Decreto
Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualità
delle acque destinate al consumo umano;
Vista la
legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"
(legge comunitaria 1999), e in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato
A;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Visto il
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
Vista la
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 26 gennaio 2001;
Sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
2 febbraio 2001;
Sulla proposta
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle politiche
agricole e forestali, dell'ambiente e per gli affari regionali;
EMANA
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1.
(Finalità)
1. Il presente
decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al
fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla
contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e là pulizia.
Art.
2.
(Definizioni)
1. Ai fini
del presente decreto, si intende per:
a) "acque
destinate al consumo umano":
1) le acque
trattate o non trattate, destinate ad uso potabile; per la preparazione
,di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro
origine, siano esse fomite tramite una rete di distribuzione, mediante
cisterne, in bottiglie o in contenitori;
2) le acque
utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento,
la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze
destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla
salubrità del prodotto alimentare finale;
b)"impianto
di distribuzione domestico": le condutture, i raccordi, le apparecchiature
installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua
destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione
tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna,
di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva
diversa indicazione del contratto di somministrazione;
c) "gestore":
il gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall'articolo
2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152,
e successive modifiche;
d) "autorità
d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo
9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operatività
del servizio idrico integrato, l'amministrazione pubblica titolare del
servizio".
Art.3.
(Esenzioni)
1. La presente
normativa non si applica:
a) alle acque
minerali naturali e medicinali riconosciute;
b) alle acque
destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse
non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori
interessati, individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente,
dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.
Art.
4.
(Obblighi generali)
1. Le acque
destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Al fine
di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:
a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze,
in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo
per la salute umana;
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare
i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;
c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati
ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
3. L'applicazione
delle disposizioni del presente decreto non può avere l'effetto di consentire
un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate
al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute
umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione
di acqua potabile.
Art.
5.
(Punti di rispetto della conformità)
1. I valori
di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti
punti:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto
in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono
dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili
per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte
nei contenitori;
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui
sono utilizzate nell'impresa.
2. Nell'ipotesi
di cui al comma 1, lettera a), il gestore si considera aver adempiuto
agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro
fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato
all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in
cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell'edificio
o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati
nell'allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel
punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto. .
3. Qualora
sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo
nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato
I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, le aziende unità sanitarie
locali, anche in collaborazione l'autorità d'ambito e con il gestore,
dispongono che:
a) siano prese misure appropriate per eliminare il rischio che le acque
non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura;
b) i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati
sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.
Art.
6.
(Controlli)
1. I controlli
interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le
acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'articolo
5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati:
a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare
al consumo umano;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione
c) alle reti di distribuzione;
d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
e) sulle acque confezionate;
f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.
2. Per le
acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli
di cui al comma 1 devono essere estesi anche all'idoneità del mezzo di
trasporto.
3. Nei casi
in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione
delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1
verificano l'efficacia della disinfezione e accertano che la contaminazione
da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello
più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.
4. In sede
di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri dell'allegato
I, le specifiche indicate dall'allegato III.
5. I laboratori
di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di controllo
analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del Ministero
della sanità, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità. Il
controllo è svolto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art.
7.
(Controlli interni)
1. Sono controlli
interni i controlli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato
per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.
2. I punti
di prelievo dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda
unità sanitaria locale.
3. Per l'effettuazione
dei controlli il gestore del servizio idrico integrato si avvale di laboratori
di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori
di servizi idrici.
4. I risultati
dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque
anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua
i controlli esterni.
5. I controlli
di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori
di analisi di cui all'articolo 8, comma 7.
Art.
8.
(Controlli esterni)
1. I controlli
esterni sono quelli svolti dall'azienda unità sanitaria locale territorialmente
competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino
i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo
i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione degli
impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare,
anche con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle
frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività
della qualità delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di
quanto stabilito dall'allegato II.
2. Per quanto
concerne i controlli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) l'azienda
unità sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento dello
stato di qualità dei corpi idrici effettuato nell'ambito dei piani di
tutela delle acque di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare per le acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dei risultati
della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalità
previste nell'allegato 2, sezione A, del citato decreto legislativo n.
152 del 1999.
