Legge 6 Maggio 1940, n. 554
Disciplina
dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche
Art. 1:
1.I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla
installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento
di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti
stessi, salvo quanto è disposto negli artt. 2 e 3.
Art. 2:
1.Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite
in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del R.D. 3 agosto 1924, n. 2295.
2.Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo
la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi.
Art. 3:
1.Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro
o innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo,
né per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso.
2.Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale
spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento
dell'aereo.
Art. 4:
(abrogato)
Art. 5:
1.Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per la rinunzia
alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel
contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra,
alle conseguenti riparazioni della proprietà. 2.La rimozione anzidetta non
sarà necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente.
Art. 6-10:(abrogati)
Art. 11:
1.Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai sensi
dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati,
con provvedimento definitivo del Ministero delle comunicazioni. 2.All'autorità
giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione
del secondo comma dell'art. 2 e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario,
quando sia dovuta in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero
uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa.