Normativa in materia di Concorsi Pubblici
L 07/08/1990 n.241 - Vigente alla G.U. 18/01/2005 n. 13
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ECC.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
Preambolo
Articolo 1
1. L'attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni
che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare
il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria.
Articolo 2
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto
per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di
parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (1).
(1) I termini ed i responsabili dei procedimenti
amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo,
sono stati determinati con:
- D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
- D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l'Amministrazione del
tesoro;
- D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l'Amministrazione
dell'agricoltura e delle foreste;
- Det. 3 novembre 1992, per la Cassa depositi e
prestiti;
- D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l'Amministrazione
centrale e periferica dell'interno;
- D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l'Amministrazione
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il
Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del
bilancio e della programmazione economica;
- D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l'Amministrazione
della difesa;
- D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del
bilancio e della programmazione economica e per i comitati
interministeriali operanti presso il ministero stesso;
- D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione
generale dell'aviazione civile;
- D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di
Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia
amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;
- D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l'Amministrazione dei
trasporti e della navigazione;
- D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del
commercio con l'estero;
- D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione;
- D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i
beni culturali e ambientali;
- D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l'Amministrazione
dell'ambiente;
- D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l'Amministrazione
delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l'Amministrazione
del lavoro e della previdenza sociale;
- D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l'Amministrazione
degli affari esteri;
- D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l'Amministrazione
della pubblica istruzione;
- D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l'Amministrazione
dell'Istituto superiore di sanità;
- Del.C.C. 6 luglio 1995, per la corte dei
conti;
- D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento
della protezione civile;
- D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti
presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga;
- D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l'Amministrazione
di grazia e giustizia;
- D.M. 8 agosto 1996, n. 690, per gli enti, i
distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica,
nonché per quelli a carattere interforze;
- D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l'Amministrazione
dei lavori pubblici;
- D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento
della funzione pubblica;
- D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della
sanità;
- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano
per il turismo;
- Del.Consob 2 agosto 2000, per la consob;
- D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio
nazionale dighe;
- D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento
per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
- Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e
periferici dell'Agenzia del territorio;
- D.P.C.M. 7 agosto 2002, n. 249, per il Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03, per l'Istituto
nazionale per il commercio estero;
- Del. 12 maggio 2003, n. 115, per l'A.G.E.A. - Agenzia
per le erogazioni in agricoltura.
Articolo 3
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici
concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti
normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro
atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a
norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono
essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile
ricorrere.
Capo II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Articolo 4
1. Ove non sia già direttamente stabilito per
legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro
competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e
di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del
provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (1).
(1) I termini ed i responsabili dei procedimenti
amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo,
sono stati determinati con:
- D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
- D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l'Amministrazione del
tesoro;
- D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l'Amministrazione
dell'agricoltura e delle foreste;
- Det. 3 novembre 1992, per la Cassa depositi e
prestiti;
- D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l'Amministrazione
centrale e periferica dell'interno;
- D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l'Amministrazione
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il
Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del
bilancio e della programmazione economica;
- D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l'Amministrazione
della difesa;
- D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del
bilancio e della programmazione economica e per i comitati
interministeriali operanti presso il ministero stesso;
- D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione
generale dell'aviazione civile;
- D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di
Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia
amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;
- D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l'Amministrazione dei
trasporti e della navigazione;
- D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del
commercio con l'estero;
- D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione;
- D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i
beni culturali e ambientali;
- D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l'Amministrazione
dell'ambiente;
- D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l'Amministrazione
delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l'Amministrazione
del lavoro e della previdenza sociale;
- D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l'Amministrazione
degli affari esteri;
- D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l'Amministrazione
della pubblica istruzione;
- D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l'Amministrazione
dell'Istituto superiore di sanità;
- Del.C.C. 6 luglio 1995, per la corte dei
conti;
- D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento
della protezione civile;
- D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti
presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga;
- D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l'Amministrazione
di grazia e giustizia;
- D.M. 8 agosto 1996, n. 690, per gli enti, i
distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica,
nonché per quelli a carattere interforze;
- D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l'Amministrazione
dei lavori pubblici;
- D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento
della funzione pubblica;
- D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della
sanità;
- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano
per il turismo;
- Del.Consob 2 agosto 2000, per la consob;
- D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio
nazionale dighe;
- D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento
per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
- Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e
periferici dell'Agenzia del territorio;
- D.P.C.M. 7 agosto 2002, n. 249, per il Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03, per l'Istituto
nazionale per il commercio estero;
- Del. 12 maggio 2003, n. 115, per l'A.G.E.A. - Agenzia
per le erogazioni in agricoltura.
Articolo 5
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa
provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto
all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni
altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché,
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di
cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento
il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a
norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il
nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti
di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia
interesse.
Articolo 6
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che
siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o
istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indìce le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per
l'adozione.
Capo III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Articolo 7
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del
procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste
dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai
suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire
loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della
effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1,
provvedimenti cautelari.
Articolo 8
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio
del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione
degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al
comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la
comunicazione è prevista.
Articolo 9
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel
procedimento.
Articolo 10
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli
intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento,
salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti
all'oggetto del procedimento.
