Legge 28 febbraio 1990 n. 39
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio
1990)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE
30 DICEMBRE 1989, N. 416, RECANTE NORME URGENTI IN MATERIA DI ASILO
POLITICO, DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E DI
REGOLARIZZAZIONE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI ED APOLIDI GIA' PRESENTI NEL
TERRITORIO DELLO STATO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1
- Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1989, N. 416
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Rifugiati).
- Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della
dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli
articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951,
ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia
all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo
provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale
limitazione e di tali riserve.
- Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al
comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure
per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di
rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.
- Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre
1989 è riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato.
Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.
- Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello
straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di
rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di
frontiera, risulti che il richiedente:
- sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso
non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui
all'articolo 7, comma 10;
- provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che
abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso
un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario
per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana.
In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati
di cui all'articolo 7, comma 10;
- si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F,
della convenzione di Ginevra;
- sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o
risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti
appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico
degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.
- Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende
entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato
deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata
all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora di tratti di minori non
accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei
minori competente per territorio ai fini della adozione dei
provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui
al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato.
Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta,
un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento.
- Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale.
- Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in
materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di
intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei
limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello
Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai
richiedenti lo status di rifugiato che abbiano fatto ingresso in
Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un
contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a
quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda,
ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di
sussistenza o di ospitalità in Italia.
- Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite la misura e le modalità di erogazione di cui al comma 7.
- All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato
rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in
ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si
provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Interventi in favore del lavoratori immigrati".
All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova
specifica autorizzazione legislativa.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni
previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il
diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro
confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio
dello Stato).
- I cittadini stranieri extracomunitari possono
entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o
lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.
- è fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di
apporre il timbro di ingresso, con data, sui passaporti dei cittadini
stranieri extracomunitari, che entrino a qualsiasi titolo. è fatto altresì obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati dei
cittadini extracomunitari in ingresso e trasmetterli al centro di
elaborazione dati del Ministero dell'interno.
- Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri,
dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del
lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore
eventualmente interessati, il CNEL, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza
Stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di ogni anno la
programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro
degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento
socio-culturale, nonché le sue modalità, sperimentando
l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria. Con
gli stessi decreti viene altresì definito il programma degli
interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento
socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identit
culturale ed il diritto allo studio e alla casa.
- A tale scopo il Governo tiene conto:
- delle esigenze dell'economia nazionale;
- delle disponibilità finanziarie e delle strutture amministrative
volte ad assicurare adeguata accoglienza ai cittadini stranieri
extracomunitari secondo quanto dispongono le convenzioni
internazionali sottoscritte dall'Italia, nonché secondo quanto
richiede la possibilità di reale integrazione dei cittadini
stranieri extracomunitari nella società italiana;
- delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro
avanzate da cittadini stranieri extracomunitari già presenti sul
territorio nazionale con permesso di soggiorno per motivi diversi,
quali turismo, studio, nonché del numero di cittadini stranieri
extracomunitari già in possesso di permesso di soggiorno per motivi
di lavoro iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo
11, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
- dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonché della concentrazione in sede comunitaria.
- Lo schema di decreto di cui al comma 3 viene trasmesso alle
competenti Commissioni parlamentari permanenti e, decorsi
quarantacinque giorni, viene definitivamente adottato, esaminando le
osservazioni pervenute dalle stesse".
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Decreti richiesti per l'ingresso dei cittadini
extracomuntari nel territorio dello Stato. Respingimento alla
frontiera).
- Possono entrare nel territorio dello Stato gli
stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di
passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane,
nonché di visto ove prescritto, che siano in
regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere
amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino
le formalità richieste.
- Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno,
entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri decreti i paesi dai
quali è richiesto il visto. A tal fine, si terrà anche conto, nel
contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di
quelle da definire, della provenienza dei flussi più rilevanti, nonché
della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in
Italia, che sono stati condannati per traffico di stupefacenti negli
ultimi tre anni.
- Il visto di ingresso rilasciato dalle autorità diplomatiche o
consolari in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono
specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di
ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere
limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.
- Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante
norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori,
gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera
stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al
comma 1.
- Gli uffici predetti devono, altresì, respingere dalla frontiera
gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati
espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello
Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o
dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni
terroristiche, nonché gli stranieri che risultino manifestamente
sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. Il provvedimento di
respingimento deve essere motivato per iscritto.
