Legge
9 gennaio 1989, n. 13
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati.
Art. 1
(1). I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni
tecniche previste dal comma 2.
(2) Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita'
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata
ed agevolata.
(3) La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi
per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole
unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei
mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre livelli
fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante
rampe prive di gradini.
(4) E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista
abilitato di conformita' degli elaborati alle disposizioni adottate ai
sensi della presente legge.
Art. 2
(1) Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli
edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui
all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo
1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384, nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione
di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi
all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio,
in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo
1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
(2) Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro
tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al
comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la
potesta' di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono
installare, a proprie spese, servoscala nonche' strutture mobili e facilmente
rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso,
al fine di rendere piu' agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori
e alle rampe dei garages.
(3) Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e
1121, terzo comma, del codice civile.
Art. 3
(1) Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga
alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per
i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune
a piu' fabbricati.
(2) E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agliarticoli
873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare
e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di
proprieta' o di uso comune.
Art. 4
(1) Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto
al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
le regioni, o le autorita' da esse subdelegate, competenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della
domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
(2) La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
(3) In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni
successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali
e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data
di ricevimento della richiesta.
(4) L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare
le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
(5) Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura
e della serieta' del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso
in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente
prospettate dall'interessato.
Art. 5
(1) Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai
sensi dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla domanda
di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente
soprintendenza e' tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione
della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.
Art. 6
(1) L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare
nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e
degli infortuni, non e' soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo
18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
(2) Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle
competenti autorita', a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio
1974, n. 64.
Art. 7
(1) L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non e' soggetta
a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle
opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella
prevista dal predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita
relazione a firma di un professionista abilitato.
(2) Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori
esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano
le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8
(1) Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione
di interventi di cui alla presente legge, e' allegato certificato medico
in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonche'
le difficolta' di accesso.
Art. 9
(1) Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento
e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici gi esistenti,
anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai
soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con
le modalita' di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli
concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore
di handicap.
(2) Il contributo e' concesso in misura pari alla spesa effettivamente
sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; e' aumentato del venticinque
per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque
milioni a lire venticinque milioni, e altresi' un ulteriore cinque per
cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
(3) Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli
10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti,
ivi compresa la cecita', ovvero quelle relative alla deambulazione e alla
mobilita', coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonche' i condomini ove risiedano le suddette categorie
di beneficiari.
(4) Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole, mezzi necessari
per la deambulazione e la locomozione, sono sostituite dalle parole, mezzi
necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento. La presente
disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1988.
Art. 10
(1) E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale
per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli
edifici privati.
(2). Il Fondo e' annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per
gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in
proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo
11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
(3). I sindaci,
entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilita' attribuite
ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto
tempestiva richiesta.
(4). Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti
a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza
per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi
totali con difficolta' di deambulazione dalle competenti unita' sanitarie
locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione
delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza
di fondi restano valide per gli anni successivi.
(5). I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione
delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.
Art. 11
(1) Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in
cui e' sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della
spesa prevista entro il 1deg. marzo di ciascun anno.
(2) Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio.
(3) Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.
(4) Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza
del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno
complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e
le trasmette alla regione.
(5) La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette
entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al
Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione
del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.
Art. 12
(1) Il Fondo di cui all'articolo 10 e' alimentato con lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento.Concorso
dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento
delle barriere architettoniche negli edifici per lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
(2) Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono
riassegnate al fondo per l'anno successivo.
(3) Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.