Legge 12 novembre 2004, n. 271
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 13 novembre 2004)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N.
241, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
- Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti
in materia di immigrazione, é convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 14 SETTEMBRE
2004, N. 241
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 5 bis, secondo periodo, le parole: « Il provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso » sono sostituite
dalle seguenti: « L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento
dal territorio nazionale è sospesa »;
al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tempestivamente
avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza »;
dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Si applicano le disposizioni di
cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili »;
al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il
provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri
disponibili »;
è ,aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine di quarantotto ore entro
il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria »;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
- «bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e
del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma
3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i
provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto
legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in
composizione monocratica.
- ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 13, le parole: "con l'arresto da sei mesi ad un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni";
- al comma 13 bis, il secondo periodo è sostituito dai seguente: "Allo
straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da
uno a cinque anni";
- il comma 13 ter è sostituito dal seguente:
"13 ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13 bis è obbligatorio l'arresto
dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo"»;
al comma 5, capoverso 4:
al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza »; dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: « Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di
cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13 »; al secondo
periodo, le parole: « del centro dì trattenimento di cui al comma 1 » sono
sostituite dalle seguenti: « del centro di permanenza temporanea ed assistenza
di cui al comma 1 »;
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
- «bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, i commi 5 ter e 5 quater sono sostituiti dai seguenti:
- ter."Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma
5 bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata
disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo
13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di
soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero
per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena
dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il
permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato
richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica.
- quater. Lo straniere già espulso ai sensi del comma 5 ter, primo periodo,
che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel
territorio dello Stato é punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se
l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5 ter, secondo
periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni" »;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
- « Il comma 5 quinquies dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:"5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5
ter e 5 quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare
l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di
cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5 ter, primo periodo, e
5 quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto" »;
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
- «bis. A1 comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai corsi universitari", sono
inserite le seguenti: "e alle scuole di specializzazione delle università».
- ter. Il comma 2 dell'articolo 10 ter della legge 21 novembre 1991, n. 374,
è sostituito dal seguente:
"2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione
al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4 bis. In attesa
delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le
ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4 bis,
anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove
dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in
servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi
dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni" »;
al comma 7, lettera b), capoverso 3 quater, le parole:
« del decreto
legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo »;
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
- «bis. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le
parole: "e degli uffici consolari" sono sostituite dalle seguenti: ", degli
uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni
scolastiche all'estero".
- ter. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento
della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di
cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n.350, è integrato,
per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro »;
è premessa la seguente rubrica: « (Modifiche al testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, nonché alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003,
n. 350) » .
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
Art. 1-bis.- Misure di sostegno alle politiche di contrasto
dell'immigrazione clandestina
- All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, dopo il comma 5, é inserito il seguente:
«5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di
sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli
anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi
interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano»
Art. 1-ter. - Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25
luglio 1998 n. 286, e all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228
- All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da uno a cinque anni»;
- al comma 3, le parole: «da quattro a dodici anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da quattro a quindici anni» e il secondo periodo é soppresso;
- al comma 3-bis, alinea, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1 e 3» e, dopo la lettera c), é aggiunta la seguente: «c-bis) il fatto
é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o
utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o
alterati o comunque illegalmente ottenuti»;
-
al comma 3-ter, le parole: «si applica la pena della reclusione da
cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona» sono
sostituite dalle seguenti: «la pena detentiva é aumentata da un terzo
alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona»;
- dopo il comma 3-sexies, é inserito il seguente: «3-septies. In
relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le
disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive
modificazioni. L'esecuzione delle operazioni é disposta d'intesa con la
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere».
- All'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 é
sostituito dal seguente: «1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II,
titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo
4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate
nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di
polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla
Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze».
Art. 1-quater. - Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di
soggiorno
- Al comma 5 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al
secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto
previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni.».
- Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 5,
commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.».
Art. 1-quinquies - Modifiche all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
- All'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4,
sono aggiunti i seguenti:
- «bis. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno
per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli
oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero
dell'interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non
pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione
dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai
medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari
all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati
interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto
del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico
dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti».
- ter. «Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli incaricati del
pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono
essere autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con
l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli
addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle
pubbliche amministrazioni».
All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 7,
valutati in euro 7.597.458 per l'anno 2004 e in euro 22.792.373 a decorrere
dall'anno 2005, si provvede:
- quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
- quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 e ad euro 2.459.163 a decorrere
dall'anno 2005, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- quanto ad euro 6.200.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004 2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri, e quanto ad euro 19.755.473 a decorrere dall'anno 2005,
mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del
bilancio triennale 2004 2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e, quanto ad Euro 1.155.473,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri »;
dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti:
- bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 1 a 7, anche ai fini dell'adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11 ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i quater), della
medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative.
- ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 7 ter,
pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004 2006,
nell'ambito dell'unità l7revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
- quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 bis, nel
limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno 2004 e di 7.400.000 euro per l'anno
2005 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo,80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».
All'articolo 3, è premessa la seguente rubrica: (Entrata in vigore)».