Normativa in materia di Concorsi Pubblici
LAVORO
PORTATORI DI HANDICAP
Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
2000, n. 333 (in Gazz. Uff., 18 novembre, n. 270). - Regolamento di
esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede l'emanazione
di un regolamento recante norme di esecuzione, aventi carattere generale,
ai fini dell'attuazione della citata legge; Vista la legge 5 febbraio
1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale ed i diritti delle persone handicappate; Visto l'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 17, comma 25, della legge
15 maggio 1997, n. 127; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000; Sentita la
conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole in data 4 aprile 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000; Ritenuta, al
riguardo, con riferimento all'individuazione dei competenti servizi per
l'impiego, l'opportunità di mantenere la terminologia adottata, che
identifica le nuove strutture preposte al collocamento, per effetto del
decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Emana il seguente regolamento:
Articolo 1
Soggetti iscritti negli elenchi.
1. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del
collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici anni di
età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista
dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore
privato.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al
lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al
comma 1 i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del
1999, nonchè quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407,
come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se
non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o
di lavoro, nonchè per i soggetti di cui alla citata legge n. 407
del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei
predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva
dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto
all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il
dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento
obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa
per causa al medesimo non imputabile.
3. Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti
grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono
iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di
età al momento della morte del genitore dante causa o del
riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i
figli di età non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media
superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.
4. Ferma restando la disciplina sostanziale in materia
di assunzioni obbligatorie delle categorie di cui all'art. 1 della legge
n. 68 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta
legge, le iscrizioni effettuate negli albi professionali, articolati a
livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici non
vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale
per l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per l'aggiornamento
dell'albo e l'espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria
dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative
iscrizioni all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai
servizi di collocamento di residenza dell'iscritto, entro lo stesso
termine.
Articolo 2
Obbligo di riserva.
1. Per i datori di lavoro pubblici e per i datori di
lavoro privati, l'obbligo di assunzione ai sensi dell'art. 3 della legge
n. 68 del 1999 si determina calcolando il personale complessivamente
occupato. Nei casi di cui all'art. 3, comma 4, e all'art. 5, comma 2,
della medesima legge n. 68 del 1999, il computo della quota di riserva si
effettua dopo aver provveduto all'esclusione del personale per il quale i
predetti obblighi di assunzione non sono operanti.
2. I datori di lavoro privati che, alla data di entrata
in vigore della legge n. 68 del 1999, occupano da 15 a 35 dipendenti, ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della medesima legge, e
che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei
dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile
entro i dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la
predetta assunzione. Qualora, entro il medesimo termine, il datore di
lavoro effettui una seconda nuova assunzione, il datore di lavoro stesso
è tenuto ad adempiere contestualmente all'obbligo di assunzione del
lavoratore disabile. Per la richiesta di avviamento, si applica quanto
previsto dal comma 4.
3. Non sono considerate nuove assunzioni quelle
effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei
lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60
giorni dalla predetta cessazione, nonchè le assunzioni effettuate
ai sensi della legge n. 68 del 1999.
4. Entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo,
secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999,
i datori di lavoro di cui al comma 2, sono tenuti all'invio del prospetto
informativo che equivale alla richiesta di avviamento ai sensi dell'art.
9, comma 3, della citata legge.
5. Il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni
amministrative, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999,
è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari
applicate dagli organismi di cui al citato comma 3.
6. Per gli enti e le associazioni di arte e cultura e
per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro,
soggetti agli obblighi di assunzione, la quota di riserva si calcola,
successivamente alla verifica di possibilità di collocamento mirato
di cui all'art. 2 della legge n. 68 del 1999, sul personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, individuato secondo
quanto previsto dal comma 5.
Articolo 3
Modalità di computo della quota di riserva.
Esclusioni.
