D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551
Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli
edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia. (Gazzetta Ufficiale del
6 aprile 2000, n. 81)
Art. 1. Precisazioni in ordine
alla definizione di temperatura media
Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412 , le parole: “dei singoli ambienti degli edifici” sono sostituite
dalle seguenti: “nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare”.
Art. 2 Precisazioni in
ordine allo scarico dei fumi
Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412 , primo capoverso, le parole da:“Gli edifici” a: “UNI 7129” sono sostituite
dalle seguenti: “Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità
immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi
di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio
alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”. Al secondo capoverso
del comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, il periodo da: “Fatte salve” a: “tetto dell'edificio”, é sostituito
dal seguente: “Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute
nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni
del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di
generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori
di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano
alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: singole ristrutturazioni
di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora
nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio,
funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione
asservita da ventilatore; nuove installazioni di impianti termici individuali in
edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie
di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di
impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di
evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo”.
Art. 3 Installazione
di generatori di calore e coibentazione degli impianti
Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, è sostituito dal seguente: “10. In tutti i casi di nuova installazione
o di ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino l'installazione di generatori
di calore individuali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE
del 29 giugno 1990, è prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE.
In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma
tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di locali abitati devono essere muniti
all'origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione,
secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996. Al fine di
garantire una adeguata ventilazione, nel caso di installazione di generatori di
tipo B1 in locali abitati, dovrà essere realizzata, secondo le modalità previste
al punto 3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita apertura di sezione libera
totale non inferiore a 0,4 metri quadrati”. Al penultimo periodo del comma 11, dell'articolo
5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (3), dopo
le parole: “quelli da costruzione” sono inserite le seguenti: “, tenendo conto in
particolare della permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni
termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore”
Art. 4 Rendimento minimo
dei generatori di calore
Il comma l dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412 (4), è sostituito dal seguente:“1. Negli impianti termici di nuova
installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonchè nella sostituzione
di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale
utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un "rendimento termico utile" conforme
a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 660. I generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare i limiti
di rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le
caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore ad aria calda devono avere
un "rendimento di combustione" non inferiore ai valori riportati nell'allegato E
al presente decreto”.
Art. 5 Termoregolazione
e contabilizzazione
Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412 (5), è aggiunto il seguente periodo:“Ai sensi del comma 3 dell'articolo
26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici
di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno
2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione
del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare”.
Art. 6 Responsabilità
inerenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, è sostituito dal seguente:“1. L'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'articolo
1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o)
dell'articolo 1, comma 1, che se ne assume la responsabilità. L'eventuale atto di
assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni
amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo
eventualmente incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e
può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza,
fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990 n. 46, per le attività di manutenzione
straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli
articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un
impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto,
a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia,
con modalità definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro delle finanze”.
Art. 7 Ulteriori requisiti
del terzo responsabile
Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, è sostituito dal seguente:“3. Nel caso di impianti termici con potenza
nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in
materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è dimostrato mediante
l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti
per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione
e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure
mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante
certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000,
per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un
organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso
il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze
tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati”.
Art. 8 Controllo tecnico
periodico e manutenzione
Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, è sostituito dai seguenti: 4. Le operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni
tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto.
Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo
ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto
termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate
dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, mentre le operazioni di controllo
e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi
per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico
modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista
dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio
o dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di cui all'allegato
H devono essere effettuati almeno una volta l'anno, fermo restando quanto stabilito
ai commi 12 e 13. 4-bis. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione
dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto
da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta.
L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di cui
al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale
del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere
redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato H al presente
decreto. Tale modello potrà essere modificato ed aggiornato, anche in relazione
al progresso della tecnica ed all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria,
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto
o mediante approvazione di specifiche norme tecniche UNI. Con la medesima procedura
potranno essere adottati modelli standard per altre tipologie di impianto”.
Art. 9 Comunicazione
del terzo responsabile all'ente locale competente
Il comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, è sostituito dal seguente: “6. Il terzo eventualmente nominato responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro sessanta
giorni la propria nomina all'ente locale competente per i controlli previsti al
comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Al medesimo ente il
terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico,
nonchè eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto”.
Art. 10 Affidamento delle
operazioni di controllo e manutenzione e delega delle responsabilità
Il comma 8 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, è sostituito dal seguente: “8. Il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda
provvedere direttamente, affida le operazioni di cui al comma 4 a soggetti abilitati
alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo
1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici a gas
il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti
termici unifamiliari con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, la figura
del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante
che può, con le modalità di cui al comma 1, delegarne i compiti al soggetto cui
è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il
ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera
esclusiva le responsabilità di cui al comma 7. Al termine dell'occupazione è fatto
obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il "libretto
di impianto prescritto al comma 9, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati”.
