Legge 31-12-1998, n. 476
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio
1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di
minori stranieri.
Preambolo
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio
1993, di seguito denominata "Convenzione".
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è
data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità
all'articolo 46 della Convenzione medesima.
Art. 3.
1. Il Capo I del Titolo III della legge 4
maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
"Capo I. - Dell'adozione di minori
stranieri.
Art. 29. - 1. L'adozione di minori
stranieri ha luogo conformemente ai princìpi e secondo le direttive della
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata 'Convenzione',
a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 29-bis. -
1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte
dall'articolo 6 e
che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione
di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la
residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in
uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è
competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo
della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i
minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene
di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza
dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia
della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti
locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle
aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure,
sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei
minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui
all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con
i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e
sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle
motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di
un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato
alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche
particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché
acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del
tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito
all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al
comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione
di disponibilità.
Art. 30. - 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui
all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo
di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e
pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la
sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata
della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla
comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per
favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da
adottare.
3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e
della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo
38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui
all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia
revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di
idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo
provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono
reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740
del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli
interessati.
Art. 31. - 1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto
di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno
degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a),
il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate
le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle
lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.
3. L'ente
autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete
prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese
indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene
rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al
decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità
straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed
il minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata
da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle
notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il
minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di
incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli
in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione
ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli
aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso
all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa
richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere
effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio
o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa,
qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione
ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata
informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni;
ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il
minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i
servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera
e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria,
l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei
minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi
affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione
relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e
alla Commissione;
l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché
questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di
sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su
richiesta degli adottanti;
n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le
stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata
del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai
sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della
procedura di adozione.
Art. 32. - 1. La
Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui
all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che
l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso
e la residenza permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese
straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione
dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato
l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti
giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori
naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce
la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può
essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per
i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di
riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di
competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di
adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della
Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto
di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
Art. 33. - 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso
nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è
consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di
ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati
da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.
2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori
stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione,
al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa
autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non
viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo
rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano
immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese
di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo
superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi
bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto
dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento
di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui
al presente
Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore
all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano
l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni
competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio
dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o
l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni
competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale,
adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore,
provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti,
ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il
Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.
Art. 34. - 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato
sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo
di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al
minore italiano in affidamento familiare.
2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di
una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali
degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati,
assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono
al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le
eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della
trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Art. 35. - 1. L'adozione
pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui
all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima
dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento
dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle
condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della
Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai
princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei
minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se
sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera
i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39,
ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato
civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in
Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità
straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai princìpi
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori,
valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata
del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore
nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza
nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore,
il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione
nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche
prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e
adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il
minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i
provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere
personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno
e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della
valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i
minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza
nel momento dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere
ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei
requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione
di idoneità;
c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di
cui all'articolo 27;
d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le
autorità centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato
contrario al suo interesse.
Art. 36. - 1. L'adozione
internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che
nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può
avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
2. L'adozione
o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla
Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati
efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il
consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore
adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la
cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo
30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della
Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di
idoneità;
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma
1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che
ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data
comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo
39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione
pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di
cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver
soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da
almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento
del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione.
Art. 37. - 1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui
all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il
tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo
stato di salute dell'adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati
dagli articoli 35 e 36 e la
Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine
del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria
del minore e della sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le
disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.
Art. 37-bis. - 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in
situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di
affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è
costituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni
internazionali.
2. La Commissione
è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella
persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un
dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanità;
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere
rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con
regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale
dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza
in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei
componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione
si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e
di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 39. - 1. La
Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali
degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini
dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione
internazionale;
c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la
tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre
anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze,
insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime
funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai
servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti
autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi
stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di
adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo
dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano
operare nel campo dell'adozione;
h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero
adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della
Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti
diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità
straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della
Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente
diniego, la Commissione
può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti
di cui all'articolo 31.
3. La Commissione
attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di
esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli
interventi attuativi dei princìpi della Convenzione.
4. La Commissione
presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al
Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali,
sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi
bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.
Art. 39-bis. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i
compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano
nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli
adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra
enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi
e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano
al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le
attività di cui all'articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono
istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei
princìpi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai
servizi per l'adozione internazionale.
Art. 39-ter. - 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista
dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e
competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e
psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità
di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione
o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali
per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile
assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della
procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti
delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di
tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti
dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo,
anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione
del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di
provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.
Art. 39-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni
di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento
preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefìci:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma,
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i
sei anni di età;
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e
dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore
adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato
straniero richiesto per l'adozione".
Art. 4.
1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
"l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori
adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle
disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n.
184".
Art. 5.
1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il
seguente comma:
"Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo
della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure
stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle
autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le
disposizioni della presente legge".
2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il
seguente comma:
"Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da
parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione,
le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte
dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato".
Art. 6
1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il
seguente:
"Art. 72-bis. - 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche
inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto
l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con
la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da euro 516 a euro 5.164 (uno a dieci
milioni di lire).
2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da
euro 1.032 a
euro 3.098 (due a sei milioni di lire) per i legali rappresentanti ed i
responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al
comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per
l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni,
organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti
con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo".
Art. 7.
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione alle
norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della
Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il
contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento
sono disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti,
la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalità operativa relativa
agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n.
184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge. [1]
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'invio da parte
della Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale in
missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.
3. La Commissione
è costituita nei tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al
comma 1.
Note:
1 Il regolamento di attuazione previsto dal presente comma è stato
emanato con D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 492.
Art. 8.
1. Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti
di adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore a
quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena efficacia.
2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della
presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere
esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale
anteriori, sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni
internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati.
3. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja
il 29 maggio 1993, contenute nell'articolo 3 della presente legge, hanno
efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.
Art. 9.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
euro 6.817.231,06 (lire 13.200 milioni) annue a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando, per euro 5.784.317,26 (11.200 milioni di lire), l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro 1.032.913,79 (2.000
milioni di lire), l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche
sociali istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione della
quota di minori entrate pari a euro 1.549.370,69 (3.000 milioni di lire) recate
dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto
dall'articolo 3 della presente legge, nonché dall'articolo 4 della presente
legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.