Cass. Pen. n. 19349 del 20/05/2005
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
OSSERVA
1. Il 24
novembre 2003 il Tribunale di Salerno rigettava il ricorso proposto da Pietro
Capri avverso un provvedimento della Corte di Assise, che aveva disatteso una
sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la ritenuta
mancanza del requisito reddituale. A tale confermativa statuizione il giudice
del merito perveniva rilevando che - come già ritenuto nel provvedimento reiettivo
- nella valutazione delle condizioni reddituali dell'istante dovesse tenersi
conto anche del reddito della con lui convivente more uxorio.
2.0
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, per mezzo del
difensore, denunziando vizi di violazione di legge e di motivazione. Deduce che
illegittimamente il giudice del merito sarebbe pervenuto a quella decisione,
giacchè "il legislatore... ha esplicitamente parlato di 'componenti la
famiglia anagrafica", con ciò intendendo, evidentemente, riferirsi a
situazioni (anche di fatto) comunque evidenziabili da dati e atti
ufficiali..." e che, quindi, "quale che sia la composizione del
nucleo familiare del soggetto istante, di diritto o di fatto, tale composizione
debba essere provata da atti ufficiali, come le certificazioni
anagrafiche...", e che "non può ritenersi sufficiente ad integrare la
prova la mera dichiarazione di una parte relativamente al legame di
convivenza". 2.1 il ricorrente ha prodotto, per mezzo del difensore,
"note di replica alla requisitoria scritta dal Procuratore Generale",
con la quale confuta le ragioni addotte dalla parte pubblica e ribadisce i
motivi del gravame.
3. Il
ricorso è infondato.
L'art.
3.2 L. n. 217/1990, ora trasfuso
nell'art. 76 D.P.R. n. 115/2002,
fa riferimento al coniuge "e altri familiari" che convivano con
l'istante, ai fini del computo del reddito, ed è principio reiteratamente
affermato da questa Suprema Corte che, per la individuazione del reddito
rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, debba tenersi
conto anche di quello percepito dal convivente more uxorio, che si iscrive nel
novero (degli altri familiari conviventi (Cass., Sez. 4^, n. 13265/2004;
id., Sez.
6^, n. 4264/1998). Proprio perchè tale convivenza realizza una situazione di
fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire, del tutto
formalisticamente, solo dalle "risultanze anagrafiche", come
prospetta il ricorrente, ma può esser tratta da ogni accertata evenienza
fattuale che, nella sostanza e nellarealtà, dia contezza della sussistenza di
tale rapporto: ed al riguardo il provvedimento impugnato ha reso esaustiva e
del tutto logica motivazione.
4. Il
ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così
deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2005