Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a) per "edificio", un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano
uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume
e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo
interno; la superficie esterna che delimita un edificio pu confinare con tutti
o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
b) per "edificio di proprieta' pubblica", un edificio di proprieta' dello Stato,
delle regioni, degli Enti locali, nonche' di altri Enti pubblici, anche economici,
destinato sia allo svolgimento delle attivita' dell'Ente, sia ad altre attivita'
o usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per "edificio adibito ad uso pubblico", un edificio nel quale si svolge, in tutto
o in parte, l'attivita' istituzionale di Enti pubblici;
d) per "edificio di nuova costruzione", salvo quanto previsto dall'art. 7, comma
3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
e) per "climatizzazione invernale", l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante
il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del
presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno
degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidita',
della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
f) per "impianto termico", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione
degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari
o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente
i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi
di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi
quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
g) per "impianto termico di nuova istallazione", un impianto termico installato
in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente
privo di impianto termico;
h) per "manutenzione ordinaria dell'impianto termico", le operazioni specificamente
previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono
essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi
e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di
consumo d'uso corrente;
i) per "manutenzione straordinaria dell'impianto termico", gli interventi atti a
ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla
normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione
di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
j) per "proprietario dell'impianto termico", chi e' proprietario, in tutto o in
parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati
amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche
gli obblighi e le responsabilita' posti a carico del proprietario dal presente regolamento
sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
l) per "ristrutturazione di un impianto termico", gli interventi rivolti a trasformare
l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica
sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano
in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato
in impianti termici individuali nonche' la risistemazione impiantistica nelle singole
unita' immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico
individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
m) per "sostituzione di un generatore di calore", la rimozione di un vecchio generatore
e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime
utenze;
n) per "esercizio e manutenzione di un impianto termico", il complesso di operazioni
che comporta l'assunzione di responsabilita' finalizzata alla gestione degli impianti
includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel
rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici
e di salvaguardia ambientale;
o) per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico",
la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle
normative vigenti e comunque di idonea capacita' tecnica, economica, organizzativa,
e' delegata dal proprietario ad assumere la responsabilita' dell'esercizio, della
manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi
energetici;
p) per "contratto servizio energia", l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione
dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici
nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza
e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo
di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
q) per "valori nominali" delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi,
quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
r) per "potenza termica del focolare" di un generatore di calore, il prodotto del
potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile
bruciato; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; s) per "potenza termica convenzionale"
di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza
termica persa al camino; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
t) per "potenza termica utile" di un generatore di calore, la quantita' di calore
trasferita nell'unita' di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza
termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del
generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino; l'unita' di misura
utilizzata e' il kW; u) per "rendimento di combustione", sinonimo di "rendimento
termico convenzionale" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica
convenzionale e la potenza termica del focolare;
v) per "rendimento termico utile" di un generatore di calore, il rapporto tra la
potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
w) per "temperatura dell'aria in un ambiente", la temperatura dell'aria misurata
secondo le modalita' prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per "gradi giorno" di una localita', la somma, estesa a tutti i giorni di un
periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere
tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 gradi centigradi,
e la temperatura media esterna giornaliera; l'unita' di misura utilizzata e' il
grado giorno (GG). C
1. Il territorio nazionale e' suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione
dei gradi- giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica: Zona A: comuni
che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600; Zona B: comuni che
presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900; Zona
C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore
a 1.400; Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400
e non superiore a 2.100; Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000; Zona F: comuni che presentano un numero
di gradi-giorno maggiore di 3.000.
2. La tabella in allegato
A, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun comune l'altitudine della
casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella
puo' essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni
o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche
dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI.
3. I comuni comunque non
indicati nell'allegato A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni adottano,
con provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per
il comune piu' vicino in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento
o in diminuzione, di una quantita' pari ad un centesimo del numero di giorni di
durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all'art. 9, comma 2 per
ogni metro di quota sul livello del mare in piu' o in meno rispetto al comune di
riferimento. Il provvedimento e' reso noto dal Sindaco agli abitanti del comune
con pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve
essere comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ed all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'allegato A.
