Normativa in materia di Concorsi Pubblici
L 15/03/1997 n.59 - Vigente alla G.U. 18/01/2005 n. 13
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
(1) (2).
(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di
Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi
Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre
1997, n. 430.
(2) In luogo di dirigente/i generale/i leggasi
dirigente/i di ufficio/i dirigenziale/i generale/i (art. 45, comma 2,
d.lg. 31 marzo 1998, n. 80).
Preambolo
Articolo 1
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31
marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle
regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118, e 128 della
Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei
princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai
fini della presente legge, per «conferimento» si intende
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti, e per
«enti locali» si intendono le province, i comuni, le
comunità montane e gli altri enti locali (1).
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo
4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi
dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i
compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla
promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché
tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi
territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello
Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero,
nonché cooperazione internazionale e attività promozionale
all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni,
esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni
religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio
storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e
sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e
asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo
e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse
quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse
finanziarie, sistema valutario e banche (2);
i) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza
pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale
temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti
scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione
scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e
cooperazione;
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari
di interesse nazionale (3).
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
2:
a) i compiti di regolazione e controllo
già attribuiti con legge statale ad apposite autorità
indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti
infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale
ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i
decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il
Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. Alle modifiche della rete
autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei
predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e
realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della
regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite
le Commissioni parlamentari competenti per materia (4);
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema
di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente
e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore
dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la
distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della
individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza
dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via
definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime
di autonomia funzionale delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione
europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello
nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e
dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema
statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti
dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la
valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca
applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le
province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle
rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e
delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle
esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della
tutela dell'ambiente (5).
(1) Comma così modificato dall'art. 7, l. 15
maggio 1997, n. 127.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, l. 16
giugno 1998, n. 191.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, l. 16 giugno 1998, n.
191.
(4) Lettera, da ultimo, così modificata
dall'art. 20, l. 24 novembre 2000, n. 340.
(5) Comma così modificato dall'art. 1, l. 16
giugno 1998, n. 191.
Articolo 2
1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei
compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle
regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo
117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle
regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai
sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze
e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e
dagli enti locali.
2-bis. Le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza
assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di
propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché
quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo
statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare
competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli
enti pubblici territoriali (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 16 giugno 1998, n.
191.
Articolo 3
1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1
sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i
compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei
limiti di cui all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia,
le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui
all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
a) della presente legge, o da conferire agli enti locali
territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma,
della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale
attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti
locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo
massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni
conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di
raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova
costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che
consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra
regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con
eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e
degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi
conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di
rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture,
necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo,
coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le
strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni
e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7,
comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso
delle comunità locali alle strutture sovraregionali;
e) individuate le modalità e le
procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni
con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la
cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con
gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli
stessi;
g) individuate le modalità e le
condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di
funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio
esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
h) previste le modalità e le condizioni
per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente
dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o
debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in
considerazione della sua collocazione territoriale separata e della
conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica,
valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.
Articolo 4
1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della
Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti
regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali
tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello
regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le
rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati
anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti
dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1,
comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province,
comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo
1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2
avvengono nell'osservanza dei seguenti princìpi
fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con
l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni
amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane,
secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e
organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le
dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche
al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza
sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla
autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la
attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non
assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di
programmazione;
c) il principio di efficienza e di
economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti
divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato,
regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata
partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione
europea;
e) i princìpi di responsabilità
ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad
un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e
complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico
soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio
o attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo
conto in particolare delle funzioni già esercitate con
l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di
governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione
all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a
garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle
funzioni;
h) il principio di differenziazione
nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse
caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e
strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e
patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative
conferite;
l) il principio di autonomia organizzativa e
regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il
Governo provvede anche a:
a) delegare alla regioni i compiti di
programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse
regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire,
d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda
di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei
bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a
quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino
l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione
delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di
programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni
medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il
30 giugno 1999 (1);
b) prevedere che le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi
con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati,
sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8
giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che
rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il
regolamento (CEE) n. 1893/91m che abbiano caratteristiche di certezza
finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1º
gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da
traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa
applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991
ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le
modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici
nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per
introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei
servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il
1º gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale
al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per
servizi di interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare,
sulla base dei princìpi e criteri di cui al comma 3 del presente
articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma
5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la
disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in
particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese
operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto
agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le
politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi
compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la
ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della
internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel
mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete
commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e
dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione
nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda
le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla
ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio
degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e
valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con
particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente,
della sicurezza e della salute pubblica.
