Legge
9 marzo 2006, n. 80
"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante
misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 11 marzo 2006
Legge di conversione
Art.
1.
1. Il decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione
e funzionamento della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 11 marzo 2006
(*) Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
Art. 1.
Strumenti di semplificazione e qualita' nonche' di monitoraggio e valutazione
della regolazione
1. L
'attivita' di indirizzo e la guida strategica delle
politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione, anche ai sensi
della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato
interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto
dai Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione
pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del
Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo,
esponenti di autorita' regionali e locali e delle associazioni di categoria. Dall'istituzione e dal funzionamento
del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Il Comitato predispone,
entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli
obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualita'
della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di
Stato, e' approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
3. Il Comitato verifica,
durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso
pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:
a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso
delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del
riassetto e della qualita' della regolazione;
b)-e) (soppresse).
4.-5. (soppressi).
6. Il Comitato si avvale del
supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies , del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la
semplificazione e la qualita' della regolazione».
7.-12. (soppressi).
Art. 2.
(Soppresso)
Art. 3.
(Soppresso)
Art. 3-bis.
Modifica dell'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
1. All'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 137 e' sostituito dal seguente: «137.
A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla
dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo e' negativo, non sono
rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o
addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica
anche alle dichiarazioni presentate con il modello `730'. Ai soggetti che
prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non e' dovuto alcun
compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello '730'
dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di
esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un
importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o
addizionale. L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, e' abrogato».
2. Per le finalita' di
cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere
dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
Art. 4.
Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo
determinato nelle pubbliche amministrazioni.
1. All'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il
comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle
procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle
cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36.».
2. All'articolo 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo
per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure
inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonche' previa valutazione
circa l'opportunita' di attivazione di contratti con le agenzie di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione
e appalto dei servizi.
1-bis. 1. Le disposizioni
di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo delle
forme contrattuali flessibili negli enti locali.
1-ter. Le amministrazioni
pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti
l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.».
Art. 5
Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce Rossa italiana
1. Al fine di assicurare
l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per
l'intero anno 2006, a
tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla
Croce Rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede con le
ordinarie dotazioni finanziarie della Croce Rossa italiana, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Alla
compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza
pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante
riduzione di 8 milioni di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo
1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 5-bis.
Contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale
1. Al fine di assicurare
l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per
l'intero anno 2006, a
tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati
dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS).
Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni
finanziarie della medesima Agenzia, senza ulteriori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 6.
Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilita'
1. Le regioni, nell'ambito
delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e
unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della
legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidita' civile, la cecita', la
sordita', nonche' quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave
di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data
unificata per tutti gli ambiti nei quali e' previsto un accertamento legale.
2. Al comma 3 dell'articolo
399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al
personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono
aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della
medesima legge.».
3. Il comma 2 dell'articolo
1997 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o
ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che
abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di
comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento
della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le
menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di
revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli
interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora
non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».
3-bis. L'accertamento
dell'invalidita' civile ovvero del-l'handicap, riguardante soggetti con
patologie oncologiche, e' effettuato dalle commissioni mediche di cui
all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda
dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il
godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facolta' della
commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15
ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori
accertamenti.
Art. 7.
Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. Al fine di verificare la
corretta ed uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni
pubbliche, chiamate a dare attuazione alle disposizioni in materia di
collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque
entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco del personale disabile collocato
nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste
nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni.
Art. 8.
(Soppresso)
Art. 9.
Agevolazione della mobilita' volontaria
1. Per agevolare l'attuazione
del previo esperimento delle procedure di mobilita' e la razionale
distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, una banca dati
informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e
l'offerta di mobilita'.
Art. 10.
(Soppresso)
Art. 11.
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Al comma 1 dell'articolo 6
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti «Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le
amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico,
situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito
dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree
funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilita' collettiva le
amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale
su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.».
Art. 12.
Proroga delle assunzioni autorizzate
1. Le assunzioni autorizzate
per l'anno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, possono
essere effettuate entro il 30 aprile 2006. Le assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, relative all'anno 2005, possono essere effettuate secondo le modalita' ed
i criteri individuati nei decreti ivi previsti.
Art. 13.
(Soppresso)
Art. 14.
(Soppresso)
Art. 15.(Soppresso)
Art. 16.
(Soppresso)
Art. 17.
Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti
1. Ferme restando le
competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile,
nonche' del Ministero dell'interno, puo' essere istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, un
sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza
e alla regolarita' della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi
di trasporto, da realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie
alla connessione stabile, in via telematica, dei centri di controllo, delle
sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche
amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque
preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri
e delle merci, ferme restando le funzioni di coordinamento in materia di
informazione stradale svolte dal Centro di coordinamento informazioni sulla
sicurezza stradale (CCISS)
2. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive per l'organizzazione del
sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.
Art. 18.
Gestione dei diritti da parte di Cinecitta' Holding S.p.a.