Articolo 11
1. In accoglimento di osservazioni e proposte
presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente
può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni
caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati
al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre
un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il
destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (1).
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono
essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la
legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente
previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono
soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di
provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
(1) Comma aggiunto dall'art. 3-quinquies, d.l. 12
maggio 1995, n. 163, conv. in l. 11 luglio 1995, n. 273.
Articolo 12
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle
modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Articolo 13
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si
applicano nei confronti dell'attività della pubblica
amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme
le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì
ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le
particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti
dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni
(1).
(1) Comma così modificato dall'art. 22, l. 13
febbraio 2001, n. 45.
Capo IV
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 14
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta
quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e
non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento,
avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata
anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività
o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta
dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle
amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori
pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza
può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata
ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata,
anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per
l'adozione del provvedimento finale (1).
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro
quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in
materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) (2).
(1) Vedi, anche, l'art. 2, o.p.cons. 12 marzo 2003, n.
3268.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 9, l. 24
novembre 2000, n. 340.
Articolo 14/bis
1. La conferenza di servizi può essere convocata
per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata
richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In
tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della
richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto
preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque
denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano,
sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi
della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano,
entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase
preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto
ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale
conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al
comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi
trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità
competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del
progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che
costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta
autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa
zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza
di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento
alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non
sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni
per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i
necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le
indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi
successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto
definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare,
e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto
concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione
aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo
progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 5, l. 15
maggio 1997, n. 127 e così sostituito dall'art. 10, l. 24 novembre
2000, n. 340.
Articolo 14/ter
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei
presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate,
anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della
relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni
convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i
dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione
dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le
amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione
della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare
i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente
tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e
seguenti dell'articolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la
VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di
conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi
al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti
partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di
cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel
caso che si appalesi la necessità di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia
già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di
cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli
articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato,
dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso
definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non
abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione
del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso
termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza
di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti
in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente
all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino
regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione
nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da
parte dei soggetti interessati (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 6, l. 15
maggio 1997, n. 127 e così sostituito dall'art. 11, l. 24 novembre
2000, n. 340.
Articolo 14/quater
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle
amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena
di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di
servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a
questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima
e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o più amministrazioni hanno espresso
nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta
dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori
indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione
di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle
posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione
è immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove
l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione
statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti
territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi
collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta
giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente
della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco,
valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare
tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni
(1).
4. Quando il dissenso è espresso da una regione,
le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al
comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta
regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la
comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato,
senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma
2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(2).
(1) Vedi, anche, le linee guida di cui al comunicato 2
gennaio 2003.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 7, l. 15
maggio 1997, n. 127 e così sostituito dall'art. 12, l. 24 novembre
2000, n. 340.
Articolo 15
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e
5.
Articolo 16
1. Gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi
obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono
tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del
termine entro il quale il parere sarà reso (1).
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere
(1).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica,
territoriale e della salute dei cittadini (1).
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente
entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate (2).
5. Qualora il parere sia favorevole, senza
osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con
mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono
procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti
(3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 17, comma
24, l. 15 maggio 1997, n. 127.
(2) Comma così sostituito dall'art. 17, comma
24, l. 15 maggio 1997, n. 127. Vedi, anche, l'art. 2, o.p.cons. 12 marzo
2003, n. 3268.
(3) Il comma 5 dell'art. 2, O.P.C.M. 8 luglio 2004, n.
3361 (Gazz. Uff. 17 luglio 2004, n. 166) ha disposto, in deroga a quanto
previsto dal presente articolo, che i pareri, i visti e i nulla-osta che
si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei
servizi, di intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo
trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante
dell'Ente attuatore.
Articolo 17
1. Ove per disposizione espressa di legge o di
regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano
essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti
appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze
istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini
prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni
dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve
chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di
qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in
caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute
dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si
applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
Articolo 18
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure
organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in
materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da
parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure
adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui
all'articolo 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e
qualità sono attestati in documenti già in possesso della
stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il
responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei
documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è
tenuta a certificare.
Articolo 19
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di
un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza,
abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque
denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n.
1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei
requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate
che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto
alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi,
l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di
attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione
competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento
di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla
denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi
effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti
entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa (1) (2).
(1) Vedi, anche, d.p.r. 26 aprile 1992, n. 300; d.p.r.
9 maggio 1994, n. 407; d.p.r. 9 maggio 1994, n. 411.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 24
dicembre 1993, n. 537.
Articolo 20
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati
i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza,
abilitazione, nulla-osta, permesso od altro atto di consenso comunque
denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività
privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato
il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di
atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento,
dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni
di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare
l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia
possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al
comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato
deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti
che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal
presente articolo (1).
(1) Vedi, anche, d.p.r. 26 aprile 1992, n. 300; d.p.r.
9 maggio 1994, n. 407; d.p.r. 9 maggio 1994, n. 411.
Articolo 21
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli
articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni
mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione
dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista
dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione
prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di
svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei
riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli
articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in
contrasto con la normativa vigente.