4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di
cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione
degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il
Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi (2).
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di
cui al comma 3, lettera a), e del principio di economicità
di cui alla lettera c) del medesimo comma del presente articolo,
ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto
legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite
o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione
stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il
Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le
regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione
di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano
fino alla data di entrata in vigore della legge regionale (3).
(1) Lettera così modificata dall'art. 7, l. 15
maggio 1997, n. 127.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 16 giugno 1998, n.
191.
(3) Comma, da ultimo, così modificato dall'art.
9, l. 8 marzo 1999, n. 50.
Articolo 5
1. È istituita una Commissione parlamentare,
composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su
designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il
presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per
la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti
Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di
ciascuna delle due Camere (1).
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente
legge;
b) verifica periodicamente lo stato di
attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni
sei mesi alle Camere.
(1) Comma così modificato dall'art. 7, l. 15
maggio 1997, n. 127.
Articolo 6
1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui
all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui
all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali, che devono essere espressi entro quarantacinque giorni dalla
ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i
pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza
Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle
comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti
giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono
immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi
inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, l. 16
giugno 1998, n. 191.
Articolo 7
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di
cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità
dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire,
alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai
conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del
tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere
congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare
la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione
statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1
è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza
Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti della
comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi
rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la
consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere
emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente
legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di
attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di
riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro
cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di
regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della
Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della
loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere
comunque emanati.
3-bis. Il Governo è delegato a emanare,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30
settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano i
principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 16 giugno 1998, n.
191.
Articolo 8
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché
le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola
regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla
prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al
comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo
parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da
esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri
può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1
e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli
organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il
Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in
ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con
deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti
funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) (Omissis) (1);
b) (Omissis) (2);
c) (Omissis) (3);
d) (Omissis) (4);
e) (Omissis) (5).
6. (Omissis) (6) (7).
(1) Abroga l'art. 3, l. 22 luglio 1975, n. 382.
(2) Modifica l'art. 4, commi secondo e terzo, d.p.r. 24
luglio 1977, n. 616.
(3) Modifica l'art. 2, comma 3, lett. d), l. 23 agosto
1988, n. 400. La Corte cost., con sent. 14 dicembre 1998, n. 408, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente
lettera.
(4) Modifica l'art. 13, comma 1, l. 23 agosto 1988, n.
400.
(5) Abroga l'art. 1, comma 1, lett. hh), l. 12 gennaio
1991, n. 13.
(6) Modifica l'art. 17, primo comma, lett. a), l. 16
maggio 1970, n. 281.
(7) L'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131 ha disposto che
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di
cui al presente articolo nelle materie previste dall'art. 117, terzo e
quarto comma, della Costituzione.
Articolo 9
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione
del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni
della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i
processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed
infraregionale almeno a livello di attività consultiva
obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo
tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza
di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche
attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi
all'interno delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali
è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di
dissenso;
d) definizione delle forme e modalità
della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e della
comunità montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza
Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza
unificata.
Articolo 10
1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto
dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse
procedure, [entro un anno dalla data della loro entrata in vigore], anche
nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate
dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito
dall'articolo 6, comma 1 (1) (2).
(1) I termini di cui al presente articolo sono stati
differiti al 31 luglio 1999 dall'art. 9, l. 8 marzo 1999, n. 50 e
ulteriormente prorogati di novanta giorni dall'art. 1, l. 29 luglio 1999,
n. 241, limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed
assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della
citata l. 241/1999 (30 luglio 1999).
(2) Comma così modificato dall'art. 1, l. 16
giugno 1998, n. 191.
Articolo 11
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31
luglio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a (1):
a) razionalizzare l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di
amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali
operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni
di diritto privato e le società per azioni, controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero,
nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale
(2);
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi
diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e
tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso
(3).
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi
princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un
anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri
direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente
capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono
essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di
adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti
negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui
all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal
principio della separazione tra compiti e responsabilità di
direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle
amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica
degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi (1):
a) completare l'integrazione della disciplina
del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente
estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle
leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed
equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre
esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli
di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
articolato in modo da garantire la necessaria specificità
tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite
le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle
amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti
collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra
amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e
direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da
quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo
quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo
15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per
gli atri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività
professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni
pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel
rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere
che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche
amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi
contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione
delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre
esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro
il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si
intende effettuata; prevedere che la certificazione si intende effettuata;
prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al
comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo;
prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi,
il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di
sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla
sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure
necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano
essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di
sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al
giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in
via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della
disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di
carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del
contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato;
infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice
amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in
materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo
altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti
pendenti;
h) prevedere procedure [facoltative] di
consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro (2);
i) prevedere la definizione da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica
amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina
contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di
codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche;
prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le
modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento
della funzione pubblica (3).
