La filiazione legittima
Il rapporto di filiazione, qualificato come insieme di diritti e doveri,
materiali e morali, intercorrenti tra genitori e figli, pur nella garanzia
(limitata) della posizione giuridica del nascituro, presuppone, per potersi
validamente costituire, sia la nascita del figlio, sia l’esistenza in vita del
padre e della madre.
Nel nostro ordinamento solo i figli nati all’interno del matrimonio acquistano
fin dalla nascita la condizione giuridica di figli legittimi e, per espressa
previsione legislativa, sebbene sia mantenuto l’antico principio di matrice
romanistica "mater semper certa, pater numquam", si assume,
aprioristicamente, che il padre del figlio concepito in corso di matrimonio sia
il marito della madre e che sia “…concepito durante il matrimonio il figlio nato
quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e
non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello
scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero
dalla pronunzia della separazione giudiziale, dall’omologazione di quella
consensuale o dalla comparizione in giudizio dei coniugi quando siano stati
autorizzati a vivere separatamente nelle more di uno dei giudizi indicati”
(combinato disposto degli artt. 231 e 232 c.c.).
Le due presunzioni di paternità e di concepimento durante il matrimonio, però,
sono presunzioni iuris tantum, vale a dire presunzioni che possono
essere confutate con prova contraria nei casi in cui si può esperire,
rispettivamente, il disconoscimento di paternità (art. 235 c.c.) o l’azione
tesa a dimostrare che la nascita è avvenuta oltre i trecento giorni
dall’annullamento, dallo scioglimento o della cessazione degli effetti civili
del matrimonio, ovvero dalla pronunzia della separazione giudiziale,
dall’omologazione di quella consensuale o dalla comparizione in giudizio dei
coniugi quando siano stati autorizzati a vivere separatamente (art. 234 c.c.).
Inoltre, anche il figlio che sia nato prima di 180 giorni dalla celebrazione
del matrimonio, oltre ai genitori, può avanzare l’azione di disconoscimento
della paternità.
È figli legittimo, inoltre, colui che è nato da matrimonio in seguito
dichiarato nullo, prima che siano decorsi i 300 giorni dall’annullamento, a
meno che la causa di nullità delle nozze non sia da ravvisarsi in incesto o
bigamia.
La prova dello status di figlio legittimo è data dall’atto di nascita
(art. 236 c.c.), che deve essere compilato dall’ufficiale di stato civile in
base alle dichiarazioni rese entro 10 giorni dalla nascita, dal padre, dalla
madre del nato, da un procuratore speciale nominato ad hoc, o, in
mancanza, dal medico o da chi ha assistito al parto, ovvero in forza di
sentenza del Tribunale.
Ma, ove manchi tale atto avente efficacia probatoria esclusiva e opponibilità erga
omnes, la prova dello stato potrà, comunque, essere fornita dal
continuato possesso di stato di figlio legittimo, risultante dall’esistenza e
dal concorso di alcuni elementi capaci di dimostrare la relazione del figlio
con i genitori, ossia dall’esistenza e dal concorso di “…una serie di fatti che
nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di
parentela tra una persona e la famiglia a cui la stessa pretende di
appartenere”. si considerano rilevanti, a questo fine, il nomen (aver
sempre portato il cognome del presunto genitore) il tractatus (essere
trattato come figlio, nel rispetto degli obblighi di mantenimento, educazione e
istruzione) e la fama (essere considerato come figlio, sia all’interno
della famiglia, sia nei rapporti sociali).