Legge
22/04/94, n. 368
Art. 1. Ambito di applicazione e definizione
1. Il presente
regolamento disciplina il procedimento relativo agli interventi di restauro
e manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio
architettonico, archeologico, artistico e storico.
2. Gli interventi di restauro e manutenzione straordinari hanno ad oggetto
beni statali e beni non statali, sottoposti alle disposizioni della legge
1° giugno 1939, n. 1089, di proprietà di enti pubblici o di privati.
3. Ai fini del presente regolamento il Ministero per i beni culturali
e ambientali è denominato «Ministero».
Art.
2. Beni non statali
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento la individuazione
dei beni non statali di cui all'art. 1, comma 2, che necessitano di restauro
e di manutenzione straordinaria è operata dal competente soprintendente,
anche dietro richiesta o segnalazione degli interessati. Il soprintendente
redige una relazione tecnica contenente l'esatta individuazione del bene
e dichiara la necessità di interventi volti a garantire la conservazione.
2. La relazione tecnica è immediatamente notificata in via amministrativa
al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene con
l'ingiunzione a redigere e trasmettere al soprintendente stesso, entro
trenta giorni dall'ingiunzione, un progetto esecutivo degli interventi
conformemente alla relazione tecnica. Entro trenta giorni dalla trasmissione
del progetto esecutivo, il soprintendente notifica al proprietario, possessore
o detentore l'approvazione del progetto stesso, indicando le eventuali
modifiche da apportare. Il soprintendente notifica altresì tale approvazione
al sindaco del comune competente, che può esprimere parere motivato non
vincolante nel termine di trenta giorni dalla notifica. Il proprietario,
possessore o detentore deve iniziare i lavori di manutenzione straordinaria
entro trenta giorni successivi alla comunicazione del parere del sindaco
o al decorso del termine predetto.
Art.
3. Intervento sostitutivo.
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo,
ovvero qualora il propriario, possessore o detentore, al quale è stata
notificata l'ingiunzione, dichiari di non poter far fronte in tutto o
in parte alle spese necessarie, il competente soprintendente predispone,
entro il termine di trenta giorni, una perizia tecnica per l'assunzione
dell'onere finanziario a carico del Ministero o, se richiesto dagli interessati,
in misura concorrente tra lo Stato e il proprietario, possessore o detentore.
Nel caso di assunzione dell'onere totale o parziale a carico dello Stato,
l'immobile deve rimanere aperto al pubblico con modalità concordate con
gli interessati.
2. La perizia è inviata al competente Ufficio centrale del Ministero per
l'inserimento del piano di spesa dell'anno in corso, ai sensi dell'art.
5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145, come da ultimo modificato dall'art.
7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
Art.
4. Beni statali.
1. Gli interventi di restauro e di manutenzione straordinaria da compiersi
sui beni immobili di proprietà dello Stato, di interesse architettonico,
archeologico, artistico e storico sono di competenza del Ministero.
Art.
5. Abrogazione di norme.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la
legge 14 marzo 1968, n. 292.