4. I comuni aventi porzioni
edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa
comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto
della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma
3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del
Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica
differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA e diventa
operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento
di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Una volta operativo
il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi
e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza.
Art. 3. Classificazione generale degli edifici per categorie.
1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti
categorie: E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite
a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi,
conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione
saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti
ad albergo, pensione ed attivita' similiari; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili:
pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita'
industriali o artigianali, purche' siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti
dell'isolamento termico; E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura
e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani
nonche' le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti
e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; E.4 Edifici adibiti ad
attivita' ricreative, associative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema
e teatri, sale di riunione per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche,
luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; E.5 Edifici adibiti
ad attivita' commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso
o al minuto, supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3)
servizi di supporto alle attivita' sportive; E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche
a tutti i livelli e assimilabili; E.8 Edifici adibiti ad attivita' industriali ed
artigianali e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia
costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse
devono essere considerate separatamente e cioe' ciascuna nella categoria che le
compete.
Art. 4. Valori massimi della temperatura ambiente.
1. Durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione invernale,
la media aritmetica delle temperature dell'aria dei singoli ambienti degli edifici,
definite e misurate come indicato al comma 1, lettera w) dell'art. 1, non deve superare
i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate: a) 18 ¡C + 2 ¡C di tolleranza
per gli edifici rientranti nella categoria E.8; b) 20 ¡C + 2 ¡C di tolleranza per
gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8.
2. Il mantenimento della
temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati al comma 1 deve essere
ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
3. Per gli edifici classificati
E.3, ed E.6 (1), le autorita' comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono
concedere deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura dell'aria
negli ambienti durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione
invernale, qualora elementi oggettivi legati alla destinazione d'uso giustifichino
temperature piu' elevate di detti valori.
4. Per gli edifici classificati
come E.8 sono concesse deroghe al limite massimo della temperatura dell'aria negli
ambienti, durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione
invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: a) le esigenze
tecnologiche o di produzione richiedano temperature superiori al valore limite;
b) l'energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente non convenientemente
utilizzabile in altro modo.
5. Ferme restando le deroghe
gia' concesse per gli edifici esistenti in base alle normative all'epoca vigenti,
i valori di temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere
riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10 assieme agli elementi tecnici di carattere oggettivo che li giustificano.
Prima dell'inizio lavori le autorita' comunali devono fornire il benestare per l'adozione
di tali valori di temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni
dalla presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato,
salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento interruttivo
o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.
Art. 5. Requisiti e dimensionamento degli impianti termici.
1. Gli impianti termici di nuova installazione nonche' quelli sottoposti a ristrutturazione
devono essere dimensionati in modo da assicurare, in relazione a: -- il valore massimo
della temperatura interna previsto dall'art. 4, -- le caratteristiche climatiche
della zona, -- le caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio, -- il regime
di conduzione dell'impianto in base agli obblighi di intermittenza- attenuazione
previsti dall'art. 9 del presente decreto, un "rendimento globale medio stagionale",
definito al successivo comma 2, non inferiore al seguente valore: eta g = (65 +
3 log P n)% dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale
del generatore o del complesso dei generatori di calore al servizio del singolo
impianto termico, espressa in kW.
2. Il "rendimento globale
medio stagionale" dell'impianto termico e' definito come rapporto tra il fabbisogno
di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle
fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica ed e' calcolato con riferimento
al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9. Ai fini della conversione dell'energia
elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: 10 MJ = 1kWh. Il rendimento
globale medio stagionale risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali:
-- rendimento di produzione, -- rendimento di regolazione, -- rendimento di distribuzione,
rendimento di emissione, e deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni
riportate nelle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993
e recepite dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato entro i
successivi trenta giorni.
