D.P.R. 16 settembre 2004, n.303
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre
2004)
REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI
RIFUGIATO
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che
dispone l'emanazione di apposito regolamento per l'attuazione della
medesima norma e dei successivi articoli 1-quater, comma 1, e
1-quinquies, comma 3;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del 10 dicembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 gennaio 2004 e
del 19 aprile 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la
devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
- Ai fini del presente regolamento si intende per:
- «testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
- «decreto»: il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
successive modificazioni;
- «richiedente asilo»: lo straniero richiedente il
riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, resa
esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal
Protocollo di New York del 3l gennaio 1967;
- «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della citata Convenzione di Ginevra;
- «centri»: i centri di identificazione istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del predetto decreto-legge;
- «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;
- «Commissione nazionale»: la Commissione nazionale per il diritto di asilo;
- «Procedura semplificata»: la procedura prevista dall'articolo 1-ter del citato decreto-legge;
- «ACNUR»: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
- «minore non accompagnato»: il minore degli anni 18, apolide o di
cittadinanza di Stati estranei all'Unione europea, che si trova per
qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e
rappresentanza legale.
Art. 2.
Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
- L'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d'asilo
prende nota delle generalità fornite dal richiedente asilo, lo invita
ad eleggere domicilio e, purché non sussistano motivi ostativi, lo
autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio, alla
quale trasmette, anche in via informatica, la domanda redatta su moduli
prestampati. Ove l'ufficio di polizia di frontiera non sia presente nel
luogo di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale
l'ufficio di questura territorialmente competente. Alle operazioni
prende parte, ove possibile, un interprete della lingua del
richiedente. Nei casi in cui il richiedente é una donna, alle
operazioni partecipa personale femminile.
- La questura, ricevuta la domanda di asilo, che non ritenga
irricevibile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto, redige un
verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi modelli
predisposti dalla Commissione nazionale, a cui é allegata la
documentazione eventualmente presentata o acquisita d'ufficio. Del
verbale sottoscritto e della documentazione allegata é rilasciata copia
al richiedente.
- Salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 5, del
decreto, la questura avvia le procedure sulla determinazione dello
Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno
degli Stati membri dell'Unione europea.
- Il questore, quando ricorrono le ipotesi previste
dall'articolo 1-bis del decreto, dispone l'invio del richiedente asilo
nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando ricorre
l'ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto,
nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi
rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino
alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di
rifugiato presso la competente Commissione territoriale.
- Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non
accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà
immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni
territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di
cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonché di quelli
relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i minori
stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il
tutore, così nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato
contatto con la competente questura per la riattivazione del
procedimento. In attesa della nomina del tutore, l'assistenza e
accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica autorità del
Comune ove si trova. I minori non accompagnati non possono in alcun
caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di
permanenza temporanea.
- La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla Commissione nazionale secondo le
modalità di cui all'articolo 4, in cui sono spiegati:
- le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato;
- i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia;
- le prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente asilo e le
modalità per richiederle;
- l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle
principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti
asilo;
- le modalità di iscrizione del minore alla scuola
dell'obbligo, l'accesso ai servizi finalizzati all'accoglienza del
richiedente asilo, sprovvisto di mezzi di sostentamento, erogati
dall'ente locale, le modalità di acceso ai corsi di formazione e
riqualificazione professionale, la cui durata non può essere superiore
alla durata della validità del permesso di soggiorno.
Art. 3.
Trattenimento del richiedente asilo
- Il provvedimento con il quale il questore dispone l'invio del
richiedente asilo nei centri di identificazione é sinteticamente
comunicato all'interessato secondo le modalità di cui all'articolo 4.
Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall'articolo 1-bis, comma 1,
del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di
permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore
a venti giorni.
- Al richiedente asilo inviato nel centro é rilasciato, a cura
della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualità di
richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di
identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e
assistenza.