3. L'azienda
unità sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso,
delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati
valori di parametro a norma dell'allegato 1, qualora vi sia motivo di
sospettarne la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare
un potenziale pericolo per la salute umana ricerca dei parametri supplementari
è effettuata con metodiche predisposte dall'Istituto superiore di sanità.
4. Ove gli
impianti di acquedotto ricadano nell'area di competenza territoriale di
più aziende unità sanitarie locali la regione può individuare l'azienda
alla quale attribuire la competenza in materia di controlli.
5. Per gli
acquedotti interregionali l'organo sanitario di controllo è individuato
d'intesa fra le regioni interessate.
6. L'azienda
unità sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il controllo,
le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente
regione o provincia autonoma ed al Ministero della sanità entro il 31
dicembre 2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni
dalle variazioni apportate.
7. Per le
attività di laboratorio le aziende unità sanitarie locali si avvalgono
delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo
7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente
alle competenti regioni o province autonome ed al Ministero della sanità,
secondo le modalità stabilite rispettivamente dalle regioni o provincie
autonome e dal Ministero della sanità.
Art.
9.
(Garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali)
1. Nessuna
sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento
di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque
destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali,
deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni
superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non
debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute
umana prevista dal presente decreto.
2. Con decreto
del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni
tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma
I.
Art.
10.
(Provvedimenti e limitazioni dell'uso)
1. Fatto
salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque
destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro fissati
a norma dell'allegato I, l'autorità d'ambito, d'intesa con l'azienda unità
sanitaria locale interessata e con il gestore, individuate tempestivamente
le cause della non conformità, indica i provvedimenti necessari per ripristinare
la qualità, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto dell'entità
del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo
per la salute umana.
2. Sia che
si verifichi, sia che non si verifichi un superamento dei valori di parametro,
qualora la fornitura di acque destinate al consumo umano rappresenti un
potenziale pericolo per la salute umana, l'azienda unità sanitaria locale
informa l'autorità d'ambito, affinché la fornitura sia vietata o sia limitato
l'uso delle acque ovvero siano adottati altri idonei provvedimenti a tutela
della salute, tenendo conto dei rischi per la salute umana che sarebbero
provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato
delle acque destinate al consumo umano.
3. Le autorità
competenti informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati.
Art.
11.
(Competenze statali)
1. Sono di
competenza statale le funzioni concernenti:
a) le modifiche
degli allegati I, II e III, in relazione all'evoluzione delle conoscenze
tecnico scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia
in sede comunitaria;
b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato
I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte
od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo,
soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);
c) l'adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell'allegato
III, punto 1, previa verifica, da parte dell'Istituto superiore di sanità,
che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti
con i metodi specificati; di tale riconoscimento deve esserne data completa
informazione alla Commissione europea;
d) l'adozione, previa predisposizione da parte dell'Istituto superiore
di sanità, dei metodi analitici di riferimento da utilizzare per i parametri
elencati nell'allegato III, punti 2 e 3, nel rispetto dei requisiti di
cui allo stesso allegato;
e) l'individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualità
non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;
f) l'adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione
delle acque;
g) l'adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di
acquedotto, nonché per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la
manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi;
h) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque
destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori;
i) adozione di prescrizioni tecniche concernenti l'impiego delle apparecchiature
tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita
sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi;
l) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua
destinata al consumo umano.
2. Le funzioni
di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i) l), sono esercitate
dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente,
per quanto concerne le competenze di cui alle lettere a) e b); sentiti
i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, per quanto concerne la
competenza di cui alla lettera f); di concerto con il Ministero dei trasporti
e della navigazione per quanto concerne la competenza di cui la lettera
l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono esercitate dal Ministero
dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente,
sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
delle politiche agricole e forestali.
3. Gli oneri
economici connessi all'eventuale attività di sostituzione esercitata,
ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativa 31 marzo 1998, n. 112,
in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a norma del presente
decreto alle regioni e agli enti locali, sono posti a carico dell'ente
inadempiente.
Art.
12.
