CONVENZIONE
SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E SULLA COOPERAZIONE IN
MATERIA
DI ADOZIONE INTERNAZIONALE fatta a L'Aja il 29 maggio 1993.
Gli
Stati firmatari della presente Convenzione,
Riconoscendo
che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve crescere
in un ambiente familiare, in un clima di felicità, d'amore e di comprensione,
Ricordando
che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate
per consentire
la permanenza del minore nella famiglia d'origine,
Riconoscendo
che l'adozione internazionale può offrire l'opportunità di dare una famiglia permanente
a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro
Stato di origine,
Convinti
della necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni
internazionali si facciano
nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti
fondamentali, e che siano evitate
la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori,
Desiderando
stabilire, a questo scopo, disposizioni comuni che tengano conto dei principi riconosciuti
dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sui Diritti
del Minore del 20 novembre 1989, e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui
Principi Sociali
e Giuridici applicabili alla Protezione ed all'Assistenza ai Minori, con
particolare riferimento alle
prassi in materia di adozione e di affidamento familiare, sul piano nazionale e
su quello internazionale
(Risoluzione dell'Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986),
Hanno
convenuto le seguenti disposizioni:
CAPITOLO
I - SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Art.
1
La
presente Convenzione ha per oggetto:
a
- di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano
nell'interesse superiore del
minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel
diritto internazionale;
b
- d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di
assicurare il rispetto di queste
garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
c
- di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni
realizzate in conformità alla Convenzione.
Art.
2
1.
La Convenzione
si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente
(" Stato
d'origine") e stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente
(" Stato di accoglienza"),
sia a seguito di adozione nello Stato d'origine da parte di coniugi o di una
persona residente
abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello
Stato di accoglienza
o in quello di origine.
2.
La Convenzione
contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione.
Art.
3
La Convenzione
cessa di applicarsi se i consensi previsti dall'art. 17 lett. c) non sono stati
espressi prima
che il minore compia l'età di diciotto anni.
CAPITOLO
II - CONDIZIONI DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Art.
4
Le
adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le
autorità competenti dello
Stato d'origine:
a
- hanno stabilito che il minore è adottabile;
b
- hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di
affidamento del minore nello Stato
d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore
interesse;
c
- si sono assicurate:
1)
che le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso è richiesto per
l'adozione, sono state assistite
con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle
conseguenze del loro consenso,
in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa
dell'adozione, dei
legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d'origine;
2)
che tali persone, istituzioni ed autorità hanno prestato il consenso
liberamente, nelle forme legalmente
stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto;
3)
che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di
alcun genere e non sono
stati revocati; e
4)
che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo
successivamente alla nascita
del minore; ed
- si sono assicurate, tenuto conto dell'età e della maturità del minore, 1) che
questi è stato assistito mediante
una consulenza e che e stato debitamente informato sulle conseguenze
dell'adozione e del suo
consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richiesto;
2)
che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione;
3)
che il consenso del minore all'adozione, quando e richiesto, è stato prestato
liberamente, nelle forme
legalmente stabilite, ed e stato espresso o constatato per iscritto; e
4)
che il consenso non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di
alcun genere.
Art.
5
Le
adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le
autorità competenti dello
Stato di accoglienza:
a
- hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per
l'adozione;
b
- si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti con i
necessari consigli; e
c
- hanno constatato che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a
soggiornare in permanenza
nello
Stato medesimo.
CAPITOLO
III - AUTORITÀ CENTRALI E ORGANISMI AEILITATI
Art.
6
1.
Ogni Stato contraente designa un'Autorità Centrale incaricata di svolgere i
compiti che le sono imposti
dalla Convenzione.
2.
Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti
giuridici e gli Stati comprendenti
unita territoriali autonome sono liberi di designare più di una Autorità
Centrale,
specificando
l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che
ha, nominato
più di un'Autorità Centrale designerà l'Autorità Centrale cui potrà essere
indirizzata ogni comunicazione,
per la successiva remissione all'Autorità Centrale competente nell'ambito dello Stato
medesimo.
Art.
7
1.
Le Autorità Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione
fra le autorità competenti
dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli
altri scopi della Convenzione.
2.
Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:
a
- fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia d'adozione,
ed altre informazioni generali,
come statistiche e formulari-tipo;
b
- informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e, per quanto
possibile, eliminare
gli ostacoli all'applicazione della medesima.
Art.
8
Le
Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche
autorità, tutte le misure
idonee a prevenire profitti materiali indebiti in occasione di una adozione e
ad impedire qualsiasi
pratica contraria agli scopi della Convenzione.