- Con la comunicazione di cui al comma 1, il richiedente asilo é altresì informato:
- della possibilità di contattare l'ACNUR in ogni fase della procedura;
- della normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro.
- Allo scadere del periodo previsto per la procedura
semplificata ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto e qualora la
stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine
previsto al comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza che ha imposto il
trattenimento previsto dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, al
momento dell'uscita dal centro é rilasciato all'interessato un permesso
di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione
della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la
competente Commissione territoriale.
Art. 4.
Comunicazioni
- Le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento
per il riconoscimento dello status di rifugiato sono rese in lingua a
lui comprensibile o, se ciò non é possibile, in lingua inglese,
francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata
dall'interessato.
Art. 5.
Istituzione dei centri di identificazione
- Sono istituiti sette centri di identificazione nelle province
individuate con decreto del Ministro dell'interno, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e le regioni e le province autonome interessate,
che si esprimono entro trenta giorni.
- Qualora ne ravvisi la necessità, il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, può disporre, anche temporaneamente, l'istituzione
di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti, nel rispetto delle
procedure di cui al comma 1.
- Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono
essere destinate alle finalità di cui al comma 1 mediante decreto del
Ministro dell'interno.
Art. 6.
Apprestamento dei centri di identificazione
- Per l'apprestamento dei centri di identificazione, il Ministero dell'interno
può disporre, previa acquisizione di studi di fattibilità e progettazione tecnica:
- acquisizioni in proprietà, anche tramite locazione finanziaria, nonché locazione di aree o edifici;
- costruzione, allestimenti, riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree;
- posizionamento di padiglioni anche mobili ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di idonea struttura.
- Nell'ambito del centro sono previsti idonei locali per l'attività della Commissione territoriale di cui all'articolo 12,
nonché per le visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di attività ricreative o di studio e per il culto.
Art. 7.
Convenzione per la gestione del centro
- Il prefetto della provincia in cui é istituito il centro può
affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali,
ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell'assistenza ai
richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell'assistenza
sociale.
- In particolare, nella convenzione é previsto:
- l'individuazione del direttore del centro, da scegliere tra
personale in possesso di diploma di assistente sociale, rilasciato
dalle scuole dirette a fini speciali, o diploma universitario di
assistente sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della
professione, con esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nel
settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale;
laurea in servizio sociale, unitamente all'abilitazione per l'esercizio
della professione; laurea specialistica in scienze del servizio sociale
unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea
in psicologia unitamente all'abilitazione per l'esercizio della
professione e con esperienza lavorativa per almeno un biennio nel
settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale;
- il numero delle persone necessarie, in via ordinaria, alla gestione del centro, forniti di
capacità adeguate alle caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo,
nonché alle necessità specifiche dei minori e delle donne;
- le modalità di svolgimento del servizio di ricezione dei
richiedenti asilo da ospitare nel centro e di registrazione delle
presenze;
- un costante servizio di vigilanza e la presenza anche durante
l'orario notturno e festivo del personale ritenuto necessario per il
funzionamento del centro;
- un servizio di interpretariato, per almeno quattro ore
giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per il
riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni
fondamentali degli ospiti del centro;
- un servizio di informazione legale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;
- modalità per la comunicazione delle presenze giornaliere e
degli eventuali allontanamenti non autorizzati alla prefettura -
Ufficio territoriale del Governo, al Ministero dell'interno e alla
Commissione territoriale;
- l'obbligo di riservatezza per il personale del centro sui
dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel
centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro;
- le attività ed i servizi per garantire il rispetto della
dignità ed il diritto alla riservatezza dei richiedenti asilo
nell'ambito del centro.
- La prefettura - Ufficio territoriale del Governo dispone i
necessari controlli su amministrazione e gestione del centro e
trasmette al Ministero dell'interno, alla regione, alla provincia ed al
comune, rispettivamente competenti, entro il mese di marzo di ciascun
anno, una relazione sull'attività effettuata nel centro l'anno
precedente.
