IRPEF
A chi si rivolge
Il presupposto sul quale si fonda L’IRPEF o IRE (imposta sul reddito delle
persone fisiche), è definito dell’articolo 1 del Testo Unico delle imposte sui
redditi (TUIR) come il possesso di redditi in denaro, o in natura.
I redditi tassabili sono definiti e divisi in categorie: redditi fondiari,
redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo,
redditi d’impresa, redditi diversi.
Soggetti passivi di tale imposta sono le persone fisiche, residenti e non
residenti nel territorio dello Stato.
Dunque l’IRPEF colpisce tutte le persone fisiche, senza alcuna distinzione di
nazionalità sesso, età o stato civile. Per i residenti nel territorio Italiano
l’imposta colpisce la totalità dei redditi, compresi ad esempio i redditi
derivanti da partecipazioni in società, i redditi da strumenti finanziari, i
redditi in natura, i redditi di fonte estera, i redditi degli immobili,
indipendentemente da dove essi vengano prodotti.
Per i soggetti non residenti (per la definizione di soggetti non residenti ai
fini IRPEF /IRE e la relativa tassazione si rinvia ad uno specifico
approfondimento, data la complessità della normativa), l’imponibile viene
calcolato solo sui redditi prodotti nel territorio nazionale.
In via generale, ai fini del calcolo dell’imposta vengono considerati residenti
coloro che per la maggior parte del periodo d’imposta/anno solare sono iscritti
nelle anagrafi della popolazione residente nello Stato, o hanno nel territorio
dello Stato il domicilio (sede principale dei propri affari o interessi), o la
residenza (dimora abituale) ai sensi del codice civile.
Per "maggior parte del periodo d'imposta" si intende che le suddette condizioni
devono essere verificate per almeno 183 o 184 giorni , anche non continuativi,
(a seconda che l’anno abbia 365 o 366 giorni)
Si presumono inoltre residenti quei cittadini italiani cancellati dalle
anagrafi della popolazione residente che siano emigrati in stati o territori a
regime fiscale privilegiato (cosiddetti paradisi fiscali). In tal caso spetta
al contribuente dimostrare l’effettività del trasferimento e dunque la perdita
di residenza in Italia.
Determinazione del reddito soggetto a tassazione
L’imposta si applica, dunque, per i residenti in territorio italiano, sul
reddito complessivo, ossia sul reddito formato da tutti i redditi posseduti nel
periodo d’imposta, e, per i non residenti in territorio nazionale, soltanto dai
redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Si utilizza il criterio di cassa, ossia si considerano compresi nel reddito
dell'anno i redditi percepiti o incassati nell'anno stesso (per i redditi da
lavoro dipendente e assimilati, vi rientrano anche le retribuzioni relative al
mese di Dicembre ma pagate entro il 12 gennaio dell'anno successivo)
Il reddito complessivo è calcolato come somma algebrica dei redditi derivanti
dalle varie categorie, determinati secondo le regole previste per ciascuna
categoria. Naturalmente perché un reddito possa essere definito tassabile ai
fini fiscali deve rientrare nelle categorie previste e deve essere attribuito
al contribuente. Le categorie sono sei, e precisamente:
-
redditi fondiari;
-
redditi di capitale;
-
redditi di lavoro dipendente;
-
redditi di lavoro autonomo;
-
redditi d’impresa;
-
redditi diversi.
Sono considerati tassabili, inoltre, i redditi di fonte illecita e i redditi
sostitutivi per i quali si rimanda ad una trattazione più specifica.
n regime particolare di tassazione è previsto per i redditi a tassazione
separata, per i quali l'aliquota IRPEF applicabile è determinata separatamente;
tali redditi non vengono cumulati agli altri redditi nel calcolo dell'imposta
generale del soggetto, evitando così una potenziale tassazione ad aliquota più
elevata (come meglio spiegato di seguito l'aliquota IRPEF aumenta con
l'aumentare del reddito imponibile).