Art.
9
Le
Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche
autorità o di organismi
debitamente abilitati nel loro Stato, ogni misura idonea, in particolare per:
a
- raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione del
minore e dei futuri genitori
adottivi, nella misura necessaria alla realizzazione dell'adozione;
b
- agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista dell'adozione;
c
- promuovere nei rispettivi Stati l'istituzione di servizi di consulenza per
l'adozione e per la fase successiva
all'adozione;
d
- scambiare rapporti generali di valutazione sulle esperienze in materia di
adozione internazionale;
e
- rispondere, nella misura consentita dalla legge del proprio Stato, alle
richieste motivate di informazioni
su una particolare situazione d'adozione, formulate da altre Autorità Centrali
o da autorità pubbliche.
Art.
10
Possono
ottenere l'abilitazione e conservarla solo quegli organismi che dimostrino- la
loro idoneità a
svolgere correttamente i compiti che potrebbero essere loro affidati.
Art.
11
Un
organismo abilitato deve:
a
- perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati
dalle autorità competenti dello
Stato che concede l'abilitazione;
b
- essere diretto e gestito da persone che, per integrità morale, formazione o
esperienza, sono qualificate
ad agire nel campo dell'adozione internazionale;
c
- essere sottoposto alla sorveglianza di autorità competenti dello Stato
medesimo, per quanto riguarda
la sua composizione, il suo funzionamento e la sua situazione finanziaria.
Art.
12
Un
organismo abilitato in uno Stato contraente non potrà agire in un altro Stato
se le autorità competenti
di entrambi gli Stati non vi abbiano consentito.
Art.
13
La
designazione delle Autorità Centrali e, se del caso, l'estensione delle loro
funzioni, come pure la denominazione
e l'indirizzo degli organismi abilitati sono comunicati da ogni Stato contraente all'Ufficio
Permanente della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato.
CAPITOLO
VI - CONDIZIONI PROCEDURALI DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
Art.
14
Le
persone residenti abitualmente in uno Stato contraente, che desiderano adottare
un minore con residenza
abituale in un altro Stato contraente, debbono rivolgersi all'Autorità Centrale
dello Stato in
cui esse risiedono abitualmente.
Art.
15
1.
Se ritiene che i richiedenti sono qualificati ed idonei per l'adozione,
l'Autorità Centrale dello Stato
di accoglienza redige una relazione contenente informazioni sulla loro
identità, capacita legale ed
idoneità all'adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria,
sul loro ambiente sociale,
sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di
un'adozione internazionale,
nonché sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di
accogliere.
2.
Essa trasmette la relazione all'Autorità Centrale dello Stato d'origine.
Art.
16
1.
Se ritiene che il minore e adottabile, l'Autorità Centrale dello Stato
d'origine:
a
- redige una relazione contenente informazioni circa l'identità del minore, la
sua adottabilità, il suo ambiente
sociale, la sua evoluzione personale -e familiare, l'anamnesi sanitaria del
minore stesso e della
sua famiglia, non che circa le sue necessità particolari;
b
- tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la sua origine
etnica, religiosa e culturale;
c
- si assicura che i consensi previsti dall'art. 4 sono stati ottenuti; e
d
- constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti il minore ed
i futuri genitori adottivi,
che l'affidamento prefigurato e nel superiore interesse del minore.
2.
Trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza la relazione sul
minore, la prova dei consensi
richiesti e le ragioni della sua decisione sull'affidamento, curando di non
rivelare l'identità della
madre e del padre se, nello Stato d'origine, tale identità non debba essere
resa nota.
Art.
17
La
decisione di affidamento di un minore a futuri genitori adottivi può essere
presa nello Stato d'origine
soltanto a condizione che:
a
- l' Autorità Centrale di questo Stato si sia accertata del consenso dei futuri
genitori adottivi;
b
- l' Autorità Centrale dello Stato di accoglienza abbia approvato la decisione
di affidamento, allorché
la legge di questo Stato o l'Autorità Centrale dello Stato d'origine lo
richiedano;
c
- le Autorità Centrali di entrambi gli Stati siano concordi sul fatto che la
procedura di adozione prosegua;
e
d
- sia stato determinato, in conformità all'articolo 5, che i futuri genitori
adottivi sono qualificati ed idonei
all'adozione e che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare
in permanenza nello
Stato di accoglienza.
Art.
18
Le
Autorità Centrali di entrambi gli Stati effettuano i passi necessari per far
ottenere al minore l'autorizzazione
ad uscire dallo Stato d'origine, e quella d'ingresso e di residenza permanente
nello Stato
d'accoglienza.