3. Nella sostituzione dei
generatori di calore il dimensionamento del o dei generatori stessi deve essere
effettuato in modo tale che il "rendimento di produzione medio stagionale" definito
come il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione
e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato
con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non inferiore
al seguente valore: eta g = (77 + 3 log P n)% per il significato di log Pn e per
il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria vale quanto
specificato ai commi 1 e 2.
4. Il "rendimento di produzione
medio stagionale" deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni
riportate nelle norme tecniche UNI di cui al comma 2.
5. Negli impianti termici
ad acqua calda per la climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a
350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su due generatori di calore. Alla
ripartizione di cui sopra e' ammessa deroga nel caso di sostituzione di generatore
di calore gia' esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica
o economica quali ad esempio la limitata disponibilita' di spazio nella centrale
termica.
6. Negli impianti termici
di nuova installazione, nonche' in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione
centralizzata dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli
ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralita'
di utenze, deve essere effettuata con generatori di calore separati, fatte salve
eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico
generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti
di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che giustificano la
scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all'art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica UNI 8065,
relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, e' prescritta, nei limiti e con le
specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione
con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.
7. Negli impianti termici
di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori di
calore destinati alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e
sanitari per una pluralita' di utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati
secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un sistema di accumulo dell'acqua
calda di capacita' adeguata, coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo
le indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima colonna dell'allegato B e
devono essere progettati e condotti in modo che la temperatura dell'acqua, misurata
nel punto di immissione della rete di distribuzione, non superi i 48 gradi centigradi,
+ 5 gradi centigradi di tolleranza.
8. Negli impianti termici
di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella
sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione di energia per la
climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun
generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti
della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il
camino allo scopo di consentire l'inserzione di sonde per la determinazione del
rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto
delle vigenti disposizioni.
9. Gli edifici multipiano
costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere dotati di appositi condotti
di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio
alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei seguenti casi: -- nuove
installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unit
immobiliari, -- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, -- ristrutturazioni
della totalita' degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali, impianti
termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti
edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma
possono non essere applicate nei seguenti casi: mera sostituzione di generatori
di calore individuali, singole ristrutturazioni degli impianti termici individuali
gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale
non dispongano gia' di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con
sbocco sopra il tetto dell'edificio. Resta ferma anche per le disposizioni del presente
articolo l'inapplicabilita' agli apparecchi non considerati impianti termici in
base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali,
scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova
installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico che comportino l'installazione
di generatori di calore individuali, esclusi i casi di mera sostituzione di questi
ultimi, e' prescritto l'impiego di generatori isolati rispetto all'ambiente abitato,
da realizzare ad esempio mediante apparecchi di tipo C (secondo classificazione
delle norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi di qualsiasi tipo se installati
all'esterno o in locali tecnici adeguati. Le disposizioni del presente comma non
si applicano nei casi di incompatibilita' con il sistema di evacuazione dei prodotti
della combustione gia' esistente. In ogni caso i generatori di calore ti tipo B1
(secondo classificazione della suddetta normativa UNI 7129) devono essere muniti
all'origine di un dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodotti della combustione,
secondo quanto indicato nel foglio aggiornamento UNI 7271 FA-2 del dicembre 1991.
11. Negli impianti termici
di nuova installazione e nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici,
la rete di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare un valore
del rendimento medio stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni
di cui al comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In ogni caso,
come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione del calore, comprese
quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta,
anche quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate
e coibentate, secondo le modalita' riportate nell'allegato B al presente decreto.
La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire
il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti
e di quelli da costruzione. Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, quali
ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono essere
coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici
di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, qualora siano
circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio singoli
appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole),
e' prescritto che l'impianto termico per la climatizzazione invernale sia dotato
di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione di detta
climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici
di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora
per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica
controllata, e' prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore
disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria di ricambio
G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano
superiori ai valori limite riportati nell'allegato C del presente decreto. 14. L'installazione
nonche' la ristrutturazione degli impianti termici deve essere effettuata da un
soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo
1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica di
cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprieta'
pubbica o adibiti ad uso pubblico e' fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art.