Capo V
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 22
1. Al fine di assicurare la trasparenza
dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai
documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla
presente legge.
2. È considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure
organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui
al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo
27.
Articolo 23
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si
esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende
autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici
servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di
garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 3
agosto 1999, n. 265.
Articolo 24
1. Il diritto di accesso è escluso per i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai procedimenti
previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive
modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e
successive modificazioni nonché nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento (1).
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi
del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio
del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di
accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione
della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti
relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria
per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì
stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti
mediante strumenti informatici, fuori dei casi di accesso a dati personali
da parte della persona cui i dati si riferiscono, avvenga nel rispetto
delle esigenze di cui al medesimo comma 2 (2).
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi
successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le
esigenze di cui al comma 2 (3).
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo
9, L. 1º aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26, L.
10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione,
nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti
l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno
facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando
la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo
svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso
l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei
provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di
legge.
(1) Comma così modificato dall'art. 22, l. 13
febbraio 2001, n. 45.
(2) Comma così modificato, a decorrere dal
1° gennaio 2004, dal comma 1 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196.
(3) Le categorie di documenti sottratti al diritto di
accesso, ai sensi del presente comma, sono state stabilite con:
- D.M. 10 maggio 1994, n. 415, per il Ministero
dell'interno e gli organi periferici dipendenti;
- D.M. 7 settembre 1994, n. 604, per il Ministero
degli affari esteri e gli uffici all'estero;
- D.M. 26 ottobre 1994, n. 682, per il Ministero dei
beni culturali ed ambientali;
- D.M. 4 novembre 1994, n. 757, per il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
- D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763, per il Consiglio
di Stato, il consiglio di giustizia amministrativa della regione
siciliana, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale
di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige;
- D.M. 14 giugno 1995, n. 519, per il Ministero della
difesa;
- D.M. 13 ottobre 1995, n. 561, per il Ministero del
tesoro e gli organi periferici in qualsiasi forma da esso
dipendenti;
- D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, per il Ministero della
pubblica istruzione e gli organi periferici dipendenti comprese le
istituzioni scolastiche e gli enti vigilati;
- D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, per il Ministero di
grazia e giustizia e gli organi periferici;
- D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, per l'Avvocatura
dello Stato;
- D.M. 10 aprile 1996, n. 296, per il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni;
- D.M. 16 maggio 1996, n. 422, per il Ministero del
commercio con l'estero;
- D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, per il Ministero delle
finanze e gli organi periferici dipendenti compresi l'amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato ed il Corpo della Guardia di
Finanza;
- D.P.C.M. 30 luglio 1997, per l'Istituto nazionale di
statistica;
- D.M. 31 luglio 1997, n. 353, per il Ministero della
sanità;
- D.M. 5 settembre 1997, n. 392, per il Ministero
delle politiche agricole e forestali;
- Provv. 17 novembre 1997 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1998,
n. 31), per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294, per la segreteria
generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza
(CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e
il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);
- Del. 26 marzo 1999 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n.
98), per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali;
- D.M. 24 agosto 1999, per la società per
azioni Poste italiane;
- D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425, per il
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;
- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano
per il turismo;
- Delib. 31 agosto 2000 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2000,
n. 239) per l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
- D.M. 5 ottobre 2000, n. 349, per l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- Del.Aut.gar.com. 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS
(Gazz. Uff. 20 giugno 2001, n. 141), modificata dalla Del.Aut.gar.com. 24
settembre 2003, n. 335/03/CONS (Gazz. Uff. 15 ottobre 2003, n. 240), per
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- D.M. 14 marzo 2001, n. 292, per il Ministero dei
lavori pubblici;
- Delib. 5 dicembre 2002, per l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
- Delib. 30 gennaio 2003, n. 2/2003, per
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
(AIPA);
- Del. 28 luglio 2003, n. 127, per l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura;
- Provv. 3 marzo 2004, per l'ANAS S.p.A.;
- Comunicato 7 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2004, n. 287),
per la
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali.
Articolo 25
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti
indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il
rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il
documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24
e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di
differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il
richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere,
nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata
la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il
diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non
emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è
consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore
civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento,
da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico
(1).
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti
il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato
ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo
regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e
negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del
ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti.
(1) Comma così sostituito dall'art. 15, l. 24
novembre 2000, n. 340
Articolo 26
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre
1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati,
secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive,
i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina
l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per
l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme
predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e,
in generale, è data la massima pubblicità a tutte le
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative
dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto
comma 1 s'intende realizzata.
Articolo 27
1. È istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed
è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati
designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il
personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in
materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e
degli altri enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per
i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione
sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato
il principio di piena conoscibilità dell'attività della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente
legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività
della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente
del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed
i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto
di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate
dalla Commissione di cui al presente articolo.
Articolo 28
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 15, d.p.r. 10 gennaio 1957, n.
3.
Articolo 29
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei princìpi
desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono
princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non
avranno legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle
norme fondamentali contenute nella legge medesima.
Articolo 30
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti
prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni
altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a
due.
2. È fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica
necessità e di pubblica utilità di esigere atti di
notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti
che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Articolo 31
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in
vigore dei decreti di cui all'articolo 24.