Art.
19
1.
Il trasferimento del minore nello Stato di accoglienza può aver luogo solo se
le condizioni fissate dall'articolo
17 si sono verificate.
2.
Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinché il trasferimento
avvenga in assoluta
sicurezza, in condizioni appropriate e, se possibile, in compagnia dei genitori
adottivi o dei futuri
genitori adottivi.
3.
Se il trasferimento non ha luogo, le relazioni indicate agli articoli 15 e 16
vengono restituite alle autorità
mittenti.
Art.
20
Le
Autorità Centrali si tengono informate sulla procedura di adozione, sulle
misure prese per condurla
a termine e sullo svolgimento del periodo di prova, quando è richiesto.
Art.
21
1.
Allorché l'adozione deve aver luogo successivamente al trasferimento del minore
nello Stato di accoglienza,
l'Autorità Centrale di tale Stato, se ritiene che la permanenza del minore
nella famiglia che
lo ha accolto non è più conforme al superiore interesse di lui, prende le
misure necessarie alla protezione
del minore, particolarmente al fine di:
a
- riprendere il minore dalle persone che desideravano adottarlo ed averne
provvisoriamente cura;
b
- di concerto con l'Autorità Centrale dello Stato d'origine, assicurare senza
ritardo un nuovo affidamento
per l'adozione del minore o, in difetto, una presa a carico alternativa
durevole;
l'adozione
non può aver luogo se l'Autorità Centrale dello Stato d'origine non e stata
debitamente informata
circa i nuovi genitori adottivi;
c
- come ultima ipotesi, provvedere al ritorno del minore, se il suo interesse lo
richiede.
2.
Il minore, tenuto particolarmente conto della sua età e della sua maturità,
sarà consultato e, se del caso,
sarà ottenuto il suo consenso sulle misure da prendere in conformità al
presente articolo.
Art.
22
1.
Le funzioni conferite all'Autorità Centrale dal presente capitolo possono
essere esercitate da autorità
pubbliche o da organismi abilitati in conformità alle norme contenute nel
capitolo III, nella misura
consentita dalle leggi del suo Stato.
2.
Qualunque Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che
le funzioni conferite
all'Autorità Centrale in virtù degli Articoli da 15 a 21 possono esser
esercitate altresì in tale
Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il controllo delle autorità
statali competenti, da organismi
o persone che:
a
- soddisfino le condizioni di moralità, di competenza professionale,
d'esperienza e di responsabilità
richieste dallo Stato medesimo; e
b
- siano, per integrità morale e formazione od esperienza, qualificate ad agire
nel campo dell'adozione
internazionale.
3.
Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al comma 2, comunica
regolarmente all'Ufficio
Permanente della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato i nomi e
gli indirizzi
degli organismi e delle persone interessati.
4.
Uno Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le
adozioni dei minori residenti
abitualmente sul suo territorio possono aver luogo solo se le funzioni
conferite alle Autorità
Centrali sono esercitate in conformità al primo comma.
5.
Anche se è stata fatta la dichiarazione indicata al comma 2, le relazioni
previste dagli articoli 15 e 16
sono, in ogni caso, redatte sotto la responsabilità dell'Autorità Centrale o di
altre autorità o organismi,
in conformità al primo comma.
CAPITOLO
V - RICONOSCIMENTO ED EFFETTI DELL'ADOZIONE
Art.
23
1. L
'adozione
certificata conforme alla Convenzione, dall'autorità competente dello Stato
contraente in
cui ha avuto luogo, e riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati
contraenti. Il certificato indica quando
e da chi i consensi indicati all'Art. 17, lettera c, sono stati prestati.
2.
Ogni Stato contraente, al momento della firma, della ratifica,
dell'accettazione, dell'approvazione o
dell'adesione, notifica al depositario della Convenzione l'identità e le
funzioni dell'autorità o delle autorità
che, in tale Stato, sono competenti a rilasciare il certificato. Notifica,
altresì, qualsiasi modifica
nella designazione di queste autorità.
Art.
24
Il
riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo
se essa e manifestamente
contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del
minore.
Art.
25
Ogni
Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione di non essere
tenuto a riconoscere,
in base a questa, le adozioni fatte in conformità ad un accordo concluso in
applicazione dell'art.
39, comma 2.
Art.
26
1.