(Competenze delle regioni o province autonome)
1. Alle regioni
e alle province autonome compete quanto segue:
a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento
idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti
previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari
a far fronte a contingenti esigenze locali;
b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità
locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela
della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile;
c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all'allegato
I parte B o fissati ai sensi dell'articolo 11, comma l, lettera b),e gli
ulteriori adempimenti di cui all'articolo 13;
d) adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di parametro o delle
specifiche contenute nell'allegato I, parte C, di cui all'articolo 14;
e) adempimenti relativi si casi eccezionali per i quali è necessaria particolare
richiesta di proroga di cui all'articolo 16;
f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità
delle acque destinate al consumo umano;
g) definizione delle competenze delle aziende unità sanitarie locali.
Art.
13.
(Deroghe)
1. La regione
o provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati
nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera b), entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero
della sanità con decreto da adottate di concerto con il Ministero dell'ambiente,
purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana
e semprechè l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi
ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo
congruo.
2. Il valore
massimo ammissibile di cui al comma 1 è fissato su motivata richiesta
della regione o provincia autonoma, corredata dalle seguenti informazioni:
a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado
della risorsa idrica;
b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli
ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria
di deroga;
c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione
interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una
maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti;
e) il piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario
dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le
disposizioni per il riesame.
3. Le deroghe
devono avere la durata più breve possibile, comunque non superiore ad
un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo,
la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità
una circostanziata relazione sui risultati conseguiti, ai sensi di quanto
disposto al comma 2, nel periodo di deroga, in ordine alla qualità delle
acque, comunicando e documentando altresì l'eventuale necessità di un
ulteriore periodo di deroga.
4. Il Ministero
della sanità con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente,
valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un valore massimo ammissibile
per l'ulteriore periodo di deroga che potrà essere concesso dalla regione.
Tale periodo non dovrà, comunque, avere durata superiore ai tre anni.
5. Sei mesi
prima della scadenza dell'ulteriore periodo di deroga, la regione o provincia
autonoma trasmette al Ministero della sanità un'aggiornata e circostanziata
relazione sui risultati conseguiti. Qualora, per circostanze eccezionali,
non sia stato possibile dare completa attuazione ai provvedimenti necessari
per ripristinare la qualità dell'acqua, la regione o la provincia autonoma
documenta adeguatamente la necessità di un'ulteriore periodo di deroga.
6. Il Ministero
della sanità con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata
la documentazione pervenuta, previa acquisizione del parere favorevole
della Commissione europea, stabilisce un valore massimo ammissibile per
l'ulteriore periodo di deroga che non deve essere superiore a tre anni.
7. Tutti
i provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi della deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente
ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione
interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, ima
maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso
un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria
e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
8. I provvedimenti
di deroga debbono essere trasmessi al Ministero della sanità ed al Ministero
dell'ambiente entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.
9. In deroga
a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma
ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e
se l'azione correttiva intrapresa a norma dell'articolo 10, comma 1, è
sufficiente a risolvere il problema entra un periodo massimo di trenta
giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato
e stabilisce il periodo necessario per ripristinare la conformità ai valori
di parametro. La regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero
della sanità, entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli eventuali
provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.
10. Il ricorso
alla procedura di cui al comma 9 non è consentito se l'inosservanza di
uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua
si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici
mesi precedenti.
11. La regione
o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo
provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente
informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano.
Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a fornire
raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga
possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni
fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga.
Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di
cui al comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga
opportuno.
12. La regione
o la provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del
presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque
di cui agli articoli 42 e seguenti del decreto-legislativo n.152 del 1999
e successive modifiche.
13. Il Ministero
della sanità, entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla Commissione
europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente articolo
e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati conseguiti nei periodi
di deroga.
14. Il presente
articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori,
rese disponibili per il consumo umano.
Art.
14
(Conformità ai parametri indicatori)
1. In caso
di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla
parte C dell'allegato I, l'autorità d'ambito, sentito il parere dell'azienda
unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana
derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche
predetti, dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare
la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.
2. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, la regione o la provincia autonoma comunica
al Ministero della sanità e dell'ambiente le seguenti informazioni relative
ai casi di non conformità riscontrati nell'anno precedente:
a) il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli
effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni
di non conformità;
b) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione
coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
c) una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione correttiva ritenuta
necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la
relativa copertura finanziaria nonché disposizioni in materia di riesame.