1. Accanto ai lavoratori che non costituiscono base di
computo per la determinazione della quota di riserva, sono parimenti
esclusi, ai fini di cui all'art. 4, comma 1, della citata legge n. 68 del
1999, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con
contratto di apprendistato, con contratto di reinserimento, con contratto
di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice, e con contratto di
lavoro a domicilio. Sono altresì esclusi dalla base di computo i
lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi
esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività, e i
soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nei
limiti della percentuale ivi prevista.
2. I lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle
proprie mansioni per infortunio o malattia, di cui all'art. 4, comma 4,
della legge n. 68 del 1999, e che abbiano subito una riduzione della
capacita lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, sono
esclusi dalla base di computo e sono computabili nella percentuale di
riserva, a meno che l'inabilità non sia stata determinata da
violazione, da parte del datore di lavoro pubblico o privato delle norme
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede
giudiziale. Gli stessi lavoratori sono ascrivibili alla quota parte di
assunzioni da effettuare con chiamata numerica.
3. Qualora non sia possibile l'assegnazione a mansioni
equivalenti o a mansioni inferiori, con la conservazione del trattamento
più favorevole, i lavoratori di cui al comma 2 sono avviati presso
altro datore di lavoro, con diritto di precedenza e senza inserimento
nella graduatoria, e assegnati a mansioni compatibili con le residue
capacità lavorative. L'accertamento della compatibilità
delle mansioni è svolto dalle commissioni di cui all'art. 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'art.
6, comma 2, lettera b), della legge n. 68 del 1999, con le
modalità ivi previste.
4. Quanto previsto dai commi 2 e 3 si applica anche ai
lavoratori che si sono invalidati successivamente all'assunzione per
infortunio sul lavoro o malattia professionale, di cui all'art. 1, comma
7, della legge n. 68 del 1999. I predetti lavoratori sono esclusi dalla
base di computo e sono computati nella percentuale d'obbligo, alle
medesime condizioni di cui ai citati commi 2 e 3, qualora abbiano
acquisito un grado di invalidità superiore al 33 per cento.
5. I datori di lavoro pubblici o privati che occupano
da 15 a 35 dipendenti, che assumono un lavoratore disabile, con
invalidità superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta
categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, con contratto a tempo parziale, possono
computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere
dall'orario di lavoro svolto.
6. Agli effetti dell'art. 4, comma 1, della legge n. 68
del 1999, per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono
attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata
del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle
corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco
dell'anno solare, anche non continuative.
7. La disposizione di cui all'art. 3, comma 3, della
citata legge n. 68 del 1999, si applica anche agli Istituti pubblici di
assistenza e beneficenza (IPAB).
Articolo 4
Sospensione degli obblighi.
1. Ai fini della fruizione dell'istituto della
sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all'art. 3, comma 5, della
citata legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta apposita
comunicazione al competente servizio provinciale, corredata da
documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni
di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento
amministrativo che riconosce tale condizione.
2. La sospensione opera per un periodo pari alla durata
dei trattamenti di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, e
cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la
sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro di
cui al comma 1 presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da
assumere ai sensi dell'art. 9, comma 1, della citata legge n. 68 del
1999.
3. In attesa dell'emanazione del provvedimento che
ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui all'art. 3, comma 5, della
legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda al
servizio provinciale competente ai fini della concessione della
sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la situazione
dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di
autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una
sola volta.
4. La sospensione degli obblighi occupazionali
riconosciuta ai sensi del presente articolo può riguardare anche i
lavoratori di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.
Articolo 5
Compensazioni territoriali.
1. I datori di lavoro privati presentano la domanda
diretta ad ottenere l'autorizzazione alla compensazione territoriale, per
unità produttive situate nella stessa regione, al competente
servizio provinciale.
2. Il servizio di cui al comma 1 valuta
l'ammissibilità della domanda di compensazione, che deve essere
adeguatamente motivata, in relazione alla situazione organizzativa
dell'azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento
obbligatorio in ciascun ambito provinciale ed emana il provvedimento entro
150 giorni dal ricevimento della domanda, attivando le opportune forme di
raccordo con i servizi provinciali interessati secondo le modalità
stabilite dalla normativa regionale. Il provvedimento che decide sulla
domanda di compensazione è immediatamente trasmesso a tutti i
servizi provinciali interessati. Trascorso il predetto termine senza che
l'amministrazione abbia emanato il provvedimento o senza che abbia
compiuto atti interruttivi del decorso del termine, la domanda si intende
accolta.