Il riconoscimento dell'adozione comporta quello:
a
- del legame giuridico di filiazione tra il minore ed i suoi genitori adottivi;
b
- della responsabilità parentale dei genitori adottivi nei confronti del
minore;
c
- della cessazione del legame giuridico preesistente di filiazione tra il
minore, sua madre e suo padre,
se l'adozione produce questo effetto nello Stato contraente in cui ha avuto
luogo.
2.
Se l'adozione ha l'effetto di porre fine ad un legame giuridico preesistente di
filiazione tra il minore
ed i suoi genitori, il minore gode nello Stato di accoglienza ed in ogni altro
Stato contraente in
cui l'adozione è riconosciuta, di diritti equivalenti a quelli risultanti da
un'adozione che produca tale
effetto in ciascuno di questi stati.
3.
I commi precedenti non pregiudicano l'applicazione di qualunque disposizione
più favorevole al minore,
in vigore nello Stato contraente che riconosce l'adozione.
Art.
27
1. L
'adozione
fatta nello Stato d'origine, se non ha per effetto di porre fine al legame
preesistente di filiazione,
può essere convertita, nello Stato di accoglienza che la riconosce in
conformità alla Convenzione,
in una adozione che produce questo effetto, a
- se l'ordinamento giuridico dello Stato di accoglienza lo consente; e b
- se i consensi previsti dall'articolo 4, lettere c) e d), sono stati o sono
prestati in considerazione di una
tale adozione.
2.
Alla decisione di conversione dell'adozione si applica l'articolo 23.
CAPITOLO
VI - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
28
La Convenzione
non deroga alle leggi dello Stato d'origine, che richiedono che l'adozione di
un minore
residente abitualmente in tale Stato deve aver luogo nel suo territorio o che
proibisca l'affidamento
del minore nello Stato di accoglienza o il suo trasferimento verso questo Stato
prima dell'adozione.
Art.
29
Nessun
contatto può aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i genitori del minore
o qualsiasi altra persona
che ne abbia la custodia, fino a quando non sono soddisfatte le condizioni
previste dell'articolo
4, lettere da a) a c), e dell'articolo 5 lettera a), salvo se l'adozione abbia
luogo fra i membri
della stessa famiglia o se siano osservate le condizioni fissate dall'autorità
competente dello Stato
d'origine.
Art.
30
1.
Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le
informazioni in loro possesso
sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identità della
madre e del padre ed i
dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia.
2.
Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a
tali informazioni,
con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato.
Art.
31
Salvo
quanto previsto dall'art. 30, i dati personali raccolti o trasmessi in
conformità alla Convenzione,
in particolare quelli indicati agli articoli 15 e 16, non possono essere
utilizzati a fini diversi
da quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi.
Art.
32
1.
Non e consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni
per una adozione internazionale.
2.
Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli
onorari, in misura ragionevole,
dovuti alle persone che sono intervenute nell'adozione.
3.
I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che
intervengono nell'adozione non possono
ricevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi.
Art.
33
Quando
un'autorità competente constata che una disposizione della Convenzione è stata
trasgredita o
rischia chiaramente di esserlo, ne informa subito l'Autorità Centrale dello
Stato cui essa appartiene.
L'Autorità
Centrale ha la responsabilità di curare che siano applicate le misure
opportune.
Art.
34
Se
l'Autorità competente dello Stato destinatario di un documento lo richiede,
questo deve essere tradotto,
con certificazione di conformità all'originale. Le spese di traduzione, salvo
se diversamente stabilito,
sono a carico dei futuri genitori adottivi.
Art.
35
Le
autorità competenti degli Stati contraenti trattano le procedure di adozione in
modo sollecito.
Art.
36
Riguardo
a quegli Stati che hanno, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto,
applicabili in differenti
unita territoriali:
a
- qualsiasi riferimento alla residenza abituale nello Stato s'intende fatto
alla residenza abituale in una
unità territoriale di questo Stato ;
b
- qualsiasi riferimento alla legge dello Stato s'intende fatto alla legge in
vigore nell'unita territoriale
pertinente:
c
- qualsiasi riferimento alle autorità competenti o alle autorità pubbliche
dello Stato s'intende fatto alle
autorità abilitate ad agire nell'unita territoriale pertinente;
d
- qualsiasi riferimento agli organismi abilitati dello Stato s'intende fatto
agli organismi abilitati nell'unità
territoriale pertinente.
Art.
37
Quando
uno Stato ha, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili
a differenti categorie
di persone, ogni riferimento alla legge di detto Stato s'intende fatto al
sistema di diritto indicato
dall'ordinamento dello Stato medesimo.
Art.
38
Uno
Stato in cui diverse unità territoriali abbiano proprie regole giuridiche in
materia di adozione, non
e tenuto ad applicare la
Convenzione, qualora uno Stato con ordinamento giuridico
unitario non fosse
tenuta ad applicarla.