- Non considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo
di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la
disponibilità in Italia di beni o di una occupazione regolarmente
retribuita, ovvero l'impegno di un ente o di un'associazione,
individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro per gli affari sociali, o di un privato, che diano idonea
garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonché
del suo rientro in patria.
- Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità per
l'attuazione del comma 6.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie
attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto
punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire
due milioni. Se il fatto commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più
persone in concorso tra loro, la pena della reclusione da due a
sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta
milioni.
- Gli agenti marittimi raccomandatari ed i vettori aerei che
omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della
presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione
irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal lire
200.000 a lire 500.000 determinata dal prefetto. Si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante
modifiche al sistema penale.
- E' comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino
straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per
mancanza dei documenti prescritti".
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio
dello Stato).
- Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3 che siano
muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente
decreto.
- Il permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia a
scopo di turismo ha la durata prevista dal visto, ovvero, se il visto
non è prescritto, ha durata non superiore a tre mesi dalla
presentazione ai controlli di frontiera.
- Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni
dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui gli
stranieri si trovino ed è rilasciato per i motivi indicati nel
visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero
idonea ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di
soggiorno. Il permesso di soggiorno è rilasciato, se sussistenti i
requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della
richiesta.
- Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i più
brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre
disposizioni vigenti o indicati nel visto di ingresso. Anche per
lavori di carattere stagionale e per visite a familiari di primo
grado il permesso di soggiorno può avere durata inferiore a due
anni. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
- Il permesso di soggiorno può essere validamente utilizzato anche
per motivi differenti da quelli per cui è stato inizialmente
concesso, qualora sia stato concesso per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia.
- II permesso di soggiorno è prorogabile. Il rinnovo o la proroga
successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al
periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo è il questore
della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora. Il
permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato
per più di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo
studente iscritto.
- Per gli stranieri extracomunitari coniugati col cittadino italiano
e residenti, in stato di coniugi, da più di tre anni in Italia, la
durata del permesso di soggiorno è a tempo illimitato.
- Il rilascio del primo rinnovo del permesso di soggiorno conseguito
ai sensi del presente articolo è subordinato all'accertamento che lo
straniero disponga di un reddito minimo pari all'importo della
pensione sociale. Tale reddito può provenire da lavoro dipendente
anche a tempo parziale, da lavoro autonomo, oppure da altra fonte
legittima.
- Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono
dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro quindici
giorni dal trasferimento stesso, all'autorità di cui al comma 3,
salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di
cui all'articolo 6.
- Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività
sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che
richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in
appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari sono tenuti
ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in
corso di validità. Si osservano le disposizioni che, per lo
svolgimento di determinate attività, richiedono il possesso di
specifico visto o permesso di soggiorno.
- Non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di
soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.
- Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non sono
soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove
ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e
all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il rifiuto del permesso
di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati
con provvedimento scritto e motivato.
- Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti
di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla
questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro
tutori.
- Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura e di
pena, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di
soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi
presiede le case, gli istituti o le comunità sopraindicati, per
delega degli stranieri medesimi.
- I soggetti di cui ai commi 13 e 14 sono tenuti a comunicare entro
otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli
stranieri che lasciano l'istituto o la comunità con l'indicazione,
ove possibile, della località dove sono diretti. Nel caso di
stranieri ristretti in istituti di pena la comunicazione è fatta
all'atto della scarcerazione.
- Degli adempimenti di cui al comma 13, nonché di quelli di cui al
comma 15 quando riguardino minori, viene data comunicazione al
tribunale dei minori competente per territorio ai fini dell'adozione
dei provvedimenti di competenza".
L'articolo 5 sostituito dal seguente:
"Art. 5 - (Comunicazioni agli interessati e norme in materia di
tutela giurisdizionale).
- L'autorità emanante i provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri
deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda
unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una
traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia
possibile, in lingua francese, inglese e spagnola.
- Contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello status
di rifugiato è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
del luogo del domicilio eletto dall'interessato.
- Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e
contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio
eletto dallo straniero.
- Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma
dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato, qualora venga proposta, e notificata entro
quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda
incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di
espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla definitiva
decisione sulla domanda cautelare.
- I termini stabiliti all'articolo 36 del regio decreto 17 agosto
1907, n. 642, nonché quelli stabiliti agli articoli 21 e seguenti
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà per i
ricorsi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo.