3. La domanda di compensazione territoriale che
interessa unità produttive situate in diverse regioni,
adeguatamente motivata come previsto al comma 2, è presentata al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per
l'impiego, che, acquisite le necessarie informazioni dalle regioni sul
numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e
su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione, emana il relativo
provvedimento, sulla base dei criteri ed entro lo stesso termine di cui al
comma 2. A tal fine, il datore di lavoro privato allega alla domanda copia
dell'ultimo prospetto informativo, di cui all'art. 9, comma 6, della
citata legge n. 68 del 1999. Qualora le informazioni delle regioni non
pervengano almeno 60 giorni prima della scadenza del termine di cui al
comma 2, il Ministero emana comunque il provvedimento, fermo restando
quanto disposto dal citato comma 2, ultimo periodo.
4. I datori di lavoro pubblici effettuano la
compensazione, limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito
regionale e in via automatica.
Articolo 6
Modalità di assunzioni obbligatorie.
1. La prescrizione di cui all'art. 7, comma 1, lettere
b) e c), opera per le assunzioni ancora da effettuare ai
fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della citata legge n.
68 del 1999, a meno che il numero di lavoratori computabili nelle quote di
riserva e già in servizio non sia pari o superiore alla quota
percentuale numerica di cui alle lettere b) e c) della
citata disposizione. In tale caso, la quota residua di personale disabile
da assumere potrà essere assorbita interamente tramite richiesta
nominativa.
2. In aderenza a quanto previsto dal comma 1, per i
datori di lavoro privati che occupano da 36 a 50 dipendenti e che abbiano
già in servizio una unità lavorativa computabile nella quota
di riserva, l'unità mancante è assunta con richiesta
nominativa.
3. Ai fini della legge n. 68 del 1999, gli «enti
promossi» di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), della
citata legge sono quelli che recano nella denominazione la sigla del
partito politico, dell'organizzazione sindacale o sociale che li promuove.
In assenza di tale requisito, sono inclusi in tale categoria gli enti nel
cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i
soggetti promotori.
Articolo 7
Avviamento.
1. Ai fini dell'inoltro della richiesta di avviamento,
i 60 giorni di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999
decorrono dal giorno successivo a quello in cui insorge l'obbligo di
assunzione.
2. Per i datori di lavoro pubblici, previa verifica
circa la sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico
previste dall'ordinamento vigente in materia di lavoro pubblico, entro il
termine di cui al comma 1 deve effettuarsi la richiesta di avviamento a
selezione prevista dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Qualora il datore di lavoro pubblico
intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di
cui all'art. 11 della legge n. 68 del 1999, il predetto termine è
riferito alla trasmissione al servizio competente di una proposta di
convenzione.
3. Il termine di decorrenza per la richiesta di
avviamento, di cui al comma 1, si applica anche alla fattispecie di cui
all'art. 10, comma 5, della legge n. 68 del 1999.
4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni
con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle
convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 11, della legge n. 68 del 1999,
ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa prevista
dall'art. 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, per
il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia
municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonchè delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Le
convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di
selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto
delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.
5. I datori di lavoro privati che intendono assumere
disabili psichici con richiesta nominativa devono stipulare la convenzione
di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 1999.
6. In caso di impossibilità di avviare i
lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto collettivo
applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di lavoro
privato ai fini della individuazione di possibili soluzioni alternative di
avviamento, valutando la disponibilità di lavoratori disabili con
qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo,
il datore di lavoro medesimo stipula con il servizio un'apposita
convenzione di inserimento lavorativo, con le modalità previste
dagli articoli 11 e 12 della legge n. 68 del 1999 che preveda lo
svolgimento di tirocinio con finalità formative per i soggetti a
tal fine individuati.