Art.
39
1.
La Convenzione
non deroga agli strumenti internazionali ai quali degli Stati contraenti siano
Parti e
che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione,
a meno che non sia
diversamente dichiarato dagli Stati Parti di tali strumenti.
2.
Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più degli altri Stati
contraenti, accordi tendenti a
favorire
l'applicazione della Convenzione nei loro reciproci rapporti. Tali accordi
possono derogare solo
alle disposizioni contenute negli articoli da 14 a 16 e da 18 a 21. Gli Stati che
concludono simili
accordi ne trasmettono una copia al depositario della Convenzione.
Art.
40
Non
e ammessa alcuna riserva alla Convenzione.
Art.
41
La Convenzione
è
applicabile in ogni caso in cui la domanda, prevista dall'art. 14, sia
pervenuta in epoca
successiva all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato di accoglienza
ed in quello d'origine.
Art.
42
Il
Segretario Generale della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato
convoca periodicamente
una Commissione speciale, al fine di valutare il funzionamento pratico della Convenzione.
CAPITOLO
VII - CLAUSOLE FINALI
Art.
43
1.
La Convenzione
è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza de l'Aia di diritto
internazionale privato al momento della Diciassettesima Sessione e degli altri
Stati che hanno partecipato
a tale Sessione.
2.
Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di
accettazione e di approvazione
saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi
Bassi, depositario
della Convenzione.
Art.
44
1.
Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione, successivamente alla sua
entrata in vigore, ai sensi
dell'articolo 46, comma 1.
2.
Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.
3. L
'adesione
avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti
che non abbiano
sollevato obiezioni nei confronti Gi essa nel termine di sei mesi dalla
ricezione della notifica
prevista dall'art. 48, lettera b). Tale eventuale obiezione potrà altresì
essere sollevata da qualsiasi
Stato al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della
Convenzione, successive
all'adesione. Tali obiezioni vanno notificate al depositario.
Art.
45
1.
Uno Stato che comprende due o più unita territoriali, nelle quali differenti
ordinamenti giuridici
si
applicano alle materie contemplate dalla presente Convenzione, può, al momento
della firma, della
ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che
la presente Convenzione
si applica a tutte le unità territoriali o soltanto ad una o ad alcune di esse,
e può in qualsiasi
momento modificare tale dichiarazione facendone una nuova.
2.
Queste dichiarazioni sono notificate al depositario ed indicano espressamente
le unita territoriali in
cui la Convenzione
si applica.
3.
Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si applica a
tutte le unita territoriali di detto Stato.
Art.
46
1.
La Convenzione
entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo
di tre
mesi dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o
d'approvazione previsto dall'articolo
43.
2. In
seguito la Convenzione
entrerà in vigore:
a
- per ogni Stato che la ratifica, l'accetta o l'approva posteriormente, o che
vi aderisce, il primo giorno
del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del
proprio strumento
di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione;
b
- per le unità territoriali cui la Convenzione sia stata estesa in conformità
all'articolo 45, il primo giorno
del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la notifica
prevista in detto articolo.
Art.
47
1.
Ogni Stato Parte alla Convenzione può denunciarla mediante notifica indirizzata
per iscritto al depositario.
2.
La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di
un periodo di dodici
mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Se è
specificato nella notifica
un periodo più lungo perché abbia efficacia la denuncia, questa avrà effetto
allo scadere del periodo
in questione, dopo la data di ricevimento della notifica
Art.
48
Il
depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto
internazionale privato, agli
altri Stati che hanno partecipato alla Diciassettesima Sessione, e agli Stati
che hanno aderito in conformità
alle disposizioni dell'articolo 44:
a
- le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni indicate
all'articolo 43;
b
- le adesioni e le obiezioni alle adesioni indicate all'articolo 44;
c
- la data in cui la
Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni
dell'articolo 46;
d
- le dichiarazioni e le designazioni menzionate agli articoli 22, 23, 25 e 45;
e
- gli accordi menzionati all'articolo 39;
f
- le denunce previste dall'articolo 47.
IN
FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente
Convenzione.
FATTO
a L'Aia, il 29 maggio 1993,
in francese e in inglese, entrambi i testi facenti
ugualmente fede,
in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno
dei Paesi Bassi,
e di cui una copia certificata conforme sarà consegnata, per via diplomatica, a
ciascun Stato che
era Membro della Conferenza de L'Aia di diritto internazionale privato al
momento della diciassettesima
Sessione.