Art. 8.
Funzionamento
- Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura - Ufficio
territoriale del Governo, il direttore del centro di cui all'articolo
7, comma 2, lettera a) predispone servizi al fine di assicurare una
qualità di vita che garantisca dignità e salute dei richiedenti asilo,
tenendo conto delle necessità dei nuclei familiari, composti dai
coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici
di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in
stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di
origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove
possibile, dispone, sentito il questore, il ricovero in apposite
strutture esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza.
- Il direttore del centro provvede a regolare lo svolgimento
delle attività per assicurare l'ordinata convivenza e la migliore
fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.
- Il prefetto adotta le disposizioni relative alle modalità e
agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle
autorizzazioni all'allontanamento dal centro, prevedendo:
- un orario per le visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;
- visite da parte dei rappresentanti dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;
- visite di rappresentanti di organismi e di enti di tutela dei
rifugiati autorizzati dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo
11;
- visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi é
una richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione
della prefettura - Ufficio territoriale del Governo.
Art. 9.
Modalità di permanenza nel centro
- E' garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne.
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4,
del decreto, é consentita, purché compatibile con l'ordinario
svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al
direttore del centro, l'uscita dal centro dalle ore otto alle ore
venti, nei confronti dei richiedenti asilo che non versino nelle
ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2,
lettera a), del decreto. Il competente funzionario prefettizio può
rilasciare al richiedente asilo, anche nelle ipotesi di cui
all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del
decreto, permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo
diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni
stabilite ai sensi dell'articolo 8, comma 3, per rilevanti e comprovati
motivi personali, di salute o di famiglia o per comprovati motivi
attinenti all'esame della domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato. L'allontanamento deve, comunque, essere compatibile con i
tempi della procedura semplificata. Il diniego é motivato e comunicato
all'interessato secondo le modalità di cui all'articolo 4.
- All'ingresso nel centro é consegnato al richiedente asilo un
opuscolo informativo, redatto secondo le modalità di cui all'articolo
4, in cui sono sinteticamente indicate le regole di convivenza e le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, unitamente all'indicazione
dei tempi della procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter del
decreto e alle conseguenze che l'articolo 1-ter, comma 4, del decreto
stesso prevede in caso di allontanamento non autorizzato dal centro.
- Le informazioni di cui al comma 3 possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.
Art. 10.
Assistenza medica
- Il richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché
continuative per malattia o infortunio, erogate dal Servizio sanitario
ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del testo unico in base a
convenzioni stipulate, ove possibile, dal Ministero dell'interno.
- Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno
quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui siano presenti
oltre 100 richiedenti asilo.
Art. 11.
Associazioni ed enti di tutela
- I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei
rifugiati, purché forniti di esperienza, dimostrata e maturata in
Italia per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati dal
prefetto della provincia in cui é istituito il centro all'ingresso nei
locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione,
durante l'orario stabilito. Il prefetto concede l'autorizzazione che
contiene l'invito a tenere conto della tutela della riservatezza e
della sicurezza dei richiedenti asilo.
- Gli enti locali ed il servizio centrale di cui all'articolo
1-sexies, comma 4, del decreto possono attivare nei centri, previa
comunicazione al prefetto, che può negare l'accesso per motivate
ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione
ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonché di
informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell'ambito delle
attività svolte ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto.
Art. 12.
Individuazione delle Commissioni territoriali
- Ai sensi dell'art. 1-quater del decreto, le Commissioni
territoriali sono istituite presso le seguenti prefetture - Uffici
territoriali del Governo:
Gorizia con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige;
Milano con competenza a conoscere delle domande presentate nelle
Regioni: Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;
Roma con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni:
Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;
Foggia con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione Puglia;
Siracusa con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;
Crotone con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria, Basilicata;
Trapani con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna.
