Legge 30 luglio 2002, n. 189
"Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo"
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - Suppl. ord.)
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Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Art. 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni
in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo
13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: «organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS),» sono inserite le
seguenti: «delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite
da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)»;
b)
all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole:
«a favore delle ONLUS» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «,
nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 13-bis,
comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all’OCSE;».
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione
dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non
a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all’Unione
europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo
tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla
prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni
criminali operanti nell’immigrazione clandestina, nel traffico di
esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti,
di armamenti, nonchè in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria
e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza
della navigazione.
3. Si può procedere alla revisione
dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi
degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza
atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini
espulsi.
Art. 2.
(Comitato per il coordinamento
e il
monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998», dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Comitato per il coordinamento
e il monitoraggio) – 1. È istituito il Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico,
di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto
dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un
Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è
composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione
in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia
autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome.
3. Per l’istruttoria delle
questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico
di lavoro presso il Ministero dell’interno, composto dai rappresentanti
dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità,
per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l’innovazione
e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno,
della giustizia, delle attività produttive, dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche
sociali, della difesa, dell’economia e delle finanze, della salute,
delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali,
delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli
italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere
invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata
all’attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonchè
degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori
e dei datori di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro
dell’interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono
definite le modalità di coordinamento delle attività del
gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Art. 3.
(Politiche migratorie)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, al comma 1, dopo le parole:
«ogni tre anni» sono inserite le seguenti: «salva la necessità
di un termine più breve».
2. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all’articolo 2-bis,
comma 2, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari,
sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno
precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri
generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente
disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi l’opportunità,
ulteriori decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti di
ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze
di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il
limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto
di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può
provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l’anno precedente».
Art. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 4, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Il visto di ingresso è rilasciato
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine
o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre
mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente
al rilascio del visto di ingresso l’autorità diplomatica o
consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in
lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo
o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all’ingresso
ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti
dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l’autorità
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a
lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di
visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39.
La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle
relative responsabilità penali, l’inammissibilità della
domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è
sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione all’autorità di frontiera»;
b) al comma 3, l’ultimo
periodo è sostituito dal seguente: «Non è ammesso in
Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato
una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di
uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per
la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice
di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà
sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia
e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività
illecite».
Art. 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 5 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo
le parole: «permesso di soggiorno rilasciati», sono inserite
le seguenti: «, e in corso di validità,»;
b)
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Lo straniero che richiede il
permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici»;
c) al comma 3, alinea,
dopo le parole: «La durata del permesso di soggiorno» sono inserite
le seguenti: «non rilasciato per motivi di lavoro»;
d) al
comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
e) dopo
il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto
di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista
dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione
ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva
di nove mesi;
b) in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la
durata di un anno;
c) in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere
venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale
può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi,
un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per
la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due
anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso
è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente
nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare
nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall’articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di
soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo
di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza
diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per
motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero
il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell’articolo
26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno
e all’INPS per l’inserimento nell’archivio previsto dal
comma 9 dell’articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell’interno
per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all’articolo
29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento
familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non può essere superiore a due anni»;
f) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno
è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis,
lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera
b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti
casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per
il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.
Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata
non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale»;
g) dopo il comma
4, è inserito il seguente:
«4-bis. Lo straniero che richiede il
rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici»;
h) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
«8. Il permesso di soggiorno e la carta
di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo
di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi
ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie in attuazione dell’Azione
comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996,
riguardante l’adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno»;
i) dopo il comma
8, è inserito il seguente:
«8-bis. Chiunque contraffà o
altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà
o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso
o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno
o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a
sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che
faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci
anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale».
Art. 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, dopo l’articolo 5 è inserito
il seguente:
«Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno
per lavoro subordinato) – 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato
non appartenente all’Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da
parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per
il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l’impegno
al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il
rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il
rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni
di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno
per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo
22 presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella
quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo
la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento
di attuazione».
2. Con il regolamento di cui all’articolo
34, comma 1, si procede all’attuazione e all’integrazione delle
disposizioni recate dall’articolo 5-bis del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1
del presente articolo, con particolare riferimento all’assunzione
dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo
articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a
carico del lavoratore.
Art. 7.
(Facoltà inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 6, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo
le parole: «prima della sua scadenza,» sono inserite le seguenti:
«e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 26,»;
b)
al comma 4, le parole: «può essere sottoposto a rilievi segnaletici»
sono sostituite dalle seguenti: «è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
e segnaletici».
Art. 8.
(Sanzioni per l’inosservanza degli
obblighi di comunicazione dell’ospitante e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 7, dopo il comma 2
è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Le violazioni delle disposizioni
di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro».