7. Nei casi di cui al comma 6, qualora il datore di
lavoro convocato, non si presenti senza motivazione e comunque entro
trenta giorni dalla data di convocazione, o in ogni caso non sia possibile
dar luogo alla stipula della convenzione, il servizio procede
all'avviamento tenuto conto delle indicazioni contenute nelle schede
professionali e delle altre informazioni contenute nel prospetto
informativo annuale nonchè nella attuale richiesta di
avviamento.
8. Qualora, esperita la procedura di cui ai commi 5 e
6, non sia possibile, per causa non imputabile al datore di lavoro,
effettuare l'avviamento, il medesimo datore di lavoro può
presentare domanda di esonero parziale, ai sensi dell'art. 5, comma 4,
della legge n. 68 del 1999, e della successiva normativa di attuazione,
ferma restando l'autonoma attivazione della disciplina che regola
l'esonero parziale al di fuori dei casi previsti dal presente
articolo.
9. In conformità con quanto previsto dall'art.
36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dall'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 80 del
1998, i datori di lavoro pubblici assolvono l'obbligo di cui all'art. 18,
comma 2, della legge n. 68 del 1999 mediante procedure selettive
concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il
solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante l'avviamento a
selezione ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'assunzione
per chiamata diretta nominativa per le speciali categorie di cui al comma
4, come disciplinata dal citato art. 36, comma 2, e dall'art. 21 della
legge 5 dicembre 1988, n. 521.
Articolo 8
Sistema sanzionatorio.
1. L'attività ispettiva in materia di assunzioni
obbligatorie e l'irrogazione delle sanzioni sono esercitate dalla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, anche su
segnalazione del servizio preposto al collocamento.
2. I servizi per il collocamento, ai fini
dell'accertamento e dell'eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono
gli atti al servizio ispettivo della direzione provinciale di cui al comma
1, attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n.
689.
3. Le sanzioni di cui all'art. 15, comma 1, della legge
n. 68 del 1999 si applicano alle imprese private e agli enti pubblici
economici. Tale disposizione non si applica ai datori di lavoro di cui
all'art. 3, comma 1, lettera c) e comma 3, della citata legge n.
68 qualora non effettuino nuove assunzioni.
4. La sanzione di cui all'art. 15, comma 4, della legge
n. 68 del 1999, deve intendersi applicabile, in via transitoria, anche in
caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di cui all'art.
18, comma 2, della citata legge.
5. La certificazione di ottemperanza prevista dall'art.
17 della legge n. 68 del 1999 è rilasciata dal servizio nel cui
territorio il datore di lavoro pubblico o privato ha la sede legale e deve
contenere, qualora sussistano scoperture della quota di riserva, specifico
riferimento alla presentazione del prospetto informativo di cui all'art.
9, comma 6, della medesima legge entro i termini fissati dal relativo
decreto di attuazione, nonchè l'avvenuto inoltro della richiesta di
avviamento di cui al citato art. 9, comma 1, se non coincidente con la
trasmissione del prospetto, ovvero le iniziative in corso aventi ad
oggetto interventi di collocamento mirato anche tramite la stipula di
convenzioni previste dalla disciplina vigente in materia, fatta salva
l'indicazione delle eventuali autorizzazioni, concesse o richieste, alle
esenzioni dall'obbligo di assunzione, derivanti dall'applicazione dei
relativi istituti previsti dalla legge.
Articolo 9
Graduatorie.
1. Fino al momento della operatività della
graduatoria di cui all'art. 8 della citata legge n. 68 del 1999, rimangono
valide le graduatorie di cui alla previgente disciplina in materia di
collocamento obbligatorio senza la distinzione per categorie. I lavoratori
già iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di
entrata in vigore del presente regolamento mantengono la posizione in
graduatoria precedentemente acquisita. Le regioni definiscono termini e
modalità per la costituzione della graduatoria unica degli aventi
diritto al collocamento obbligatorio, di cui al citato art. 8, comma
2.