- Competente a conoscere delle domande presentate dai
richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione o nei centri
di permanenza temporanea e assistenza é la Commissione territoriale
nella cui circoscrizione territoriale é collocato il centro. Negli
altri casi é competente la Commissione nella cui circoscrizione é
presentata la domanda.
- I membri della Commissione territoriale sono ammessi a
seguire un apposito corso di preparazione all'attività, organizzato
dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
- Nella provincia in cui sono istituiti il centro di
identificazione e la Commissione territoriale, il prefetto, ove
ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione delle
risorse, può destinare idonei locali del centro a sede degli uffici
della Commissione territoriale.
Art. 13.
Convocazione
- La convocazione per l'audizione presso la Commissione territoriale
é comunicata all'interessato tramite la questura territorialmente
competente. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4,
del decreto, se non é stato possibile eseguire la notifica della
convocazione nonostante nuove ricerche dell'interessato,
particolarmente nel luogo del domicilio eletto e dell'ultima dimora, la
Commissione, dopo aver accertato che il permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero per richiesta asilo é scaduto e l'interessato
non ne ha richiesto il rinnovo, decide in ordine alla domanda di asilo
anche in assenza dell'audizione individuale, sulla base della
documentazione disponibile.
- L'audizione può essere rinviata qualora le condizioni di
salute del richiedente asilo, adeguatamente certificate, non la rendano
possibile ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio
per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione all'audizione
individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale
sulla domanda d'asilo.
Art. 14.
Audizione
- La Commissione territoriale in seduta non pubblica procede
all'audizione del richiedente asilo. Dell'audizione viene redatto
verbale e ne viene consegnata copia allo straniero unitamente a copia
della documentazione da lui prodotta.
- Il richiedente può esprimersi nella propria lingua o in una
lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete.
- La Commissione territoriale adotta le idonee misure per
garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le
dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato, nonché le
condizioni dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1. Il richiedente
asilo ha facoltà di farsi assistere da un avvocato.
- L'audizione dei minori richiedenti asilo non accompagnati
viene disposta dalla Commissione territoriale alla presenza della
persona che esercita la potestà sul minore. In ogni caso l'audizione
del minore avviene alla presenza del genitore o del tutore e può essere
esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver acquisito
sufficienti elementi per una decisione positiva.
- Il richiedente asilo può inviare alla competente Commissione
territoriale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo
memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.
Art. 15.
Decisione
- La Commissione territoriale é validamente costituita con la
presenza di tutti i componenti previsti dall'articolo 1-quater del
decreto e delibera a maggioranza.
- La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali
successivi alla data dell'audizione, adotta, con atto scritto e
motivato, una delle seguenti decisioni:
- riconosce lo status di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
- rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
- rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso
dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le
conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
Convenzioni internazionali delle quali l'Italia é firmataria e, in
particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al
questore l'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico.
- La decisione é comunicata al richiedente unitamente alle informazioni sulle
modalità di impugnazione nonché, per le ipotesi di cui all'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, sulla
possibilità di chiedere il riesame e l'autorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale.
- Allo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato la Commissione territoriale rilascia apposito certificato
sulla base del modello stabilito dalla Commissione nazionale.
- Lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato é tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli
sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, il questore
provvede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del testo unico, nei
confronti dello straniero già trattenuto nel centro di identificazione
ovvero di permanenza temporanea e assistenza e, ai sensi dell'articolo
13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello straniero cui era
stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
Art. 16.
R i e s a m e
- Il richiedente trattenuto presso uno dei centri di
identificazione, di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto, può
presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la domanda,
ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, richiesta di
riesame al Presidente della Commissione territoriale. In attesa della
decisione sul riesame l'interessato permane nel centro di
identificazione.
- La richiesta di riesame ha ad oggetto elementi sopravvenuti
ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima istanza, che
siano determinanti al fine del riconoscimento dello status di
rifugiato.
- Entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta
di riesame, il Presidente della Commissione territoriale chiede al
Presidente della Commissione nazionale di provvedere all'integrazione
della Commissione territoriale con un componente della Commissione
nazionale.