Art. 9.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 9, comma 1, le parole:
«cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
Art. 10.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 11, dopo il comma 1
è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell’interno,
sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza
pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei
controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell’interno
promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità
italiane competenti in materia di controlli sull’immigrazione e le
autorità europee competenti in materia di controlli sull’immigrazione
ai sensi dell’Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge
30 settembre 1993, n. 388».
Art. 11.
(Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine)
1. All’articolo 12 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente
testo unico compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio
dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino
a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona»;
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto,
compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico,
ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa
di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto
è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati
o comunque illegalmente ottenuti»;
c) dopo il comma
3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono
aumentate se:
a) il fatto riguarda
l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di
cinque o più persone;
b) per
procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è
stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per
procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono
compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di
minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici
anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti,
diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale, concorrenti
con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni
di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento
conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti
previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà
nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente
l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria
nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti,
per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati
e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All’articolo
4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, dopo le parole: “609-octies del
codice penale“ sono inserite le seguenti: “nonchè dall’articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,“»;
d) dopo il comma
9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. La nave italiana in servizio
di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta
nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad
ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento
della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa
in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina
militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa
nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività
di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al
comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali,
oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle
navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte
la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di
una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità
di intervento delle navi della Marina militare nonchè quelle di
raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali
in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze
e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di
cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili,
anche per i controlli concernenti il traffico aereo».
Art. 12.
(Espulsione amministrativa)
1. All’articolo 13 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. L’espulsione è disposta
in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto
a gravame o impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero
è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia
cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione,
richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può
negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate
in relazione all’accertamento della responsabilità di eventuali
concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e
all’interesse della persona offesa. In tal caso l’esecuzione
del provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità
giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore,
ottenuto il nulla osta, provvede all’espulsione con le modalità
di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità
giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta,
il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro
di permanenza temporanea, ai sensi dell’articolo 14»;
b) dopo il comma
3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di arresto in flagranza
o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi
dell’articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che
ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere
negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui
al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento
penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi
confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca
o dichiara l’estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla
osta all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti
dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell’articolo
240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13,
13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero
espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine
di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto
nei suoi confronti, si applica l’articolo 345 del codice di procedura
penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini
di durata massima della custodia cautelare, quest’ultima è
ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all’espulsione
non può essere concesso qualora si proceda per uno o più
delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, nonchè dall’articolo 12 del presente
testo unico»;
c) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. L’espulsione è sempre
eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5»;
d) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. Nei confronti dello straniero che
si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di
soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta
giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene
l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento immediato
alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto
pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento»;
e) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
«8. Avverso il decreto di espulsione
può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto
l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie
o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni
caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso
di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente,
ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso,
da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità
giudiziaria. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da
parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale
rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo straniero è
altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora
sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato
dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonchè, ove necessario, da un interprete»;
f) i commi 6, 9
e 10 sono abrogati;
g) il
comma 13 è sostituito dai seguenti:
«13. Lo straniero espulso non può
rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è
punito con l’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente
espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione
disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è
punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica
allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma
13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui
ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l’arresto in
flagranza dell’autore del fatto e, nell’ipotesi di cui al comma
13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l’autore
del fatto si procede con rito direttissimo»;
h) il comma 14 è
sostituito dal seguente:
«14. Salvo che sia diversamente disposto,
il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto
di espulsione può essere previsto un termine più breve, in
ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia».
Art. 13.
(Esecuzione dell’espulsione)
1. All’articolo 14 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza
nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento
dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione
di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice,
su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori
trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione
o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice»;
b) dopo il comma
5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato possibile
trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione
o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato
con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze
penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza
giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis
è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso
si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso
ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle
norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito
con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti
ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l’arresto
dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine
di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore può
disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza
temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel limite massimo
di 12,39 milioni di euro per l’anno 2002, 24,79 milioni di euro per
l’anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l’anno 2004.
Art. 14.
(Ulteriori disposizioni per l’esecuzione
dell’espulsione)
1. All’articolo 15 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma
1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Della emissione del provvedimento
di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena
detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari
viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità
consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero
e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l’esecuzione della
espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare
o di detenzione».
2. La rubrica dell’articolo 15 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita
dalla seguente: «Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni
per l’esecuzione dell’espulsione».