Art. 11 Compilazione
dei libretti di centrale e d'impianto
Il comma 11 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, è sostituito dal seguente: “11. La compilazione iniziale del libretto
nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione,
e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori
di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo
rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo
completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne
la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione
di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva,
se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato
al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della
scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'ente competente per
i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento
dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore
del presente regolamento nonchè la compilazione per le verifiche periodiche previste
dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono
essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto
termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale,
il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo
responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto
debitamente aggiornato”.
Art. 12 Rendimento minimo
di combustione in opera
Il comma 14 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, è sostituito dal seguente: “14. Il rendimento di combustione, rilevato
nel corso delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato alla massima potenza
termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità
alle vigenti norme tecniche UNI, deve risultare: a. per i generatori di calore ad
acqua calda installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di tre
punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza
nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 per caldaie standard della medesima potenza;
b. per i generatori di calore ad acqua calda installati a partire dal 29 ottobre
1993, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale
previsto ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto per caldaie standard della
medesima potenza; c. per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente
al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore minimo
del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E; d.
per generatori di calore ad aria calda installati a partire dal 29 ottobre 1993,
non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di
combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E”.
Art. 13 Controlli degli
enti locali
Il comma 18 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, è sostituito dal seguente: “18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, i comuni con più di quarantamila abitanti e le province
per la restante parte del territorio, in un quadro di azioni che vedano l'Ente locale
promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese
informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano, con cadenza
almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi
esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare
l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico. I risultati
dei controlli eseguiti sugli impianti termici devono essere allegati al libretto
di centrale o al libretto di impianto di cui al comma 9, annotando i riferimenti
negli spazi appositamente previsti. Entro il 31 dicembre 2000 gli enti di cui sopra
inviano alla regione di appartenenza, e per conoscenza al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato
di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza,
con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nell'ultimo
biennio. La relazione sarà aggiornata con frequenza biennale”.
Art. 14 Controlli degli
enti locali attraverso organismi esterni
Il comma 19 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, è sostituito dal seguente: “19. In caso di affidamento ad organismi
esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno
stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli
stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti
minimi di cui all'allegato I al presente decreto. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo
di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su specifica commessa, fornisce
agli enti locali che ne facciano richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneità
tecnica dei predetti organismi”.
Art. 15 Procedura di
verifica e controllo per impianti unifamiliari
Il comma 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, è sostituito dal seguente: “20. Limitatamente agli impianti di potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW, gli enti di cui al comma 18 possono, nell'ambito
della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate,
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA, stabilire
che i controlli si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti
termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o i proprietari degli
stessi trasmettano, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal provvedimento
medesimo, apposita dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato
H, con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima
figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità,
attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento
ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli enti
di cui al comma 18 possono altresì stabilire, per manutentori e terzi responsabili,
l'obbligo di consegna periodica delle dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico
standardizzato. Gli enti, qualora ricorrano alla forma di verifica prevista al presente
comma, devono comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno
il 5% degli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW esistenti
sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia pervenuta nell'ultimo biennio
la dichiarazione di avvenuta manutenzione, ai fini del riscontro della veridicità
della dichiarazione stessa, provvedendo altresì ad effettuare, nei termini previsti
dall'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i controlli su tutti
gli impianti termici per i quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa o
si evidenzino comunque situazioni di non conformità alle norme vigenti. Gli enti
locali, al fine di massimizzare l'efficacia della propria azione, possono programmare
i predetti controlli a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i
quali si abbia comunque una indicazione di maggiore criticità, avendo peraltro cura
di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato. In conformità
al principio stabilito dal comma 3, articolo 31, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, gli oneri per la effettuazione dei controlli a campione sono posti a carico
di tutti gli utenti che presentino detta dichiarazione, con opportune procedure
definite da ciascun ente locale nell'ambito della propria autonomia”.
Art. 16 Competenza delle
regioni
Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti
di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza
agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle
rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione
e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti,
alla vigilanza sugli impianti termici.
Art. 17 Istituzione o
completamento del catasto degli impianti termici
Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già esistente
all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti locali competenti
possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento
degli impianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione
e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi;
i comuni trasmettono i suddetti dati alla provincia ed alla regione, anche in via
informatica.
Art. 18 Allegati
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, dopo l'allegato
G, sono inseriti gli allegati H ed I al presente decreto. Il punto 1 dell'allegato
E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è soppresso.
Art. 19 Norma transitoria
Le attività di verifica ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio
1991, n. 10, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto
conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa
preesistente.