26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo
il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell'art. 1 comma
3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto
riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione
o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica
devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui al comma
1 dell'art. 28 della legge stessa relativi all'impianto termico, riportando le specifiche
valutazioni che hanno determinato la non applicabilita' del ricorso alle fonti rinnovabili
o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma
15 il limite di convenienza economica, per gli impianti di produzione di energia
di nuova installazione o da ristrutturare, che determina l'obbligo del ricorso alle
fonti rinnovabili di energia o assimilate determinato dal recupero entro
un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili
o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come
tempo di ritorno semplice, e' determinato dalle minori spese per l'acquisto del
combustibile, o di alti vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto
della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita
della sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno
semplice e' elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della
maggiore importanza dell'impatto ambientale.
17. Nel caso l'impianto
per produzione di energia venga utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale
e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari anche per altri usi,
compreso l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi di energia
elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed economiche di cui ai commi 15
e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi e vendite.
18. L'allegato D al presente
decreto individua alcune tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia
o assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia per specifiche
categorie di edifici. L'adozione di dette tecnologie per dette categorie di edifici
deve essere specificatamente valutata in sede di progetto e di relazione tecnica
di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento
esoneri il progettista dal valutare la possibilit al ricorso ad altre tecnologie
d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute valide.6
Art .6. Rendimento minimo dei generatori di calore.
1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti
termici nonche' nella sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore
ad acqua calda devono avere un "rendimento termico utile" ed i generatori di calore
ad aria calda devono avere un "rendimento di combustione" non inferiore ai rispettivi
valori riportati nell'allegato E al presente decreto.
2. Alle disposizioni di
cui al comma 1 non sono soggetti: a) i generatori di calore alimentati a combustibili
solidi; b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati
con combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei
combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio gas
residui di lavorazioni, biogas; c) i generatori di calore policombustibili limitatamente
alle condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b).
Art. 7. Termoregolazione e contabilizzazione.
1. Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata
antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto devono disporre dei
sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione
e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
2. Negli impianti termici
centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralita' di utenze,
qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori
di calore sia uguale o superiore a 35 kW, e' prescritta l'adozione di un gruppo
termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura
ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo
termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della
tempertura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno
del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore
a 2 gradi centigradi.
3. Ai sensi del comma 6
dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al
servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata
rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono
essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione
di cui al comma 2 del presente articolo pu essere dotato di un programmatore
che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura ambiente qualora in
ogni singola unita' immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un sistema
di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una
o piu' sonde di misura della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare e dotato
di programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due
livelli nell'arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni
di edificio che in relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti
ad una occupazione discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre
disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del
generatore di calore o l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione
del sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici
per singole unita' immobiliari destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione
invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato
da una o piu' sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta
la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco
delle 24 ore.
7. Al fine di non determinare
sovrariscaldamento nei singoli locali di una unita' immobiliare per effetto degli
apporti solari e degli apporti gratuiti interni e' opportuna l'installazione di
dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli
locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi.
L'installazione di detti dispositivi e' aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione
di cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l'eventuale
sistema di contabilizzazione, ed e' prescritta nei casi in cui la somma dell'apporto
termico solare mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione tra quelli interamente
compresi nell'arco del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e degli
apporti gratuiti interni convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno energetico
complessivo calcolato nello stesso mese.
8. L'eventuale non adozione
dei sistemi di cui al comma 7 deve essere giustificata in sede di relazione tecnica
di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare
la valutazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere
effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al
comma 3 dell'art. 8.
9. Nel caso di installazione
in centrale termica di piu' generatori di calore, il loro funzionamento deve essere
attivato in maniera automatica in base al carico termico dell'utenza.
