In G.U. il decreto che esclude il ravvedimento per il versamento irap
E' stato pubblicato sulla G.U. il DL 206 del 7 giugno 2006, che entra in vigore
l'8 giugno 2006, contenente una specifica disposizione che in sostanza renderà
assai rischiosa per i contribuenti la scelta di non versare l'IRAP in acconto o
a saldo per il 2006, temporeggiando in attesa della pronuncia delle Corte di
Giustizia CEE.
Difatti, come già nell'anno 2005, viene inibito il ricorso al ravvedimento
operoso per gli omessi/tardivi versamenti IRAP relativi all'acconto e saldo per
l'esercizio in corso alla data dell' 8 giugno 2006.
In pratica, il contribuente che intenda non procedere al versamento dell'IRAP
entro le prossime scadenze, magari in attesa della sentenza della Corte di
Giustizia CEE, dovrà rischiare l'irrogazione di sanzioni relative all'omesso
versamento in misura intera (30%), senza possibilità di ravvedere il tardivo
versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione IRAP, pagando
la sanzione ridotta ad 1/5 del 30% (oltre agli interessi ed alle imposte
dovute), come previsto dall'art. 13 del Dlgs 472/97.
Inoltre, in caso di rettifica delle dichiarazioni a seguito di controllo
automatico e formale, non sarà possibile accedere alla riduzione delle sanzioni
(fino ad 1/3, ossia pari al 10%) prevista per i casi di pagamento entro 30
giorni dalla ricezione della Comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate
dall'art. 2, comma 2 del DLgs 462/97.
Si riportano i testi legislativi:
DL 206 del 7 giugno 2006
(Premesse)
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la regolarità dei
versamenti in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
nelle more della pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee in
merito alla compatibilità comunitaria del tributo stesso;
...omissis...
Art. 1. Versamenti IRAP
1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le
disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,
nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, e successive modificazioni
Art. 13 del Dlgs 472/97 (ravvedimento operoso)
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata
e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente
obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
- ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un
acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della
sua commissione;
- ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non
è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- ...omissis...
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente
alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando
dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale
con maturazione giorno per giorno.
…omissis…
Art. 2, comma 2 del Dlgs 462/97
Si riferisce all'iscrizione a ruolo effettuata a seguito dei controlli
automatici o degli uffici, effettuati ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/73
e 54-bis del DPR 633/72, per imposte, sanzioni ed interessi dovuti. In
particolare, se il pagamento interviene nei 30 giorni successivi al ricevimento
della comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate, le sanzioni si
riducono ad 1/3 e si evita l'iscrizione a ruolo.
Si riporta il comma citato:
"2. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il
contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le
modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni
(2) dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti
articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei
chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso,
l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo (3) e
gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell'elaborazione della comunicazione."