XIV
LEGISLATURA – SENATO DELLA REPUBBLICA - DDL N. 3537
"Disposizioni in
materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"
(Testo
definitivamente approvato dal Parlamento il 26 gennaio 2006)
Art. 1.
(Modifiche al codice
civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito
dal seguente:
«Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli)
– Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha
il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di
essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo
genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice
che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti
relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale
di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino
affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono
affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun
genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve
contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei
figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi
intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla
prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni
di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e
alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo
la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino
la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle
parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la
corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di
vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i
tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di
entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura
assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici
ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le
informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino
sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia
tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se
intestati a soggetti diversi».
2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis. - (Affidamento a un solo
genitore e opposizione all’affidamento condiviso) – Il giudice può disporre
l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con
provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse
del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere
l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo
comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento
esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i
diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda
risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento
del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare
nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del
codice di procedura civile.
Art. 155-ter. - (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei
figli) – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle
disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio
della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e
alla modalità del contributo. Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa
familiare e prescrizioni in tema di residenza) – Il godimento della casa
familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti
economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il
diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che
l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o
conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di
assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai
sensi dell’articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o
il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le
modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti
adottati, ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) – Il
giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni
non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale
assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente
all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano
integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. - (Poteri del giudice e ascolto del minore) – Prima
dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui
all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio,
mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che
abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di
discernimento. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e
ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui
all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino
una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla
tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».
Art.
2.
(Modifiche
al codice di procedura civile)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è
aggiunto il seguente:
«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con
ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il
reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla
notificazione del provvedimento».
2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il
seguente:
«Art. 709-ter. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di
inadempienze o violazioni) – Per la soluzione delle controversie insorte tra i
genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità
dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i
procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di
residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e
adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi
inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od
ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può
modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni,
a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il
risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a
favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei
modi ordinari».
Art.
3.
(Disposizioni
penali)
1. In
caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo
12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
Art.
4.
(Disposizioni
finali)
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione
consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di
annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata
emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei
genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di
procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente
legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di
scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio,
nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Art.
5.
(Disposizione
finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.