2. Per i lavoratori già iscritti in base alla
precedente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, il comitato
tecnico, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, come modificato dall'art. 6, comma 2, lettera b), della
legge n. 68 del 1999, redige, anche per il tramite dei servizi competenti,
la scheda professionale, di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 68 del
1999, all'atto dell'avviamento, con gli elementi in suo possesso.
3. Ai fini della definizione da parte delle regioni,
dell'attribuzione dei punteggi di valutazione degli elementi che
concorrono alla formazione delle graduatorie, le regioni medesime, a norma
di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 68 del 1999,
tengono conto, prioritariamente, dei seguenti criteri generali:
a) anzianità di iscrizione negli
elenchi del collocamento obbligatorio;
b) condizione economica;
c) carico familiare;
d) difficoltà di locomozione nel
territorio.
4. Le regioni, in base alle singole esigenze locali,
possono individuare ulteriori criteri rispetto a quelli di cui al comma
1.
5. Per le assunzioni presso datori di lavoro pubblici,
i criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie sono quelli
indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246. Le regioni possono individuare ulteriori elementi
di valutazione, su proposta del comitato tecnico di cui al comma 2.
Articolo 10
Convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali o
disabili liberi professionisti e servizio competente.
1. Ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 68 del 1999, i datori di
lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 della citata
legge, nonchè le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i disabili
liberi professionisti, interessati alla stipula delle convenzioni di cui
al medesimo art. 12, comunicano al servizio competente per il territorio
per il quale si intende stipulare la convenzione la propria
disponibilità ad avvalersi di tale strumento, fornendo
altresì ogni utile informazione, appositamente documentata, atta a
dimostrare la loro idoneità al raggiungimento degli scopi previsti
dalla legge e il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. Al momento della comunicazione di cui al comma 1, il
disabile libero professionista deve essere iscritto al relativo albo
professionale da almeno un anno. Alla medesima data, le cooperative
sociali di cui al citato comma 1 devono essere iscritte all'albo regionale
di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991 da almeno
un anno, e devono avere in corso di svolgimento altre attività
oltre a quelle oggetto della commessa. Il datore di lavoro privato che
stipula la convenzione è tenuto contestualmente ad assumere il
lavoratore disabile a tempo indeterminato a copertura dell'aliquota
d'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 68 del 1999.
3. Le convenzioni di cui all'art. 12 della legge n. 68
del 1999 hanno durata non superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12
mesi da parte dei servizi competenti. Oltre tale termine, il datore di
lavoro privato che ha assunto il disabile può stipulare con i
medesimi soggetti ed anche per lo stesso lavoratore, in tal caso su
conforme parere del comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lettera
b), della citata legge n. 68 del 1999, una nuova convenzione
avente ad oggetto un percorso formativo adeguato alle ulteriori esigenze
formative del disabile.
4. Ferma restando la titolarità del rapporto di
lavoro da parte del datore di lavoro privato che assume il disabile, la
cooperativa sociale e il disabile libero professionista ed il lavoratore
disabile impiegato con la convenzione assumono reciprocamente tutti i
diritti e gli obblighi, ivi compresi quelli di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dal rapporto
di lavoro in base alla disciplina normativa e al contratto collettivo
applicabile. Gli esiti del percorso formativo personalizzato sono
comunicati dalla cooperativa sociale o dal disabile libero professionista
al predetto datore di lavoro privato, con le modalità individuate
nella convenzione.
5. Nella convenzione sono altresì disciplinate
le modalità della prestazione lavorativa svolta dal disabile che
rientrano nella disponibilità delle parti, ai sensi di quanto
previsto dal contratto collettivo applicabile. I contenuti e le
finalità della formazione personalizzata per il disabile, che
può svolgersi anche in attività diverse da quelle oggetto
della commessa, devono essere orientate all'acquisizione, da parte del
disabile, di professionalità equivalenti a quelle possedute
nonchè adeguate alle mansioni che il disabile stesso è
chiamato a svolgere presso il datore di lavoro privato che lo ha assunto,
al termine della convenzione.