- Il provvedimento di espulsione del cittadino straniero
extracomunitario già espulso e rientrato nel territorio dello Stato è immediatamente esecutivo anche in presenza di domanda di
sospensione".
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Espulsione dal territorio dello Stato).
- Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di
stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto
dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che
abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno
dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato.
- Sono altresì espulsi da territorio nazionale gli stranieri che
violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure
che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta
persona, in Italia o all'estero, di disposizioni fiscali italiane o
delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di
intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della
prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti
contro la libertà sessuale.
- Lo stesso provvedimento può applicarsi nei confronti degli
stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di
misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3
agosto 1988, n. 327, nonché nei confronti degli stranieri che si
trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31›
maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
- L'espulsione disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo
straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta
dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene formato
immediatamente il Ministero dell'interno.
- Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per
motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e
l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o
residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a
procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari
esteri.
- Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza
ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza,
salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di
pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione,
qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà
personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o
sociali.
- Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue
l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro
il termine di quindici giorni il territorio dello Stato secondo le
modalità di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per
l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.
- Copia del verbale di intimazione consegnata allo straniero, che è
tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di
lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.
- Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si
trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato
immediatamente accompagnato alla frontiera.
- In ogni caso non è consentita l'espulsione n il respingimento
alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere
oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso
un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
- Quando a seguito di provvedimento di espulsione è necessario
procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed
alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero
all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro
caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione
dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre
formalità, al tribunale l'applicazione,
nei confronti della persona espellere, della sorveglianza speciale
della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una
determinata località.
- Nei casi di particolare urgenza, il questore può richiedere al
presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di
cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di
violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza
speciale lo straniero è arrestato e punito con la reclusione fino a
due anni".
L'articolo 8 è soppresso.
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già
presenti nel territorio dello Stato).
- Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini
extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31
dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione relativa
all'ingresso e soggiorno, richiedendo, anche nei modi di cui
all'articolo 4, comma 14, all'autorità di pubblica sicurezza il
permesso di soggiorno di cui all'articolo 4 anche in assenza dei
prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati in
Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o
risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
- A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli
appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica
sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di
altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al
comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale
attestazione dell'identità personale dello straniero, resa da due
persone incensurate, aventi la cittadinanza italiana ovvero
appartenenti allo stesso Stato dell'interessato o, se apolide, allo
Stato di ultima residenza abituale dell'interessato e regolarmente
soggiornanti in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o
attestazione è punita a norma del primo e terzo comma dell'articolo
495 del codice penale, ma la pena aumentata fino ad un terzo; alla
condanna dello straniero per falsa dichiarazione o attestazione
consegue l'espulsione dal territorio dello Stato. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n.
15. Copia della dichiarazione e della attestazione di identità è
trasmessa al Ministero dell'interno unitamente, qualora necessario,
ad ulteriori elementi certi di identificazione. Presso tale Ministero è
istituito un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di
eventuali diverse identificazioni degli interessati.
- Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di studio, il
rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle
specifiche disposizioni che regolano la materia e sono subordinati
alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che
l'interessato sia stato iscritto all'università o ad altro istituto
di istruzione italiano in data precedente a quella di entrata in
vigore del presente decreto. Nel caso in cui il soggiorno richiesto
per motivi di lavoro, il rilascio del relativo permesso dà facoltà
di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i
lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del
rilascio del libretto di lavoro, con facoltà di stipulare qualsiasi
tipo di contratto di lavoro, ivi compreso quello di formazione e
lavoro, secondo le norme in vigore per i lavoratori nazionali,
escluso soltanto il pubblico impiego, salvo i casi di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Nel caso in cui
il soggiorno richiesto per l'esercizio di attività di lavoro
autonomo, nonché delle libere professioni, si osservano le
disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione nelle liste di
collocamento può essere richiesta anche dai cittadini
extracomunitari e dagli apolidi i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno
per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato. è comunque abolito per gli studenti il limite delle cinquecento ore
annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre
1986, n. 943.
- E' consentito l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio
dei profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale; a tal fine possono essere stipulati dalle unità
sanitarie locali e da enti e case di cura private convenzionate
contratti biennali rinnovabili di diritto privato. Con decreto del
Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissati i
contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze
di organico esistenti, i criteri di valutazione dei titoli e di
verifica delle professionalità per l'effettivo esercizio della
professione ai fini dell'accesso ai contratti di cui al presente
comma nonché le modalità retributive e previdenziali.
