Cass. Civ. n. 3622 del 24/02/2004
Svolgimento del processo
Con
ricorso depositato il 6 agosto 2001 (omissis) cittadina equadoregna,
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sondrio il locale prefetto
proponendo opposizione al decreto di espulsione notificato il 30 luglio 2001
per sostenere che la sua convivenza con il cittadino italiano (omissis)
comprovata da una dichiarazione del medesimo, andava parificata, per la sua
stabilita’, ad un rapporto di coniugio e integrava percio’ una circostanza
ostativa alla sua espulsione.
Con
ordinanza del 10 - 14 agosto 2001 il tribunale accoglieva l’opposizione e
annullava il decreto di espulsione in base alla considerazione che al la
famiglia di fatto andava applicata la stessa disciplina prevista per la
famiglia legittima dall’art. 19, co. 2, lett. c), del D.Lgs.
n. 286 del 1998.
Contro
l’ordinanza ricorre per Cassazione il Prefetto di Sondrio.
Non ha
presentato difese (omissis)
Motivi della decisione
Con il
primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e la falsa applicazione
dell’art. 19, co. 2, lett. c), del D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e si
sostiene con ampi richiami alla giurisprudenza costituzionale, la
impossibilita’ di estendere la disciplina prevista per la famiglia legittima
alla convivenza di fatto.
La
censura merita accoglimento poiche’ - come puntualmente evidenziato
dall’Amministrazione ricorrente - la questione della mancata equiparazione
della convivenza di fatto alla famiglia legittima come circostanza ostativa nei
confronti dell’espulsione dei cittadini extracomunitari privi di permesso di
soggiorno e’ stata sottoposto al vaglio della Corte costituzionale la quale,
con ordinanza del 20 luglio 2000, n. 313, la ha dichiarata manifestamente
inammissibile sulla base della considerazione che, secondo la sua costante
giurisprudenza, non era possibile estendere, attraverso un mero giudizio di
equivalenza tra le due situazioni, la disciplina prevista per la famiglia
legittima alle convivenza di fatto come era confermato dal rilievo che la
previsione del divieto di espulsione per lo straniero coniugato con un
cittadino italiano o con vivente con cittadini che siano con lui in rapporto di
parentela entro il quarto grado risponde all’esigenza di tutelare da un lato
l’unita’ della famiglia e dall’altro il vincolo parentale che riguarda persone
che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici ed e’ invece
assente nella con vivenza more uxorio.
Tale
interpretazione, ancorche’ non direttamente vincolante nel presente giudizio,
merita consen-so dal momento che l’equiparazione tra famiglia legittima e
famiglia di fatto non puo’ essere esteso alla materia dell’immigrazione
clandestina disciplinata da norme di ordine pubblico, nella quale l’obbligo
dell’espulsione incontra solo i limiti strettamente previsti dalla legge al fine
di escludere facili elusioni alla normativa dettata per il controllo dei flussi
migratori.
L’accoglimento
del primo motivo comporta l’assorbimento dell’esame del secondo motivo, avente
natura subordinata, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c.
in relazione all’art. 360 c.p.c., n. e 5, in quanto ne, la specie la sussistenza del
rapporto di convivenza allegato dalla opponente non era assistito da una valida
prova, essendo fondata unicamente su una dichiarazione autografa del convivente.
In
conclusione, quindi, il ricorso merita accoglimento con la conseguente
cassazione della pronuncia impugnata e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, va disposto il rigetto del ricorso proposto da (omissis)
contro il decreto di espulsione del Prefetto di Sondrio.
Le spese
giudiziali restano interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del
ricorso e, assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e, pronunciando
nel merito, rigetta il ricorso proposto da (omissis) contro il decreto
di espulsione del Prefetto di Sondrio. Dispone la compensazione totale delle
spese giudiziali.
Cosi’
deciso in Roma, il 14 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004