6. L'eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti
prima della scadenza naturale della convenzione comporta la contestuale
acquisizione della piena responsabilità del rapporto di lavoro da
parte del datore di lavoro privato nei confronti del lavoratore disabile
assunto e la contestuale immissione in servizio di quest'ultimo.
7. I servizi sottopongono lo schema di convenzione ai
competenti uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Le regioni possono stipulare apposite convenzioni-quadro con il predetto
Istituto al fine di definire preventivamente termini e modalità di
versamento dei predetti contributi da parte delle cooperative sociali e
dei disabili liberi professionisti.
8. Il servizio che stipula la convenzione effettua
verifiche periodiche sul corretto funzionamento della convenzione
stessa.
Articolo 11
Disposizioni transitorie relative al computo della quota di
riserva.
1. I datori di lavoro pubblici e privati, ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della citata legge n. 68
del 1999, possono computare i lavoratori disabili già occupati ai
sensi della legge sul collocamento obbligatorio nonchè i lavoratori
di cui all'art. 18, comma 2, della citata legge, nei limiti della
percentuale ivi prevista.
2. (Omissis). (1)
(1) Comma abrogato dall'art. 2, d.l. 25 ottobre 2002,
n. 236, conv., con modificazioni, in l. 27 dicembre 2002, n. 284.
Articolo 12
Invalidi del lavoro ed invalidi per servizio.
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 18,
comma 3, della legge n. 68 del 1999, i corsi di formazione e
riqualificazione professionale di cui all'art. 4, comma 6, della citata
legge, si intendono attivati con priorità nei confronti degli
invalidi per lavoro e degli invalidi per servizio appartenenti alle forze
di polizia, al personale militare e della protezione civile.
2. Ai fini della realizzazione del collocamento mirato
nel caso di attivazione di progetti di formazione e riqualificazione
professionale di cui al comma 1, i soggetti di cui al presente articolo,
limitatamente al periodo di tempo di ventiquattro mesi indicato nell'art.
18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, sono avviati al lavoro senza
necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'art. 8, comma
2, della citata legge, secondo la posizione dagli stessi occupata nelle
rispettive graduatorie di provenienza, tenuto conto della qualifica
professionale posseduta e della professionalità acquisita in esito
alla partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione
professionale attivato.
Articolo 13
Disposizioni transitorie relative alla validità delle
convenzioni e delle autorizzazioni alla esenzione dagli
obblighi.
1. Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 17
e 25 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonchè le autorizzazioni
all'esenzione dagli obblighi di assunzione, concesse ai sensi della legge
2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni e integrazioni, a titolo
di esonero parziale, di compensazione territoriale e di sospensione
temporanea, cessano la loro efficacia entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, ferma restando la loro naturale
scadenza, qualora precedente.
2. Entro la data di validità delle convenzioni e
delle autorizzazioni, di cui al comma 1, il datore di lavoro privato che
ne fruisce può inoltrare al servizio provinciale competente domanda
diretta a ridefinire i contenuti della convenzione o del provvedimento di
autorizzazione, secondo le linee e con le modalità fissate dalla
citata legge n. 68 del 1999. Il servizio verifica la rispondenza dei nuovi
contenuti della autorizzazione alle nuove finalità perseguite dalla
vigente normativa in materia di inserimento mirato dei disabili,
nonchè la permanenza delle condizioni che giustificano, secondo
quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 68 del 1999 che regolano
i menzionati istituti, il ricorso alle suddette autorizzazioni. Non
è consentito il cumulo di convenzioni e autorizzazioni stipulate ai
sensi di diverse normative.
Articolo 14
Disposizioni finali.
1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui agli
articoli 11 e 12, della citata legge n. 68 del 1999, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale promuove la definizione di linee
programmatiche, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro, da adottare nell'ambito della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
2. Per gli adempimenti di cui all'art. 21 della legge
n. 68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
effettua verifiche periodiche sullo stato di attuazione della citata legge
e della normativa di attuazione.