Art. 8. Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno energetico convenzionale
per la climatizzazione invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente
richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura
al valore costante di 20 gradi centigradi con un adeguato ricambio d'aria durante
una stagione di riscaldamento il cui periodo e' convenzionalmente fissato; a) per
le zone climatiche A, B, C, D, E dal comma 2 dell'art. 9 del presente decreto; b)
per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di ottobre, senza che cio'
determini alcuna limitazione dell'effettivo periodo annuale di esercizio.
2. Il fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale (FEN) e' il fabbisogno energetico
convenzionale di cui al precedente comma 1 diviso per il volume riscaldato e i gradi-giorno
della localita'. L'unita' di misura utilizzata e' il kJ/m3 GG.
3. Il calcolo del fabbisogno
energetico convenzionale per la climatizzazione invernale definito al comma 1 ed
il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale
definito al comma 2 devono essere effettuati con la metodologia indicata dalle norme
tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni;
tale calcolo deve essere riportato nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
4. La metodologia UNI di
cui al comma 3 esprime il bilancio energetico del sistema edificio-impianto termico
e tiene conto, in termini di apporti: -- dell'energia primaria immessa nella centrale
termica attraverso i vettori energetici, -- dell'energia solare fornita all'edificio,
degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al metabolismo degli
abitanti, all'uso della cucina, agli elettrodomestici, all'illuminazione, in termini
di perdite: -- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso
l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata all'umidita',
-- dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione,
distribuzione ed emissione del calore.
5. Per edifici con volumetria
totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3 e' ammesso un calcolo semplificato
del fabbisogno energetico convenzionale e del fabbisogno energetico normalizzato,
basato su un bilancio energetico del sistema edificio-impianto che tiene conto,
in termini di apporti: -- dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso
i vettori energetici, in termini di perdite: -- dell'energia persa per trasmissione
e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche
l'energia associata all'umidita', -- dell'energia persa dall'impianto termico nelle
fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.
6. Il calcolo del coefficiente
di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio deve essere effettuato
utilizzando le norme UNI 7357 e non deve superare i valori che saranno fissati dai
regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
In attesa della emanazione di detti regolamenti, i valori limite di tale coefficiente
restano fissati in conformita' di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici
del 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1986, n. 244.
7. Il valore del fabbisogno
energetico normalizzato per la climatizzazione invernale di cui al comma 2, calcolato
con le metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare inferiore al seguente
valore limite: FEN(lim)=[(Cd+0.34 n)-K u * (0,01I/dTm+a/dTm)] * 86,4/eta*g. La predetta
formula non e' utilizzabile per il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato
per la climatizzazione invernale; essa serve esclusivamente per la determinazione
di un valore limite superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli e delle
costanti viene di seguito elencato: Cd = coefficiente di dispersione volumica per
trasmissione dell'involucro edilizio, espresso in W/m3 gradi centigradi, calcolato
secondo le indicazioni dell'art. 8, comma 6; n = numero dei volumi d'aria ricambiati
in un'ora (valore medio nelle 24 ore), espresso in h(-1); 0.34 = costante, dimensionata
in W h/m3 gradi centigradi, che esprime il prodotto del calore specifico dell'aria
per la sua densita'; I = media aritmetica dei valori dell'irradianza solare media
mensile sul piano orizzontale espressa in W/m2, la media e' estesa a tutti i mesi
dell'anno interamente compresi nel periodo di riscaldamento di cui al comma 1 del
presente articolo; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma
3; dTm = differenza di temperatura media stagionale espressa in gradi centigradi;
i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3; 0.01 = valore
convenzionale, espresso in m(-1), della superficie ad assorbimento totale dell'energia
solare per unita' di volume riscaldato; a = valore degli apporti gratuiti interni,
espresso in W/m3, fissati in conformita' a quanto indicato nelle norme tecniche
UNI di cui al comma 3; ku = coefficiente adimensionato di utilizzazione degli apporti
solari e degli apporti gratuiti interni, calcolato in conformita' a quanto indicato
nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3; 86.4 = migliaia di secondi in un giorno;
rappresenta la costante di conversione da W/m3 gradi centigradi (dimensioni della
espressione tra parentesi nella formula) a kJ m3 GG (dimensione del FEN); eta g
= valore del rendimento globale medio stagionale definito all'art. 5, comma 1.