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4
sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati (4).
5. (Omissis) (5).
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in
contrasto con i medesimi. (Omissis) (6).
7. (Omissis) (7). Sono fatti salvi i procedimenti
concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di
concorso (3) (8).
(1) Alinea, da ultimo, così modificato dall'art.
9, l. 8 marzo 1999, n. 50. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui
alle lettere b), c) e d) del presente comma sono stati ulteriormente
prorogati di novanta giorni dall'art. 1, l. 29 luglio 1999, n. 241,
limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati
alla commissione competente alla data di entrata in vigore della citata l.
241/1999 (30 luglio 1999).
(2) La presente lettera era stata modificata dall'art.
1, comma 15, l. 16 giugno 1998, n. 191 con l'aggiunta della parola in
parentesi quadra. Il citato comma 15 è stato poi abrogato dall'art.
9, l. 8 marzo 1999, n. 50.
(3) Comma così modificato dall'art. 7, l. 15
maggio 1997, n. 127.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 16 giugno 1998, n.
191.
(5) Modifica l'art. 2, comma 48, l. 28 dicembre 1995,
n. 549.
(6) Modifica l'art. 2, comma 1, l. 23 ottobre 1992, n.
421.
(7) Abroga gli artt. 38 e 39, d.lg. 3 febbraio 1993, n.
29.
(8) Vedi d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
Articolo 12
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà,
oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23
agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e
operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le
amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della
Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento
del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione
e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti
operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al
conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed
organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette
funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di
efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi
amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere
nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei
ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze
(1);
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei
Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi
direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito
dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di
bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e
redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle
esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei
conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei princìpi e dei
criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in
ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio
della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e
funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse,
sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale
trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici
esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante
istituzione di dipartimenti o di amministrazioni o di agenzie e aziende,
anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni,
sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e
di organicità;
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base
dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della
presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con
funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti
locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni
interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei
servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al
controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se
organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la
fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal
punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve
essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche
dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare
l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale,
organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini
effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione
di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi
della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo
14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione
finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per
funzioni omogenee e per centri di imputazione delle
responsabilità;
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino
ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri,
prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di
reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico
emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in
via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di
staffe di line, e fornire criteri generali e
princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette
dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo
di direzione politica e amministrazione e della necessità di
impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo
svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze
dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione
amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure,
anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di
coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia
all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse
amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche
mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei
componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura
delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di
supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo
interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non
provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di
flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti
permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di
mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di
mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali
interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della
presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le
qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito
della definizione delle piante organiche e con le modalità previste
dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura
degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri
capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi
formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le
attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali
(2).
2. Nell'ambito dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non
affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del
Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative, in
termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del
tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche,
enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a
domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed
enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero;
le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23
agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.
(1) Lettera così modificata dall'art. 7, L. 15 maggio
1997, n. 127. Vedi, anche, l'art. 29, L. 8 novembre 2000, n. 328. Per
l'interpretazione autentica di quanto disposto dalla presente lettera
vedi l'art. 3, D.L. 28 maggio 2004, n. 136.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 7, l. 15
maggio 1997, n. 127.
Articolo 13
1. (Omissis) (1).
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-
bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia
espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia
entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine
senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i
regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-
bisdell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di
cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I
regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla
emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-
bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
del presente articolo (2).
(1) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 17, l. 23 agosto
1988, n. 400.
(2) Comma così modificato dall'art. 45, d.lg. 31
marzo 1998, n. 80.
Articolo 14
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà
l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si
atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con
finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i
quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio
dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di
università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione
degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai
suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o
servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il
cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto
pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di
diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i
casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per
enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle
procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del
numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei
poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di
rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova
disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento,
anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di
contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dell'articolo
20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la
mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture
impiantistiche.
Articolo 15
1. Al fine della realizzazione della rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di
coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di
stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del
contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei
servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e
all'interoperabilità di impegnano a contrarre con le singole
amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti
esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono
soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le
amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di
stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i
contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro
archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di
applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni (1).
