Il regolamento di condominio
Il regolamento di condominio è molto importante in
quanto disciplina la vita condominiale. Nel regolamento di
condominio sono inserite le norme che disciplinano i servizi e le parti comuni,
l'attività dell'amministratore e dell'assemblea condominiale. Al
regolamento di condominio sono allegate le tabelle millesimali per la
ripartizione delle spese. In base all'articolo 1138 c.c., vi è l'obbligo
di redigere il regolamento di condominio quando vi sono più di dieci
condomini. Se l'assemblea non delibera in proposito, ogni condomino può
interessarsi della redazione del regolamento condominiale.
Se i condomini sono meno di dieci, il regolamento di
condominio è facoltativo, ma una volta predisposto vengono applicate le
stesse regole e norme previste per il regolamento di condominio obbligatorio.
Tale regolamento è approvato con un numero di voti pari almeno alla
metà dei condoni intervenuti in assemblea e titolari di almeno la
metà del valore dell'edificio. Per poter modificare il regolamento
condominiale è necessaria la stessa maggioranza con il quale è
stato approvato.
Regolamento condominiale e contrattuale
Il codice civile, disciplinando la materia del regolamento condominiale, si
riferisce esclusivamente a quello assembleare, ovvero a quel regolamento che
deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 1136
c.c. II comma (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la
metà del valore dell'edificio) e trascritto nel registro indicato
nell'ultimo comma dell'art. 1129 CC.
Accanto a questo tipo di regolamento non contrattuale
(essendo frutto di un vero e proprio "atto collegiale"), vi è
un altro tipo di regolamento riconosciuto pienamente dalla giurisprudenza:
quello contrattuale.
Secondo la giurisprudenza, vi possono essere sostanzialmente tre tipi di
regolamento contrattuale:
- quello approvato all'unanimità e sottoscritto da ogni condomino;
- quello predisposto dall'originario costruttore-venditore ed accettato dai
condomini. Questo regolamento deve essere richiamato negli atti d'acquisto dei
singoli condomini così da formarne parte integrante e sostanziale oppure
viene allegato ai singoli atti di acquisto ed accettato dagli acquirenti
mediante atti di adesione;
- quello predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio ed
inserito quale parte integrante nei singoli atti di disposizione. Quest'ultimo
deve essere depositato presso un notaio, registrato e quindi inserito nei vari
rogiti.
La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere
che la modificabilità delle clausole contrattuali o regolamentari
è particolarmente rilevante il profilo della loro la maggioranza
assembleare. Mentre le clausole contrattuali possono essere modificate solo con
il consenso da tutti manifestato in forma scritta, quelle regolamentari possono
sempre essere vagliate, al fine di essere adattate alla mutevoli esigenze della
collettività condominiale, dall'assemblea con la maggioranza di cui
l'articolo 1136 c.c., anche se formalmente inserite in un regolamento
contrattuale, in quanto la natura di una clausola dipende dal suo contenuto
piuttosto che dalla sua collocazione.