agli enti
locali ed
agli enti del Servizio sanitario nazionale afferenti al rispettivo territorio.
2. Con
riferimento all’anno 2005 al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di
cui al
comma
precedente si provvede in conformità ad eventuali protocolli aggiuntivi ai
patti di stabilità
già
stipulati, d’intesa anche con il Dipartimento della funzione pubblica,
3. Nel
triennio 2005, 2006 e 2007 gli enti di cui al presente articolo concorrono alla
realizzazione
delle economie di spesa lorde aventi carattere strutturale da realizzare
mediante
misure
correttive dell’andamento tendenziale di spesa corrente, come segue:
a) per
l’anno 2005 l’importo è così determinato: 4,5 milioni di euro;
b) per gli
anni 2006 e seguenti secondo gli importi stabiliti dai rispettivi patti di cui
al comma 1 in
base ad un
criterio di proporzionalità a parità di condizioni, con le Regioni a statuto
ordinario e con
gli altri
enti afferenti al rispettivo territorio. Tali importi sono dedotti da quelli
indicati nell’articolo
4 del
presente decreto nonché da quelli previsti per i restanti enti dall’articolo 1,
comma 98 della
legge n.
311/2004, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale.
4.
All’importo di cui al precedente comma 3, lett. a) vanno aggiunte le somme
relative alle
Province
della Regione Friuli Venezia Giulia, ai Comuni delle Regioni Valle d’Aosta e
Friuli
Venezia
Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano in conformità ad eventuali
protocolli
aggiuntivi
ai patti di stabilità già stipulati. Inoltre vanno aggiunte le quote di cui
alla tabella 3
allegata
al presente decreto relative alle Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia
e delle
Province
autonome di Trento e Bolzano per quello che riguarda gli enti del Servizio
sanitario
nazionale.
Tali importi sono dedotti da quelli indicati nell’articolo 4 del presente
decreto nonché da
quelli
previsti per i restanti enti dall’articolo 1, comma 98 della legge n. 311/2004,
ivi compresi gli
enti del
Servizio sanitario nazionale.
Articolo
7
Assunzioni
negli enti del Servizio sanitario nazionale
1. Le
economie di spesa stabilite per il triennio 2005, 2006 e 2007 dall’articolo 1,
comma 98,
della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli enti del Servizio sanitario nazionale
sono per l’anno
2005, al
netto delle quote relative alle Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e
alle Province
autonome
di Trento e Bolzano, quantificate complessivamente in euro 9.507.212,62 ,
quelle
indicate
nella tabella 3 allegata al presente decreto, nella quale la ripartizione tra
Regioni è stata
effettuata
sulla base dei seguenti parametri:
a) quota
di accesso nell’anno 2005 alle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario
nazionale
di parte
corrente, valorizzata nella misura del 20%;
b)
rapporto monte salari 2003/totale costi 2003, come rilevati al tavolo di
monitoraggio della
spesa
sanitaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, valorizzato nella
misura dell’ 80%.
2.
Ciascuna Regione è tenuta ad adottare le misure necessarie a garantire le
economie di spesa
ad essa
assegnate, di cui al comma precedente, ai sensi dell’articolo 1, comma 98,
della legge 30
dicembre
2004, n. 311, riguardanti gli enti del Servizio sanitario nazionale che
insistono sul proprio
territorio,
ferma restando l’esigenza di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, nel
rispetto
dell’equilibrio economico finanziario, secondo quanto stabilito dall’articolo
1, commi 164 e
173, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall’articolo 6 dell’Intesa sancita in data 23
marzo 2005
in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di
Trento e
Bolzano. Alla verifica dell’effettivo conseguimento delle predette economie si
provvede
nell’ambito
del tavolo tecnico di cui all’articolo 12 della citata Intesa.
3. In relazione a quanto stabilito
dal comma 38, dell’articolo 1, della legge n. 311 del 2004, le
Regioni
Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano
provvedono
alle economie di spesa, anche per quanto riguarda gli enti del Servizio
sanitario
nazionale
dei rispettivi territori, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3 let.
b) del
presente
decreto anche per gli anni 2006, 2007, 2008.
4. Con
appositi Accordi, da stipulare in sede di Conferenza unificata sono
individuati, tenuto
conto
anche di quanto stabilito dal precedente comma 3 del presente articolo, i
criteri per la
suddivisione
delle economie previste, dall’articolo 1, comma 98, della legge n. 311 del
2004, per gli
enti del
Servizio sanitario nazionale, con riferimento agli anni successivi al 2005.
Articolo
8
Disposizioni
concernenti la mobilità del personale
1. La
mobilità può essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al campo di
applicazione
del
presente decreto o comunque tra amministrazioni sottoposte a limitazione delle
assunzioni,
mentre è
da considerarsi come assunzione, ai fini economici-finanziari, le modalità
riguardanti
personale
proveniente da amministrazioni non assoggettate al vincolo.
Il
presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.
Roma,
per
il Presidente del Consiglio dei Ministri
il
Ministro per la
Funzione Pubblica
TABELLA 1
Regione
Unità complessive di
personale
di riferimento
Obiettivi
di risparmio
Anno 2005
euro
PIEMONTE
4067 1.873.862,83
LOMBARDIA
4720 2.174.731,39
VENETO
3491 1.608.471,88
LIGURIA
1330 612.795,07
EMILIA-ROMAGNA
3169 1.460.110,97
TOSCANA
3461 1.594.649,44
UMBRIA
1525 702.640,97
MARCHE
2202 1.014.567,48
LAZIO 4621
2.129.117,32
ABRUZZO
2064 950.984,24
MOLISE 981
451.993,96
CAMPANIA
8592 3.958.748,33
PUGLIA
4567 2.104.236,92
BASILICATA
1409 649.194,18
CALABRIA
4805 2.213.894,99
TOTALE
51004 23.499.999,97
TABELLA 2
Regione
Obiettivi
di risparmio
Anno 2005
euro
PIEMONTE
2.110.872,41
LOMBARDIA
2.442.337,34
VENETO
1.818.492,94
LIGURIA
721.562,32
EMILIA-ROMAGNA
1.655.044,69
TOSCANA
1.803.264,84
UMBRIA
0,00
MARCHE
0,00
LAZIO
2.392.084,61
ABRUZZO
1.094.143,11
MOLISE
0,00
CAMPANIA
3.850.000,00
PUGLIA
2.364.674,03
BASILICATA
761.662,98
CALABRIA
2.485.483,61
TOTALE
23.500.000,00
TABELLA 3
Regione
Totale
quota di risparmio
per
singola Regione
Quota
virtuale
Regioni
S.S.
PIEMONTE
17.092.527,27
VALLE
D'AOSTA 576.425,14
LOMBARDIA
30.560.020,65
P.A.
BOLZANO 1.965.821,71
P.A.
TRENTO 1.969.124,94
VENETO
17.001.282,44
FRIULI V.
G. 4.995.840,83
LIGURIA
6.678.381,78
EMILIA
ROMAGNA 16.726.973,30
TOSCANA
15.297.660,66
UMBRIA
3.706.572,57
MARCHE
6.308.764,26
LAZIO
16.932.591,72
ABRUZZO
5.086.624,46
MOLISE
1.284.425,23
CAMPANIA
19.229.339,95
PUGLIA
13.763.541,35
BASILICATA
2.306.094,45
CALABRIA
8.488.941,22
SICILIA
18.257.828,65
SARDEGNA
6.771.217,42
ITALIA
205.492.787,38 9.507.212,62