Non sono tassati i redditi cosiddetti "esclusi" (tassativamente elencati dalla
legge) e quelli soggetti ad imposta sostitutiva.
In particolare, tra i redditi esclusi vi sono anche gli assegni periodici
destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di
separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
del matrimonio (nella misura risultante da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria), assegni familiari o per il nucleo familiare, nei limiti previsti
dalla legge.
Non si cumulano ai redditi imponibili, quei redditi già considerati tassati
mediante ritenuta alla fonte (nel caso in cui questa sia applicata "a titolo
d'imposta" e non sia la consueta "ritenuta d'acconto") o ad imposta
"sostitutiva", come ad esempio alcune tipologie di redditi diversi di natura
finanziaria e di redditi di capitale, o alcune plusvalenze da cessione di
immobili.
Oneri deducibili, perdite e detrazioni
Nel calcolo dell'imponibile e dell'imposta dovuta, si tiene conto - in
diminuzione - di alcuni elementi, quali:
-
oneri deducibili, deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione
-
cosiddetta no tax area -, e deduzioni per carichi di famiglia (che si
sottraggono dal reddito complessivo)
-
delle perdite fiscali derivanti dall'esercizio di imprese o di lavoro
autonomo (sempre in riduzione dell'imponibile)
-
detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e ritenute subite (che si sottraggono
dall'imposta calcolata, per giungere al saldo dovuto)
Gli oneri deducibili sono costituiti da alcune tipologie di spese, che per
legge hanno rilevanza fiscale. Essi sono dedotti dal reddito complessivo prima
del calcolo dell’imposta, riducendo, dunque, l'importo della base imponibile.
Si considerano oneri deducibili, ad esempio, il reddito dell’abitazione
principale e delle sue pertinenze, le spese mediche per invalidi e portatori di
handicap, i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e
facoltativi, alcune erogazioni liberali, ecc.
Perché un onere possa essere considerato deducibile è necessario che rientri
tra quelli elencati dalla legge (articolo 10 del TUIR), sia stato
effettivamente sostenuto dal contribuente nell’anno e risulti da idonea
documentazione. Si fa presente che molti di questi oneri si considerano a
carico del contribuente che ne beneficia anche se sostenuti nell’interesse
delle persone che sono fiscalmente a suo carico.
Calcolo dell’imposta
Il calcolo dell’imposta da versare per ciascun anno è determinato applicando al
reddito imponibile le aliquote progressive previste dalla legge. Dopo tale
primo calcolo dell'imposta lorda, come su anticipato, vanno detratte da questa
imposta le cosiddette detrazioni d'imposta previste dalla legge, nonché i
crediti d’imposta spettanti e le ritenute d’acconto subite sempre nell’anno di
riferimento.
Il meccanismo di tassazione prevede una progressività dell’imposta per
scaglioni di reddito; ciò significa che le aliquote aumentano più che
proporzionalmente rispetto all’aumentare del reddito.
Gli scaglioni d'imposta in vigore nel 2005 e nel 2006 sono i seguenti:
fino a 26.000 euro, |
23 per cento |
oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, |
33 per cento |
oltre 33.500 euro |
39 per cento |
(Contributo di solidarietà) oltre 100.000 Euro |
Ulteriore 4%, aliquota complessiva 43% |
Ad esempio, se un contribuente ha un reddito imponibile (già al netto di oneri
e deduzioni) di 30.000 Euro, calcolerà la sua imposta come segue:
-
imposta dovuta sui primi 26.000 Euro (26.000 x 23%): Euro 5.980
-
imposta dovuta sulla differenza tra 30.000 e 26.000 (4.000 x 33%): Euro
1.320
-
Totale imposta dovuta: Euro 7.300
Casi particolari
-
i redditi prodotti all'estero
-
redditi prodotti in Italia da non residenti
-
redditi "esclusi"
-
verifica se un certo reddito è tassato o meno
-
detrazioni per carichi familiari
-
no tax area: quando non si pagano le tasse per effetto di queste deduzioni
-
certificazioni delle ritenute d'acconto subite