- I cittadini extracomunitari e gli apolidi che procedono alla
regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le
contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno
degli stranieri.
- I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati
a soggiornare nel territorio nazionale hanno la facoltà di
costituire società cooperative, ovvero esserne soci, in conformità
alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e
alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di Paesi per
i quali non sussiste la condizione di reciprocità.
- Non assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque
abbia contravvenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in
materia di ospitalità a cittadini stranieri qualora, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime.
- I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari,
pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia
di costituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalle
legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modifiche ed
integrazioni, nonché per le violazioni delle disposizioni sul
soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in
relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi
datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi
o in atto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla
regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le
forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni
previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti
amministrativi. Dette disposizioni si applicano a coloro che
effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
- Per i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai
rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore
del presente decreto, per i quali i datori di lavoro adempiono agli
obblighi di cui al comma 8, non assumono rilevanza ai fini
previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di lavoro medesimi
provvedano al versamento dei relativi contributi e premi. Per i
periodi di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore
del presente decreto, il lavoratore, previa documentazione
dell'esistenza del rapporto di lavoro, ha facoltà di sostituirsi al
datore di lavoro per il versamento dei contributi relativi
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti.
- E' fatta salva comunque la facoltà dei lavoratori che abbiano
adempiuto alle procedure di regolarizzazione di richiedere il
versamento dei relativi contributi e premi ai datori di lavoro che
non abbiano proceduto alla denuncia dei rapporti di lavoro irregolari
pregressi o in atto ai sensi del comma 8.
- A carico dei datori di lavoro che, a far data dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, si rendono
responsabili ai danni di cittadini extracomunitari delle violazioni
di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
triplicate le relative sanzioni.
- I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di
regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno
diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda,
assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti alla
unità sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente
all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del
contributo dovuto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33.
- Per i fini di cui al comma 12, il Fondo sanitario nazionale
incrementato per l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione della
stanziamento iscritto al capitolo 6856 della stato di previsione del
Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori
immigrati".
- Il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai
cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. Norme
sulle libere professioni).
- I cittadini extracomunitari e gli
apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicebre 1989 che
procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa
all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare un'attività
lavorativa nel settore dell'artigianato o del commercio debbono
iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel
registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e sono autorizzati
all'esercizio delle attività commerciali prescindendo dalla
sussistenza delle condizioni di reciprocità.
- Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno
1971, n. 426, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi
professionali, avvalendosi della camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o di altri entri pubblici e di enti che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre
1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale),
per la qualificazione all'esercizio delle attività commerciali
riservati ai cittadini extracomunitari di cui comma 1 e della durata
di almeno centoventi ore. Entro centoventi giorni dalla data
predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per
gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n.
426, riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le
modalità di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
- Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n.
426, si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1
dall'adempimento degli obblighi scolastici. I programmi dei corsi e
degli esami di cui al comma 2 debbono comunque assicurare la
conoscenza della lingua italiana ed un grado di cultura generale
equiparabile a quello derivante dal possesso della licenza
elementare.
- Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente
della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei
titoli di studio e professionali, nonché delle qualifiche di
mestiere acquisite nei paesi di origine, e sono istituiti altresì
gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi
presso istituti scolastici o universitari italiani.
- I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata
in vigore del presente decreto svolgono attività economiche in
violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio
delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che
entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione,
non sono punibili per le violazioni effettuate fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti di attività concernenti armi, munizioni ed esplosivi.
- In deroga a quanto disposto dal primo e dal quarto comma
dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n. 398, i titolari di
autorizzazioni amministrative per il commercio ambulante possono
assumere in qualità di lavoratori dipendenti fino a cinque cittadini
extracomunitari ed apolidi presenti in Italia alla data del 31
dicembre 1989 che abbiano regolarizzato la loro posizione relativa
all'ingresso e al soggiorno.
- Salvo quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari, in
possesso di laurea o di diploma, conseguiti in Italia, oppure cha
abbiano il riconoscimento, legale di analogo titolo, conseguito
all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale
e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, in deroga alle
disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana
per l'esercizio delle relative professioni".
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Pubblicità - Relazione al Parlamento - Contributi alle
regioni).
- La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero
dell'interno e delle regioni, nonché i patronati e le istituzioni o
fondazioni con finalità sociale, provvedono, anche avvalendosi di
forme di collaborazione con associazioni di immigrati e rifugiati e
le organizzazioni di volontariato, a dare la massima pubblicità alle
disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la
regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari
presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni
pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di
patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed
integrazioni.
- Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al
Parlamento una relazione sull'attuazione del presente decreto,
specificando il numero complessivo degli stranieri extracomunitari
residenti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso di
soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro
o che frequentino scuole o università.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede
alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in
collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per
la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli
stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari.
- Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire
30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Interventi in favore dei lavoratori immigrati".
- I contributi di cui al comma 3 sono revocati con le stesse modalità qualora gli enti interessati non provvedano entro i
successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto si provvede, con decreto del
Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali, sentito il Ministro per gli
affari sociali, alla emanazione delle necessarie norme
regolamentari".
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Assunzione di duecento assistenti sociali ed altri
provvedimenti concernenti la pubblica amministrazione).
<
- Per far fronte alle urgenti e indilazionabili esigenze derivanti dai nuovi
compiti di cui al presente decreto e allo scopo di assicurare la
migliore funzionalità ed efficienza dei servizi per il lavoratori
immigrati, extracomunitari ed apolidi e per le loro famiglie, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale autorizzato a bandire
tre concorsi pubblici per l'assunzione, nella settima qualifica
funzionale, rispettivamente, di duecento assistenti sociali, di
ottanta laureati in sociologia e di venti laureati in psicologia da
destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione,
ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.
- I concorsi sono effettuati per titoli e colloquio su materie
attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli
da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le procedure
concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di
insediamento della commissione esaminatrice.
- Al fine di poter assumere con immediatezza il personale di cui al
comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti
in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle
categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego,
le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili
professionali del personale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 giugno 1987, sono rideterminate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, compensando, senza oneri finanziari aggiuntivi, l'aumento
dei trecento posti di cui al comma 1 con la riduzione di posti
relativi a profili professionali anche in qualifica funzionale
diversa dalla settima.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del precedente decreto, con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti
i Ministri della sanità, per gli affari sociali e del lavoro e della
previdenza sociale, sono istituite presso i valichi di frontiera
ferroviari, portuali ed aeroportuali strutture di accoglienza con il
compito di fornire la necessaria informazione e, se necessario, la
prima assistenza agli stranieri che fanno ingresso sul territorio
italiano. Tali uffici si avvalgono di almeno due assistenti sociali e
di altro personale distaccato dalle amministrazioni interessate, nonché di operatori volontari.
- Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4 si
provvede, entro il limite di 5 miliardi di lire per ciascuno degli
esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".
- Fatte salve le ulteriori esigenze della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
derivanti dai servizi di controllo del territorio e di prevenzione e
repressione dei reati, ai fini dell'attuazione del presente decreto
l'organico della Polizia di Stato è aumentato di 700 unità nel
ruolo degli agenti e assistenti, di 260 unità nel ruolo dei
sovrintendenti, di 30 unità nel ruolo dei commissari e di 10 unità
nel ruolo dei dirigenti, da destinare agli uffici di polizia di
frontiera e uffici stranieri.
- All'assunzione di 700 allievi agenti si provvede con la procedura
di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n.
150.
- Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli
organici di cui al comma 6, le assunzioni avverranno in ragione di
300 unità per il 1990 e di 350 unità per ciascuno degli anni 1991 e
1992.
- Per il completamento e il potenziamento dei sistemi e delle
procedure di collegamento degli uffici di polizia di frontiera con il
centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1› aprile
1981, n. 121, per le esigenze connesse all'attuazione del presente
decreto il Ministro dell'Interno attua un piano di interventi
straordinari per il biennio 1990-1991 per il quale è autorizzata la
spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
- All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9,
valutato in lire 14.000 milioni per l'anno 1990, in lire 24.000
milioni per l'anno 1991 ed in lire 29.000 milioni per l'anno 1992, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in
favore dei lavoratori immigrati".
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Disposizioni di coordinamento e abrogazioni. Entrata in
vigore).
- Le disposizioni del presente decreto si applicano anche
ai cittadini dei paesi comunitari e agli apolidi, in quanto più
favorevoli, nonché ai cittadini o ex cittadini italiani o ai
cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio
nazionale.
- Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del teso unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, nonché gli articoli 262, 263, 264 e 267 del
regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché il comma 2 dell'articolo 14
del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono
abrogati.
- I riferimenti a istituti già disciplinati dal titolo V del citato
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o a disposizioni di
legge o di regolamento si intendono fatti agli istituti ed alle
disposizioni del presente decreto.
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge".