Decreto legislativo 7 aprile 2003 n. 85
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2003)
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/55/CE RELATIVA ALLA
CONCESSIONE DELLA PROTEZIONE TEMPORANEA IN CASO DI AFFLUSSO MASSICCIO DI
SFOLLATI ED ALLA COOPERAZIONE IN AMBITO COMUNITARIO.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001,
sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in
caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione
dell'equilibrio degli sforzi tra gli stati membri che ricevono
sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, che ha delegato il
Governo a recepire la citata direttiva 2001/55/CE, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalità
- Il presente decreto disciplina la concessione della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da
Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare
nei Paesi di origine secondo le indicazioni della direttiva
2001/55/CE del 20 luglio 2001 del Consiglio dell'Unione europea, di
seguito denominato Consiglio.
Art. 2.
Definizioni
- Ai fini del presente decreto s'intende per:
- "protezione temporanea": la procedura di carattere eccezionale
che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente
afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti
all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese
d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate,
in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non
possa far fronte a tale afflusso;
- "Convenzione di Ginevra": la Convenzione del 28 luglio 1951
relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New
York del 31 gennaio 1967;
- "sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi che hanno
forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono
stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di
organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni
sicure e stabili risulta momentaneamente impossibile in dipendenza
della situazione nel Paese stesso, anche nell'ambito d'applicazione
dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra, ed in particolare le
persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica
ovvero le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni
sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime
di siffatte violazioni;
- "afflusso massiccio": l'arrivo nel territorio dell'Unione
europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un
Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il
loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio,
mediante un programma di evacuazione;
- "rifugiati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi ai sensi
dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;
- "minori non accompagnati": i cittadini di Paesi non
appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di età inferiore ai
diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere
accompagnati da una persona adulta, finchè non ne assuma
effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero
i minori che sono stati abbandonati, una volta entrati nel territorio
nazionale;
- "richiedente il ricongiungimento": un cittadino di un Paese
estraneo all'Unione europea che gode della protezione temporanea e
che intende ricongiungersi ai suoi familiari;
- "decisione del Consiglio europeo": la decisione del Consiglio
presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/55/CE del 20
luglio 2001 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di
sfollati ovvero dichiara la sopravvenuta possibilità di rimpatrio.
Art. 3.
Misure di protezione temporanea
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, di seguito denominato: "testo unico", sono stabilite, nei limiti
delle risorse di cui all'articolo 12, le misure di protezione
temporanea per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati
accertato con decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 della
direttiva 2001/55/CE per la durata massima di un anno, prorogabile,
con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari periodo e nei
limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilità a ricevere
sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.
- La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine
deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di
decisione del medesimo Consiglio.
Art. 4.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
- Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce:
- la data di decorrenza della protezione temporanea;
- le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;
- la disponibilità ricettiva per l'accoglienza degli sfollati;
- le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio
agli sfollati individuati dalla lettera b), degli eventuali visti per
l'ingresso nel territorio nazionale;
- le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla
lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro,
quelle relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti
familiari e alla registrazione dei dati personali degli sfollati. Del
numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto
nell'adozione del decreto di programmazione annuale ai sensi di
quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo unico;
- il punto di contatto nazionale per la cooperazione
amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini
dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di
dati di cui al presente decreto;
- le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di
volontariato, comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale,
per le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema
educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonchè
per l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle
imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le
categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non
accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre
gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;
- gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni od
organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il
rimpatrio volontario;
- gli altri interventi necessari per l'attuazione della
decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al trasferimento
della persona protetta temporaneamente fra Stati membri e quelli
inerenti la cooperazione amministrativa di cui alla lettera f);
- le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una
domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta.
- Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le norme
di cui all'articolo 33 del testo unico.
Art. 5.
Casi di esclusione
- Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di protezione
temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano
commesso:
- un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine
contro l'umanità così come definiti dagli strumenti internazionali
elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, così
come recepiti dall'ordinamento interno;
- un reato grave, di natura non politica, al di fuori del
territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di
protezione temporanea. La valutazione della gravità del reato deve
tenere conto della gravità del pericolo cui andrebbe incontro lo
straniero in caso di rimpatrio. Le condotte connotate di particolare
crudeltà, anche se attuate con finalità politica, sono considerate
di natura non politica;
- atti contrari ai principi e alle finalità delle Nazioni
Unite.
- Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli sfollati
che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato,
anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale,
ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attività illecite ovvero per motivi di ordine o
sicurezza pubblica.
- Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono
adottate esclusivamente in base al comportamento personale
dell'interessato e sul principio di proporzionalità.
- Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea sono
allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del
testo unico.
Art. 6.
Ricongiungimento familiare
- Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona
ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto può
essere richiesto per:
- il coniuge non legalmente separato;
- i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo
coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente
separati. I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono
equiparati ai figli. Ai fini del ricongiungimento si considerano
minori i figli di età inferiore a diciotto anni;
- i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea
che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in
cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano
totalmente o parzialmente a carico del richiedente il
ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano altri figli nel
Paese d'origine o di provenienza, ovvero i genitori
ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo periodo e a carico,
anche parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi
motivi di salute;
- i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione
temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel
periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e
che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il
ricongiungimento in tale periodo, qualora non possano per ragioni
oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato
di salute che comporti invalidità totale.
- I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla
lettera c) del comma 1 possono essere disposti solo nei confronti di
coloro che risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati
membri dell'Unione europea.
- Ai familiari ricongiunti è rilasciato un permesso di soggiorno
per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che
ha chiesto il ricongiungimento.
- I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea
non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.
Art. 7.
Istanze di asilo
- L'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude
la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di
rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande
per il riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone
che beneficiano della protezione temporanea, con riferimento
all'eventuale rinvio dell'esame e della decisione sull'istanza al
termine della protezione temporanea.
- Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status
di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il
richiedente lo status di rifugiato potrà beneficiare del regime di
protezione temporanea solo se presenti rinuncia alla istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato e o se la medesima istanza
ha avuto un esito finale negativo.
- Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status
di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di
cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalità del soggiorno in
attesa della decisione per le persone che hanno goduto della
protezione temporanea e che hanno presentato una domanda di asilo.
Art. 8.
Informazioni
- Alla persona che gode della protezione temporanea viene
consegnato un documento redatto in una lingua che è presumibile che
essa conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo
che illustra i suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla
protezione temporanea.
- Le persone che godono della protezione temporanea e che,
nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati
membri, vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono
ed ottengano il trasferimento vengono fornite di un lasciapassare
conforme al modello di cui all'allegato I.
Art. 9.
Ricorsi
- Avverso i provvedimenti di diniego della protezione temporanea e
gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano le
norme dell'articolo 6, comma 10, del testo unico , ad eccezione dei
ricorsi fondati su norme contenute nell'articolo 6 del presente
decreto per i quali si osservano le norme di cui all'articolo 30,
comma 6, del testo unico.
- I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti
gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta
temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorità
presso la quale è possibile ricorrere e dei relativi termini di
presentazione del ricorso.
Art. 10.
Divieto di allontanamento
- Le persone che godono della protezione temporanea, salvo accordi
bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento
volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione
dell'Autorità che ha rilasciato il permesso di soggiorno, non
possono allontanarsi dal territorio nazionale. La persona che gode
della protezione temporanea accordata da un altro Stato membro che
entri illegalmente nel territorio nazionale è allontanata verso quest'ultimo.
Art. 11.
Rimpatri
- Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabilite:
- le modalità per il rimpatrio volontario o assistito da
attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni
nazionali, internazionali od intergovernative;
- le modalità per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi in
modo rispettoso della dignità umana;
- le modalità per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per
impellenti ragioni umanitarie non sono in grado di rientrare nel
Paese di provenienza alla scadenza del regime di protezione
temporanea;
- le modalità per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che
frequentino corsi scolastici fino al termine dell'anno scolastico in
corso.
Art. 12.
Copertura finanziaria
- All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
- Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2004 vengono
riversate dal Ministero dell'interno al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
in applicazione del presente articolo.
Art. 13.
Norme finali
- Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano
le disposizioni del testo unico, e successive modificazioni.
- Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.