D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
Regolamento
di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla
cittadinanza.
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 4 gennaio 1994, n. 2.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della
Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio
1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, ed in particolare l'art.
25;
Visto l'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso nelle adunanze generali del 30 novembre 1992 e del 17
maggio 1993;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre
1993;
Sulla proposta dei Ministri
degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia;
Emana il seguente
regolamento:
1.
Definizioni.
1. Nel presente regolamento
la legge 5 febbraio 1992, n. 91, è indicata con la denominazione
«legge».
2. Ai fini dell'acquisto della
cittadinanza italiana:
a) si considera legalmente
residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le
condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e
di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione
anagrafica;
b) si considera che abbia
prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di
leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato
a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo
che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore
riconosciute dalle autorità competenti;
c) salvi i casi nei quali
la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego,
si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi
sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico
del bilancio dello Stato.
2. Acquisto della cittadinanza
per nascita nel territorio dello Stato.
1. Il figlio, nato in Italia
da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento
del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza
al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una
dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti
del minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da
parte degli stessi.
3. Dichiarazione di
volontà.
1. La dichiarazione di
volontà rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 2,
comma 2, della legge deve essere corredata della seguente
documentazione:
a) atto di
nascita;
b) atto di riconoscimento
o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternità
o maternità, ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace
in Italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia autentica della
sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli
alimenti;
c) certificato di cittadinanza
del genitore.
2. La dichiarazione di
volontà di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge deve
essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di
nascita;
b) certificato di cittadinanza
italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in
linea retta di secondo grado;
c) documentazione relativa
alla residenza, ove richiesta.
3. Ai fini dell'acquisto della
cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge l'interessato
deve aver risieduto legalmente in Italia senza interruzioni nell'ultimo biennio
antecedente il conseguimento della maggiore età e sino alla data della
dichiarazione di volontà.
4. La dichiarazione di
volontà di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve essere corredata
della seguente documentazione:
a) atto di
nascita;
b) documentazione relativa
alla residenza.
4. Istanze per l'acquisto
della cittadinanza.
1. L'istanza prodotta ai sensi
dell'art. 7 della legge dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino
italiano, deve essere corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare
che egli si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge,
anche dei seguenti altri documenti (1):
a) atto di
nascita;
b) estratto per riassunto
dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale
è stato iscritto o trascritto l'atto;
c) certificazione penale
rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di
residenza;
d) certificato di situazione
di famiglia o documentazione equipollente.
2. L'istanza di cui al comma
1 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla
data della presentazione.
3. L'istanza prodotta ai sensi
dell'art. 9 della legge dallo straniero o apolide che vuole ottenere la
cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della provincia
di residenza, al Ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti
necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste
dal detto articolo, dei seguenti altri:
a) atto di
nascita;
b) certificato di situazione
di famiglia;
c) certificazione penale
rilasciata dagli Stati di origine e di residenza.
4. L'istanza di cui al comma
3 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla
data della presentazione (1/a).
5. È facoltà
del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri
documenti.
6. Quando la legge prescinde
dal requisito della residenza attuale in Italia, la domanda ed i documenti
devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza
all'autorità diplomatica o consolare italiana competente in relazione
alla località straniera di residenza, che li trasmette entro trenta
giorni al Ministero dell'interno (1/a).
7. Le condizioni previste
per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere
sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge
(1/a).
5. Reiezione delle istanze
di concessione.
1. L'autorità competente
a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi
dell'art. 9 è il Ministro dell'interno.
2. L'istanza di cui al comma
1 può essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento
stesso.
6. Riconoscimento della sentenza
straniera di condanna.
1. Ai fini dell'applicazione
del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento di riconoscimento della
sentenza straniera di condanna si considera pendente con la formale richiesta
da parte del Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri per
l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza
stessa.
7. Notifica e
giuramento.
1. La notifica del decreto
di conferimento della cittadinanza deve essere effettuata dall'autorità
competente ai sensi dell'art. 23 della legge entro novanta giorni dalla ricezione
del decreto medesimo (2/a).
2. Il giuramento di cui all'art.
10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica
all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e 9 della
legge.
3. Il giuramento di cui al
comma 2 deve essere prestato, in Italia, dinanzi all'ufficiale dello stato
civile del comune di residenza e, all'estero, dinanzi all'autorità
diplomatica o consolare italiana competente per la località straniera
di residenza, la quale rilascia all'interessato copia del verbale di giuramento
e trasmette copia di questo e del decreto di concessione all'ufficiale dello
stato civile del comune della Repubblica competente secondo le norme
dell'ordinamento dello stato civile.
4. L'ufficiale dello stato
civile dinanzi al quale è stato prestato il giuramento, o al quale
è stata trasmessa copia del verbale di cui al comma 3, provvede per
la trascrizione e l'annotazione del decreto negli atti dello stato civile
e ne dà immediata notizia al Ministero
dell'interno.
5. Trascorsi sei mesi dalla
data della notifica del decreto, l'interessato non è ammesso a prestare
giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al Ministero
dell'interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata
la cittadinanza.
6. Il giuramento deve essere
preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta
di bollo assolta a norma delle vigenti disposizioni in materia
(2/a).
8. Rinuncia alla
cittadinanza.
1. All'estero, la rinuncia
alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorità diplomatica o consolare
italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. Questa la iscrive
in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno
ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile
per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di
nascita.
2. In Italia, la rinuncia
alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello
stato civile
del comune di
residenza.
3. La dichiarazione di rinuncia
deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita rilasciato
dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o
trascritto;
b) certificato di cittadinanza
italiana;
c) documentazione relativa
al possesso della cittadinanza straniera;
d) documentazione relativa
alla residenza all'estero, ove richiesta.
9. Decreto di
intimazione.
1. L'intimazione di cui all'art.
12, comma 1, della legge è fatta con decreto del Ministro dell'interno
ed ha effetto dal giorno della notificazione
all'interessato.
2. Perde la cittadinanza,
dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi
non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica accettati
da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero
il servizio militare per uno Stato estero.
10. Riacquisto della
cittadinanza.
1. Le dichiarazioni di riacquisto
di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono essere corredate della seguente
documentazione:
a) atto di nascita rilasciato
dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o
trascritto;
b) documentazione da cui risulti
il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
c) documentazione relativa
al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di
apolidia;
d) certificato di situazione
di famiglia o documentazione equipollente.
11. Inibizione al
riacquisto.
1. Agli effetti dell'art.
13, comma 1, lettera e), della legge la prova di aver abbandonato l'impiego
o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente
internazionale, nonché il servizio militare per uno Stato estero deve
essere data al Ministero dell'interno.
2. Il decreto di inibizione
che impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza nonostante
l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1, lettere c), d) ed e),
dell'art. 13 della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato
civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di
nascita.
3. Ai fini dell'applicazione
dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco è tenuto a dare
comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio è compreso
il comune, delle generalità degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe
della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro
iscrizione.
12. Acquisto della cittadinanza
da parte dei figli minori.
1. Ai fini dell'applicazione
dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli
minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica
se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista
o riacquista la cittadinanza.
2. La convivenza deve essere
stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea
documentazione.
13. Decorrenza dell'acquisto
e del riacquisto della cittadinanza.
1. In applicazione dell'art.
15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza, di cui agli
articoli 4, comma 1, lettera a), e 13, comma 1, lettera a), della legge,
decorrono dal giorno successivo a quello del
congedamento.
14. Dichiarazioni di
cittadinanza.
1. Le dichiarazioni per
l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza devono
essere corredate, oltre che della documentazione rispettivamente indicata
negli articoli 3, 8 e 10, anche di eventuali altri documenti necessari a
dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni previste dalla legge
(3/b).
2. Qualora le dichiarazioni
di cui al comma 1 non siano corredate della documentazione prescritta, nel
riceverle l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica
o consolare competente invita l'interessato a produrre detta documentazione
(3/b).
3. La rinuncia alla cittadinanza
ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera d), e 14 della legge
consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in
applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.
4. Ai fini dell'applicazione
dell'art. 23, comma 1, della legge, le dichiarazioni di cui al comma 1 e
la prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge devono, in Italia,
essere rese dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune dove
l'interessato risiede o intende stabilire la residenza, ove questa sia stata
indicata e non ancora definita la relativa procedura
(3/b).
15.
Sanzioni amministrative.
1.
L'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui
all'art. 24 della legge è, per il cittadino italiano residente in
Italia, il prefetto della provincia nel cui territorio è compreso
il comune di residenza e, per il cittadino italiano residente all'estero,
il prefetto della provincia nel cui territorio è compreso il comune
nei cui registri deve essere trascritta, ai sensi dell'ordinamento dello
stato civile, la dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della
legge.
16. Adempimenti relativi allo
stato civile.
1.
L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato,
volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della
cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione
che la correda all'autorità competente ad accertare la sussistenza
delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti
anzidetti.
2. L'autorità competente,
ai sensi del comma 1, è il sindaco del comune in cui la dichiarazione
è stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2, commi 2
e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2; 11; 13, comma 1, lettere
c) e d); 14 e 17 della legge.
3. Quando la dichiarazione,
con la documentazione che la correda, è stata ricevuta dall'autorità
diplomatica o consolare, è questa competente, nelle ipotesi previste
nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni
stabilite dalla legge.
4. In ogni altra ipotesi,
diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una
dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento è il Ministero
dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorità
diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta
dall'interessato e della documentazione da questi
prodotta.
5. L'autorità diplomatica
o consolare, nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento, trasmette
all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell'art. 63, secondo
comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia della dichiarazione
ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. Il sindaco, nei casi
di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione
dell'esito dell'accertamento. Analogamente provvede il Ministero dell'interno
nei riguardi dell'ufficiale dello stato
civile che gli ha inviato
gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorità diplomatica
o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi
del citato art. 63, anche copia della dichiarazione
dell'interessato.
6. L'ufficiale dello stato
civile provvede per la trascrizione della dichiarazione nei registri di
cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. Provvede altresì
per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa
l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita
dell'interessato della dichiarazione già iscritta o trascritta e della
comunicazione anzidetta.
7. La trasmissione degli atti
e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata
senza indugio. L'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite
dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto
della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorità competente entro
centoventi giorni dalla ricezione degli atti.
8. Ad esclusione delle ipotesi
previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una
dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello
stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita
o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte
all'AIRE del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri
di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello
stato civile.
9. La certificazione di
cittadinanza è rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato
civile ed anagrafiche, in Italia dal sindaco del comune di residenza degli
interessati e all'estero dall'autorità diplomatica o consolare competente
per territorio. Non possono essere rilasciati certificati o documenti che
abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla
legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorità competente
la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perché tale effetto
si sia prodotto.
17.
Certificazione della condizione d'apolidia.
1.
Il Ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia,
su istanza dell'interessato corredata della seguente
documentazione:
a) atto di
nascita;
b) documentazione relativa
alla residenza in Italia;
c) ogni documento idoneo a
dimostrare lo stato di apolide.
2. È facoltà
del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri
documenti.
18. Regime transitorio delle
rinunce al riacquisto.
1.
Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera
d), della legge possono essere rese alla competente autorità entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora
effettuate da coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza
secondo le disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata
legge 13 giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto
il periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera
d).
19. Abrogazione di
norme.
1.
È abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.