Art. 15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione)
1. L’articolo 16 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito
dal seguente:
«Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione) – 1. Il giudice, nel
pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell’applicare
la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni
indicate nell’articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare
la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni
per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo
163 del codice penale nè le cause ostative indicate nell’articolo
14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima
pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni.
2. L’espulsione di cui
al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è
irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma
4.
3. L’espulsione di cui
al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi
uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a
due anni.
4. Se lo straniero espulso
a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima
del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva
è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero,
identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate
nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche
residua, non superiore a due anni, è disposta l’espulsione.
Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda
uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente testo unico.
6. Competente a disporre l’espulsione
di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con
decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli
organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità
dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero
che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di
venti giorni.
7. L’esecuzione del decreto
di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei
termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza
e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati
acquisiti i necessari documenti di viaggio. L’espulsione è
eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero
con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
8. La pena è estinta
alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione
di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente
nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è
ripristinato e riprende l’esecuzione della pena.
9. L’espulsione a titolo
di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai
casi di cui all’articolo 19».
Art. 16.
(Diritto di difesa)
1. All’articolo 17, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo
le parole: «Lo straniero» sono inserite le seguenti: «parte
offesa ovvero» e dopo la parola: «richiesta» sono inserite
le seguenti: «della parte offesa o».
Art. 17.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. All’articolo 21 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo
il primo periodo è inserito il seguente: «Nello stabilire le
quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all’ingresso di lavoratori
di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all’immigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti
di rimpatrio»;
b) al
comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «quote riservate» sono
inserite le seguenti: «ai lavoratori di origine italiana per parte
di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un
apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari,
contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonchè»;
c) dopo
il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il decreto annuale ed i decreti
infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla
effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali
di utenza, elaborati dall’anagrafe informatizzata, istituita presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il
regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con
altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere,
entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari
nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali
relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo».
Art. 18.
(Lavoro subordinato a tempo determinato
e indeterminato e lavoro autonomo)
1. L’articolo 22 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito
dal seguente:
«Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo
determinato e indeterminato) – 1. In ogni provincia è istituito
presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico
per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo
all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato
ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato
con uno straniero residente all’estero deve presentare allo sportello
unico per l’immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella
in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà
luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa
di nulla osta al lavoro;
b) idonea
documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa
per il lavoratore straniero;
c) la
proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni,
comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore
di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione
di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza
diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione
di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al
lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo
21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l’immigrazione
comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l’impiego
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale.
Il centro per l’impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica
agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni
altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall’articolo
2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni
senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale
o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello
unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia
decorso senza che il centro per l’impiego abbia fornito riscontro,
lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l’immigrazione,
nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione
della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni
di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore,
il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo
21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi
compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per
un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del
Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per l’immigrazione. Entro otto giorni
dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto
di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest’ultimo, trasmesso
in copia all’autorità consolare competente ed al centro per
l’impiego competente.
7. Il datore di lavoro che
omette di comunicare allo sportello unico per l’immigrazione qualunque
variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è
punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l’accertamento
e l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall’articolo
23, ai fini dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato
italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all’INPS,
tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai
lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno
per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l’accesso al lavoro, e
comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l’INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un “Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari“, da condividere con altre amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione
tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse,
in via telematica, a cura delle questure, all’ufficio finanziario
competente che provvede all’attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per
l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di
lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento
di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri
per l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero
nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che
occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso
di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia
scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,
revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad
un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per
i lavoratori stagionali dall’articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio
il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di
un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo
anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto
dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti
di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001,
n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare
attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed
extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all’estero; in assenza di accordi specifici,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione
centrale per l’impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento
delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può
inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi
di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle
relative norme di attuazione».
2. All’articolo 26, comma 5, del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «La rappresentanza diplomatica o consolare
rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti
previsti dall’articolo 5, comma 3-quater, per la concessione
del permesso di soggiorno per lavoro autonomo».
Art. 19.
(Titoli di prelazione)
1. L’articolo 23 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito
dal seguente:
«Art. 23. - (Titoli di prelazione) –
1. Nell’ambito di programmi approvati, anche su proposta delle
regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le
province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori
e datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè organismi internazionali
finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro
inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti
nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste
attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di
origine.
2. L’attività di
cui al comma 1 è finalizzata:
a) all’inserimento
lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno
dello Stato;
b) all’inserimento
lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno
dei Paesi di origine;
c) allo
sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei
Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato
alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego
ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro
di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione
del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori
autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1».
Art. 20.
(Lavoro stagionale)
1. L’articolo 24 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito
dal seguente:
«Art. 24. - (Lavoro stagionale) –
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati,
che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa
allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza
ai sensi dell’articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non
abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo
le modalità previste dall’articolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per l’impiego competente, che verifica nel termine
di cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani
o comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto. Si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l’immigrazione
rilascia comunque l’autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza
maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e
non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore
di lavoro.
3. L’autorizzazione al
lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove
mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche
con ri-
ferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve
periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale,
ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e
sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha
diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo
per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso
Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali
tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori
e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite
convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri
ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori
italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera,
nonchè eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione
dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza.
6. Il datore di lavoro che
occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più
stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero
il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi
dell’articolo 22, comma 12».
Art. 21.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 26, dopo il comma 7,
è aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. La condanna con provvedimento
irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo
III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli
473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica».
Art. 22.
(Attività sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 27, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo
la lettera r) è aggiunta la seguente:
«r-bis) infermieri
professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;»;
b) dopo il comma
5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro
e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale
d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva
a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con
delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con
la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e
di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare
la tutela dei vivai giovanili».
Art. 23.
(Ricongiungimento familiare)
1. All’articolo 29 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera b) è inserita
la seguente:
«b-bis) figli
maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere
al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
invalidità totale»;
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «qualora non abbiano altri figli nel Paese di
origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora
gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati
gravi motivi di salute»;
3) la lettera d) è abrogata;
b) i commi 7, 8
e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante
i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall’autorità
consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione
presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il
luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata
con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio,
verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente,
l’esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento
richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni
dalla richiesta del nulla osta, l’interessato può ottenere
il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo
sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al
seguito nei casi previsti dal comma 5».
Art. 24.
(Permesso di soggiorno
per motivi familiari)
1. All’articolo 30 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima
delle parole: «In caso di separazione», sono inserite le seguenti:
«In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
e».
Art. 25.
(Minori affidati al compimento
della
maggiore età)
1. All’articolo 32 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma
1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il permesso di soggiorno di
cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso
al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della
maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione
del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore
a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un
ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque
sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L’ente gestore
dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento
del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al
comma 1-bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale
da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due
anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio
ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso
di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi
di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato
in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti
di cui all’articolo 3, comma 4».
Art. 26.
(Accesso ai corsi delle università)
1. Il comma 5 dell’articolo 39
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è
sostituito dal seguente:
«5. È comunque consentito l’accesso
ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani,
agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per
asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli
stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo
di studio superiore conseguito in Italia, nonchè agli stranieri,
ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane
all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti
in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative
speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni
generali richieste per l’ingresso per studio».
Art. 27.
(Centri di accoglienza e accesso
all’abitazione)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 40, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo
periodo è soppresso;
b) dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L’accesso alle misure
di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti
a Paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con
le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente
testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia»;
c) il comma 5 è
abrogato;
d) il
comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli stranieri titolari di carta
di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso
di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare
l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia
di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione».
Art. 28.
(Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio
periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono
sostituite dalle seguenti: «prefettura-ufficio territoriale del Governo»
e le parole: «il pretore» sono sostituite dalle seguenti: «il
tribunale in composizione monocratica».
2. All’articolo 25 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo periodo
del comma 5 è sostituito dal seguente: «Ai contributi di cui
al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell’articolo
22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all’istituto
o ente assicuratore dello Stato di provenienza».
3. All’articolo 26 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3,
le parole da: «o di corrispondente garanzia» fino alla fine del
comma sono soppresse.
Art. 29.
(Matrimoni contratti al fine di eludere
le norme sull’ingresso e sul soggiorno dello straniero)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 30, dopo il comma 1,
è inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno nei
casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato
qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva
convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole».
Art. 30.
(Misure di potenziamento delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari)
1. Al fine di provvedere alle straordinarie
esigenze di servizio connesse con l’attuazione delle misure previste
dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del
Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure
di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell’Amministrazione
centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi,
nel limite complessivo di ottanta unità, anche in deroga ai limiti
del contingente di cui all’articolo 152, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato
per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite
temporale di cui all’articolo 153, secondo e terzo comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette
unità di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative
ordinarie nelle predette sedi all’estero. Nelle medesime sedi un corrispondente
numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali
è conseguentemente adibito all’espletamento di funzioni istituzionali
in materia di immigrazione ed asilo, nonchè di rilascio dei visti
di ingresso.
2. Per l’assunzione del personale
di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo
di cui all’articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967.
Capo II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ASILO
Art. 31.
(Permesso di soggiorno
per i richiedenti
asilo)
1. L’ultimo periodo del comma
5 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
è sostituito dal seguente: «Il questore territorialmente competente,
quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e
1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo
valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento».
Art. 32.
(Procedura semplificata)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo
1, il comma 7 è abrogato;
b) dopo
l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento)
– 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al
solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può,
tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione
delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base
alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
a) per verificare
o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli
non sia in possesso dei documenti di viaggio o d’identità,
oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati
falsi;
b) per
verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali
elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in
dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad
essere ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto
nei seguenti casi:
a) a seguito della
presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato
per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito
dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a
seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero
già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di
cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al
comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione
secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina
il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali
strutture e tiene conto degli atti adottati dall’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d’Europa
e dall’Unione europea. Nei centri di identificazione sarà comunque
consentito l’accesso ai rappresentanti dell’ACNUR. L’accesso
sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed
enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati
dal Ministero dell’interno.
4. Per il trattenimento di
cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all’articolo
14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo
14 sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’ACNUR.
L’accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli
organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell’interno.
5. Allo scadere del periodo
previsto per la procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter,
e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è
concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura
stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) –
1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo
1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione
della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo
le modalità di cui ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta
di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo
1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il
luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento
dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui
all’articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento
dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione,
provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi
tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta
di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo
1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il
luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento
dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea
di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento,
il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga
del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire
l’espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro
due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici
giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all’audizione.
La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
4. L’allontanamento non
autorizzato dai centri di cui all’articolo 1-bis, comma 3,
equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è
competente all’esame delle domande di riconoscimento dello status
di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano,
ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23
dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale,
integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di
asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta
adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento
in uno dei centri di identificazione di cui all’articolo 1-bis,
comma 3. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro
cinque giorni dalla comunicazione della decisione. L’eventuale ricorso
avverso la decisione della commissione territoriale è presentato
al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro
quindici giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche.
Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio
nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto
competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino
all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è
immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali)
– 1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati
con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono
istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status
di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro
dell’interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia
e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante
dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città
ed autonomie locali e da un rappresentante dell’ACNUR. Per ciascun
componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni
possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero
degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti,
ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti
asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari
elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza
di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari
afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da
personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La
partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle
commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità
di qualunque natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento
dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che entro trenta giorni provvede all’audizione. La decisione
è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell’audizione,
ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti.
Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono
adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al
richiedente, unitamente all’informazione sulle modalità di
impugnazione, nelle forme previste dall’articolo 2, comma 6, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
4. Nell’esaminare la domanda
di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui
all’articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce
degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia
è firmataria e, in particolare, dell’articolo 3 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
5. Avverso le decisioni delle
commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario
territorialmente competente che decide ai sensi dell’articolo 1-ter,
comma 6.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per
il diritto di asilo) – 1. La Commissione centrale per il riconoscimento
dello status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136,
è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo,
di seguito denominata “Commissione nazionale“, nominata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri
dell’interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta
da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso
il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e da
un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa
un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. Ciascuna amministrazione
designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario,
può essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale
ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali,
di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni,
di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di
revoche e cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui
all’articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità
di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati) – 1. Gli enti locali che prestano
servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela
dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione
umanitaria possono accogliere nell’ambito dei servizi medesimi il
richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano
le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell’interno,
con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente,
e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies,
al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in
misura non superiore all’80 per cento del costo complessivo di ogni
singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione,
il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce
le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo,
i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità
per la sua eventuale revoca;
b)
assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo
1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi già
in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c)
determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo
1-septies, le modalità e la misura dell’erogazione di
un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo
che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter
e che non è accolto nell’ambito dei servizi di accoglienza
di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero
con permesso umanitario di cui all’articolo 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell’interno attiva,
sentiti l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’ACNUR,
un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio
e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza
di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita
convenzione, all’ANCI.
5. Il servizio centrale di
cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la
presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri
con permesso umanitario;
b)
creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore
dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c)
favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d)
fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione
dei servizi di cui al comma 1;
e)
promuovere e attuare, d’intesa con il Ministero degli affari esteri,
programmi di rimpatrio attraverso l’Organizzazione internazionale
per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione
del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all’articolo 1-septies.
Art. 1-septies. - (Fondo nazionale per le politiche
e i servizi dell’asilo) – 1. Ai fini del finanziamento delle
attività e degli interventi di cui all’articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell’interno, è istituito il Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell’asilo, la cui dotazione è
costituita da:
a) le risorse iscritte
nell’unità previsionale di base 4.1.2.5 “Immigrati, profughi
e rifugiati“ – capitolo 2359 – dello stato di previsione
del Ministero dell’interno per l’anno 2002, già destinate
agli interventi di cui all’articolo 1-sexies e corrispondenti
a 5,16 milioni di euro;
b)
le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese
quelle già attribuite all’Italia per gli anni 2000, 2001 e
2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell’economia
e delle finanze;
c)
i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni,
anche internazionali, e da altri organismi dell’Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b)
e c), sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio».
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione
è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro
per l’anno 2003.
Art. 33.
(Dichiarazione di emersione di lavoro
irregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti
la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie
dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività
di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap
che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno
al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto
di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per
territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle
forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è
presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto
concerne la data, fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata
ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico
di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene
a pena di inammissibilità:
a) le generalità
del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana
o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b) l’indicazione
delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l’indicazione
della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l’indicazione
della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione
di emersione sono allegati:
a) attestato di
pagamento di un contributo forfettario, pari all’importo trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia
di impegno a stipulare con il prestatore d’opera, nei termini di cui
al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dall’articolo 6 della presente legge;
c)
certificazione medica della patologia o handicap del componente
la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale
certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario
sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura – ufficio territoriale
del Governo competente per territorio verifica l’ammissibilità
e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono
motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno della
durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura – ufficio
territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato
di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori
extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso
di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale
del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di
soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute
nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso
di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il
permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte
dell’organo competente della prova della continuazione del rapporto
e della regolarità della posizione contributiva della manodopera
occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l’archiviazione
del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano
la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi
da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno,
al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data
di entrata in vigore della presente legge, in relazione all’occupazione
dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione
presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina
con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo
e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonchè
le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per fare
fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al
presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore
interessato in modo da garantire l’equilibrio finanziario delle relative
gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì
le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti
per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti
ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d’opera
extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del
permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base
ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della
non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati
per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento
che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato,
ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione,
salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del
presente articolo non costituiscono impedimento all’espulsione degli
stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione
di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in
materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione
da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 34.
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede,
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, all’emanazione delle norme di attuazione
ed integrazione della presente legge, nonchè alla revisione ed armonizzazione
delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento
sono definite le modalità di funzionamento dello sportello unico
per l’immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di
entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli
18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del
lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede,
con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione
ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull’immigrazione,
sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente
alle seguenti finalità:
a) razionalizzare
l’impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie,
tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare
la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo
o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere
le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dall’articolo 1-bis,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto
dall’articolo 32, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31
e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto
regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato
programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea
e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell’interno, sentito
il Comitato di cui al comma 2 dell’articolo 2-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall’articolo
2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza,
può disporre l’alloggiamento, nei centri di accoglienza di
cui all’articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull’ingresso
e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni
sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Art. 35.
(Istituzione della Direzione centrale dell’immigrazione
e della polizia delle frontiere)
1. È istituita, presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, la Direzione
centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti
di impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera
e di contrasto dell’immigrazione clandestina, nonchè delle
attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in
materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione
centrale è preposto un prefetto, nell’ambito della dotazione
organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto
dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici
in cui si articola la Direzione centrale dell’immigrazione e della
polizia delle frontiere, nonchè la determinazione delle piante organiche
e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Dall’istituzione
della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali
e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione
centrale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398,
è conseguentemente modificata in «Direzione centrale per la
polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali
della Polizia di Stato».
4. Eventuali integrazioni e modifiche
delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura
di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 36.
(Esperti della Polizia di Stato)
1. Nell’ambito delle strategie
finalizzate alla prevenzione dell’immigrazione clandestina, il Ministero
dell’interno, d’intesa con il Ministero degli affari esteri,
può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti nominati
secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 è aumentato
sino ad un massimo di ulteriori undici unità, riservate agli esperti
della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del
presente comma.
2. All’onere derivante dall’attuazione
del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per l’anno
2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 37.
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare
di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza
sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito
dall’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume
la denominazione di «Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione
dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di
Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione» sono
altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta
attuazione della presente legge, nonchè degli accordi internazionali
e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali
materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato
riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.
Art. 38.
(Norma finanziaria)
1. Dall’applicazione degli articoli
2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.
2. All’onere derivante dall’attuazione
dell’articolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per l’anno
2002, e in euro 3.031.517 per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. All’onere derivante dall’attuazione
degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in
25,91 milioni di euro per l’anno 2002, 130,65 milioni di euro per
l’anno 2003, 125,62 milioni di euro per l’anno 2004 e 117,75
milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.