- La Commissione territoriale integrata può procedere ad una
nuova audizione dell'interessato, ove richiesto dallo stesso o dal
componente della Commissione nazionale. La Commissione decide con
provvedimento motivato, comunicato all'interessato nelle quarantotto
ore successive e contro cui é ammesso ricorso, nei quindici giorni
successivi alla comunicazione, al tribunale territorialmente
competente, che decide in composizione monocratica.
Art. 17.
Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale
- Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale può
chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di
espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma
6, del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla data di
decisione del ricorso. In tal caso il richiedente é trattenuto nel
centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 14 del testo unico.
- La richiesta dell'autorizzazione a permanere deve essere
presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a fatti
sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per l'incolumità
o la libertà personale, successivi alla decisione della Commissione
territoriale ed a gravi motivi personali o di salute che richiedono la
permanenza dello straniero sul territorio dello Stato. L'autorizzazione
é concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul territorio
dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il
periodo d'attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato
dallo straniero per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale.
- La decisione del prefetto é adottata entro cinque giorni
dalla presentazione in forma scritta e motivata ed é comunicata
all'interessato nelle forme di cui all'articolo 4. In caso di
accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalità di
permanenza sul territorio, anche disponendo il trattenimento dello
straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed
assistenza.
- In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello
Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non
superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto
ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito
l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.
Art. 18.
Commissione nazionale per il diritto di asilo
- La Commissione nazionale opera presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, provvede,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua
eventuale articolazione in più Sezioni.
Art. 19.
Funzioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo
- Ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, la
Commissione nazionale, nell'ambito delle funzioni attribuitele dalla
legge provvede:
- alla realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione
socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo,
sulla base delle informazioni raccolte e del suo continuo
aggiornamento;
- all'individuazione di linee guida per la valutazione delle
domande di asilo, anche in relazione alla applicazione dell'articolo 5,
comma 6, del testo unico;
- alla collaborazione nelle materie di propria competenza con
il Ministero degli affari esteri, ed in particolare con le
Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni
internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei
diritti umani;
- alla collaborazione con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell'Unione europea;
- alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali;
- alla costituzione e all'aggiornamento di una banca dati
informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle
richieste d'asilo;
- al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al
fine di proporre, ove sia ritenuto necessario, l'istituzione di nuove
Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali straordinarie;
- a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del
Consiglio dei Ministri per l'eventuale adozione del provvedimento di
cui all'articolo 20, comma 1, del testo unico.
Art. 20.
Cessazioni e revoche dello status di rifugiato
- Ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, i casi
di cessazione o revoca dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1
della Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle questure
competenti per territorio, sono esaminati dalla Commissione nazionale.
- La convocazione per l'audizione, ove ritenuta necessaria,
deve essere notificata all'interessato tramite la questura competente
per territorio. L'interessato può, per motivi di salute o per altri
motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere
convocato in altra data; non può essere chiesto più di un rinvio.
La Commissione decide entro trenta giorni dall'audizione.
- La Commissione decide sulla base della documentazione in suo
possesso nel caso in cui l'interessato non si presenti all'audizione
senza avere presentato richiesta di rinvio.
Art. 21.
Norma transitoria
- Le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato pendenti
presso la Commissione centrale alla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono decise, ai sensi dell'articolo 34, comma 3,
della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le norme del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136,
da una speciale sezione della Commissione nazionale, da istituire ai
sensi dell'articolo 18, comma 2.
- Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni del
presente regolamento hanno effetto a decorrere dal centoventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento si provvede alla nomina dei componenti delle
Commissioni territoriali, ai sensi dell'articolo 12, e della
Commissione nazionale, ai sensi dell'articolo 18. La Commissione
nazionale, nei trenta giorni successivi alla nomina, organizza, ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e), il primo corso di
formazione per i componenti delle Commissioni territoriali e provvede,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 19,
comma 1, lettera b).
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.