8. Il valore n, indica la
media giornaliera nelle 24 ore del numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora
ed e' convenzionalmente fissato in 0.5 per l'edilizia abitativa nel caso non sussistano
ricambi meccanici controllati.
9. Nei casi in cui sussistano
valori minimi di ricambio d'aria imposti da norme igieniche o sanitarie (in relazione
ad esempio: alla destinazione d'uso dell'edificio, all'eventuale presenza nei locali
di apparecchi di riscaldamento a focolare aperto); o comunque regolamentati da normative
tecniche, il valore di n e' convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte i valori
succitati, che devono comunque essere espressi in termini di valori medi giornalieri
nelle 24 ore.
10. Per edifici con volumetria
totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3, nel caso sia stato utilizzato il
calcolo semplificato di cui al punto 5, il valore limite del fabbisogno energetico
normalizzato per climatizzazione invernale, dovra' essere calcolato mediante la
formula di cui al comma 7 ponendo I = 0, a = 0.
11. La formulazione del
valore limite del fabbisogno energetico normalizzato di cui al comma 7 potra' essere
variata, anche in relazione all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria,
mediante decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
Art. 9. Limiti di esercizio degli impianti termici.
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti
devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati
i valori massimi di temperatura fissati dall'art. 4 del presente decreto.
2. L'esercizio degli impianti
termici e' consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale
di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: Zona
A: ore 6 giornaliere dal I dicembre al 15 marzo; Zona B: ore 8 giornaliere dal I
dicembre al 31 marzo; Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; Zona
D: ore 12 giornaliere dal I novembre al 15 aprile; Zona E: ore 14 giornaliere dal
15 ottobre al 15 aprile; Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in
presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con
una durata giornaliera non superiore alla meta' di quella consentita a pieno regime.
3. E' consentito il frazionamento
dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o pi sezioni.
4. La durata di attivazione
degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore
5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui
ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla
durata giornaliera di attivazione non si applicano: a) agli edifici rientranti nella
categoria E.3; b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni
internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali; c) agli edifici rientranti
nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne e asili nido; d) agli edifici
rientranti nella categoria E.1 (3), adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita' assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a piscine saune e assimilabili;
f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze
tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui
ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione
degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi: a)
edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle parti adibite
a servizi senza interruzione giornaliera delle attivita'; b) impianti termici che
utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata
di elettricit e calore; c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento
di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria; d) impianti termici al
servizio di uno o pi edifici dotati di circuito primario, al solo fine di
alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, di produrre acqua
calda per usi igienici e sanitari, nonche' al fine di mantenere la temperatura dell'acqua
nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti
secondari nei tempi previsti; e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia
potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di
rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore
pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore
che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco
delle 24 ore; questi impianti possono essere condotto in esercizio continuo purche'
il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una
temperatura degli ambienti pari a 16 gradi centigradi + 2 gradi centigradi di tolleranza
nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2
del presente articolo; f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza,
dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento
non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata
in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in
ogni singola unita' immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un
sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare stessa
dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di
detta temperatura nell'arco delle 24 ore; g) impianti termici per singole unita'
immobiliari dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi
di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione
della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione
di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonch lo
spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessita' dell'utente; h)
impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" i cui corrispettivi
siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti
consentiti dal presente regolamento, purche' si provveda, durante le ore al di fuori
della durata di attivazione degli impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la
potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
7. In caso di fabbricato
in condominio ciascun condomino o locatario puo' richiedere che, a cura delle Autorita'
competenti di cui all'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie
spese, venga verificata l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
8. In tutti gli edifici
di cui all'art. 3 l'amministratore e, dove questo manchi, il proprietario o i proprietari
sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di
una pluralita' di utenti, una tabella concernente: a) l'indicazione del periodo
annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera
prescelto nei limiti di quanto disposto dal presente articolo; b) le generalita'
e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutezione dell'impianto
termico.
