Valutazione delle prove
La giurisprudenza è stata più volte chiamata ad affrontare la problematica
afferente la legittimità della motivazione espressa per voto alfanumerico in
tema di procedure concorsuali aventi ad oggetto la valutazione di prove
scritte, tra le fattispecie di cui si è occupata la giurisprudenza rientrano:
esami di abilitazione alla professione di avvocato; concorsi per ricercatore
universitario; graduatorie di concorsi interni ed esterni indetti da enti
locali etc...
Sul punto si sono formati tre orientamenti:
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quello tradizionale per il quale “il voto numerico attribuito alle prove scritte
od orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza
il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione giudicatrice, contenendo in
sè la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, in
quanto il detto voto, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità
dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle
valutazioni di merito compiute dalla commissione”. L’attribuzione di un punteggio
alfanumerico, si configura, secondo questo orientamento, come formula sintetica,
ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla commissione. I giudizi
di merito compiuti dalle commissioni nell'esercizio di insindacabili (perché opinabili)
apprezzamenti tecnici sarebbero dunque sindacabili solo nei casi di manifesta abnormità.
( Cfr. Cons. Stato n.8095/2004; Cons. Stato n.5175/2004, Cons. Stato
n.6155/2004; Cons. Stato n.2906/2002; Cons. Stato, n.408472003)
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quello intermedio per il quale occorre valutare caso per caso, potendosi ritenere
sufficiente la valutazione espressa con punteggio numerico qualora la commissione
abbia predisposto nel bando criteri valutativi di massima sufficientemente specifici,
rigidi e dettagliati, insufficiente in caso contrario. (cfr. C.d.S., Sez. IV.
30.4.2003 n. 2331 e13.2.2004 n. 558). Alla stregua di questo orientamento,
il punteggio numerico deve essere altresì accompagnato dalla redazione, da parte
della commissione, di note a margine dell’elaborato, di sottolineature o altri segni
grafici che in qualche modo consentano di evidenziare i profili della prova oggetto
della valutazione negativa e che valgano a motivare la scelta della P.A.
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quello, sostenuto dalla giurisprudenza di merito, per il quale, dopo l'entrata in
vigore della l. 241/1990, l'onere di motivazione dei giudizi concernenti prove scritte
ed orali di un concorso pubblico o di un esame non è sufficientemente adempiuto
con l'attribuzione di un punteggio alfanumerico, necessitando un’apposita motivazione
negativa delle prove di concorso, tale da consentire alla parte coinvolta di ripercorrere
l’iter logico seguito dall’amministrazione per addivenire alla decisione(Consiglio di
Stato n. 2331/2003; Consiglio di Stato 51757/2004).
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con ordinanza n.466/ 2000,
ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tar Lombardia, perché così come proposta, non è in
realtà diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma si
traduce piuttosto in un improprio tentativo di ottenere l’avallo della Corte
Costituzionale a favore di una determinata interpretazione della norma,
attività, questa, rimessa al giudice di merito, tanto più in presenza di
indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati”.
Il contrasto giurisprudenziale non è stato risolto neppure dalla più recente
pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 419/2005), con
la quale la Corte, prendendo atto delle “ripetute evoluzioni del panorama
giurisprudenziale, che consentono al giudice di adottare una delle (plurime)
interpretazioni che ritenga conforme agli invocati parametri costituzionali”,
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,
sezione staccata di Lecce.
Ferma restando l’insindacabilità delle valutazioni di merito delle commissioni
esaminatrici, è, inoltre, riconosciuta la possibilità per i candidati che
ritengano illegittima la propria esclusione dalle procedure concorsuali di
contestare le valutazioni ricevute sotto un profilo diverso dal difetto di
motivazione, e quindi per esempio, per irragionevolezza della valutazione e/o
travisamento dei fatti. In questi casi il ricorrente si può avvalere in
giudizio della valutazione dell’elaborato da parte di un esperto del settore,
che analizzi puntualmente l’elaborato, evidenziando l’erroneità del giudizio
espresso dalla commissione.
Tra le ultime cause/consulenze trattate dai nostri professionisti in materia di
“accesso agli impieghi pubblici”:
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Esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, non
ammissione all’orale, voto numericoI casi affrontati riguardano alcuni praticanti avvocati non ammessi
alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense.
I provvedimenti di non ammissione sono stati impugnati per difetto di motivazione,
sotto il profilo dell’illegittimità della valutazione espressa mediante voto numerico.