Normativa in materia di Concorsi Pubblici
L 12/03/1999 n.68 - Vigente alla G.U. 18/01/2005 n. 13
PORTATORI DI HANDICAP
Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 23 marzo, n. 68).
- Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Preambolo
Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Articolo 1
Collocamento dei disabili.
1. La presente legge ha come finalità la
promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap
intellettivo, che comportino una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti
commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in
conformità alla tabella indicativa delle percentuali di
invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509,
dal Ministero della sanità sulla base della classificazione
internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale
della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di
invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle
leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio
1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di
guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima
all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per
non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un
residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con
eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti
da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua
parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti
telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e
successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11
aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le
norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle
leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i
terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio
1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo
61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei
sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità
di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per
l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle
commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato
dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono
stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la
valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa
derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini
dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta
sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata
dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d),
l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di
accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad
essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti
a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non
essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per
infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali
disabilità.
Articolo 2
Collocamento mirato.
1. Per collocamento mirato dei disabili si intende
quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare
adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità
lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di
lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi
connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui
luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Articolo 3
Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano
più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50
dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35
dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a
35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove
assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della
solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la
quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui
al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e
della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei
soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle
situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei
programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione
all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo
ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della
procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in
cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il
periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto
dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e
successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113,
e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Articolo 4
Criteri di computo della quota di riserva.
1. Agli effetti della determinazione del numero di
soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i
lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a
tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di
cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si
applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge
20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11
maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo
0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a
domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore
affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione
continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in
conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma,
della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto
collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il
disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini
della copertura della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento
delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono
essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno
subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per
cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da
parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di
licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni
equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di
destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione
del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di
provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile
l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono
avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso
altra azienda, in attività compatibili con le residue
capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano
anche al personale militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini
dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le
regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento
delle relative attività presso la stessa azienda che effettua
l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle
associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui
all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate
competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di
formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in
possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845,
nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di
riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica
ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma
dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno
di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo
unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e
per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui
all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita
alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
seguito denominata «Conferenza unificata».
Articolo 5
Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti
per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono
individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non
consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura
ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della
eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano
nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti,
per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza
dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresì esentati dal
predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore
degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle
aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di
trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di
evolvere verso modalità di servizio più evolute e
competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella
circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che
operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto
concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 3 (1).
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non
possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda,
essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla
condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità
non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per
ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite
altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che
esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono
disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi
occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro
concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del
versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta
può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5
per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è
disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di
cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di
cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità
relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle
somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono
essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in
un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al
collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le
eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre
unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro
privati la compensazione può essere operata in riferimento ad
unità produttive ubicate in regioni diverse.
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art.
78, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
Capo II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Articolo 6
Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di
seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i
servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo
le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione,
all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire
l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché
all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle
autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla
stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
2. (Omissis) (1).
(1) Modifica il comma 3 dell'art. 6, d.lg. 23 dicembre
1997, n. 469.
Articolo 7
Modalità delle assunzioni obbligatorie.
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto
dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone
richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la
stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono
nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che
occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le
organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i
datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i
datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni
in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo
22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente
legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del
predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i
lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2,
della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della
complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi
a concorso.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in
materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge
mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.
Articolo 8
Elenchi e graduatorie.
1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che
risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie
capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli
uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le
capacità lavorative, le abilità, le competenze e le
inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e
analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili,
favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici
competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo
periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un
elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati;
l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i
criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione
della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio
percepite in conseguenza della perdita della capacità
lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono
formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di
valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di
personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in
graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda (1).
(1) Vedi, anche, l'art. 1-bis, d.lg. 21 aprile 2000, n.
181, aggiunto dall'art. 2, d.lg. 19 dicembre 2002, n. 297.
Articolo 9
Richieste di avviamento.
1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici
competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in
cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare
lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il
datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche
simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio
da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo
12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende
presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti
informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta
nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di
lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno
diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure
e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e
con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione
di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita
anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti
alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici
competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei
lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori
computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i
posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui
all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la
periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì
disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per
l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti
sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il
diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle
proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il
datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli
uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione
d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente
legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del
lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione
provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici
competenti ed all'autorità giudiziaria.
