D.P.C.M. 9 dicembre 1999 n. 5352
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000 )
REGOLAMENTO CONCERNENTE I COMPITI DEL COMITATO PER I MINORI STRANIERI, A NORMA DELL'ARTICOLO 33,
COMMI 2 E 2-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n.
380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113;
Visto, in particolare, l'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1998, concernente l'istituzione e i compiti del Comitato per i minori
stranieri;
Vista la risoluzione
del Consiglio dell'Unione europea del 26 giugno 1997, sui minori non accompagnati,
cittadini di Paesi terzi;
Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva con legge 27
maggio 1991, n. 176, e, in particolare, gli articoli 2, 20, 22;
Vista la legge 30 giugno 1975, n. 396, recante ratifica ed esecuzione della convenzione
europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata all'Aja il 28 maggio 1970;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Vista la nota 20 ottobre 1999, n. 133, della Corte dei conti - Ufficio di controllo
sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri degli
affari esteri, dell'interno e della giustizia;
Adotta il seguente regolamento:
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto e definizioni
- Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del Comitato per i minori stranieri
e le materie indicate al predetto articolo 33, comma 2, lettere a) e b).
- Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello
Stato", di seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende
il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che,
non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello
Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui
legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
- Per "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio
dello Stato", di seguito denominato "minore accolto", s'intende il minore
non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a
sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il
gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di
sostegno, di guida e di accompagnamento.
- Per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme delle misure adottate allo
scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento
coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine,
in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni
dell'autorità giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere
finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le
conseguenti misure di protezione.
- Per "testo unico" si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380
del 1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999. 6. Per "Comitato" si intende
il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico.
CAPO II
Comitato per i minori stranieri
Art. 2.
Compiti del Comitato
- Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non
accompagnati e dei minori accolti, in conformità alle previsioni della Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva
con legge 27 maggio 1991, n. 176.
- Ai fini del comma 1, il Comitato:
- vigila sulle modalità di soggiorno dei minori;
- coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate;
- delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa adeguata valutazione, secondo criteri
predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie
italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei
medesimi;
- provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito
delle iniziative di cui alla lettera c);
- accerta lo status del minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
sulla base delle informazioni di cui all'articolo 5;
- svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei
familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi
terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni
pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e può proporre al
Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi
predetti;
- in base alle informazioni ottenute, può adottare, ai fini di protezione e di
garanzia del diritto all'unità familiare di cui all'articolo 1, comma 4, il provvedimento
di cui all'articolo 7, di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati;
- definisce criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di
minori accolti di cui al comma 2, lettera c);
- provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati, secondo le modalità
previste dall'articolo 5.
- Il Comitato può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1
dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad esso pervengono o che sono
acquisiti ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine
razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e degli adulti legalmente
responsabili o con funzioni di sostegno, di guida e di accompagnamento, alle loro
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Dei dati
sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali del
Comitato, di cui all'articolo 33 del testo unico e al presente regolamento, le operazioni
di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione;
la diffusione può essere effettuata in forma anonima e per finalità statistiche, di
studio, di informazione e ricerca.
Art. 3.
Costituzione ed organizzazione del Comitato
- Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è
composto da nove rappresentanti:
- uno del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
- uno del Ministero degli affari esteri;
- uno del Ministero dell'interno;
- uno del Ministero della giustizia;
- due dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- uno dell'Unione province italiane (UPI);
- due delle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei
problemi della famiglia e dei minori non accompagnati.
- Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. I membri rappresentanti delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 devono rivestire una qualifica dirigenziale o
equiparata, ove prescelti tra i dipendenti delle medesime amministrazioni.
- Il Comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Dipartimento per gli
affari sociali e si riunisce, su convocazione del presidente, che redige l'ordine del
giorno della riunione, in relazione a singole necessità e almeno una volta ogni
trimestre.
- I compiti di segreteria e di supporto al Comitato sono svolti da personale in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali.
- In caso di urgenza, per situazioni in relazione alle quali sia improcrastinabile
l'intervento a tutela della salute psicofisica del minore, i poteri del Comitato sono
esercitabili dal presidente o da un componente da lui delegato, salva la ratifica da parte
del Comitato nella prima riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi. I
provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal momento in cui sono stati adottati.
- In caso di necessità, il Comitato comunica la situazione del minore al giudice
tutelare competente, per l'eventuale nomina di un tutore provvisorio.
Art. 4.