1. Cinecitta' Holding S.p.a.,
istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i
diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche'
dei film gia' finanziati ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. Il negativo e le copie delle opere filmiche
di cui al presente comma, gia' depositate presso la Fondazione centro
sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e stampa
per conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa, che
le utilizza nell'ambito dei propri programmi di diffusione culturale.
2. Lo sfruttamento dei
diritti di cui al comma 1 e' oggetto di apposita convenzione stipulata tra il
Ministero per i beni e le attivita' cultuali - Direzione generale per il cinema
e Cinecitta' Holding S.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attivita'
cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, e successive modificazioni.
3. I proventi derivanti dallo
sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, per le finalita' di cui al comma 3, lettera a), del medesimo
articolo.
4. Dalle disposizioni del
presente articolo, ed in particolare
dalla convenzione di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 19.
(Soppresso)
Art. 20.
(Soppresso)
Art. 21.
(Soppresso)
Art. 22.
(Soppresso)
Art. 23.
(Soppresso)
Art. 24.
(Soppresso)
Art. 25.
(Soppresso)
Art. 26.
(Soppresso)
Art. 27.
Comitato atlantico italiano
1. Al fine di assicurare la
funzionalita' del Comitato atlantico italiano, incluso nella Tabella degli enti
a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e
successive modifiche ed integrazioni, e' assegnato un contributo straordinario
a favore dello stesso di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008. Al relativo onere di provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 28.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL
1. Per il finanziamento delle
attivita' istituzionali dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) e' autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 29.
Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche
1. All'articolo 12 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (soppressa);
b) al comma 2 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le fondazioni il
cui consiglio di amministrazione e' composto da nove membri, lo statuto deve
prevedere che all'autorita' di Governo in materia di spettacolo siano
attribuiti almeno due rappresentanti.».
Art. 30.
Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto -
Guardia costiera
1. Al fine di rafforzare le
capacita' di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle
Capitanerie di porto - guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria
componente aeronavale, e' autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di
euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come rifinanziata
dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni.
Art. 31.
Sistema di trasporto ad impianti fissi
1. Le regolazioni debitorie
dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale
governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati
alla data del 31 dicembre 2000, previste dall'articolo 145, comma 30, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono definite nei termini delle
istruttorie effettuate congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito delle
comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle aziende interessate
entro il 31 agosto 2005.
Art. 32.
(Soppresso)
Art. 33.
(Soppresso)
Art. 34.
(Soppresso)
Art. 34-bis.
Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
1. All'articolo 8, comma
4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni
della societa' con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono
coincidere.».
Art. 34-ter.
Utilizzazione di somme
1. Le somme iscritte,
rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti di
innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi
dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel fondo di
finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi
dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di pertinenza del centro di
responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unita'
previsionale di base 4.2.3.28 «Fondo per l'innovazione tecnologica», non
utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 34-quater.
Tutela del risparmio
1. Le disposizioni di cui
agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3,
limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2,
della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 17 maggio
2006 ovvero, ove previste, dal-l'emanazione delle relative disposizioni di
attuazione da parte della Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP).
2. All'articolo 42 della
legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di
attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della legge stessa».
Art. 34-quinquies.
Disposizioni di semplificazione in materia edilizia
1. Per attuare la
semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro otto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite
le modalita' tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico
digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via
telematica ai comuni di denunce di inizio attivita', di domande per il rilascio
di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in
materia di attivita' edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le
informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova
costruzione da redigere in conformita' a quanto disposto dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano
all'Agenzia del territorio ai fini delle attivita' di censimento catastale. In
via transitoria, fino a quando non sara' operativo il modello unico per
l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le
dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1°
gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate
dell'unita' immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base
degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono
segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di
competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le
procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione
telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze
all'Agenzia del territorio, nonche' le relative modalita' di interscambio.
2. Al fine della
razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova
costruzione o di mutazione nello stato dei beni:
a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le
parole: «il 31 gennaio dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle
seguenti: «trenta giorni dal momento»;
b) e dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unita'
immobiliari gia' censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui
esse si sono verificate.
Art. 34-sexies.
Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo
1. Per la salvaguardia
dei livelli occupazionali e della competitivita' delle navi italiane, i
benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il
biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese
armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la
spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni
attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di
spesa di cui al presente comma.
2. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28
dicembre 1999, n. 522.
Art. 34-septies.
Disposizioni concernenti le autorita' portuali
1. Alle autorita'
portuali, istituite ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, non si applicano per gli anni 2006 e 2007 le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di
30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
2. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni
attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di
spesa di cui al comma 1.
3. All'onere derivante
dal comma 1, determinato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 34-octies.
Rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88
1. Per la prosecuzione
degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della
legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione
SG (2001)D/285716 del 1° febbraio 2001, da realizzare sulla base
dell'avanzamento dei lavori raggiunto alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' autorizzata per ciascuno degli
anni 2006 e 2007 la spesa di 19 milioni di euro e la spesa di 10 milioni di
euro per 5 anni a decorrere dall'anno 2008.
2. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009, 2010, 2011 e 2012, si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997,
n. 261.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.