(1) In attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma è stato emanato il d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513.
Articolo 16
1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma
3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri
stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa
ricognizione delle attività già espletate ivi comprese
quelle relative a progetti in corso, i progetti più strettamente
finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni,
all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una
ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse
finanziarie. Il Comitato procede altresì alla verifica di
congruità dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla
eventuale riduzione della spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del
comma 1 si applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e
6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o per i
quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non possono
avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione
pubblica è dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti
progetti ed è determinato il rimborso delle spese per le
attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad
essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo
affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato
e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro allo stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la
realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma
della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le
procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19
aprile 1994, n. 303, nonché per attività di studio e ricerca
per l'elaborazione di schemi normativi necessari per la predisposizione
dei provvedimenti attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in
forma collegiale (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 9, l. 8
marzo 1999, n. 50.
Articolo 17
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà,
oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7
agosto 1990,n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma
6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione
organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo
interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo
annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la
valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati
dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo
ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso
sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei
diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate,
alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione
provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di
specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed
alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attività di
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione,
collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla
lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con
modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) previsione, per i casi di mancato rispetto
del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del
provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e
delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il
provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di
pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere
l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da
parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità
nella corresponsione dell'indennizzo stesso (1).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta
annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle
attività di cui al comma 1.
(1) La presente lettera, in origine lettera h)
dell'art. 20 successivo, è stata qui ricollocata dall'art. 7, l. 15
maggio 1997, n. 127.
Articolo 18
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto
dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori
princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo
strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca,
anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della
ricerca;
b) riordino, secondo criteri di
programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del
loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale,
nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di
promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di
assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di
efficienza, nonché una più agevole stipula di intese,
accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento
delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e
spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della
tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un
momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino
degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti
nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in
aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge,
favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche
forma di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle
organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di
convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e
procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca
e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e
sociale;
e) riordino degli organi consultivi,
assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e
degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei
servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi
finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di
ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la
professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la
mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università,
scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini
dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme
e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle
disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20,
comma 8, della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo
11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di
ricerca finanziati a totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle
linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti
già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e
funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia
e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi
per la programmazione e la valutazione, nonché di quelli
riguardanti la professionalità e la mobilità dei
ricercatori.
Articolo 19
1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste
dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo
stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
Articolo 20
ART. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio
dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri
competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,
presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di
legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire,
per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le
materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In
allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato
di attuazione della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative
sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello
Stato.
3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi
specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe
legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di
novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei
princìpi fondamentali nelle materie di legislazione
concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge
in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei princìpi generali,
in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i
procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti
dal comma 2 del presente articolo, nell'àmbito dei princìpi
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
d) eliminazione degli interventi
amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della
libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici
alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica,
all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla
tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e
dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalità
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da
presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente
corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande
di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi
esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla
documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche
tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente
richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in
relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in
ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attività economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarietà sociale;
5) alla tutela dell'identità e della
qualità della produzione tipica e tradizionale e della
professionalità;
h) promozione degli interventi di
autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di
conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e
garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche
e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o
dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi
i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche
condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione
dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione,
nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I
modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti
in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla
riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico
interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi
alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative
ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città
metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario
in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di
attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle
funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorità
competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto
normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative
mantenute, si attengono ai seguenti princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente
connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le
competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri
interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel
rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3,
lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione
dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per
procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello
stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso
diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni
che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le
fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i
quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i
Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che
sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie
locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti
Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del
Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello
delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione
degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni
tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono
essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme,
anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai princìpi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
princìpi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma
collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di
servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilità
e delle procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino
non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico
nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che
comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più
elevati dei benefìci conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attività amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque
forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai
princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime
concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano
alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina
settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro
competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche
l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in
caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di
specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di
partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie
economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di
regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti
di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e
possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica
delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa
(1).
(1) Articolo prima modificato dall'art. 7, L. 15 maggio
1997, n. 127, dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191, dagli artt. 2 e 9,
L. 8 marzo 1999, n. 50, dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi
così sostituito dall'art. 1, L. 29 luglio 2003, n. 229. Vedi,
anche, il comma 2 dell'art. 1 e gli articoli 2 e 20 della citata legge n.
229 del 2003.