Articolo 10
Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente
assunti.
1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge
si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai
contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al
disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute
o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile
può chiedere che venga accertata la compatibilità delle
mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime
ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le
condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue
minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda.
Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei
criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione
dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia
accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro,
il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di
lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo
il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli
accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che
valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il
periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di
sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può
essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti
dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la
definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno
dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di
personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti
del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel
momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori
occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista
all'articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di
dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del
lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.
6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli
uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità
di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento
per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive,
senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti
il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali
e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o
reiscrizione nelle predette liste.
Articolo 11
Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il
datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un
programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui
alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le
modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad
effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono
anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di
tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con
contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova
più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché
l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da
cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione
del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con
datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della
presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di
disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni
iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche
attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi
di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli
organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire
alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di
deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di
formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6
dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono
essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni
di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al
lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di
tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di
orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro
del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del
percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da
parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza
e controllo.
Articolo 12
Cooperative sociali.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli
9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi
professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite
convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative
sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i
datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali
convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa
valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b),
dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore
disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero
più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi
dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50
dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza
dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del
disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui
all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale
ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri
retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per
tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici
mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici
competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti
elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro
si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di
cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che
consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al
comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e
assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento
lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del
comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo
personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma
7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite
convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti
disabili.
Articolo 13
Agevolazioni per le assunzioni.
1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11,
gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla
base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del
Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di
otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni
lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene
concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico,
assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali
di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri
generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti
del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse
annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di
utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento,
per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed
assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base
alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa
compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte
dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera
a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese
necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato
alle possibilità operative dei disabili con riduzione della
capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento
di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere
architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa
del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche
ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della
presente legge, procedono all'assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma
1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di
tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di
dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata
relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad
assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante
convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi
oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo
è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui
finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno
1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono
a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del
presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio
di competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza
unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la
ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al
comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione
delle agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica
degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una
valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi
previste.
Articolo 14
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al
finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei
relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi
amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo
tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei
datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla
irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed
i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge,
nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e
soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge,
che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione
lavorativa dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti
dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle
finalità della presente legge.
Capo V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 15
Sanzioni.
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che
non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000
per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni
giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente
legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi
introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni
della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e
disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge
l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non
coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo
di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al
versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui
all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun
lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima
giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni
cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
Articolo 16
Concorsi presso le pubbliche amministrazioni.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli
3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i
concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica
siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali
modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai
soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità
con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità
nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di
disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel
concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per
singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della
sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico
impiego.
Articolo 17
Obbligo di certificazione.
1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora
partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti
convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute
a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti
l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.
Articolo 18
Disposizioni transitorie e finali.
1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme
sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano
il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite
dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento
dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al
lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti
per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause,
nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi
italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della
legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali
soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di
lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti,
pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui
all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della
presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i
datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le
modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui
all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi (1) a decorrere
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i
soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino
iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza
necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8,
comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo
4, comma 6.
(1) Termine differito di diciotto mesi a partire dalla
sua scadenza ai sensi del comma 1 dell'art. 19, L. 28 dicembre 2001, n.
448. Successivamente il suddetto termine è stato prorogato di
ulteriori dodici mesi dall'art. 34, comma 24, L. 27 dicembre 2002, n. 289
e al 31 dicembre 2004 dall'art. 23-quinquies, D.L. 24 dicembre 2003, n.
355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Articolo 19
Regioni a statuto speciale e province autonome.
1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle
materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 20
Regolamento di esecuzione.
1. Entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata,
norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle
rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della
presente legge (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 marzo
2001, n. 84, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente articolo, limitatamente all'inciso «e le province autonome
di Trento e Bolzano».
Articolo 21
Relazione al Parlamento.
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le
regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al
Ministro stesso.
Articolo 22
Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n.
466;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n.
763;
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.
79;
e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n.
302.
Articolo 23
Entrata in vigore.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5,
commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3,
e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della presente legge
entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.