Art. 10. Facolta' delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio
degli impianti termici.
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente
esecutiva della Giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze,
i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti
termici, sia per i centri abitati, sia per singoli immobili.
2. I sindaci assicurano
l'immediata informazione della polazione relativamente ai provvedimenti adottati
ai sensi del comma
Art. 11. Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi.
1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario,
definito come alla lettera j) dell'art. 1, comma 1, o per esso a un terzo, avente
i requisiti definiti alla lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilita'.
2. Nel caso di unita' immobiliari
dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo,
dell'unita' immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura
del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento
e nelle connesse responsabilita' limitatamente all'esercizio, alla manutenzione
dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.
3. Nel caso di impianti
termici centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora
gli impianti termici siano destinati esclusivamente ad edifici di proprieta' pubblica
od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso dei requisiti
richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
termico" e' dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica
amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei
costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione
e di condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle
Comunita' Europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme
UNI EN 29.000.
4. Le operazioni di manutenzione
dell'impianto termico devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti
normative UNI e CEI e devono essere effettuate almeno una volta l'anno salvo indicazioni
piu' restrittive delle suddette normative.
5. Il nominativo del responsabile
dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato
in evidenza sul "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto" prescritto dal
comma 9.
6. Il responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto termico appone la firma sul "libretto di centrale"
o sul "libretto d'impianto" di cui al comma 9 per accettazione della funzione che
lo impegna, tra l'altro, quale soggetto delle sanzioni amministrative previste dal
comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
7. Il responsabile dell'esercizio
e della manutenzione degli impianti termici e' tra l'altro tenuto: -- al rispetto
del periodo annuale di esercizio; -- all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti
della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9. -- al mantenimento
della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art.
4.
8. Nel caso di impianti
termici individuali e' fatto obbligo all'occupante l'unita' immobiliare di affidare
la manutenzione dell'impianto a persona fisica o giuridica che risponda ai requisiti
di cui alla lettera o) dell'art. 1, qualora non possegga esso stesso i requisiti
ivi richiesti. Tali requisiti, nel caso specifico di impianti termici individuali,
si intende sussistano, tra l'altro, per i soggetti abilitati alla manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5 marzo 1990, n. 46.
La figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica con
l'occupante o, su delega di questo, con il soggetto cui e' affidata la manutenzione
dell'impianto, fermo restando che l'occupante stesso assume in maniera esclusiva
le responsabilit di cui al comma 7. Al termine dell'occupazione e' fatto obbligo
all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il "libretto di impianto"
prescritto al comma 9.
9. Gli impianti termici
con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un "libretto
di centrale" conforme all'allegato F al presente regolamento; gli impianti termici
con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un "libretto di impianto"
conforme all'allegato G al presente regolamento.
10. I modelli dei libretti
di centrale e dei libretti d'impianto di cui al comma 9 possono essere aggiornati
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.
11. La compilazione iniziale
del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o da ristrutturare
e, per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione di generatori
di calore, deve essere effettuata da un installatore che possegga i requisiti richiesti
per l'installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c) della legge 5 marzo 1990, n. 46. La compilazione iniziale del libretto per impianti
esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonche' la compilazione
per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento e' effettuata dal
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
12. Gli elementi da sottoporre
a verifica periodica sono quelli riportati sul "libretto di centrale" o sul "libretto
di impianto" di cui al comma 9. Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una
volta l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori
di calore con potenza nominale superiore uguale a 35 kW e almeno con periodicita'
biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando
la periodicita' almeno annuale delle operazioni di manutenzione prescritte al comma
4.
13. Per le centrali termiche
dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale
complessiva maggiore o uguale a 350 kW e' inoltre prescritta una seconda determinazione
del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla met del
periodo di riscaldamento.