Articolo 20/bis
1. I regolamenti di delegificazione possono
disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la
cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale
caso, alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi,
ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della
corrispondente sanzione amministrativa (1);
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale
ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si
applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo
apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di
semplificazione (2).
(1) Lettera così modificata dall'art. 1, l. 24
novembre 2000, n. 340.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 2, l. 8 marzo 1999, n.
50.
Articolo 21
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli
istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della
autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia della istituzioni scolastiche le
funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi
restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo
studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato,
sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a
tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità
giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte
ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di
contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro
specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento
è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di
Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi
sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle
della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di
garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di
istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari
situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia
dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe
dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di
viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia
una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano
che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3, attraverso
piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31
dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle
istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di
autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione
del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed
economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo
criteri di gradualità che valorizzino le capacità di
iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche già in possesso di personalità
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è
costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento
amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e
assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita
senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione
prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di
formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun
indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta
l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente per
spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di
variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni
parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione
ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione
da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali
necessari a garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La
stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i
finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli
intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa
obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di
inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione
perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie
residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è
rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e
di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti (1).
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità
e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti
superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni
aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia
di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per
donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le
istituzioni scolastiche già dotate di personalità e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni
di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e
didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di
istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla
realizzazione della flessibilità, della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla
integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture,
all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il
contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante
superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione,
dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di
organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di
ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale
previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività
didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei
complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai
contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque
giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di
istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della
libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto
di apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di
metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà
progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali,
facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli
studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma
71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la
determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il
monte annuale orario complessivo previsto per ciascuna delle discipline ed
attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e
valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento
degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in
forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche
percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione
delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini
di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a
programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra
le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi
sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche
autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali
di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo
dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome (2).
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie
artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9
e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie
di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche
possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni
vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai
regolamenti stessi (3).
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni
generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei
bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le
modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. (Omissis) (4).
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è
delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che
tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando
l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche
riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e
competenze, nel rispetto dei seguenti criteri (5):
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze
dell'amministrazione centrale periferica come ridefinita a norma degli
articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche
autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni
organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12,
comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le
comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera
i);
e) attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della
libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure
professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della
funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale
contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e
dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti
e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con
decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di
gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla
lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi
dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio,
in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi
d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto
scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo
13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica
istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le
funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche
in materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presente ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione
dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati
conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che
si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia
di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e
delle relative norme di attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui
al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua
francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10
dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle
prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il
comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (6)
(7).
(1) Comma così modificato dall'art. 2, d.l. 28
agosto 2000, n. 240, conv. in l. 27 ottobre 2000, n. 306.
(2) Il Centro europeo dell'educazione è stato
trasformato in Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell'istruzione mentre la Biblioteca di documentazione pedagogica è
stata trasformata in Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa rispettivamente ex artt. 1 e 2, d.lg.
20 luglio 1999, n. 258. Gli IRRSAE sono stati trasformati in Istituti
regionali di ricerca educativa (IRRE), enti strumentali con
personalità giuridica, ex art. 76, d.lg. 30 luglio 1999, n.
300.
(3) Comma così modificato dall'art. 1, l. 24
novembre 2000, n. 340.
(4) Abroga l'art. 4, comma 9, l. 24 dicembre 1993, n.
537.
(5) Alinea, da ultimo, così modificato dall'art.
9, l. 8 marzo 1999, n. 50.
(6) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 16 giugno 1998, n.
191.
(7) I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati sono stati trasformati in
Istituti superiori di studi musicali e coreutici dall'art. 2, l. 21
dicembre 1999, n. 508.
Articolo 22
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni
amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle
acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Le
partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i
patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già
inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e
del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito
alle regioni, alle province e ai comuni nel cui territorio sono ubicati
gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2
(1).
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la
regione o la provincia autonoma o i comuni, entro novanta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta
al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono
indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con
impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei
bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo
entro sessanta giorni dalla presentazione del piano (1).
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in
tutto o in parte, le partecipazioni nonché le attività, i
beni e i patrimoni ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali
possono altresì prevedere forme di gestione attraverso
società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento
a privati (1).
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome o
i comuni territorialmente interessati non presentino alcun progetto entro
il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga
alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità
dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la
valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e
curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle
stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi
turistici.
(1) Comma così modificato dall'art. 7, l. 15
maggio 1997, n. 127.
Allegato unico