Spese mediche detraibili dalle imposte
Le detrazioni d'imposta si calcolano nella misura del 19% della spese sostenute
e rimaste a carico del contribuente, ridotte della franchigia di Euro 129,11.
Le spese possono essere relative al contribuente o a suoi familiari a carico, e
devono essere state pagate nel periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione. Per alcune patologie, la detrazione spetta anche per le spese
sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da
patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza
nell’imposta da questi ultimi dovuta.
In pratica, il 19% di queste spese viene sottratto dall'imposta dovuta dal
contribuente. Le spese devono essere documentate, con modalità particolari
(vedi specifico approfondimento su documentazione spese mediche).
Quali spese sono ammesse per la detrazione
Dal modello Unico risulta la seguente elencazione:
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spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze;
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acquisto di medicinali, l’acquisto o l’affitto di attrezzature sanitarie (per esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
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le spese per il trapianto di organi;
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l’importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
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spese di ricovero (per il ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per la retta di ricovero ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall’Istituto; invece, se l’anziano è portatore di handicap vedere le istruzioni specifiche);
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le spese di assistenza specifica sostenute per:
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assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
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prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
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prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
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prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
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prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Spese rimborsate da enti o casse
Occorre prestare attenzione al caso in cui il contribuente abbia
un'assicurazione o versi dei premi ad un ente avente natura assistenziale.
Il principio, in questo caso è che se i premi versati sono deducibili dal
reddito, il rimborso delle spese da parte dell'ente rileva anch'esso
fiscalmente, e quindi le spese rimborsate non sono più considerate come rimaste
a carico del contribuente, e non sono ammesse nel calcolo della detrazione
fiscale del 19%.
In dettaglio, sono escluse dal calcolo della detrazione :
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le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.
La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 33 del CUD 2006 e/o al
punto 38 del CUD 2005 consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD
viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al
predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie
eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.
Sono considerate come rimaste a carico (in quanto per questi premi non spetta
la detrazione di imposta), e quindi valgono per il calcolo della detrazione:
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le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante;
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le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 34 del CUD 2006 e/o al punto 39 del CUD 2005.
Altre spese rimborsate al contribuente
E' bene rammentare che le spese mediche per le quali è ammessa la detrazione
d'imposta sono quelle effettivamente rimaste a carico del contribuente.
Pertanto, alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2005 che sono già state
rimborsate al contribuente (su Unico si indicano, ad esempio, le spese nel caso
di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri
per suo conto), non consentono alcuna detrazione.