Nuove deduzioni per familiari a carico su Unico 2006.
Nella dichiarazione Unico 2006, relativa all'anno 2005, vi sono delle novità
relative alle deduzioni e detrazioni, ed al calcolo dell'imposta, quali:
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Nuove deduzioni previste dall'art. 12 del TUIR in sostituzione delle detrazioni (dall'imposta) per i familiari a carico, denominate "deduzioni per carichi di famiglia"; la deduzione teorica dall'imponibile spetta per il coniuge e per ciascun figlio o altro familiare a carico.
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Sempre l'art. 12 del TUIR consente la deduzione dall'imponibile delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale e/o familiare per persone non autosufficienti, ammessa a favore del soggetto che sostiene la spesa sia per sé che per un familiare (spese per badanti e simili), con un massimo di Euro 1.820.
Nei due casi su indicati, le deduzioni effettivamente spettanti si calcolano
con un metodo simile a quello utilizzato per la No Tax Area; in pratica
l'importo della deduzione si calcola mediante una proporzione, e risulta sempre
minore al crescere del reddito. Le nuove deduzioni previste dall'art. 12
riducono anche la base imponibile per le addizionali regionali e comunali (a
differenza della No tax area).
Si riporta il testo dell'art. 12 del Testo Unico Imposte sui redditi, con gli
importi delle deduzioni:
1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri
di famiglia i seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato,
si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono
figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è
coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente
separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle
quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000 [euro 2.840,51], al lordo
degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a mese e competono dal
mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro,
le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria
assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state
sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice
civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle
medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è
maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o
minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del
predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.