3. Nel caso
di utenze inferiori a 500 abitanti, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto,
mediante la trasmissione di una relazione contenente i parametri interessati
con i relativi valori e la popolazione coinvolta.
4. Il presente
articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori,
rese disponibili per il consumo umano.
Art.
15
(Termini per la messa in conformità)
1. La qualità
delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori
di parametro dell'allegato 1 entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto
disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B.
Art.
16.
(Casi eccezionali)
1. In casi
eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora non sia possibile
un approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, conformi ai
valori di parametro di cui all'allegato 1, con nessun mezzo congruo, il
Ministero della sanità, su istanza della regione, o provincia autonoma,
può chiedere alla Commissione europea la proroga del termine di cui all'articolo
15 per un periodo non superiore a tre anni.
2. L'istanza
di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero della sanità entro
il 31 marzo 2002 e deve essere debitamente motivata, deve indicare le
difficoltà incontrate e deve essere corredata almeno delle informazioni
di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Sei mesi
prima della scadenza del periodo di proroga concesso ai sensi del comma
1, la regione, o provincia autonoma, interessata trasmette al Ministero
delta sanità un'aggiornata e circostanziata relazione sui progressi compiuti,
comunicando e documentando altresì l'eventuale necessità di un ulteriore
periodo di proroga in relazione alle difficoltà incontrate. Il Ministero
della sanità può chiedere alla Commissione europea la concessione di una
ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni.
4. La regione,
o provincia autonoma, provvede affinché la popolazione interessata dall'istanza
sia tempestivamente ed adeguatamente informata del suo esito. La regione,
o provincia autonoma, assicura, ove necessario, che siano forniti consigli
a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio
particolare. La regione, o provincia autonoma, informa tempestivamente
il Ministero della sanità delle iniziative adottate ai sensi del presente
comma.
5. Il presente
articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori
rese disponibili per il consumo umano.
Art.
17.
(Informazioni e relazioni)
1. Il Ministero
della sanità provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione di una relazione
triennale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano al fine
di informare i consumatori.
2. La relazione
di cui al comma 1 contiene le informazioni relative alle forniture di
acqua superiori a 1000 m3 al giorno in media o destinate all'approvvigionamento
di 5000 o più persone. La relazione, in particolare, deve rendere conto
delle misure di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4; 8;10;11;13,
commi 9 e 11;14;16 e all'allegato I, parte C, nota 10.
3. La relazione
di cui al comma 1 viene pubblicata entro l'anno successivo al triennio
cui si riferisce e viene trasmessa alla Commissione europea entro due
mesi dalla pubblicazione. La prima relazione dovrà riferirsi agli anni,
2002, 2003 e 2004.
4. Il Ministero
della sanità provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla
Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere
ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed in relazione al valore parametrico
dei trialometani di cui all'allegato I, parte B, nota 10.
5. Le informazioni
elaborate dal Ministero della sanità ai sensi del presente decreto sono
rese accessibili ai Ministeri interessati.
Art.18.
(Competenze delle regioni speciali e province autonome)
1. Sono fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano.
Art.
19.
(Sanzioni)
1. Chiunque
fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 4, camma 2, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
2. La violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni.
3. Si applica
la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese
alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il
trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o
sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto
di consegna alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, non lo sia
al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha
conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.
4. L'inosservanza
delle prescrizioni imposte, ai sensi degli articoli 5, comma 3, o 10,
commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorità è
punita:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a
lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in
cui l'acqua non è fornita al pubblico;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in
cui l'acqua è fornita al pubblico;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire
centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua
destinata al consumo umano.
5. La violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
Art.
20
(Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,
cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni
del presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall'articolo
15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 16.
2. Le norme
regolamentari e tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 236 del 1988 restano in vigore, ove compatibili con
le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di specifiche
normative in materia.
3. Dall'attuazione
del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
Dato a Roma,
addì 2 febbraio 2001
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
MATTIOLI, Ministro perle politiche comunitarie
VERONESI, Ministro della sanità
DINI, Ministro degli affari esteri
FASSINO, Ministro della giustizia
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
NESI, Ministro dei lavori pubblici
LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero
PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche agricole e forestali
BORDON, Ministro dell'ambiente
LOIERO, Ministro per gli affari regionali
Visto, il
Guardasigilli FASSINO