14. Il rendimento di combustione,
rilevato nel corso delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato al valore nominale
della potenza termica del focolare, in conformita' a norme tecniche UNI che verranno
pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni, deve risultare: a)
per i generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente alla data
di entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a quattro punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale indicato
al punto 1 dell'allegato E; b) per i generatori di calore ad acqua calda installati
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a un punto percentuale
rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale indicato
al punto 1 dell'allegato E; c) per generatori di calore ad aria calda installati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore
a sei punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione
alla potenza nominale indicato al punto 2 dell'allegato E; d) per generatori di
calore ad aria calda installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:
non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di
combustione alla potenza nominale indicato al punto 2 dell'allegato E.
15. Qualora i generatori
di calore installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento non possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione ai
valori di rendimento di combustione indicati alle lettere a) e c) del comma 14 e'
prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati: potenza nominale
termini 350 kW e oltre entro il 30 settembre 1994 inferiore a 350 kW per zone climatiche
E, F entro il 30 settembre 1995 inferiore a 350 kW per le restanti zone climatiche
entro il 30 settembre 1996 I generatori di calore installati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali, durante le operazioni
di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori
a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili a tali valori
mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari
a partire dalla data della verifica.
16. I generatori di calore
per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati
rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma
14, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere
e), f), g) e h) del comma 6 dell'art. 9.
17. Gli impianti termici
che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte
mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine
e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio
degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti
di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi
solari attivi, devono essere muniti di "libretto di centrale" predisposto, secondo
la specificita' del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per gli impianti
esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione; detto libretto
dovra' contenere oltre alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi
da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilita' di detti elementi in conformita'
alle leggi vigenti, la periodicita' prevista per le verifiche; un apposito spazio
dovra' inoltre essere riservato all'annotazione degli interventi di manutenzione
straordinaria. Per la parte ad eventuali generatori di calore il libretto di centrale
si atterra' alle relative disposizioni gi previste nel presente regolamento.
18. Ai sensi dell'art. 31,
comma 3 della legge 10/1991, i comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province
per la restante parte del territorio effettuano, con cadenza almeno biennale e con
onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica
competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione
e di esercizio dell'impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti
termici con potenza superiore o uguale a 35 kW devono essere segnati nel libretto
di centrale utilizzando gli spazi appositamente previsti.
19. In caso di affidamento
ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti
dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento
che gli stessi non svolgano nel contempo funzione di responsabile dell'esercizio
e della manutenzione degli impianti termici sottoposti a controllo. L'ENEA, nell'ambito
dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
fornisce agli Enti locali che ne facciano richiesta assistenza per l'accertamento
dell'idoneit tecnica dei predetti organismi.
20. In una prima fase transitoria
di applicazione del presente regolamento, in alternativa alle procedure di controllo
di cui ai commi 18 e 19, gli Enti di cui al comma 18 possono, con proprio provvedimento,
reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e all'ENEA, stabilire che i controlli ordinari biennali si intendano
effettuati nei casi in cui i proprietari degli impianti termici o i terzi responsabili
dell'esercizio e manutenzione degli stessi trasmettano, entro termini stabiliti
dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, con firma autentica e con connessa
assunzione di responsabilita', attestante il rispetto delle norme del presente regolamento,
con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche
di cui al comma 12. Gli Enti, qualora ricorrano a tale forma di controllo, devono
comunque effettuare verifiche a campione ai fini del riscontro della veridicita'
delle dichiarazioni pervenute, devono altres provvedere per tutti gli impianti
termici per i quali risulti omessa la dichiarazione di cui sopra a controlli nei
termini previsti dal comma 18. La fase transitoria di cui al presente comma non
deve di norma superare i due anni per gli impianti termici con potenza superiore
o uguale a 350 kW, i quattro anni per gli impianti termici centralizzati di potenza
inferiore a 350 kW ed i sei anni per gli impianti termici per singole unit
immobiliari.
Art. 12. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui
agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento delle
normative UNI previste dall'art. 5, comma 2, dell'art. 8, comma 3, dall'art. 11,
comma 14, e dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal I agosto 1994.