Strumenti operativi
- Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
può finanziare programmi finalizzati all'accoglienza ed al rimpatrio assistito dei minori
presenti non accompagnati, proposti dal Comitato, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del testo unico e dell'articolo 60
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
- E' autorizzata, nel rispetto delle leggi sulla tutela della riservatezza, e nei
limiti delle risorse di cui al comma 1, l'istituzione e la gestione di una banca dati,
contenente gli elementi necessari per l'attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla
popolazione di minori stranieri ed ogni altra notizia o informazione utili per il
raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato.
- Nella banca dati possono essere contenuti dati comuni e, secondo quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 3, dati sensibili. L'accesso ai dati è consentito, per l'esercizio
delle competenze istituzionali del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su
autorizzazione del presidente, al personale di segreteria e di supporto di cui
all'articolo 3, comma 4. Il Capo del Dipartimento per gli affari sociali, sentito il
presidente del Comitato, può autorizzare l'accesso ai dati agli organismi e agli uffici
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad altri enti ed organismi pubblici, per
finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca, nonché ad organismi
pubblici o privati operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori immigrati,
quando ciò si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore
per il quale sono in corso, da parte dei medesimi enti ed organismi, iniziative di
protezione, di assistenza o di rimpatrio assistito. L'accesso ai dati è altresì
consentito all'autorità giudiziaria e agli organi di polizia.
- I soggetti esterni che, ai sensi del comma 3, acquisiscono i dati sono tenuti a
conservarli in strutture di sicurezza; quando sono acquisiti in formato elettronico, il
trasferimento e l'accesso devono essere adeguatamente protetti.
CAPO III
Censimento e accoglienza dei minori presenti non accompagnati
Art. 5.
Censimento
- I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare
che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza
dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non
accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a
garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni
disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni
fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore,
con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.
- La segnalazione di cui al comma 1 non esime dall'analogo obbligo nei confronti di
altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato è
tuttavia tenuto ad effettuare la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti
in modo certo che essa sia stata già effettuata.
- L'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove
necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del
Paese di origine del minore.
Art. 6.
Accoglienza
- Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno
temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze
disposte dalla legislazione vigente.
- Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del minore il Comitato può proporre al
Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche
e organismi nazionali e internazionali che svolgono attività inerenti i minori non
accompagnati in conformità ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore
interesse del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del
minore di essere ascoltato.
Art. 7.
Rimpatrio assistito
- Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il
rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e
dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e
l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia
o alle autorità responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento è rilasciata apposita
attestazione da trasmettere al Comitato.
- Salva l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6, il Comitato dispone il
rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato
previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della
procedura.
- Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna
cooperano con le amministrazioni statali cui è affidato il rimpatrio assistito.
CAPO IV
Ingresso e soggiorno dei minori accolti
Art. 8.
Ingresso
- I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il nulla-osta del Comitato
per la realizzazione di iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano
domanda al Comitato medesimo. La domanda, formulata sulla base di una modulistica
predisposta dal Comitato, corredata dei dati relativi all'attività già svolta dal
proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da
ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e
gli altri requisiti ed i documenti richiesti.
- Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validità e l'opportunità
dell'iniziativa nell'interesse dei minori. Della deliberazione è data tempestiva
comunicazione al proponente e alle autorità competenti, alle quali sono trasmessi gli
elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in
occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi
controlli nel corso del soggiorno.
- La valutazione favorevole dell'iniziativa è subordinata alle informazioni sulla
affidabilità del proponente. Il Comitato può richiedere informazioni al sindaco del
luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), localmente già realizzate dal proponente. Le
informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la
rappresentanza diplomatico-consolare competente.
- Il Comitato può considerare come valide le informazioni assunte in occasione di
iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti.
In tal senso può confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro
affidabilità.
- Il Comitato delibera entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della
documentazione. Il termine è di quindici giorni per le provenienze da Paesi non soggetti
a visto.
- I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro cinque giorni,
l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e
quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data.
Analoga comunicazione dovrà essere effettuata successivamente all'uscita dei minori e
degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma
sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio
da parte dell'organo di polizia di frontiera.
Art. 9.
Soggiorno
- La durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i novanta giorni,
continuativi o frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive
nell'anno solare. Il Comitato può proporre alle autorità competenti l'eventuale
estensione della durata del soggiorno fino ad un massimo di centocinquanta giorni, con
riferimento a progetti che comprendano periodi di attività scolastica o in relazione a
casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza è comunicata
alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di
soggiorno per gli accompagnatori e per i minori ultraquattordicenni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.